Whistleblowing. 1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la Libera Università di Bolzano (unibz) ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni effettuate dal c.d. whistleblower. Per “whistleblower” si intende la persona fisica che segnala informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito delle sue attività professionali.
Whistleblowing. 1. In accordance with the provisions of the legislative decree of 10 March 2023, no. 24, the Free University of Bozen-Bolzano (unibz) set up a procedure for the processing of the disclosure of violations (so-called "whistleblowing"). The term “whistleblower” refers to a natural person who reports any kind of information about violations acquired in the context of his or her work activities.
2. Detailed information about the processing of the disclosures, the sending of information and the processing and storage of personal data can be found at the link Altri contenuti / Libera Università di Bolzano (xxxxx.xx)
Whistleblowing. 1. Gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 10. Xxxx 0000, Xx. 24, hat die Freie Universität Bozen (unibz) ein Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Verstößen (sog.
Whistleblowing. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 in materia di whistleblowing "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", pubblicata il 14 dicembre 2017 in Gazzetta Ufficiale n. 291. Per quanto riguarda il settore privato, l’articolo 2 della Legge 179/2017 interviene sul decreto legislativo 231/2001 e inserisce all’art. 6 “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente” le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni. In considerazione dell’entrata in vigore della Legge 179/2017, Confindustria ha pubblicato una nota illustrativa in merito a “La disciplina in materia di whistleblowing” al fine di chiarire l’ambito di applicazione e a fornire indicazioni in merito al processo. GlaxoSmithKline S.p.A. fa parte di una società di diritto inglese che da tempo ha previsto appositi canali di whistleblowing (c.d. Speak Up) che raccolgono segnalazioni in modo riservato – anche in forma anonima - di comportamenti illeciti, eventuali violazioni del Codice di Condotta o di altre politiche e procedure aziendali ovvero sospette violazioni di norme di Legge. La procedura di Gruppo a cui fare riferimento è la seguente: SOP/224234 Non-retaliation and safeguarding individuals who report significant misconduct. I numeri telefonici della linea confidenziale Speak Up, disponibile in tutto il mondo, sono reperibili nel sito xxx.xxx.xxx. Le segnalazioni possono essere raccolte anche tramite modulo web accedendo all’indirizzo sito xxx.xxx.xxx/xxxxxxx o tramite posta normale (caselle postali sicure agli indirizzi postali presenti sui siti Web indicati in precedenza). I canali di segnalazione sono gestiti da una società indipendente esterna al Gruppo GSK e, al fine di garantire l’integrità del programma, tutte le segnalazioni sono codificate e registrate attraverso un sistema centralizzato, in modo tale che il segnalante può essere aggiornato sull’esito della propria segnalazione. Il processo previsto da GSK per la valutazione delle segnalazioni raccolte è descritto nella POL/781171 Internal Investigations. A livello di Gruppo esiste un team centrale composto da Compliance/Legal/HR dove vengono valutate le segnalazioni raccolte tramite un sistema centralizzato e viene deciso se procedere con l’indagine o archiviare. Ogni vicenda che prosegue con un’indagine e riguarda l’Italia viene comunicata al Compliance Offic...
Whistleblowing. Gli affidatari prendono atto dell’attivazione, da parte dell’Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing dell’Amministrazione, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
Whistleblowing. La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti: ¾ uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; ¾ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; ¾ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; ¾ che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. In conformità con quanto previsto dalla legge n. 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
Whistleblowing. San Xxxxxxxx incoraggia i comportamenti finalizzati a prevenire ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Comportamento. Xxx Xxxxxxxx tutela l’ambiente di lavoro e le buone pratiche di svolgimento e invita i Destinatari a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni condotta illecita o, comunque, contraria al Codice Etico e di Comportamento, della quale vengano a conoscenza in ragione dei propri rapporti con la Società. Il Destinatario che segnali in buona fede all’Organismo di Xxxxxxxxx condotte illecite o, comunque, contrarie al Codice Etico e di Comportamento, di cui sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti con Xxx Xxxxxxxx, non può essere sanzionato. Le segnalazioni vanno inoltrate utilizzando il seguente indirizzo e‐mail: xxx000@xxxxxxxxxxx.xxx
Whistleblowing. Fonte: Enav
Whistleblowing. Article no. 2, par. 1, of Law no. 179 dated 30/11/2017 introduced paragraph 2-bis of the aforementioned art. No. 6, according to which the model must provide for:
a) one or more channels that allow company employees (be they senior or subordinate) to present, in order to protect the company’s integrity, detailed reports of illicit conduct, relevant under this decree and based on factual evidence, or violations of the company’s organization and management model, of which they have knowledge due to the functions performed. These channels shall guarantee confidentiality regarding the identity of the reporting agent during the management of the report;
b) at least one alternative reporting channel, guaranteeing, electronically, confidentiality regarding the identity of the reporting party;
c) the prohibition of acts of retaliation or discrimination, direct or indirect, toward the reporting agent for reasons connected directly or indirectly to the report;
d) the introduction, in the disciplinary system, of sanctions against those who violate the measures protecting the reporting person, as well as those who provide, with malice or gross negligence, reports that prove to be unfounded. Secondo il comma 2-ter del medesimo articolo, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il comma 2-quater prevede inoltre che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Whistleblowing. Creazione di una soluzione informatica per la ricezione e gestione da parte del Responsabile dell’Anticorruzione della segnalazione di reati o irregolarità di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e di un canale specifico per l’invio delle stesse da parte del whistleblower, ai sensi dell’art. 54-bis del D.lgs.,n 165/2001 e ss.mm.ii. La procedura dovrà essere conforme alla normativa ed alle linee guida dell’Anac in materia di sicurezza e riservatezza per la segnalazione di illeciti nella PA a tutela del dipendente pubblico segnalante