Reati commessi all’estero. Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all’estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente per reati commessi all’estero sono: • il reato deve essere commesso all’estero da un Soggetto funzionalmente legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001; • l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la Legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Xxxxxx e Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso); • lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell’Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia, ricorrendo determinate condizioni, anche di Reati Presupposto commessi all’estero. Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto, quali:
(a) sanzione pecuniaria, sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa può variare, in funzione del ricorrere di determinati presupposti applicativi e della fattispecie di Reato Presupposto rilevante da un minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 1.549.000 (al netto dell’applicazione di eventuali riduzioni o aumenti, pure possibili);
Reati commessi all’estero. 1. Prevedere l’applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all’estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato:
a) reati contro lo Stato o l’Unione europea;
b) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell’Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;
c) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano;
d) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell’Unione Europea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
e) reati di omicidio xxxxxx, sequestro di persona, lesioni gravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, se commessi a danno di cittadino italiano;
f) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge penale italiana.
2. Prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi all’estero:
a) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano;
b) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalle legge del luogo di commissione del reato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o membro di Governo, alla richiesta del Ministro della Giustizia.
3. Stabilire, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, l’applicabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino all’estero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenza dell’agente nel territorio dello Stato; per i reati puniti con pena inferiore subordinarla altresì alla richiesta del Ministro della Giustizia o all’istanza o querela della persona offesa.
4. Stabilire, fuori dai casi previsti dal comma 1, l’applicabilità della legge italiana per i reati commessi all’estero dallo straniero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della persona nel territ...
Reati commessi all’estero. In linea generale la responsabilità dell’ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l’ente stesso abbia la sede principale. In caso di reato commesso all’estero:
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all’estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001).
Reati commessi all’estero. (Testo: in vigore dal 04/07/2001):
1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.