Whistleblowing. 1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la Libera Università di Bolzano (unibz) ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni effettuate dal c.d. whistleblower. Per “whistleblower” si intende la persona fisica che segnala informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali.
Whistleblowing. 1. In accordance with the provisions of the legislative decree of 10 March 2023, no. 24, the Free University of Bozen-Bolzano (unibz) set up a procedure for the processing of the disclosure of violations (so-called "whistleblowing"). The term “whistleblower” refers to a natural person who reports any kind of information about violations acquired in the context of his or her work activities.
2. Detailed information about the processing of the disclosures, the sending of information and the processing and storage of personal data can be found at the link Altri contenuti / Libera Università di Bolzano (xxxxx.xx)
Whistleblowing. 1. Gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 10. Xxxx 0000, Xx. 24, hat die Freie Universität Bozen (unibz) ein Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Verstößen (sog.
Whistleblowing. L'Aggiudicatario prende atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti”. L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.
Whistleblowing. L’operatore prende atto dell’attivazione, da parte degli Enti Appaltanti, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing delle Amministrazioni, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici.
Whistleblowing. La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti: ¾ uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; ¾ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; ¾ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ¾ che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. In conformità con quanto previsto dalla legge n. 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Whistleblowing. Article no. 2, par. 1, of Law no. 179 dated 30/11/2017 introduced paragraph 2-bis of the aforementioned art. No. 6, according to which the model must provide for:
a) one or more channels that allow company employees (be they senior or subordinate) to present, in order to protect the company’s integrity, detailed reports of illicit conduct, relevant under this decree and based on factual evidence, or violations of the company’s organization and management model, of which they have knowledge due to the functions performed. These channels shall guarantee confidentiality regarding the identity of the reporting agent during the management of the report;
b) at least one alternative reporting channel, guaranteeing, electronically, confidentiality regarding the identity of the reporting party;
c) the prohibition of acts of retaliation or discrimination, direct or indirect, toward the reporting agent for reasons connected directly or indirectly to the report;
d) the introduction, in the disciplinary system, of sanctions against those who violate the measures protecting the reporting person, as well as those who provide, with malice or gross negligence, reports that prove to be unfounded. Secondo il comma 2-ter del medesimo articolo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il comma 2-quater prevede inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, fornitori, il pubblico o la stessa reputazione di ATER Gorizia e la segnala agli organi legittimati a intervenire. Questo strumento di tutela, già presente in altri Paesi quali Stati Uniti e Inghilterra, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 179 del 30 Novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (la “Legge Whistleblowing”), che ha modificato l’art. 6 del Decreto Legislativo 231/01. La ratio della previsione normativa sta nella consapevolezza che spesso, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, i dipendenti per paura di ritorsioni o di discriminazioni non denunciano le irregolarità.
Whistleblowing. Creazione di una soluzione informatica per la ricezione e gestione da parte del Responsabile dell’Anticorruzione della segnalazione di reati o irregolarità di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e di un canale specifico per l’invio delle stesse da parte del whistleblower, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs.,n 165/2001 e ss.mm.ii. La procedura dovrà essere conforme alla normativa ed alle linee guida dell’Anac in materia di sicurezza e riservatezza per la segnalazione di illeciti nella PA a tutela del dipendente pubblico segnalante
Whistleblowing. Fonte: Enav