MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di
EGE.YO S.R.L.
EVENTO | SOGGETTO ROGANTE | DATA | firma |
APPROVAZIONE e ADOZIONE | Consiglio di Amministrazione | ____/____/2021 | |
INDICE
PARTE GENERALE | ||
1. | Il contesto normativo | 10 |
1.1. | Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni | 10 |
1.2. | L’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo quali esimenti della responsabilità amministrativa dell’Ente | 12 |
2. | Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società | 15 |
2.1. | Gli strumenti aziendali esistenti quali presupposti del Modello Organizzativo | 15 |
2.1.1. | Codice Etico | 15 |
2.1.2. | Le caratteristiche salienti del sistema dei controlli interni | 16 |
2.1.3. | Il sistema dei poteri e delle deleghe | 17 |
2.2. | Le finalità perseguite con l’adozione del Modello | 18 |
2.3. | Gli elementi fondamentali del Modello | 19 |
2.4. | La struttura del Modello | 20 |
2.5. | I destinatari del Modello | 21 |
2.6. | Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità | 22 |
2.7. | Modelli organizzativi nell’ambito delle società partecipate da Egea S.p.A. | 25 |
3. | L’Organismo di Vigilanza | 25 |
3.1. | Premesse. | 25 |
3.2. | Composizione, durata e compensi dell’Organismo di Vigilanza | 26 |
3.3. | Ineleggibilità, decadenza, sostituzione e revoca | 27 |
3.4. | Compiti dell’Organismo di Vigilanza | 28 |
3.5. | Risorse a disposizione dell’Organismo di Vigilanza | 30 |
3.6. | Modalità e periodicità di riporto agli organi societari | 30 |
3.7. | Libri obbligatori dell’Organismo di Vigilanza | 31 |
3.8. | Raccolta e conservazione delle informazioni | 31 |
3.9. | Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza | 31 |
4. | Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza | 32 |
4.1. | Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi | 32 |
4.2. | Flussi informativi periodici | 33 |
4.3. | Modalità di trasmissione delle segnalazioni e dei flussi informativi | 33 |
5. | Il sistema sanzionatorio | 36 |
6. | Formazione e comunicazione interna | 39 |
6.1. | Comunicazione interna | 39 |
6.2. | Formazione | 39 |
PARTE SPECIALE | ||
7. | I reati ex D.lgs. 231/2001 | 43 |
7.1. | Premessa | 43 |
7.1.1. | Soggetti | 43 |
7.1.2. | Reati commessi all’estero | 44 |
7.1.3. | Sanzioni | 45 |
7.2. | Reati | 47 |
7.2.1. | PARTE 1: Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda art. 24 e art. 25 D.lgs. 231/2001) | 48 |
7.2.2. | PARTE 2: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24-bis D.lgs. 231/2001) | 62 |
7.2.3. | PARTE 3: Delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24-ter D.lgs. 231/2001) | 68 |
7.2.4. | PARTE 4: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25-bis D.lgs. 231/2001) | 72 |
7.2.5. | PARTE 5: Delitti contro l’industria e il commercio (si veda art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001) | 76 |
7.2.6. | PARTE 6: Reati societari e corruzione tra privati (si veda art. 25-ter D.lgs. 231/2001) | 79 |
7.2.7. | PARTE 7: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (si veda art. 25-quater D.lgs. 231/2001) | 87 |
7.2.8. | PARTE 8: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001) | 88 |
7.2.9. | PARTE 9: Delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001) | 89 |
7.2.10. | PARTE 10: Abusi di mercato (si veda art. 25-sexies D.lgs. 231/2001) | 92 |
7.2.11. | PARTE 11: Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25-septies D.lgs. 231/2001) | 96 |
7.2.12. | PARTE 12: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25-octies D.lgs. 231/2001) | 99 |
7.2.13. | PARTE 13: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (si veda art. 25- novies D.lgs. 231/2001) | 101 |
7.2.14. | PARTE 14: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.lgs. 231/2001) | 106 |
7.2.15 | PARTE 15: Reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.lgs. 231/2001) | 107 |
7.2.16 | PARTE 16: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25-duodecies X.Xxx. 231/2001) | 111 |
7.2.17 | PARTE 17: Razzismo e Xenofobia (si veda art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001) | 112 |
7.2.18 | PARTE 18: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo del gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001) | 112 |
7.2.19 | PARTE 19: Reati Tributari (si veda art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) | 114 |
7.2.20 | PARTE 20: Contrabbando (si veda art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) | 117 |
7.2.21 | PARTE 21: Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n.146 (c.d. reati “Transazionali”) | 118 |
8. | Aree ed attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti presupposto e relativi principi di comportamento e di controllo | 122 |
8.1. | Individuazione delle aree sensibili - Rilevazione dei processi sensibili | 122 |
8.2. | Area sensibile concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione | 123 |
8.2.1. | Fattispecie di reato | 123 |
8.2.2. | Attività aziendali sensibili | 123 |
8.2.2.1 | Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione | 124 |
Premessa | 124 | |
Descrizione del processo | 124 | |
Principi di controllo | 125 | |
Principi di comportamento | 127 | |
8.2.2.2 | Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l’esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza | 129 |
Premessa | 129 | |
Descrizione del Processo | 130 | |
Principi di controllo | 131 | |
Principi di comportamento | 132 | |
8.2.2.3 | Gestione degli interventi agevolativi | 134 |
Premessa | 134 | |
Descrizione del processo | 134 | |
Principi di controllo | 135 | |
Principi di comportamento | 136 | |
8.2.2.4 | Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi | 138 |
Premessa | 138 | |
Descrizione del processo | 138 | |
Principi di controllo | 139 | |
Principi di comportamento | 140 | |
8.2.2.5 | Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi nonché di acquisizione di beni e servizi anche professionali | 142 |
Premessa | 142 | |
Descrizione del Processo | 142 | |
Principi di controllo | 143 | |
Principi di comportamento | 144 | |
8.2.2.6 | Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni | 146 |
Premessa | 146 | |
Descrizione del Processo | 146 | |
Principi di controllo | 147 |
Principi di comportamento | 149 | |
8.2.2.7 | Gestione del processo di selezione e assunzione del personale | 150 |
Premessa | 150 | |
Descrizione del Processo | 150 | |
Principi di controllo | 150 | |
Principi di comportamento | 151 | |
8.2.2.8 | Gestione del patrimonio immobiliare | 152 |
Premessa | 152 | |
Descrizione del Processo | 152 | |
Principi di controllo | 153 | |
Principi di comportamento | 154 | |
8.3. | Area sensibile concernente i reati informatici | 155 |
8.3.1. | Fattispecie di reato | 155 |
8.3.2. | Attività aziendali sensibili | 155 |
8.3.2.1 | Gestione e utilizzo dei sistemi informativi | 155 |
Premessa | 155 | |
Descrizione del Processo | 156 | |
Principi di controllo | 156 | |
Principi di comportamento | 158 | |
8.4. | Area sensibile concernente i reati di criminalità organizzata | 159 |
8.4.1. | Fattispecie di reato | 159 |
8.4.2. | Attività aziendali sensibili | 159 |
Premessa | 159 | |
Descrizione del Processo | 159 | |
Principi di controllo | 159 | |
Principi di comportamento | 160 | |
8.5. | Area sensibile concernente i reati di falsità in monete, carte di credito, e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | 162 |
8.5.1. | Fattispecie di reato | 162 |
8.5.2. | Attività aziendali sensibili | 162 |
8.6. | Area sensibile concernente i reati contro l’industria e il commercio | 162 |
8.6.1. | Fattispecie di reato | 162 |
8.6.2. | Attività aziendali sensibili | 162 |
8.7. | Area sensibile concernente i reati societari e la corruzione tra privati | 163 |
8.7.1. | Fattispecie di reato | 163 |
8.7.2. | Attività aziendali sensibili | 163 |
8.7.2.1 | Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione | 164 |
Premessa | 164 | |
Descrizione del Processo | 164 | |
Principi di controllo | 164 | |
Principi di comportamento | 165 | |
8.7.2.2 | Gestione dell’informativa periodica | 166 |
Premessa | 166 | |
Descrizione del Processo | 167 |
Principi di controllo | 167 | |
Principi di comportamento | 169 | |
8.8. | Area sensibile concernente i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico | 171 |
8.8.1. | Fattispecie di reato | 171 |
8.8.2. | Attività aziendali sensibili | 171 |
8.9. | Area sensibile concernente i reati di mutilazione degli organi genitali femminili | 171 |
8.9.1. | Fattispecie di reato | 171 |
8.9.2. | Attività aziendali sensibili | 171 |
8.10. | Area sensibile concernente i reati contro la personalità individuale | 171 |
8.10.1. | Fattispecie di reato | 171 |
8.10.2. | Attività aziendali sensibili | 171 |
8.11. | Area sensibile concernente i reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato | 171 |
8.11.1. | Fattispecie di reato | 171 |
8.11.2. | Attività aziendali sensibili. | 171 |
8.12. | Area sensibile concernente i reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro | 172 |
8.12.1. | Fattispecie di reato | 172 |
8.12.2. | Attività aziendali sensibili | 172 |
8.12.2.1 | Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro | 175 |
Premessa | 175 | |
Descrizione del processo | 176 | |
Principi di controllo | 177 | |
Principi di comportamento | 178 | |
8.13. | Area sensibile concernente i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio | 182 |
8.13.1. | Fattispecie di reato | 182 |
8.13.2. | Attività aziendali sensibili | 182 |
8.14. | Area sensibile concernente i reati in tema di violazione del diritto d’autore | 188 |
8.14.1. | Fattispecie di reato | 188 |
8.14.2. | Attività aziendali sensibili | 188 |
8.15. | Area sensibile concernente il reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria | 189 |
8.15.1. | Fattispecie di reato | 189 |
8.15.2. | Attività aziendali sensibili | 189 |
Premessa | 189 | |
Descrizione del Processo | 189 | |
Principi di controllo | 189 | |
Principi di comportamento | 190 | |
8.16. | Area sensibile concernente i reati ambientali | 190 |
8.16.1. | Fattispecie di reato | 190 |
8.16.2. | Attività aziendali sensibili | 190 |
8.16.2.1 | Gestione dei rischi in materia ambientale | 191 |
Premessa | 191 | |
Descrizione del processo | 191 | |
Principi di controllo | 191 | |
Principi di comportamento | 193 | |
8.17. | Area sensibile concernente il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare | 194 |
8.17.1. | Fattispecie di reato | 194 |
8.17.2. | Attività aziendali sensibili | 194 |
8.18. | Area sensibile concernente il reato di razzismo e xenofobia | 194 |
8.18.1. | Fattispecie di reato | 194 |
8.18.2. | Attività aziendali sensibili | 194 |
8.19. | Area sensibile concernente i reati di frode in competizioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa | 195 |
8.18.1. | Fattispecie di reato | 195 |
8.18.2. | Attività aziendali sensibili | 195 |
8.20. | Area sensibile concernente i reati tributari | 195 |
8.20.1 | Fattispecie di reato | 195 |
8.20.2 | Attività aziendali sensibili | 195 |
8.21. | Area sensibile concernente il contrabbando | 196 |
8.21.1 | Fattispecie di reato | 196 |
8.21.2 | Attività aziendali sensibili | 196 |
8.22. | Area sensibile concernente i reati transnazionali | 196 |
8.22.1. | Fattispecie di reato | 196 |
8.22.2. | Attività aziendali sensibili | 196 |
* * *
ALLEGATI: 1
¬ Allegato (A) - Visura Aggiornata
¬ Allegato (B) - Codice Etico
¬ Allegato (C) - Linee Guida
¬ Allegato (D) - Procedure Aziendali e contratti di servizi
¬ Allegato (E) - Clausole Contrattuali
¬ Allegato (F) - Risk Assessment & Gap Analysis
¬ Allegato (G) - Fac-simile Modulo Whistleblowing
¬ Allegato (H) - Fac-simile Modulo Accettazione Dipendenti
1 I documenti elencati solo la voce “ALLEGATI”, pur costituendo parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, sono acclusi al presente documento esclusivamente al fine di agevolarne la consultazione e la comprensione, non avendo detto elenco carattere di esclusività o esaustività. Si sottolinea che il Modello231 adottato dalla Società è composto da ogni cautela, funzione, controllo, procedura, protocollo, documento o regola predisposte dalla Società indicate nel, o a cui rimanda il, presente Modello231, che sono e tra loro coordinate al fine di costituire un unico sistema di organizzazione gestione e controllo del rischio di commissione dei reati presupposto indicati dal D.Lgs. 231/2001, al fine ultimo della prevenzione dei medesimi. Eventuali documenti materialmente allegati obsoleti (p.e. la visura) dovranno essere tenuti in considerazione per le sole parti ancora valide, essendo onere di chi li consulta la verifica dell’aggiornamento.
Parte Generale
1 IL CONTESTO NORMATIVO
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI
In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Il Decreto, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc... di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli “illeciti presupposto” si è dilatato in tempi recenti con l’introduzione, nell’ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.
La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.
Il Legislatore ha identificato diverse tipologie di reati che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio della società, i cui autori sono sempre persone fisiche. Dopo aver individuato il legame che intercorre tra ente ed autore del reato ed aver accertato che esso abbia agito nell’ambito delle attività svolte, fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo, scegliendo un particolare sistema punitivo che sia indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica. La natura di questa nuova forma di responsabilità dell’ente è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che è una tipologia di responsabilità che coniuga gli aspetti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. L’ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che ha la responsabilità e l’autorità per irrogare la sanzione.
La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l’autore del reato o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall’amnistia. In ogni caso la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.
L’ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, ovvero soltanto per i reati indicati dal legislatore e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell’ente, definiti “reati presupposto”.
Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato e ad oggi il D.Lgs. 231/2001 prevede:
1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda art. 24 e art. 25
D.lgs. 231/2001);
2. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
3. I delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
4. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
5. I delitti contro l’industria e il commercio (si veda art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
6. I reati societari e la corruzione tra privati (si veda art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
7. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (si veda art. 25- quater D.lgs. 231/2001);
8. Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001);
9. I delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
10. Gli abusi di mercato (si veda art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
11. I reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
12. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (si veda art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (si veda art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
15. I reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25-duodecies
D.Lgs. 231/2001);
17. I reati di razzismo e xenofobia (si veda art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
18. I reati di frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (si veda art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
19. I reati tributari (si veda art. 25-quindecies D.Lgs. 231/2001);
20. Contrabbando (si veda art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
21. Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati “Transazionali”).
Per una più ampia trattazione dei reati previsti dal Decreto si rinvia al Capitolo 7.
A carico dell’Ente sono comminabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l’Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di autorizzazioni di licenze o concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell’interdizione dall’esercizio dell’attività, nell’esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l’Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.
1.2 L’ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l’art. 6 del Decreto stabilisce che l’Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un organismo di controllo interno all’Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento.
Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati anche “Modelli”) devono rispondere alle seguenti esigenze:
• individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione alle attività nelle quali sia possibile il rischio di commissione dei reati da prevenire;
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
• prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli;
• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che: (i) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi; (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine ai Modelli.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.
L’art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.
Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria che qui di seguito brevemente si riportano.
I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:
• Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
• Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di apposite procedure.
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.
Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello.
• Individuazione dei requisiti dell’organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;
- onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
• Caratteristiche dell’Organismo di Xxxxxxxxx, (composizione, funzione, poteri,…) e relativi obblighi di informazione.
Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è indispensabile che all’Organismo di Xxxxxxxxx non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di
decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.
Le Linee Guida consentono di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.
La scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell’ente.
Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell’Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all’ente, purché ciascuno di essi abbia i requisiti di autonomia ed indipendenza di cui sopra. Al contrario, nel caso di composizione mista, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, le Linee Guida di Confindustria richiedono che il grado di indipendenza dell’organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.
Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l’attività dell’Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di Reati, è essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei Reati, che potrà essere assicurata all’Organismo di Vigilanza anche mediante l’utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.
A questo riguardo, per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (come detto, RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, MC – Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio).
Possibilità, nell’ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che:
- in ogni controllata sia istituito il proprio l’organismo di vigilanza (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all’organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l’organismo vigilanza istituito presso la controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l’analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell’organismo di vigilanza della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’organismo di vigilanza di quest’ultima.
Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro
natura, hanno carattere generale.
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ
2.1 GLI STRUMENTI AZIENDALI ESISTENTI QUALI PRESUPPOSTI DEL MODELLO
Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa nonché delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in EGE.YO S.R.L. (di seguito, anche la “Società”) in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001.
Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Società ha individuato:
• il Codice Etico;
• i regolamenti interni e le policies aziendali;
• il sistema dei controlli interni;
• il sistema dei poteri e delle deleghe.
Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.
Nei paragrafi che seguono si intendono illustrare, per grandi linee, esclusivamente i principi di riferimento del Codice Etico, il sistema dei controlli interni, nonché il sistema dei poteri e delle deleghe. Per quanto non esplicitato si opera rinvio alla Visura Aggiornata della Società di cui all’Allegato (A).
2.1.1 CODICE ETICO
A conferma dell’importanza attribuita ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità, la Società ha adottato il Codice Etico qui accluso quale Allegato (B).
Il Codice Etico rappresenta la “carta costituzionale” della Società che, attraverso esso, rende espliciti i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni (i c.d. stakeholder), che hanno direttamente o indirettamente una relazione con la Società: i clienti, gli azionisti e i collaboratori in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, la comunità, i territori e l’ambiente in cui opera la Società. In particolare, avendo la Società fatto parte del Gruppo Egea fino all’esercizio precedente a quello in corso, permanendo dei rapporti commerciali significativi con lo stesso, il Codice Etico adottato dalla Società è conforme ai valori dal Codice Etico adottato dal Gruppo Egea facenti parte del patrimonio culturale ed etico aziendale, insieme con quello del Gruppo Engie.
2.1.2 LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
La Società per garantire una sana e prudente gestione, coniuga la profittabilità dell’impresa con un’assunzione dei rischi consapevole e con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza.
Pertanto, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a rilevare, misurare e verificare nel continuo i rischi tipici dell’attività sociale.
Il sistema dei controlli interni della Società è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:
• efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc...);
• salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
• affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
• conformità delle operazioni con la legge, la normativa delle autorità di settore, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.
Il sistema dei controlli interni è delineato da un impianto normativo costituito da documenti di governance che sovraintendono al funzionamento della Società (Statuto, Codice Etico, Modello organizzativo, ecc.) e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli (regolamenti, ordini di servizio, guide operative, manuali, etc.).
Più nello specifico, le regole aziendali disegnano soluzioni organizzative che:
• assicurano una sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitano situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze;
• consentano l’univoca e formalizzata individuazione delle responsabilità;
• sono in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i principali rischi assunti nei diversi segmenti operativi;
• consentono la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
• assicurano sistemi informativi affidabili e idonee procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo;
• garantiscono che le anomalie e irregolarità riscontrate dalle unità operative o dagli addetti ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza delle appropriate strutture aziendali nonché gestite e corrette con immediatezza.
La Società ha individuato le seguenti quattro macro tipologie di controllo:
• c o n t r o lli d i lin e a , diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell’operatività quotidiana e delle singole transazioni. Di norma tali controlli sono effettuati dalle strutture produttive (di business o di supporto) o incorporati nelle procedure informatiche, ovvero eseguiti nell’ambito delle attività di back office;
• c o n t r o lli s u lla g e s t i o n e d ei ri s ch i , che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole strutture produttive con gli obiettivi di rischio e rendimento assegnati. Essi sono affidati di norma a strutture diverse da quelle produttive;
• c on t r ol l i d i c on f or m i t à, costituiti da politiche e procedure volte a individuare, valutare, controllare e gestire il rischio conseguente al mancato rispetto di leggi, provvedimenti e norme applicabili alla Società, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive.
Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all’evoluzione dell’operatività aziendale e al contesto di riferimento.
In particolare, l’attività di controllo di conformità nella Società viene svolta dalle funzioni (in particolare, amministrativa, legale e controllo di gestione) in staff all’Amministratore Delegato, le quali riportano direttamente all’Amministratore Delegato e/o al Consiglio di Amministrazione e, nel caso di accertamento di gravi irregolarità, direttamente al Collegio Sindacale ovvero al Presidente del medesimo. Tali funzioni hanno anche il compito di portare all’attenzione dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei responsabili delle varie unità organizzative, proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione, ai processi e alle procedure.
2.1.3 IL SISTEMA DEI POTERI E DELLE DELEGHE
A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può delegare talune proprie attribuzioni afferenti la gestione della Società all’Amministratore Delegato, determinandone i relativi poteri.
L’Amministratore Delegato riferisce periodicamente e in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Inoltre, ciascun amministratore può chiedere all’Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della Società.
Inoltre, l’Amministratore Delegato, nell’ambito dei poteri ad esso delegati, ha attribuito taluni poteri determinativi e di spesa ai responsabili delle strutture organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali conferite, predeterminandone modalità e limiti per l’esercizio delle sub deleghe.
Si soggiunga che le principali deleghe e procure amministrative conferite dall’Organo
Amministrativo o dall’Assemblea, vengono registrate presso il Registro delle Imprese competente e trovano riscontro nella visura aziendale di cui all’Allegato (A).
La facoltà di sub delega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal “sub delegato”, comunque prevedendo sempre l’obbligo di informativa alla funzione delegante.
Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza, sia esterna che interna e le relative facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola.
Tutte le strutture aziendali operano sulla base di specifici regolamenti, che definiscono i rispettivi ambiti di competenza, autonomia gestionale e di responsabilità; tali regolamenti sono diffusi in modo capillare all’interno della Società.
Anche le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali, sono diramate all’interno della Società attraverso specifica normativa.
Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi riguardanti l’operatività della Società sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura.
2.2 LE FINALITÀ PERSEGUITE CON L’ADOZIONE DEL MODELLO
Nonostante gli strumenti aziendali illustrati nei paragrafi precedenti risultino di per sé idonei anche a prevenire i reati contemplati dal Decreto, la Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.
In particolare, attraverso l’adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:
• determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell’ambito di “attività sensibili” (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
• consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.
In definitiva, con l’adozione del presente Modello la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi inspiratori del D.lgs. 231/2001, nonché migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di corporate governance già esistenti. Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di controlli e di corporate governance pre-esistente presso la Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d’impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.
2.3 GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO
Il Modello della Società è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle Linee Guida emanate da Confindustria e da alcune delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in materia nonché del Codice di Comportamento predisposto da Confservizi, qui acclusi in Allegato (C).
Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:
• individuazione delle aree di attività a rischio ovvero delle attività/processi aziendali sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le ipotesi di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio, individuate a seguito della risk assessment e gap analysis i cui esiti sono riportati all’Allegato (F) che fa riferimento all’ultimo aggiornamento;
• gestione di processi operativi in grado di garantire:
o la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
o una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
o corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
o la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
o processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
o l’esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
o la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un’adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;
• emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
• definizione delle responsabilità nell’adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
• identificazione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
• definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Xxxxxxxxx;
• definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
• formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto e del Modello ed agli obblighi che ne conseguono.
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità operative utilizzate si rinvia all’Allegato (C)
2.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO
Nel definire il proprio “Modello di organizzazione, gestione e controllo” sono state identificate per ciascuna categoria di “illeciti presupposto”, le aree aziendali “sensibili”. Nell’ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le attività aziendali nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposto previsti dal Decreto (c.d. attività “sensibili”), codificando per ciascuna di dette attività, anche tenendo conto della normativa vigente, principi di comportamento e di controllo - diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire - cui devono attenersi tutti coloro che vi operano.
Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Società attraverso il collegamento di ciascuna attività “sensibile” con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dinamica dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.
Nella Società il presidio dei rischi rivenienti dal D.lgs. 231/2001 è pertanto assicurato:
• dal presente documento (il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” o “Modello”);
• dai relativi Allegati da (A) a (H)
e
• dall’impianto normativo esistente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo delinea in particolare:
• il contesto normativo di riferimento;
• il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell’adozione, efficace attuazione e
modificazione del Modello;
• gli specifici compiti e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
• i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
• il sistema sanzionatorio;
• le logiche formative;
• le aree “sensibili” in relazione alle fattispecie di illecito di cui al Decreto;
• le attività aziendali nell’ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione degli illeciti presupposto ed i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli (attività “sensibili”).
L’impianto normativo della Società, costituito dai Documenti di Governance, ordini di servizio, manuali, guide operative e altri strumenti, regolamenta ai vari livelli l’operatività della Società nelle aree/attività “sensibili” e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del Modello.
L’impianto normativo è contenuto e catalogato, con specifico riferimento ad ogni attività “sensibile”, in un apposito archivio documentale, diffuso all’interno delle unità organizzative interessate e costantemente aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l’evolversi dell’operatività.
Pertanto, dall’associazione dei contenuti del Modello con l’impianto normativo aziendale è possibile estrarre, per ciascuna delle attività “sensibili”, specifici, puntuali e sempre aggiornati protocolli che descrivono fasi di attività, strutture coinvolte, principi di controllo e di comportamento, regole operative di processo che consentono di rendere verificabile e congrua ogni fase di attività.
A tali misure preventive e protocolli si aggiungono, in soluzione di continuità e complementarietà, le procedure operative, previste per ogni processo/attività coinvolti nelle Aree Sensibili di cui alla Parte Speciale del Modello. Tali procedure sono volte a garantire il rispetto dei protocolli ivi previsti, a prevenire la commissione dei reati presupposto, nonché a fornire ad ognuno dei destinatari coinvolti in detti processi/attività sensibili, un supporto operativo finalizzato a garantire il rispetto del Modello e dei protocolli ivi previsti nell’espletamento delle attività. Le procedure adottate dalla Società, che sono diffuse presso tutti i destinatari interessati, sono riportate/sintetizzate all’Allegato (D).2 Si consideri sin d’ora che per quanto attiene la “Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” le relative procedure sono stabilite nella documentazione normativa all’uopo predisposta in sede di risk assessment specifica funzionale alla predisposizione del DVR, che verrà predisposto ove richiesto ai sensi della normativa applicabile.
2.5 I DESTINATARI DEL MODELLO
2 Ove l’Allegato (D) non venisse materialmente aggiornato/modificato al momento della consultazione, il rinvio deve intendersi relativo alle procedure nell’ultima versione aggiornata.
Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale della Società e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività “sensibili”.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.
La formazione del personale e l’informazione interna sul contenuto del Modello vengono costantemente assicurati con le modalità meglio descritte al successivo Capitolo 6 (Formazione e comunicazione interna). Al fine di garantire l’efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Società per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello ed a segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali notizie della commissione di illeciti o della violazione del Modello.
2.6 ADOZIONE, EFFICACE ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL MODELLO – RUOLI E RESPONSABILITÀ
Adozione del Modello
Qualora applicabile, l’Amministratore Delegato definisce la struttura del Modello da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione con il supporto delle funzioni aziendali interessate (in particolare: amministrazione, legale, controllo di gestione, etc.), ciascuna per il proprio ambito di competenza.
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione (o ove a ciò delegato, dell’Amministratore Delegato) che approva, mediante apposita delibera/determina, il Modello.
Efficace attuazione e modificazione del Modello
E’ cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) o dell’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, provvedere all’efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l’individuazione di tali azioni, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza.
L’Amministratore Delegato delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello ed a curare il costante aggiornamento e implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento definiti in relazione ad ogni attività sensibile. Delle modifiche intervenute nei processi e nella normativa aziendale in questione verrà data idonea informativa con cadenza semestrale all’Amministratore Delegato e all’Organismo di Vigilanza.
L’efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:
• dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili; e
• dai responsabili delle varie unità organizzative e aree di attività della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre garantire, anche attraverso l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, l’aggiornamento delle aree sensibili e del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro nonché ad eventuali modifiche normative di rilievo.
Specifici ruoli e responsabilità nella gestione del Modello sono inoltre attribuiti alle strutture di seguito indicate.
Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato, al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi perseguiti col Modello, ha la responsabilità di:
• progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni;
• regolare e supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
• identificare, per ogni processo aziendale sensibile, l’unità organizzativa prevalentemente responsabile dell’autodiagnosi e dei flussi informativi destinati all’Organismo di Vigilanza;
• adeguare, anche avvalendosi della funzione legale e delle altre funzioni aziendali interessate, il sistema normativo e del Modello, coerentemente con l’evoluzione della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa e/o delle procedure operative;
• diffondere la normativa interna a tutta la struttura della Società.
• programmare piani di formazione e interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull’importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Modello e del Codice Etico, nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle aree sensibili con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
• vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e dell’impianto normativo che disciplina le attività “sensibili”;
• presidiare il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornire tutte le informazioni emerse in
relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all’Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l’adeguatezza del Modello;
• valutare, anche avvalendosi della funzione legale e delle altre funzioni aziendali interessate, la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di prevenire o rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
• predisporre flussi informativi all’Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione sull’effettività e sul rispetto del Modello, suggerendo le eventuali azioni correttive nell’ambito della propria rendicontazione periodica;
• supportare l’Organismo di Vigilanza nelle proprie attività di controllo.
Funzione legale (ove nominata)
La funzione legale, ove nominata, per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto, assicura assistenza e consulenza legale alle strutture della Società, seguendo l’evolversi della normativa specifica e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
Spetta altresì alla funzione legale l’interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l’identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.
La funzione legale collabora con l’Amministratore Delegato e con le altre funzioni aziendali interessate, ognuna per il proprio ambito di competenza, a:
• adeguare il sistema normativo e il Modello, coerentemente con l’evoluzione della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa e/o delle procedure operative;
• presidiare il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornire tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa del Decreto all’Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni, nonché di monitorare l’adeguatezza del Modello;
• segnalare all’Organismo di Xxxxxxxxx eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali di cui sia portata a conoscenza;
• valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, al fine di prevenire o rilevare l’insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose;
• Garantire, laddove applicabile e per quanto di competenza, il rispetto del Modello da parte delle controparti della Società.3
La Funzione Legale della Società, laddove nominata, può essere coadiuvata nella propria attività dalla
3 Sul punto si fa in particolare riferimento all’apposizione di clausole contrattuali del tipo di cui all’Allegato (E).
(ovvero affidata alla) Funzione Legale esterna (anche del Gruppo Egea) in forza dei contratti di service stipulati.
Unità organizzative
Alle unità organizzative è assegnata la responsabilità dell’esecuzione, del buon funzionamento e della efficace applicazione nel tempo dei processi.
Agli specifici fini del Decreto, le unità organizzative hanno la responsabilità di:
• rivedere - alla luce dei principi di comportamento e di controllo prescritti per la disciplina delle attività sensibili - le prassi ed i processi di propria competenza, al fine di renderli adeguati a prevenire comportamenti illeciti;
• segnalare all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali.
In particolare, le unità organizzative per le attività aziendali sensibili devono prestare la massima e costante cura nel verificare l’esistenza e nel porre rimedio ad eventuali carenze di normative o di procedure che potrebbero dar luogo a prevedibili rischi di commissione di “illeciti presupposto” nell’ambito delle attività di propria competenza.
2.7 MODELLI ORGANIZZATIVI NELL’AMBITO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DA EGEA S.P.A.
La Società, nell’esercizio della propria autonomia, è direttamente ed esclusivamente responsabile dell’adozione e attuazione del Modello.
Ciò posto, nell’adozione iniziale del Modello, la Società ha storicamente tenuto conto delle indicazioni di carattere generale contenute nel Modello di Egea S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Egea, in quanto compatibili. Nel Modello della Società, ha comunque sempre prevalso la considerazione della specifica realtà aziendale.
Nell’adottare il Modello la Società ha proceduto contestualmente alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.
3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
3.1 PREMESSE
Ai sensi del Decreto, l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, s’identifica in un Organismo di Vigilanza interno alla Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Xxxxxxxxx, che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è stato affidato ad un organismo ad hoc.
L’Organismo di Xxxxxxxxx deve soddisfare i seguenti requisiti:
- autonomia e indipendenza: come anche precisato dalle Linee Guida emanate da Confindustria, la posizione dell’Organismo di Vigilanza nell’Ente “deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Ente” (ivi compreso l’organo dirigente). L’Organismo di Vigilanza deve, pertanto, essere inserito in una posizione, la più elevata possibile, con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è indispensabile che all’Organismo di Xxxxxxxxx non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell’attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società.
- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l’Organismo di Vigilanza per poter svolgere l’attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l’attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida emanate da Confindustria. E’, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l’individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati.
- continuità di azione: tale requisito deve connotare l’attività dell’Organismo di Vigilanza per garantire l’efficace attuazione del Modello organizzativo.
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo.
3.2 COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza della Società può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto previsto all’atto della nomina. Nel caso sia collegiale è composto da 2 componenti, di cui uno interno alla società o un soggetto riconducibile al Gruppo Egea o al Gruppo Engie che abbia conoscenza della realtà aziendale, ed uno esterno, scelti, rispettivamente, anche tra gli amministratori non esecutivi e i dipendenti privi di funzioni esecutive della Società e tra professionisti esterni purché dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico. Qualora l’Organo Amministrativo decida di nominare un Organismo di Vigilanza unipersonale, sarà nominato un soggetto esterno, al fine di garantirne l’indipendenza.
La nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e del suo Presidente è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata nomina del Presidente dell’O.d.V. (ove collegiale) da parte dell’organo amministrativo, questi sarà scelto dai componenti dell’O.d.V. medesimi, con preferenza per il membro esterno.
La composizione dell’Organismo di Vigilanza deve essere divulgata formalmente in azienda.
I componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx restano in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
All’atto della nomina il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante ai componenti dell’Organismo di Vigilanza. Ad essi compete altresì il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.
3.3 INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSTITUZIONE E REVOCA
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza. Laddove tra i componenti dell’Organismo di Vigilanza vi siano degli amministratori non esecutivi o dei dipendenti privi di funzioni esecutive della Società, delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, la valutazione circa l’autonomia ed indipendenza va effettuata con riferimento all’Organismo di Vigilanza nel suo complesso anziché con riferimento ai singoli componenti.
Non possono ricoprire la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza:
a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c. ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.lgs. 231/2001;
c) coloro che siano titolari di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società o abbiano aderito a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l’esercizio del controllo sulla Società;
d) gli amministratori esecutivi della Società, delle società controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
e) coloro che intrattengono significativi rapporti di affari4 con la Società, le società controllate, le società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
f) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di uno degli azionisti di cui alla lettera c) che precede o di uno degli amministratori esecutivi di cui alla lettera d) che precede.
La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica.
4 Ai fini del presente Modello, si considerano “significativi” i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.
I componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza.
La risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti nominati quali componenti dell’Organismo di Vigilanza non comporta la decadenza dall’incarico.
In caso di impedimento di uno o più componenti dell’Organismo di Xxxxxxxxx, di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, o in sua vece il componente più anziano, comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione l’intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del componente.
La revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:
⮚ la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
⮚ l’interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata.
In caso di dimissioni o decadenza o revoca di un componente dell’Organismo, quest’ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.
Per almeno due anni dalla cessazione della carica, i componenti dell’Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società, controllate, collegate o controllanti. Non si intendono “rapporti di affari” il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l’essere componente di consigli d’amministrazione, l’esercitare l’attività di controllo sindacale o dell’organismo di controllo contabile, nell’ambito della Società o delle sue eventuali collegate o controllate o controllanti, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell’assunzione del ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza.
3.4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
La responsabilità ultima dell’adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti l’organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio d’Amministrazione, quale organo preposto all’adeguatezza organizzativa ai sensi dell’articolo 2381 del codice civile.
L’Organismo di Vigilanza, nell’esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:
• sull’efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali a applicabile il D.lgs. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
• sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando
la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l’analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
• sull’aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli organi societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell’assetto organizzativo e procedurale della Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
• sull’attuazione del piano di formazione del personale, di cui al successivo capitolo 6.2;
• sull’avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un’eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell’accertata violazione del Modello.
L’attività di controllo, eseguita dall’Organismo di Xxxxxxxxx, segue appositi protocolli di volta in volta elaborati in base alle risultanze dell’analisi dei rischi e degli interventi di controllo.
L’analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di controllo.
Il piano degli interventi di controllo, predisposto annualmente dall’Organismo di Vigilanza, che lo approva previo parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte dei responsabili delle funzioni aziendali. Ai fini del Decreto, il piano annuale di controllo contiene verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l’adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.
Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell’operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle unità organizzative e alle altre funzioni aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l’effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un’attività di controllo a posteriori.
In considerazione della specificità dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.
Da ultimo, si consideri che l’O.d.V. si pone quale garante delle segnalazioni riconducibili alla categoria del c.d. whistleblowing. Le segnalazioni pervenute a tale titolo, qualora non direttamente indirizzate all’Organismo di Vigilanza (come nel caso del canale alternativo comunicativo digitale all’uopo predisposto) dovranno infatti essere portate all’attenzione dell’O.d.V. Conseguentemente, in capo all’O.d.V. si pone altresì il compito ancillare di valutare la fondatezza di dette segnalazioni, pervenute per mezzo dei canali comunicativi all’uopo predisposti, e, se del caso, promuovere l’attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie che dovessero rendersi necessarie, segnalando e
stimolando l’intervento dell’organo amministrativo nonché, forse più importante, garantire il segnalante in buona fede da eventuali condotte ritorsive.
3.5 RISORSE A DISPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Nello svolgimento dei compiti assegnati, l’Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni a tutte le funzioni aziendali e a tutte le informazioni aziendali.
È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell’Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza.
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’Organismo di Vigilanza della Società è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.
L’Organismo di Vigilanza è dotato di una propria dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Tale dotazione finanziaria è definita dal Consiglio di Amministrazione nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale.
L’Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle proprie mansioni può inoltre richiedere ulteriori risorse finanziarie, materiali ed umane adeguate per lo svolgimento delle attività di competenza.
L’Organismo di Xxxxxxxxx la facoltà di chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, compiti di natura meramente tecnica.
3.6 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI
L’Organismo di Vigilanza con cadenza annuale e comunque in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l’adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.
L’Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l’anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.
L’Organismo di Vigilanza, su base almeno annuale, trasmette ai predetti Organi Sociali una specifica informativa sull’adeguatezza e sull’osservanza del Modello, che ha ad oggetto:
• l’attività svolta;
• le risultanze dell’attività svolta;
• le attività programmate;
• le azioni correttive ritenute adeguate/necessarie al fine di migliorare l’efficacia del Modello;
• necessità di modifiche in aumento del budget.
L’Organismo di Xxxxxxxxx trasmette immediatamente ai predetti Organi Sociali una specifica informativa su:
• innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che impongano modifiche al Modello o modifichino gli esiti del Risk Assessment e/o inficino l’efficacia del sistema dei controlli;
• gravi violazioni del Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche.
Gli incontri con i predetti Organi Sociali cui l’Organismo di Xxxxxxxxx riferisce di fatti necessitanti immediata informativa, e in particolare in caso di violazioni, devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’Organismo di Xxxxxxxxx e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Laddove l’Organismo di Xxxxxxxxx riferisca in un’occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ovvero in quello del Collegio Sindacale, l’Organismo di Xxxxxxxxx non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell’Organismo di Vigilanza stesso una copia del verbale dell’Organo Sociale di riferimento.
3.7 LIBRI OBBLIGATORI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare i seguenti Libri:
1. Libro verbale delle riunioni dell’OdV;
2. Libro registro segnalazioni e istruttorie.
Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo, il Revisore della Società possono prendere visione del “Libro verbale delle riunioni dell’OdV”, mentre il “Libro Registro segnalazioni e istruttorie” potrà essere consultato esclusivamente dai componenti dell’OdV in quanto contenente informazioni riservate (dati anagrafici dei soggetti segnalanti), anche in materia di whistleblowing. Resta inteso che la tenuta del registro relativo alle segnalazioni, è di natura eventuale, poiché avrà luogo dal momento in cui perverrà la prima segnalazione.
3.8 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Ogni documento, informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di Vigilanza per un periodo 10 anni in un apposito archivio informatico e/o cartaceo accessibile dai soli componenti dell’Organismo di Vigilanza.
3.9 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza potrà disciplinare il proprio funzionamento interno con apposito regolamento, approvato dall’Organismo di Vigilanza medesimo.
Resta in ogni inteso che le disposizioni del regolamento dell’Organismo di Xxxxxxxxx che impattino sull’amministrazione o gestione della Società ovvero su questioni che rientrino nella competenza o responsabilità del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso, che potrà rifiutarle dandone motivazione.
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1 FLUSSI INFORMATIVI DA EFFETTUARSI AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI EVENTI
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo:
• le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
• le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.
Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Xxxxxxxxx valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine interna.
L’Organismo di Xxxxxxxxx prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.
La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni interessate, le informazioni concernenti:
• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
• i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
• i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.
Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.
La funzione legale, in caso di eventi di cui sia portata a conoscenza che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, presenta alla prima convocazione dell’Organismo di Vigilanza specifica relazione che descrive nel dettaglio l’evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell’evento.
4.2 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI
L’Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni di controllo anche mediante sistematici flussi informativi periodici resi, con cadenza almeno annuale, sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Collegio Sindacale sia dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (unità organizzative) coinvolte nei processi sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001 sia dalla funzione legale. Mediante i suddetti flussi informativi i citati soggetti effettuano un processo di autodiagnosi in merito all’adeguatezza, l’efficacia ed effettività del Modello con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.
4.3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI FLUSSI INFORMATIVI
Le segnalazioni e i flussi informativi debbono pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle mediante le modalità definite dall’Organismo di Vigilanza, tra cui la posta elettronica alla casella xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000@xxxx.xx.
Al fine di svolgere correttamente i compiti che gli sono propri, d’altronde, l’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, dei responsabili delle funzioni aziendali, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. In particolare, devono essere segnalate senza ritardo:
• le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. n. 231/2001;
• le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello.
Le segnalazioni devono essere fatte direttamente all’Organismo di Vigilanza, che, come detto, è già destinatario dei flussi informativi inerenti alle risultanze periodiche dell’attività di controllo, nonché di tutte «le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili» da parte delle funzioni aziendali.
L’Organismo di Xxxxxxxxx valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine interna.
L’Organismo di Xxxxxxxxx prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
La Società garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in particolare, assicura che l’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio posto in essere ai danni del segnalante sia reso nullo, così come il mutamento di mansioni e qualsiasi altra misura connotata da caratteri ritorsivi o discriminatori. La Società, inoltre, assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro l’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In tale ultimo caso, la legge sul whistleblowing dispone che il soggetto segnalante che abbia effettuato, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate vada sanzionato. In questo senso, sarà lo stesso Organismo di Xxxxxxxxx a vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti.
In ogni caso, oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono altresì obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni interessate, le informazioni concernenti:
• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
• i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
• i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
• le segnalazioni dei whistleblowers.
Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.
La funzione legale, in caso di eventi di cui sia portata a conoscenza che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, presenta alla prima convocazione dell’Organismo di Vigilanza specifica relazione che descrive nel dettaglio l’evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell’evento.
Come previsto dalla normativa di cui all’art. 2 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 e dall’art. 6 del Decreto, la Società ha provveduto ad istituire i seguenti due ulteriori canali comunicativi dedicati alle segnalazioni da parte di eventuali Whistleblowers che verranno raccolte ed esaminate personalmente dall’O.d.V. o, nel caso del canale digitale, da un soggetto all’uopo incaricato, il quale provvederà a darne avviso all’O.d.V. al fine di garantire la tutela e la riservatezza dei segnalanti in buona fede e, previe le opportune verifiche, segnalare all’organo amministrativo o di controllo, affinché vengano implementate le procedure sanzionatorie all’uopo idonee:
- Canale principale: Raccomandata o posta semplice all’attenzione dell’O.d.V. da inviarsi al seguente indirizzo:
Organismo di Vigilanza di EGE.YO Srl, Xxx Xxxxxx 0 - 00000 XXXX (XX)
- Canale digitale alternativo: e-mail alla seguente casella di posta elettronica
Il secondo canale, al fine di garantire una maggiore terzietà e tutela del segnalante, fa capo direttamente a referente all’uopo incaricato, il quale provvederà a darne avviso - se del caso
- all’O.d.V. al fine di provvedere a quanto all’uopo necessario.
Ai soggetti segnalanti, che potranno essere interni ma anche esterni (p.e. fornitori e consulenti) sarà quindi garantita la riservatezza.
La Società mette inoltre a disposizione dei segnalanti un modulo per effettuare le segnalazioni (“Modulo Whistleblowing”), il cui utilizzo è di natura consigliata ma facoltativa, agevolando l’attività di verifica delle medesime ma non esimendo il recettore dalla verifica delle segnalazioni operate senza l’utilizzo del modulo allegato al presente Modello quale “Allegato (G)”.
Tali canali comunicativi, funzionali ad agevolare l’emersione di eventuali illegalità nell’ambito dell’attività sociale, hanno altresì comportato un ampliamento dei compiti dell’O.d.V. anche con precipuo riguardo ai flussi informativi in materia di whistleblowing, quali:
• supportare l’ente nella predisposizione delle procedure operative necessarie a garantire ai dipendenti l’espletamento della segnalazione; e
• verificare l’adeguatezza dei canali informativi, in riferimento alla loro capacità di garantire la corretta segnalazione degli illeciti e la riservatezza dei segnalanti. All’Organismo di Xxxxxxxxx spetterà, altresì, il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti che, a ben vedere, in caso di segnalazioni infondate, poste in essere con dolo o colpa grave, andranno sanzionati.
5. IL SISTEMA SANZIONATORIO
Principi generali
L’efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall’elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il D.lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell’osservanza delle condotte prescritte.
I comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc...) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e le procedure e norme interne, che fanno parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale. Su tale presupposto, la Società adotterà nei confronti:
• del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
• di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.
L’attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute all’Amministratore Delegato o dall’Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e dirigenti sono affidati all’Amministratore Delegato.
Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla funzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il fornitore.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall’avvio e/o svolgimento e definizione dell’eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono
assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l’autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio.
La verifica dell’adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all’Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.
Personale dipendente (ove applicabile)
1) il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero verbale si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa lieve, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante (nonché delle eventuali ulteriori circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie) si ritenga opportuno non attivare la procedura disciplinare;
2) il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il rimprovero scritto, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa ancorché non lieve, comunque, non grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e/o di ulteriori circostanze attenuanti, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero verbale;
3) il provvedimento della multa o sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell’ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio de quo, si applica anche alle segnalazioni erronee riconducibili alla categoria del whistleblowing caratterizzate da colpa grave, salvo che, in ragione della buona fede del segnalante e di ulteriori circostanze attenuanti necessariamente sussistenti nel caso di specie e a patto che la condotta non sia reiterata, si ritenga opportuno procedere con il solo rimprovero scritto;
4) il provvedimento del licenziamento si applica in caso: (i) di adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui a applicabile il Decreto, oppure (ii) di adozione, nell’espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno degli illeciti a cui a applicabile il Decreto, leda l’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, sempre comunque in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile. Il provvedimento sanzionatorio de quo è applicabile anche in caso di segnalazioni dolosamente infondate o in caso di reiterazione plurima (min. 3 volte) se caratterizzate da colpa grave, nonché in caso di condotte ritorsive nei confronti del segnalante in buona fede, salvo si ritenga di provvedere con il provvedimento disciplinare di cui al punto 3) che precede per le circostanze attenuanti sussistenti nel caso di specie e purché, nel caso di condotte ritorsive, non si protraggano conseguenze dannose per il segnalante in buona fede.
Soggetti esterni
Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni alla Società che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui a applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l’ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.
Componenti del Consiglio di Amministrazione
In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, l’Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.
Soggetti esterni
Sono previste una serie di sanzioni contrattuali nei confronti dei fornitori e delle controparti commerciali che non rispettano il Modello, che vengono attuate mediante apposizione - ove possibile e opportuno - di clausole analoghe a quelle di cui all’Allegato (E).
Whistleblowing
L’Organismo di Vigilanza, come sopra accennato, vigila sul corretto utilizzo dei canali di segnalazione predisposti dalla Società, in materia di whistleblowing. In tal senso, come sopra descritto, eventuali segnalazioni infondate poste in essere con dolo o colpa grave, da parte del
segnalante, xxxxxxxx sanzionate, così come pure le condotte ritorsive o discriminatorie che l’ente perpetri a danno del segnalante stesso, in conseguenza della denuncia in buona fede da egli esperita.
6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA
Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.
Al riguardo è fondamentale un’attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti aziendali presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest’ultimo, etc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.
Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione che ha definito un percorso pluriennale, rivolto a tutto il personale, che ha l’obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.
6.1 COMUNICAZIONE INTERNA
Copia del Modello e del Codice Etico è consegnata a tutto il personale. I neo assunti ricevono, all’atto dell’assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello e del Codice Etico. La sottoscrizione di un’apposita dichiarazione attesta la consegna/trasmissione dei documenti (qui acclusa quale “Allegato (H)”), l’integrale conoscenza dei medesimi e l’impegno ad osservare le relative prescrizioni.
Sulla rete informatica aziendale sono pubblicate e rese disponibili per la consultazione, oltre alle varie comunicazioni interne, il Modello e le normative collegate (in particolare, il Codice Etico). Gli altri Allegati del modello saranno in ogni caso resi disponibili in caso di richiesta e/o necessità nella versione aggiornata da parte dei soggetti interessati.
I documenti pubblicati sono costantemente aggiornati in relazione alle modifiche che via via intervengono nell’ambito della normativa di legge e del modello organizzativo.
In sintesi, l’insieme degli strumenti citati, unitamente alle circolari interne, garantisce a tutto il personale una informazione completa e tempestiva.
6.2 FORMAZIONE
Il piano di formazione ha l’obiettivo di far conoscere il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività “sensibili”.
Per garantirne l’efficacia esso è stato costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili
presenti nel contesto di riferimento; in particolare,
• i destinatari (il loro livello e ruolo organizzativo);
• i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
• gli strumenti di erogazione (corsi);
• le azioni necessarie per il corretto sostegno dell’intervento (promozione, supporto dei responsabili).
Il piano prevede:
• una formazione di base per tutto il personale;
• specifici corsi per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle funzioni acquisti, finanza, etc.);
La formazione, declinata per specifico ambito operativo, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (ad es. estensione della responsabilità amministrativa dell’ente a nuove tipologie di reati), si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.
La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione legale, con la collaborazione dei responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione della formazione da parte dei loro collaboratori.
La funzione legale ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi.
L’Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione legale, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative.
I presidi in tema di formazione contemplati dal Modello trovano applicazione anche in materia di whistleblowing. Il corretto funzionamento del sistema delle segnalazioni presuppone, infatti, che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che siano messi nelle condizioni di usufruirne. In tal senso, è l’Organismo di Vigilanza ad occuparsi della formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Società illustrandogli, ad esempio:
• i tratti principali della disciplina;
• l’apparato sanzionatorio predisposto a tutela di chi effettui la segnalazione e posto a presidio del corretto utilizzo dei canali informativi all’uopo integrati nel Modello;
• gli strumenti effettivamente predisposti in seno al sistema di segnalazione adottato e relative modalità di accesso.
Per concludere si soggiunge che la formazione prevista ai fini della diffusione e conoscenza del Modello e del Decreto, si aggiunge o, a seconda dei casi, integra la formazione prevista in specifici ambiti, quale p.e. quella ai fini del D.Lgs. 81/2008, al fine di implementare e incentivare una sinergia virtuosa dei processi informativi e formativi del personale della società.
Parte Speciale
7 I REATI EX D.LGS. 231/2001
7.1 PREMESSA
Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell’interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell’ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all’interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa (si pensi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai c.d. rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio quelli con consulenti esterni che, pur avendo natura autonoma, si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l’attività del destinatario della prestazione).
Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall’altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.
7.1.1 SOGGETTI
L’articolo 1 del D.lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che “le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Orbene, i principali soggetti destinatari di tale normativa sono:
1) tra gli enti forniti di personalità giuridica:
a) società di capitali;
b) società cooperative;
c) fondazioni;
d) associazioni riconosciute;
e) enti privati e pubblici economici;
f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione; convenzione o analogo atto amministrativo;
2) tra gli enti privi di personalità giuridica:
a) società di persone;
b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
c) consorzi;
d) associazioni non riconosciute.
Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.
Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme “non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:
- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.
In merito all’inapplicabilità del D.lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l’eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.
Ad ogni modo, dalla normativa in esame sono escluse le imprese esercitate in forma individuale anche se sotto forma di impresa familiare.
Ciò è stato ribadito, espressamente, dalla sezione VI della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18941/04.
7.1.2 REATI COMMESSI ALL’ESTERO
In linea generale la responsabilità dell’ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l’ente stesso abbia la sede principale.
In caso di reato commesso all’estero:
a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all’art. 4 D.lgs. 231/2001.
In particolare l’art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:
“1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo”.
7.1.3 SANZIONI
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articolo 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.
Le sanzioni previste sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) la sanzione interdittiva;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
a) Sanzione pecuniaria:
La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell’ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
In generale, per quanto riguarda il concetto di “quote”, appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. n. 231/01 è “bifasico”:
1. La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
2. In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell’ente.
L’entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.
b) Le sanzioni interdittive si possono classificare in:
- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall’art. 13 D.lgs. 231/2001 in particolare:
- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l’ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, precisamente:
- l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.
Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001).
c) La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato,
salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.
d) La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell’ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale.
7.2 REATI
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, come si è detto, esclusivamente, per tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. L’ente può essere dunque chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:
PARTE 1: Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda art. 24 e
art. 25 D.lgs. 231/2001);
PARTE 2: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
PARTE 3: Delitti di criminalità organizzata (si veda art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
PARTE 4: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
PARTE 5: Delitti contro l’industria e il commercio (si veda art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
PARTE 6: Reati societari (si veda art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
PARTE 7: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (si veda art. 25- quater D.lgs. 231/2001);
PARTE 8: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001);
PARTE 9: Delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001);
PARTE 10: Abusi di mercato (si veda art. 25-sexies D.lgs. 231/2001);
PARTE 11: Omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
PARTE 12: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (si veda art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
PARTE 13: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (si veda art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
PARTE 14: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (si veda art. 25-decies D.lgs. 231/2001);
PARTE 15: Reati ambientali (si veda art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
PARTE 16: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. 25-duodecies
D.Lgs. 231/2001);
PARTE 17: Razzismo e Xenofobia (si veda art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);
PARTE 18: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo del gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (si veda art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);
PARTE 19: Reati Tributari (si veda art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)
PARTE 20: Contrabbando (si veda art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
PARTE 21: Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati “Transazionali”);
7.2. 1 PARTE 1: ARTICOLI 24 E 25 D.LGS. 231/ 2001 (“REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”)
Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall’identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell’imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi.
A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all’operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).
Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di “Pubblico Ufficiale” e/o di “Incaricato di Pubblico Servizio”, nell’accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.
In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.
La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L’esercizio di una pubblica funzione amministrativa
A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell’ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell’INPS.
La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d’ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori di aziende di pubblici servizi, letturisti dei contatori di gas ed energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.
Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all’operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti societari, nell’espletamento di dette attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita. Tra questi reati, solo la corruzione e la concussione sono previsti tra gli “illeciti presupposto” che possono far scattare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell’art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore a penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma e pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell’ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali,
5 Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all’autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
purché, in quest’ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per se o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.
Ad abundantiam, si sottolinea che la disciplina in oggetto è stata modificata dalla Legge n. 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. “Spazzacorrotti”) la quale, inter alia, con riguardo alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, ha:
• introdotto un nuovo reato presupposto: la fattispecie corruttiva del traffico di influenze illecite;
• inasprito la sanzione interdittiva di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25;
• introdotto una sanzione interdittiva attenuata al comma 5 (nel caso in cui l’Ente si sia adoperato per evitare conseguenze ulteriori entro l’emissione della sentenza di primo grado)
• inasprito la disciplina sanzionatoria per i reati presupposto già previsti.
Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:
a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
e. Frode informatica (art. 640-ter);
f. Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.);
g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
j. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
l. Concussione (art. 317 c.p.);
m. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
n. Traffico di influenze illecite (art. 426-bis c.p.)
o. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
p. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
q. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
r. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
s. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”
Presupposto del reato è che l’amministrazione abbia erogato all’agente un finanziamento (in senso ampio) teso a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse.
Per quanto riguarda i concetti legati dalla stessa norma, occorre rifarsi al significato degli stessi mutuato dal diritto amministrativo.
Le sovvenzioni sono prestazioni gratuite, periodiche o una tantum, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (e quindi indipendentemente dai risultati delle stesse).
I premi sono prestazioni anch’esse gratuite, concesse però in relazione ai risultati conseguiti dal beneficiario, che sono quindi previamente valutati dalla P.A.
I contributi sono erogazioni concesse a determinate categorie di imprenditori per specifiche finalità produttive (ad esempio, costruzione di nuovi impianti).
I finanziamenti (in senso stretto) sono invece dei veri e propri mutui agevolati che la P.A. concede alle imprese, talora per il tramite di una banca, sulla base di determinati presupposti di legge. L’elemento comune a tutti i su esposti concetti e la finalità di incentivo alle attività di imprese: per questa ragione, la finalità di pubblico interesse è da considerarsi in re ipsa.
La condotta del reato consiste nella mancata destinazione della somma alla finalità per la quale è stata erogata: l’ampiezza dell’espressione usata dal legislatore induce a ritenere che il reato si configuri sia nel caso di mancata utilizzazione della somma, sia in quello in cui la stessa venga impiegata per realizzare aliud pro alio. A tali conclusioni perviene anche la giurisprudenza, secondo cui il reato in esame è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, anche parzialmente, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti (Cass., VI, 25.11.2008).
Per gli operatori societari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell’ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente, sia nell’ipotesi in cui la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.
b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”
La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l’impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.
A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.
c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;...”
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico.
Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.
Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l’oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell’ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell’ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l’ente erogante.
e. Frode informatica (art. 640-ter)
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”
La fattispecie di frode informatica consiste nell’alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell’intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.
Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l’hardware (insieme degli elementi costituenti l’unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all’elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l’attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l’insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l’accesso dell’utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Costituisce aggravante l’aver commesso il fatto «con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti» (articolo 640 ter, comma III, c.p., inserito dall’art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119): per identità personale deve intendersi l’impiego della firma digitale e, secondo alcuni interpreti, della casella di Posta Elettronica Certificata altrui.
f. Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)
Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione:
“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”6
6 Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
La condotta incriminata consiste, da parte del pubblico ufficiale, nella ricezione di una retribuzione non dovuta o nell’accettazione della relativa promessa, e da parte dell’extraneus nella dazione o nella promessa di detta retribuzione.
Trattasi di reato a forma libera, giacché la ricezione, l’accettazione, la dazione e la promessa potranno manifestarsi con le più varie modalità, anche implicite, o legate a prassi volutamente ambigue: quello che conta è che le condotte di soggetti attivi si incontrino consapevolmente in un patto, ossia in un impegno serio vincolante.
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:
“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a 10 anni.”7
Per quanto concerne le condotte incriminate, queste consistono, per il funzionario, nel “ricevere” o “nell’accettare” la promessa di un’utilità, e per l’extraneus nel dare o nel promettere la stessa, restando estraneo alla struttura della fattispecie il successivo compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (ed essendo pertanto irrilevante la sua eventuale mancanza). Anche la corruzione propria è reato a forma libera: si richiamano integralmente le osservazioni già svolte in tema di trattazione della corruzione impropria ex articolo 318 c.p.
Anche nell’ipotesi della corruzione propria è possibile distinguere, malgrado siano trattate nell’ambito di un’unica disposizione ed assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio, fra una fattispecie di corruzione antecedente ed una di corruzione susseguente, a seconda che la condotta preceda o segua la commissione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio.
Soggetto attivo del reato è anzitutto il pubblico ufficiale nonché (in virtù del rinvio all’articolo 320 c.p.) l’incaricato di pubblico servizio.
Art. 319-bis. Circostanze aggravanti:
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”
Mentre in precedenza il legislatore prevedeva l’aumento di pena qualora dal fatto “derivasse” il conferimento dell’impiego o dello stipendio, oggi viene usata la più generica formula (se il fatto... fa per oggetto”. In sostanza, si è passati dalla previsione di un delitto aggravato dall’evento a quella di un particolare elemento integrativo della fattispecie come circostanza aggravante. La ratio della disposizione è da ravvisarsi nell’inaccettabilità del conferimento indebito di impieghi, stipendi ecc... Ed infatti, è pacifica la necessità che questi siano non dovuti e che, pertanto, l’aggravante non sussiste qualora gli stessi (ancorché oggetto di illecita pattuizione) siano dovuti infine, per la configurabilità dell’aggravante è necessario che l’effetto costituito da conferimento dell’impiego o dello stipendio sia voluto dagli agenti, non bastando solo dato materiale del suo verificarsi.
g. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
7 Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3. La pena è stata elevata dall’intervento normativo nei limiti edittali minimo (dai quattro ai 6 anni di reclusione) e massimo (dagli otto ai 10 anni di reclusione). Anche nell’ipotesi della corruzione propria è possibile distinguere, malgrado siano trattate nell’ambito di un’unica disposizione ed assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio, fra una fattispecie di corruzione antecedente ed una di corruzione susseguente, a seconda che la condotta preceda o segua la commissione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. Soggetto attivo del reato è anzitutto il pubblico ufficiale, nonché -in virtù del rinvio di cui all’art. 320 c.p. - l’incaricato di pubblico servizio.
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.” 8
L’elemento oggettivo del reato, stante il rinvio “fatti” di cui agli articoli 318 e 319 c.p., è lo stesso di tali norme, con in più la finalizzazione della condotta a “favorire o danneggiare una parte” di un procedimento giudiziale: si noti che non è necessario che il favore o il danno si concretizzino, essendo sufficiente che l’accordo corruttivo sia destinato a tale fine. Anche in questo caso, come per le altre fattispecie di corruzione, i soggetti attivi sono anzitutto il pubblico ufficiale (non solo il giudice, ma anche il p.m., il cancelliere ecc...) e l’extraneus. Vi è però un altro soggetto necessario, ossia la “parte” del processo penale, civile o amministrativo destinata trarre vantaggio (o danno) dalla condotta criminosa; secondo la giurisprudenza, all’imputato è da equiparare non solo l’indagato, ma anche chi dovrebbe aver assunto tale qualità infine, mancando nella norma il richiamo all’articolo 319-ter, soggetto attivo del reato non può essere l’incaricato di pubblico servizio.
h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”
L’originaria modalità concussiva della induzione è stata ricollocata come autonoma ipotesi di reato nell’attuale formulazione dell’art. 319-quater. La fattispecie in questione si differenza dalla concussione, da un lato per il soggetto attivo, che ricomprende, oltre che il pubblico ufficiale, anche l’incaricato di pubblico servizio, e dall’altro per le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che si limitano alla sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che da o promette denaro od altra utilità, contemplata quale autonoma ipotesi di reato dal comma secondo dell’articolo 319-quater. Per la nuova condotta incriminata possono richiamarsi criteri già elaborati dalla giurisprudenza nel tracciare una linea di demarcazione tra concussione e corruzione. Sul punto, è stata infatti ritenuta determinante soltanto la presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale cui consegua il condizionamento della volontà del privato, per effetto del quale quest’ultimo versa in stato di soggezione di fronte la condotta del pubblico ufficiale, venendo invece della corruzione, i due soggetti a trovarsi in posizione di sostanziale parità. L’elemento distintivo tra le due figure criminose è stato pertanto individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario mentre nella concussione esprime la volontà costrittiva o induttiva dell’agente pubblico condizionante il libero determinarsi del privato.
i. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”
8 Comma da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) della L. 9 gennaio 2019 n. 3.
Nella nuova formulazione dell’art. 320 c.p. non è più richiesto che l’incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”. Il reato è integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste in relazione a tale modifica la norma ha così esteso l’orizzonte applicativo delle fattispecie incriminatrici di corruzione propria ed impropria, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.
j. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”
La norma prevede la c.d. corruzione attiva, ossia l’incriminazione del corruttore. Non si tratta di reato autonomo, stante la natura plurisoggettiva delle fattispecie di corruzione.
k. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.” 9
Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli.
l. Concussione (art. 317 c.p.)
9 Le modifiche apportate dalla Legge n. 190 del 2012 all’art. 318 c.p. per la nuova ipotesi di corruzione delle funzioni, hanno comportato l’adeguamento alla nuova struttura del reato della previsione dell’art. 322 c.p. in tema di “istigazione alla corruzione”, il cui primo comma è stato modellato con riferimento all’ampliata figura di illecito. Così, nella nuova formulazione la condotta del privato corruttore contiene gli elementi strutturali introdotti per la corruzione di funzioni (denaro o altra utilità non dovuti quale oggetto di offerta o promessa del privato, il riferimento all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio).
Il riferimento operato dall’art. 321 c.p. “al primo comma dell’articolo 318” è rimasto inalterato e da ritenersi come riferibile all’unico comma della nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio di funzioni. Il corruttore può, dunque, essere punito, in forza del richiamo da parte dell’art. 321 c.p., anche per la corruzione susseguente. In questo caso, però, si configura una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva.
Il comma terzo dell’art. 320 c.p. prevede che la medesima pena prevista per il privato, nel caso in cui l’offerta o promessa non sia accettata, si applichi anche a che ti capisce al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che solleciti una promessa o d’azione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”10
La condotta del reato, realizzata attraverso l’abuso, consiste nel costringere o indurre taluno. Con riguardo al primo concetto, esso richiama quella forma di coartazione della volontà mediante violenza o minaccia, definita come coartazione psichica relativa, ossia tale da non annullare del tutto la sfera di autodeterminazione del soggetto passivo, inducendolo ad una sorta di collaborazione forzata, posta in atto per timore delle conseguenze prospettate dall’agente. la costrizione deve essere seria, cioè oggettivamente idonea a esercitare un’ingiustificata pressione sul soggetto passivo, e non può esaurirsi nella minaccia dell’esercizio di un diritto o del compimento di un’attività doverosa. Quanto all’induzione, la norma richiama un generico concetto di induzione, diverso dalla mera induzione in errore, tale da comprendere (oltre all’inganno) la persuasione, l’esortazione, il consiglio e perfino la condotta silenziosa od omissiva. Del resto è indubbio che il reato possa configurarsi anche qualora la vittima sia consapevole di dare o promettere l’indebito, e quindi non sussista alcun errore.
m. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
10 Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 è stata elaborata una normativa organica tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. In tal modo si è inteso sanare la mancata attuazione nel nostro ordinamento degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), già oggetto di ratifica, rispettivamente con le Leggi 3 agosto 2009, n. 116 e Legge 28 giugno 2012, n. 110. L’intervento normativo ha rimodulato il reato di concussione, smembrando in due diverse fattispecie criminose (art. 317 e 319-quater) l’originaria ed unitaria fattispecie prevista nell’art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intesi quali modalità alternative di realizzazione del reato). Inoltre, il delitto di concussione, nella nuova formulazione che prevede la sola condotta di costrizione, è riferito esclusivamente al pubblico ufficiale –e non più anche all’incaricato di pubblico servizio. Infine, il Legislatore ha inasprito il minimo edittale della pena, ora fissato in sei anni di reclusione, prevedendo pene più miti per l’ipotesi residuale di cui all’art. 319-quater c.p. Nella condotta di costrizione il “metus” consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale e, dunque, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale per la formulazione di aperte ed esplicite pretese. La distinzione tra concussione e induzione indebita si fonda sull’oggettiva diversa caratterizzazione della condotta attuata sul privato, in un caso di induzione e nell’altro di coercizione.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo xxxxx, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”
La norma è stata inserita al fine di estendere l’applicazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione anche i membri della commissione, del Parlamento, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee, nonché a funzionari di carriera ed agenti assunti per contratto, ai soggetti comandati da altri Stati membri o da qualsiasi ente pubblico privato presso le Comunità Europee (purché esercitino funzioni equivalenti a quelli dei funzionari ed agenti delle Comunità Europee), ed infine ai soggetti che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.
n. Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis Codice penale)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
La norma è stata inserita al fine di estendere soggettivamente le condotte punibili in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione e concussione), sanzionando penalmente anche i soggetti che fungono o si propongono come intermediari tra il corrotto e il corruttore nei reati in danno alla PA. La norma punisce anche il solo millantatore di tale qualifica. La pena è da un anno a quattro anni e sei mesi. È altresì prevista un’aggravante se il c.d. intermediario è egli stesso pubblico ufficiale mentre pare esclusa l’applicabilità dell’esimente della speciale tenuità del fatto (131 bis c.p.), la quale pare valere solamente quale attenuante a diminuzione della pena.
o. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”
Spiegazione dell'art. 356 Codice Penale
Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti.
Esso è un reato proprio, dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.
Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.
Elemento differenziale rispetto alla fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della norma, solo nella fase esecutiva del contratto.
Il reato di frode in pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.
Per espresso richiamo, si applicano le circostanze aggravanti speciali di cui all'articolo precedente qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
p. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri
,aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al
comma 1.”
q. Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.”
Spiegazione dell’art. 314, comma 1 del Codice Penale
Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto. Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.
In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest’ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari. L'appropriazione è infatti quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria interversio possessionis, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.
Infine, l’ultimo requisito è l’altruità della cosa (denaro e altra cosa mobile altrui).
r. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.00.”
Spiegazione dell’art. 316 del Codice Penale
Nonostante la norma parli di “peculato”, è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui,
distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317 c.p.), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Esso rappresenta un reato proprio, in quanto tale commissibile solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato).
Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivi deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.
Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.
s. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”
Spiegazione dell’art. 323 del Codice Penale
L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.
Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.
L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.
Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. Il danno per il terzo non viene invece specificato e pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.
È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che xxxxxxxx deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.
Il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, ovvero: violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedimentali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto; l'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie e violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sa un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.
Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di mero dolo eventuale.
Tramite la clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, il legislatore ha inteso dare alla figura in esame natura di clausola di consunzione.
7.2. 2 PARTE 2 : ARTICOLO 24-BIS D.LGS. 231/ 2001 (“DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”)
La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.
L’art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.lgs. 231/01 l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” al fine di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche con riferimento ai reati informatici più gravi.
Si tratta in sintesi dell’accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell’attentato all’integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell’attentato all’integrità dei sistemi, che si concretizzano in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei
c.d. virus informatici, dell’abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l’ottenimento per l’uso, l’importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest’ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.
Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48/08 sono:
a. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
k. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
a. Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)
“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”
La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.”
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.”
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)
“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.”
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)
“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.”
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.”
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.”
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.”
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)
“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.”
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.”
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.”
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)
“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.”
b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”
c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”
Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”.
e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell’impedimento o nell’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.”
Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”
Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere. Dal 2016, accanto all’aggravante della qualità di operatore del sistema, è stata introdotta quella della violenza, ma anche in tal caso, diversamente da quanto accadeva in precedenza, il reato è procedibile solamente a querela della persona offesa.
h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico
o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Al comma tre sono previste aggravanti oggettive (violenza e/o minaccia) e soggettive (qualifica di operatore del sistema).
i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635- bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Aggravanti disciplinate analogamente all’art. 635-ter c.p.
j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) “Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
Il delitto è commesso se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”
Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
7.2. 3 PARTE 3 : ARTICOLO 24-TER D.LGS. 231/ 2001 (“ DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”)
La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 (art. 2, comma 29) ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".
Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell’ente alle seguenti fattispecie:
x. xxxxxxx di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
b. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
c. scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
d. sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
e. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
f. associazione a delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
x. xxxxxxx concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).
a. ed f. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’art. 12, c. 3-bis, del D.Lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo xxxxx.
b. Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
L’articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
c. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”
La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis c.p. si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis c.p. in cambio della erogazione di denaro.
d) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”
e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9/10/90 n. 309)
“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”
f) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
L’art. 24-ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, richiamati dall’art. 407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.
7.2. 4 PARTE 4 : ARTICOLO 25-BIS D.LGS. 231/ 2001 (“FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”)
L’art. 25-bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell’affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario nonché strumenti o segni di riconoscimento quali marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni.
In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:
x. Xxxxxxxxxxxxxx di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
x. Xxxxxxxxxxxxxx di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”
b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.”
c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) “Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.”
L’ipotesi contemplata dall’art. 455 c.p., residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione.
d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”
Potrebbe quindi essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l’operatore societario che utilizzi per operazioni di sportello banconote contraffatte, anche se ricevute in buona fede, nell’intento di evitare alla Società i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità.
e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.”
f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.”
g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.”
h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.”
Dato il carattere peculiare dell’oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori societari in ordine a tali fattispecie.
i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
Il reato in esame si verifica nell’ipotesi di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, ovvero nella ipotesi di uso di tali marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni senza essere concorso nella contraffazione o alterazione.
Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L’alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.
In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall’art. 473 può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall’originale a causa della presenza di "caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell’esame attento e diretto da parte del consumatore medio. Il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali.
Per integrare il reato è sufficiente l’accettazione del rischio che la registrazione della proprietà intellettuale sia effettivamente esistente, accettazione desumibile anche dal comportamento complessivo dell’imputato, essendo onore della difesa dimostrare che l’ignoranza incolpevole della registrazione.
j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro
3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
Il reato in esame si verifica nell’ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato o messa in vendita, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
7.2. 5 PARTE 5 : ARTICOLO 25-BIS. 1 D.LGS. 231/ 2001 (“ DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”)
L’art. 15 comma 7 della Legge 99 del 23 luglio 2009 ha apportato novità all’interno del D.lgs. 231/2001 introducendo il nuovo art. 25-bis.1.
L’art. 25-bis.1, rubricato come “Delitti verso l’industria ed il commercio”, punisce, tra l’altro, la frode nell’esercizio del commercio, la “frode alimentare”, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine; è da notare che le ipotesi qui richiamate riguardano sia la vendita che la semplice introduzione o messa in circolazione al fine di trarre un profitto.
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 25-bis.1 del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:
a. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
c. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
d. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
a. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”
La condotta tipica consiste nell’adoperare violenza sulle cose, ovvero utilizzare mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.
Con il termine impedire si intende l’apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l’attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell’attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell’impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso.
Si tratta di un reato che richiede l’elemento soggettivo del dolo e che può essere commesso da chiunque.
Tale reato viene punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie consiste, in primo luogo, nel libero esercizio e normale svolgimento dell’industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. A ciò si aggiunga che l’art. 513 c.p. tende anche a garantire il diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività da turbative o da impedimenti, come si evince dalla subordinazione per la procedibilità alla querela della persona offesa.
Le condotte alternative previste da tale norma sono due:
- l’uso della violenza sulle cose, che si concreta ogni qual volta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
- il ricorso a mezzi fraudolenti, che per parte della dottrina sono stati identificati con le condotte di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., quali, a titolo esemplificativo, pubblicità falsa o denigratoria o uso di marchi registrati. Si precisa, inoltre, che perché si configuri il reato è necessario che vi sia un nesso eziologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio o dell’industria.
b. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”
Viene punita con la reclusione da due a sei anni la condotta di chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il reato si realizza quando, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiono atti di concorrenza con violenza o minaccia.
c. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p.
Tale reato si perfeziona nel caso in cui, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all’industria nazionale.
d. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”
È punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita.
Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.
Il reato si perfeziona quando, nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all’acquirente una cosa mobile diversa rispetto a quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.
e. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”
Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.
f. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”
Il reato consiste nella messa in vendita o in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.
g. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
La fattispecie si realizza quando, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbricano o si adoperano industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero, al fine di trarne profitto, si introducono nel territorio dello Stato o vengono posti in vendita i suddetti beni, se il fatto non è preveduto come reato dagli articoli 473 e 474 c.p.
h. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”
7.2. 6 PARTE 6 : ARTICOLO 25-TER D. LGS. 231/ 2001 (“REATI SOCIETARI”)
L’art. 25-t er del D.lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall’esercizio della specifica attività societaria, sono qualificabili come reati generali.
Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l’impedito controllo e l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi.
Si osserva da ultimo che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all’articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015.
Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall’art. 25-t er del Decreto 231/2001:
x. Xxxxx comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)
c. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
d. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
e. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
j. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
l. corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
m. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
x. Xxxxxxxxxxx (art. 2637 c.c.)
o. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
p. Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/98)
q. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 635-bis, comma 1, c.c.)
x. Xxxxx comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 400 a 600 quote.
b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.” Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 100 a 200 quote.
c. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”
Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l’ente da 400 a 600 quote.
d. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”
Il reato si verifica nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi societari, ovvero alle società di revisione. La pena aggravata se il reato a commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento, o il semplice ostacolo abbia procurato un danno ai soci, stante l’esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.
e. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti
su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”
Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio.
g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-b i s c.c.)
“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”
Il reato, introdotto dall’art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell’amministratore o di un componente del consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall’art. 2391, comma 1, c.c.8, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D. lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la società.
Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell’art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.
Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell’amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall’operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.
j. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”
Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.
k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che:
- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
l. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”
La norma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori. Il presupposto normativo consiste nella mera condotta senza che sia rilevante il nocumento alla società del corrotto e senza necessità di querela.
Le pene sono raddoppiate se sono coinvolte delle società quotate.
La previsione normativa è applicabile nei riguardi dell'impresa cui appartiene il corruttore.
La sanzione pecuniaria varia da quattrocento a seicento quote. Si applicano anche le sanzioni interdittive
m. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
x. Xxxxxxxxxxx (art. 2637 c.c.)
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da uno a cinque anni.”
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Si tratta di un reato comune, cioè di un reato che può essere commesso da chiunque.
o. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle
predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Xxxxxxxxx previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di Vigilanza.
Si precisa che:
- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità Pubbliche di Xxxxxxxxx, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
p. Falso in prospetto (art. 000-xxx X.X.X.)
La Legge 262/2005 (cosiddetta “Legge sul Risparmio”) ha abrogato l’art. 2623 c.c., concernente il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all’interno del corpo normativo del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, T.U.F.).
Il nuovo art. 173-bi s del Decreto 58/1998 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.
Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l’intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per se o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.
Poiché la Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sostituendo espressamente il richiamo all’art. 2623 c.c. in esso contenuto con quello all’art. 173-bis del T.U.F., si pongono seri dubbi sulla configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti a fronte della commissione del reato punito da tale nuova fattispecie.
q. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 ter c.c.)
“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia accettata.”
La norma si applica nel contesto di società di diritto privato e, dal punto di vista soggettivo:
- a chiunque, in veste di corruttore, agisca al fine di corrompere una figura apicale della società (agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori) che ne subisce/subirebbe nocumento, anche se l’intento non viene poi realizzato (salvo in questo caso una diminuzione della pena di un terzo);
- a norma si applica alle figure apicali (agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori) della società che subisce/subirebbe nocumento, allorquando siano loro stessi ad istigare il soggetto corruttore alla condotta di cui al primo comma.
presupposto normativo è l’intento, anche se poi non realizzato, di corrompere creando o di farsi corrompere per acquisire utilità o vantaggi a discapito del nocumento, anche potenziale, della società a cui appartiene il soggetto corrotto/istigatore.
La previsione normativa è applicabile sia nei riguardi dell'impresa cui appartiene il corruttore che, in teoria, in quella del corrotto, tuttavia risulta difficilmente configurabile in tale ultimo caso per mancanza di un interesse o vantaggio dell’ente di appartenenza.
La sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote. Si applicano anche le sanzioni interdittive.
L’art. 2635-ter c.c. prevede inoltre l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una condanna per il reato in oggetto o per l’istigazione di cui al secondo comma dell’art. 2635 bis
7.2. 7 PARTE 7 : ARTICOLO 25-QUATER D.LGS. 231/ 2001 (“ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”)
L’art. 3 della L. 14.1.2003 n. 7 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.
L’art. 25 - quater del decreto dispone la punibilità dell’ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.
Rispetto alle altre disposizioni l’art. 25-q uater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dall’art. 25-q uater:
a. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
b. assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
x. xxxxxxxxxxxx con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
d. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
x. xxxxxxxx con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
f. attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
g. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
h. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
i. istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 382 c.p.)
I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi penali speciali.
Si tratta dei delitti politici, cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato, contro i diritti politici del cittadino, nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.
Le fattispecie di maggior rischio, in quanto potrebbero astrattamente presentarsi nello svolgimento dell’attività Societaria, sono quelle concernenti la “Partecipazione a prestiti a favore del nemico” (art. 249 c.p.), il “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione” (art. 289-bis c.p.) e il reato di cui all’art. 270-bis c.p., denominato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. In particolare, tale ultima fattispecie punisce oltre alla partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, anche qualsiasi forma di finanziamento a favore di tali soggetti.
Si richiama inoltre l’attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, beninteso qualora commessi strumentalmente al perseguimento di finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico. Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ‘70 e 80, volta a combattere il terrorismo.
I delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.
Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata ed è dunque diretto a rafforzare e completare l’ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.
7.2. 8 PARTE 8 : ARTICOLO 25-QUATER 1 D.LGS. 231/ 2001 (“PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”)
La Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, contenente disposizioni in materia di prevenzione e divieto delle pratiche di infibulazione, ha introdotto nel codice penale il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p., successivamente modificato e integrato) e ha esteso a tale reato l’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 (art. 25-quater. 1).
La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.
In particolare, all’ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all’art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l’ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell’accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).
Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”
7.2. 9 PARTE 9: ARTICOLO 25-QUINQUIES D.LGS. 231/ 2001 (“ DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”)
La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.
L’art. 25-quinquies è stato successivamente integrato dalla Legge n. 38/2006 contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti sono commessi mediante l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (cd. pedopornografia virtuale). Tale legge ha in parte modificato anche la disciplina dei delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.), già rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.
La disciplina dei reati presupposto in esame è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; d. lgs. n. 24/2014 e d. lgs. n. 39/2014). In particolare, si segnala che la legge n. 172/2012 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”) ha introdotto nel codice penale il delitto di adescamento di minorenni (art. 609-undecies) che, in seguito, il D.Lgs. n. 39/2014 ha inserito tra i reati presupposto previsti dall’art. 25-quinquies del decreto 231. Inoltre, il D.Lgs. n. 24/2014 ha modificato le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 del codice penale.
L’art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa della Società. In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:
a. Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)
b. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
c. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
e. Pornografia virtuale (art. 600-quater-bis c.p.)
f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile” (art. 600-quinquies c.p.)
g. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
h. Acquisto e alienazione e di schiavi (art. 602 c.p.)
i. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
j. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
a. Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”
b. Art. 600-bis. Prostituzione minorile
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
c. Art. 600-ter. Pornografia minorile
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro
1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni
rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”
d. Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”
e. Art. 600-quater-bis. Pornografia virtuale
“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”
f. Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.”
g. Art. 601. Tratta di persone
“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”
h. Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”
i. Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni
“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”
j. Art. 603-bis. Adescamento di minorenni
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”
Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un dipendente della Società agiscano in concorso con l’autore materiale del reato.
7.2.10 PARTE 10 : ARTICOLO 25 -SEXIES D.LGS. 231/ 2001 (“ABUSI DI MERCATO”)
La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998), i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187-bis e 187-ter del T.U.F.
La responsabilità amministrativa dell’Ente a fronte delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 184 e 185 è disposta dall’art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001.
Invece, a fronte degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-bis e 187-ter, la responsabilità dell’Ente discende dalla previsione contenuta nell’art. 187-quinquies del T.U.F., il quale rimanda ai medesimi principi, condizioni ed esenzioni del Decreto, in quanto compatibili, ad eccezione di quanto concerne la prova secondo cui l’autore dell’illecito ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di un terzo, che grava sempre sulla Società.
Le predette norme mirano a garantire l’integrità, la trasparenza, la correttezza e l’efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell’accesso all’informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.
Si fornisce qui di seguito una descrizione delle fattispecie sopra indicate:
a. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)
b. Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.)
c. Abuso di informazioni privilegiate (art. 000-xxx X.X.X.)
d. Manipolazione del mercato (art. 187-ter T.U.F.)
a. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.)
“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).”
La fattispecie penale si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell’emittente ovvero (iii)
dell’esercizio di un’attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. Può, inoltre, essere commesso da chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate in conseguenza della preparazione o commissione di un reato (es. intrusione in un sistema informatico ed estrazione di informazioni privilegiate).
La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell’esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano o inducono altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.
Per informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181, comma 1 del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria si intende quella “di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.
b. Manipolazione del mercato (Art. 185 del T.U.F.)
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
La fattispecie penale si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali sia stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.
c. Abuso di informazioni privilegiate (Art. 187-bis del T.U.F.)
“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”
d. Manipolazione del mercato (Art. 187-ter del T.U.F.)
“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per
le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.”
Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)
Come sopra illustrato, sono state introdotte specifiche sanzioni amministrative in modo da sanzionare le medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.), ma che non costituiscono reato: vale a dire quando detti comportamenti non sono dolosi, ma colposi.
Va comunque precisato che la condotta che integra l’illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha una estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che viene punita non solo la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti, ovvero il compimento di operazioni fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
7.2.11 PARTE 11 : ARTICOLO 25-SEPTIES D.LGS. 231/ 2001 (“OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO”)
L’art. 25-septies D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui l’omicidio colposo o le lesioni personali colpose siano stati commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25-septies che aggiunge all’elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro: trattasi, quindi, di un tipico caso di evento che si verifica a causa di colpa specifica.
La colpa, infatti, può configurarsi nel diritto penale come:
• colpa generica: che si configura in caso di negligenza (omesso compimento di un’azione doverosa), imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità) o imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l’impiego di particolari abilità o cognizioni);
• colpa specifica: ossia per inosservanza di leggi (atti del potere legislativo), regolamenti (atti del potere esecutivo), ordini (atti di altre pubbliche autorità) o discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
Giurisprudenza e dottrina sottolineano che la “violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” concerne, non solo le norme inserite nelle normative specificamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi. Xxxxxxx ricordarsi a titolo esemplificativo: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 816 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.lgs. 25 luglio 2006, n. 257 in attuazione delle direttiva 2003/18/CE riguardanti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro; D.lgs. 10 aprile 2006, n. 195 in attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori); Decreto 27 gennaio 2006 con riguardo ai requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
In particolar modo integra la specifica normativa antinfortunistica l’art 2087 c.c., il quale ha carattere generale e sussidiario con riferimento all’interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro.
Il dovere di sicurezza si realizza, come ha sottolineato più volta la Cassazione, non solo attraverso l’attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge ma, in mancanza, anche con l’adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all’attività svolta.
Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei sopra menzionati reati presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001:
a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)
a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”
b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro
619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”
Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è:
• grave:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
• gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi speciali si colloca la più generale previsione di cui all’art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell’infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.
7.2.12 PARTE 12: ARTICOLO 25 - OCTIES D.LGS. 231/ 2001 (“ RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”)
L’articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La Legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha introdotto l’art. 648 ter 1 c.p. rubricato “Autoriciclaggio”, nel novero dei reati presupposto di cui all’articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001.
Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati presupposto in relazione all’art. 25-octies del D.lgs. 231/2001:
a. Ricettazione (art. 648 c.p.)
b. Riciclaggio (art 648-bis c.p.)
c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
d. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1)
a. Ricettazione (art. 648 c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”
Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato: il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.
Il fatto materiale consta nell’acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell’intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare. L’elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
b. Riciclaggio (art 648-bis c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”