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Reati commessi all’estero Clausole campione

Reati commessi all’estero. Secondo l’art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e commessi all’estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente per reati commessi all’estero sono: • il reato deve essere commesso all’estero da un Soggetto funzionalmente legato all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001; • l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la Legge preveda che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro di Xxxxxx e Giustizia, si procede contro l’Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’Ente stesso); • lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell’Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia, ricorrendo determinate condizioni, anche di Reati Presupposto commessi all’estero. Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, lo stesso sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Decreto, quali: (a) sanzione pecuniaria, sempre applicata qualora il giudice ritenga l’ente responsabile. Essa può variare, in funzione del ricorrere di determinati presupposti applicativi e della fattispecie di Reato Presupposto rilevante da un minimo di euro 25.800 a un massimo di euro 1.549.000 (al netto dell’applicazione di eventuali riduzioni o aumenti, pure possibili);
Reati commessi all’estero. In linea generale la responsabilità dell’ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L’obiettivo è perseguire l’ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato ove l’ente stesso abbia la sede principale. In caso di reato commesso all’estero:
Reati commessi all’estero. (Testo: in vigore dal 04/07/2001): 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.
Reati commessi all’esteroPremesso che i reati commessi all’estero rappresentano una materia in continua evoluzione giurisprudenziale, l’art. 4 del Decreto prevede che la responsabilità amministrativa dell’ente possa configurarsi anche qualora i reati presupposto siano commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti. Il Decreto, infatti, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per Reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti: • il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente; • l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; • l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il reo-persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati di cui al Capo I del D. Lgs. n. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l’ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc; • sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Peraltro, in applicazione del principio di territorialità9, non possono considerarsi escluse dall’applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quegli enti esteri che operano nel territorio italiano e i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001. La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di enti esteri non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque fuori dall’Italia. Esula dal campo applicativo del Decreto il fatto commesso nell’interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all’estero.
Reati commessi all’estero. 1. Prevedere l’applicabilità della legge italiana per i seguenti reati da chiunque commessi all’estero, indipendentemente dalla legge penale del luogo di commissione del reato: a) reati contro lo Stato o l’Unione europea; b) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell’Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto; c) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori o in carte di pubblico credito italiano; d) reati commessi da pubblici ufficiali al servizio della pubblica amministrazione italiana o dell’Unione Europea abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; e) reati di omicidio xxxxxx, sequestro di persona, lesioni gravissime dolose, anche quando le suddette fattispecie rappresentino elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, se commessi a danno di cittadino italiano; f) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge, norme comunitarie o convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge penale italiana. 2. Prevedere, per i reati di genocidio, tortura, crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi all’estero: a) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalla legge del luogo di commissione del reato, se il fatto è stato commesso da un cittadino italiano; b) l’applicabilità della legge italiana, indipendentemente dalle legge del luogo di commissione del reato, subordinando la procedibilità, in caso di straniero, alla sua presenza nel territorio dello Stato e, nel caso in cui lo straniero rivesta la qualifica di Capo di Stato o di Governo o membro di Governo, alla richiesta del Ministro della Giustizia. 3. Stabilire, fuori dai casi previsti dai commi 1 e 2, l’applicabilità della legge italiana per i reati commessi dal cittadino all’estero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione e alla presenza dell’agente nel territorio dello Stato; per i reati puniti con pena inferiore subordinarla altresì alla richiesta del Ministro della Giustizia o all’istanza o querela della persona offesa. 4. Stabilire, fuori dai casi previsti dal comma 1, l’applicabilità della legge italiana per i reati commessi all’estero dallo straniero per i quali la legge italiana commini una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, subordinandola al requisito della doppia incriminazione, alla presenza della persona nel territ...
Reati commessi all’estero. L’ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all’estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001).

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  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità atta a registrare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di Tesoreria. 2. Il Tesoriere deve trasmettere giornalmente attraverso il sistema home banking all’Ente il documento di cassa da cui risultino: - gli ordinativi di riscossione ricevuti, con distinzione tra ordinativi estinti e da riscuotere; - le riscossioni effettuate senza ordinativo, da cui risultino in modo chiaro, il nominativo di chi ha effettuato il versamento e la causale; - gli ordini di pagamento ricevuti, con distinzione tra gli ordini estinti e quelli da pagare; - i pagamenti effettuati senza mandato; - la giacenza di cassa presso il Tesoriere e l’importo dei fondi vincolati alla medesima data; - la giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in contabilità speciale a conclusione giornata; - tutta la documentazione prevista nell’ambito del sistema SIOPE+. 3. Il Tesoriere è obbligato a conservare il giornale di cassa, i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa, nonché tutta la restante documentazione attinente il servizio che si renda necessaria per l’importanza della gestione, o che fosse prescritta dalla legge, da speciali regolamenti o capitolati di servizio. 4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati giornalieri e periodici della gestione di cassa.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)