CAPO I — NORME GENERALI
Regolamento del
Comune di CAMPOFORMIDO per l'applicazione della
Tari puntuale
per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
Allegato Sub) A alla Deliberazione C.C. Nr. 37 dle 08/09/2014
PRESENTAZIONE 3
CAPO I — NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento 4
Art. 2 - Istituzione della Tari puntuale 4
CAPO II — DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE
Art. 3 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 4
Art. 4 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento 4
Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale 5
Art. 6 - Obbligazione Tariffaria 5
Art. 7 - Determinazione della Tari puntuale 6
Art. 8 - Categorie d'utenza e loro classificazione 7
CAPO III — APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE
Art. 9 - Soggetti passivi 8
Art. 10 - Locali e aree oggetto della Tari puntuale 9
Art. 11 - Superficie utile di riferimento 9
Art. 12 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale 11
Art. 13 - Agevolazioni e Riduzioni – Variazioni componenti per la determinazione della
Tari puntuale 12
Art. 14 - Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune 14
Art. 15 - Tariffa giornaliera 14
Art. 16 - Manifestazioni ed eventi 15
CAPO IV — COMUNICAZIONE — CONTROLLO - RISCOSSIONE
Art. 17 - Comunicazioni 15
Art. 18 - Attività di controllo 17
Art. 19 - Riscossione 18
Art. 20 – Maggiorazioni 19
Art. 21 - Contenzioso 19
Art. 22 - Autotutela 19
Art. 23 - Referente 20
Art. 24 - Tutela dei dati personali 20
CAPO V — NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norme transitorie e disposizioni finali 21
Art. 26 - Entrata in vigore e norme di rinvio 21
PRESENTAZIONE
La Tari puntuale viene applicata nel Comune di Campoformido dal 01 gennaio 2014.
I valori della Tariffa sono definiti per ciascun anno, con deliberazione del Consiglio Comunale e hanno decorrenza a partire dal 1º gennaio.
La gestione della Tariffa è stata affidata dall'Amministrazione Comunale al Gestore A & T 2000 S.p.A.
Il presente regolamento contiene tutte le modalità di applicazione della Tari puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e vuole rappresentare lo strumento di coordinamento nel nuovo rapporto che si instaurerà tra il cittadino-utente e il gestore del servizio stesso.
CAPO I — NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l'applicazione, per quanto concerne la componente relativa alla quota rifiuti della Tari puntuale in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione e riscossione, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di inosservanza delle norme qui riportate; regolamenta altresì i rapporti tra l'utente fruitore del servizio e il soggetto gestore.
Art. 2 - Istituzione della Tari puntuale
1. È istituita la Tari puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La Tariffa viene fissata per ogni singola categoria d'utenza, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore.
CAPO II — DETERMINAZIONE DELLA TARI PUNTUALE
Art. 3 - Costi e modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti
1. Il Gestore provvede ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire un'efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle sue diverse fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani adottato dall'amministrazione comunale.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal sopraccitato regolamento tecnico di cui al comma 1.
3. Il servizio è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materiali e, alla commisurazione delle frazioni di rifiuti urbani, anche assimilati.
4. Il costo complessivo del servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti viene coperto integralmente dall'applicazione della Tari puntuale nei confronti degli utenti finali.
Art. 4 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento
1. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. Va tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso d'inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e d'esercizio.
2. Nel piano finanziario troverà allocazione altresì la previsione di idoneo accantonamento al quale attingere, per garantire la copertura integrale dei costi senza ricorrere alla rideterminazione delle tariffe, nel caso si verificassero scostamenti negativi dovuti sia a minor fatturato sia a maggiori costi di gestione rispetto alla previsione iniziale; tale fondo verrà eventualmente incrementato con la destinazione dei maggiori introiti che dovessero manifestarsi a consuntivo.
3. Il piano finanziario viene redatto dal Gestore.
4. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione che illustra il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali dev'essere commisurata la Tariffa, e la ricognizione degli impianti esistenti.
5. Sulla base del piano finanziario e della relazione di accompagnamento, l'Amministrazione Comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della Tariffa ad ogni utenza, domestica e non, delle modalità di gestione e delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.
Art. 5 - Presupposto e ambito di applicazione della Tari puntuale
1. La Tari puntuale è dovuta per l'occupazione, conduzione, detenzione, possesso, proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. 03/04/2006 nº 152, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio tra Comune ed il Gestore.
2. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
3. La Tari puntuale è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte occupate o detenute in via esclusiva e per le aree pertinenziali scoperte operative di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
Art. 6 - Obbligazione Tariffaria
1. La Tariffa è commisurata ad anno solare e/o a frazione di esso cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o detentore o conduttore o possessore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione, conduzione, possesso o proprietà dei locali e aree e persiste sino alla cessazione degli stessi purché regolarmente comunicata ai sensi dell'art.17.
3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
4. La comunicazione di inizio dovrà pervenire al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la maggiorazione di cui all'art. 20.
5. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento dovranno essere comunicati entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
6. Per le sole variazioni riguardanti la composizione dello stato di famiglia, direttamente desumibili dalle comunicazioni effettuate telematicamente dall'Anagrafe Comunale al Gestore, non saranno necessari adempimenti a carico degli utenti.
7. Le variazioni che comportano un aumento della Tariffa di riferimento, producono effetti dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione della Tariffa di riferimento, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta entro i termini di cui al comma 5, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni che comportano un aumento della Tariffa di riferimento, presentate oltre i termini previsti, sono altresì soggette all'addebito degli interessi e della maggiorazione di cui all'art. 20.
8. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, di quota parte della Tariffa, a decorrere dal giorno successivo dell'avvenuta cessazione se la comunicazione perviene al Gestore entro i successivi 30 giorni dall'evento. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di cui sopra, il diritto al rimborso di quota parte della Tari puntuale decorre dal giorno successivo alla data di avvenuta comunicazione tranne nei casi in cui venga dimostrata dall'interessato la doppia iscrizione per il medesimo immobile, o presentata documentazione comprovante la chiusura di tutte le utenze e/o la risoluzione del contratto di locazione o atto di vendita. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la maggiorazione di cui all'art. 20.
9. La cessazione dell'utenza sottintende la restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, previo idoneo lavaggio, fatto salvo il caso di trasferimento in altro Comune gestito dal Gestore per il quale lo stesso effettua lo sportello all'utente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata restituzione e/o restituzione dei contenitori non puliti, verrà applicata la maggiorazione prevista all'art. 20. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello risultante dalla banca dati contenitori del Gestore non verrà accettata.
Art. 7 - Determinazione della Tari puntuale
1. I valori della Tariffa, per singola categoria sono definiti con decorrenza annuale, dal 1º gennaio di ogni esercizio, con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. La Tariffa dovuta annualmente dalle utenze è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di quelli ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
3. La Tari puntuale è composta da:
a) quota fissa determinata in funzione dei componenti essenziali del costo del servizio con particolare riferimento ai costi di investimento e relativi ammortamenti;
b) quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità di erogazione del servizio e all'entità dei costi di gestione;
c) parte variabile volumetrica, determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca riferito alla produzione di tale frazione di rifiuto da parte delle utenze economiche nel loro complesso e della diversa capacità delle attrezzature (sacchetti e contenitori) distribuite a ogni singola utenza.
4. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della tariffa, per le utenze domestiche e non, sono calcolati da A&T2000 sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato previsti dal D.P.R. 158/99.
5. Nella determinazione della Tari puntuale, la componente variabile viene anche riferita:
a) Per le utenze domestiche all'importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione al numero delle attrezzature in dotazione; tale importo trova applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste dell'apposito contenitore. Non sono tenute al pagamento di detto importo le utenze che praticano il compostaggio di detta frazione, tramite il corretto utilizzo del compostaggio domestico e nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali di gestione dei rifiuti e di igiene e sanità. Tale componente partecipa alla copertura dei costi per la raccolta e trattamento della frazione organica prevista nel Piano Finanziario; la rimanente quota del costo viene imputata alla componente afferente le tipologie di rifiuti differenziati;
6. In funzione del modello porta a porta integrale introdotto, nel calcolo delle tariffe riferite alle utenze economiche viene inserita una componente variabile (€/lt) determinata in funzione del costo di smaltimento della frazione secca riferito alla produzione di tale frazione di rifiuto da parte delle utenze economiche nel loro complesso e della diversa capacità delle attrezzature (sacchetti e contenitori) distribuite ad ogni singola utenza;
7. Per i servizi porta a porta supplementari e per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 16, istituiti per una migliore qualità del servizio pubblico nell'intento di agevolare l'utenza e attivati su richiesta dell'utenza stessa, saranno stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio.
8. Il prezziario per i servizi di cui al comma precedente, sarà parte integrante della Tariffa di cui al comma 1).
9. Nella determinazione della Tari puntuale non si tiene conto dei costi diretti ed indiretti di specifici servizi rivolti a particolari tipologie di utenze quali ad esempio la raccolta dei pannolini per bambini ed anziani e presidi sanitari, che il Comune intende istituire assumendosene contestualmente l'onere.
Art. 8 - Categorie d’utenza e loro classificazione
1. La Tari puntuale è articolata nelle fasce di utenza domestica ed economica.
2. Sono classificate tra le utenze domestiche:
a) le abitazioni di abituale dimora del soggetto obbligato e dei suoi familiari, così come iscritti all'Anagrafe della popolazione residente del Comune; altresì devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni;
b) le abitazioni “a disposizione” detenute da soggetti che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica , nonché le abitazioni secondarie di soggetti residenti nel Comune, le abitazioni di soggetti iscritti all'AIRE e le abitazioni occupate/detenute da un unico soggetto che abbia la dimora abituale in altro Comune; le stesse non dovranno essere oggetto di locazione e/o utilizzo;
3. La classificazione in categorie delle attività economiche è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento che recepisce quanto previsto dal D.p.r. 158/1999.
4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie come sopra illustrato, viene attribuita la classe che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e conseguentemente della potenzialità di produzione di rifiuti.
5. La classificazione viene effettuata con riferimento a:
a) atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli organi competenti;
b) codice ATECO adottato dall'ISTAT relativo all'attività principale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11;
c) ordine di appartenenza nel caso di attività professionale;
6. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazione, licenze, etc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.
7. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali, salvo nei casi previsti all'art. 11.
8. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta la commisurazione e quindi la tariffazione separata di questi con conseguente applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibite, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
CAPO III — APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE
Art. 9 - Soggetti passivi
La Tari puntuale è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti/conviventi del nucleo famigliare o tra coloro che ne fanno uso in comune.
Attraverso la stipula di apposita convenzione con il Gestore, per i servizi extra a disposizione delle grandi utenze, il condominio beneficiario viene individuato quale intestatario della fattura per detti servizi. E' possibile, inoltre, attivare detta convenzione anche per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali addebitando la sola componente variabile determinata in funzione delle forniture richieste.
Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.
Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
In caso di locazione ad inquilini occasionali e comunque per un periodo inferiore a 90 giorni, ovvero l'immobile sia locato per un periodo stagionale ad un inquilino non residente nel comune, l'obbligo di corrispondere la Tariffa rimane in capo al proprietario.
Il soggetto passivo è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale fornitogli, necessario per la raccolta del rifiuto. Nei casi sopraccitati il Gestore provvederà alla sostituzione del contenitore previo ritiro di quello precedentemente assegnato/codificato. È tenuto inoltre, ad effettuare un'ordinaria pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro del materiale.
Art. 10 - Locali e aree oggetto della Tari puntuale
1. Costituiscono oggetto per l'applicazione della Tari puntuale tutti i locali, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Si considerano come aree scoperte quelle destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività quali ad esempio dancing e cinema all'aperto, ecc.
3. La Tari puntuale è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete viene considerato sufficiente per l'applicazione della Tari puntuale salvo quanto previsto dall'art. 12.
Art. 11 - Superficie utile di riferimento
1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tari puntuale è misurato per i locali al netto dei muri interni ed esterni (superficie netta di pavimento) e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
3. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate, mentre quelle superiori vanno arrotondata ad un metro quadrato.
4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/98.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la Tari puntuale è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Per le attività commerciali con superficie dedicata alla vendita superiore a mq. 450 si considera solo quella dei locali adibiti a uffici, esposizioni, mense, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime realtà con superficie dedicata alla vendita inferiore a mq. 450 si considera la superficie complessiva.
7. Per le attività di produzione si considera la superficie relativa ai soli locali destinati a uffici, esposizioni, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
8. Per le attività artigianali e di riparazione di beni personali e per la casa, con superficie complessiva superiore a mq. 150 si considerano i soli locali adibiti a uffici, esposizione, mense, spacci, bar e locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; per le medesime attività con superficie complessiva inferiore a mq. 150 la tariffa viene applicata sull'intera superficie a disposizione.
9. Per le attività di seguito elencate, e se artigianali solo quelle con superficie inferiore a mq 150, per le quali risulta difficile determinare le zone nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni che determinano la produzione di tali rifiuti non sono esattamente localizzate, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfetario applicando le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:
Tipo Attività | % |
Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi | 65 |
Lavanderie e tintorie non industriali, | 75 |
Officine meccaniche per riparazione veicoli, | 55 |
Elettrauto e gommisti | 60 |
Falegnamerie, officine carpenterie, tornerie | 55 |
Tappezzerie, laboratori sartoriali | 50 |
Tipografie, laboratori incisioni | 65 |
Caseifici e cantine vinicole | 30 |
Laboratori fotografici ed eliografici | 70 |
Resta inteso che si applicherà il criterio di analogia per le attività, comunque generatrici di produzione promiscua di rifiuti, non esplicitamente regolamentate.
10. Nella determinazione della superficie soggetta alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, alla
gestione dei quali, unitamente a tutti i rifiuti non assimilati sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; di un tanto dovrà essere fornita opportuna documentazione (es. fatture, formulari, ecc.).
11. Per i locali e le superfici scoperte occupate da associazioni senza finalità di lucro si applicherà la tariffa commisurata alle giornate di effettivo utilizzo su base annua. L'effettivo utilizzo dovrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 dal legale rappresentate o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. Si stabilisce che la Tari puntuale comunque non può essere inferiore a € 15,00 per anno.
Art. 12 - Esclusione oggettiva dalla Tari puntuale
Non sono soggetti alla Tari puntuale i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
Sono pertanto esclusi:
- I locali e le aree inutilizzate purché non adibite ad alcun uso come le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate a servizi pubblici di rete; oppure, in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo;
- I locali non agibili, inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o aventi altezza massima non superiore a mt. 2,00;
- Le unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L'esclusione trova applicazione a condizione che l'abitazione non risulti locata, concessa in comodato o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;
- I locali adibiti a magazzini;
- Le aree relative a utenze economiche adibite a viabilità interna e a parcheggio a favore di dipendenti e clienti;
- I vani utilizzati ad uso esclusivo per centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
- I locali e le aree degli impianti sportivi riservate, di norma, al solo esercizio di attività agonistico-sportiva;
- I centri commerciali aventi una superficie complessiva superiori a mq. 15.000;
- I locali e le aree di quartieri fieristici aventi rilevanza regionale;
- I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
- I locali soggetti a lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esclusione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
a) concessione, autorizzazione o comunicazione comunale;
b) dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice;
c) dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti in impianti autorizzati.
L'esclusione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione deve essere presentata entro la fine dell'anno solare di inizio lavori.
- I locali “al grezzo” purché completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata;
- I locali e luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono.
Art. 13 - Agevolazioni e Riduzioni — Variazioni componenti per la determinazione della Tari puntuale
1. Vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso il ristorno, nella formulazione del Piano Finanziario, dei contributi CONAI e dei corrispettivi derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e loro commercializzazione.
2. Per le unità abitative sfitte o comunque a disposizione, così come individuate all'art. 8 comma 2 punto b) viene applicata alla parte variabile della Tari puntuale una riduzione pari al 100%.
3. Per le unità abitative occupate il cui nucleo famigliare comprenda un soggetto ricoverato in istituto di cura, centri residenziali per anziani e simili per più di sei mesi all'anno continuativi e non abbia trasferito la propria residenza, nel calcolo della Tariffa la persona assente non verrà considerata. Lo stesso criterio verrà adottato in caso di trasferimento temporaneo in altro Comune per motivi di lavoro o di studio. La richiesta ha validità dal giorno della presentazione e va documentata con idonea dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto/Università; è necessario dimostrare l'occupazione di un immobile in altro Comune; è facoltà del Gestore richiedere, inoltre, ulteriore documentazione attestante la stabile domiciliazione presso altro Comune. La richiesta deve essere rinnovata annualmente.
4. Sono esclusi dal pagamento del canone della frazione organica le sole utenze domestiche, che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all'aperto sia con bio - composter, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali e di igiene e sanità. L'esenzione viene riconosciuta contestualmente alla restituzione del kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle utenze che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco, rimanendo pertanto escluso il trasporto del rifiuto ad altra utenza; non è previsto, inoltre, l'utilizzo di un unico composter/concimaia da più utenze.
5. Per i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) verrà considerata la percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
6. Per le attività di agriturismo, considerato il rapporto di connessione e complementarietà dell'agriturismo rispetto all'attività agricola, viene applicata la Tariffa prevista per l'attività alberghiera e/o ristorazione con i seguenti correttivi:
• 20% sulla componente fissa della tariffa sopraccitata di cui all'art. 7 comma 6 lett. a);
• la tariffa è applicata tenendo conto delle giornate di effettiva apertura nell'arco dell'anno solare, a condizione che complessivamente siano inferiori a 183 giorni;
7. Per le aree scoperte aggiuntive utilizzate dalle utenze non domestiche, per lo svolgimento della propria attività, solo per alcuni mesi dell'anno viene applicata la Tariffa pari alla percentuale di incidenza dei mesi di effettiva attività su base annua.
8. Per ogni utenza non domestica che, per la gestione dei rifiuti assimilati agli urbani destinati al recupero (codice C.E.R. 150101 carta cartone – 150102 plastica – 150103 legno – 150107 vetro – 200101), si avvalga di soggetti terzi o del Gestore tramite apposita convenzione, si determinerà una riduzione del canone di cui all'art. 7 comma 6 lett. a), per un importo pari al costo che si sarebbe sostenuto per l'erogazione del servizio con le modalità previste nel contratto di servizio tra il Gestore ed il Comune. Tale riduzione non potrà comunque superare il 20% della quota stessa e non sarà riconosciuta se i ricavi derivanti dalla cessione dei rifiuti riciclabili ai Consorzi di filiera Conai risultano, per l'anno di riferimento, inferiori ai costi da sostenersi per l'erogazione di detto servizio. Ovviamente, i rifiuti avviati al recupero devono riguardare rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali considerati ai fini della Tari puntuale e di conseguenza è facoltà del Gestore valutarne il quantitativo massimo da assoggettare a tale riduzione, richiedendo dettagliata documentazione relativa ai soli locali oggetto di Tariffazione.
9. L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.
10. Non comportano riduzioni della Tari puntuale il nolo di attrezzature e la fornitura di servizi suppletivi alle condizioni standard specificati nel Contratto di Servizio tra Comune e il Gestore.
11. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della Tari puntuale.
12. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.
13. Per poter fruire delle agevolazioni indicate nel presente articolo nei commi 3, 4, 5, 6 e 7 è necessario presentare al Gestore apposita dichiarazione su modelli predisposti dallo stesso; per l'agevolazione di cui al comma 8 l'utenza economica dovrà presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuto avvio al recupero (copie dei formulari).
Art. 14 - Condizioni di esenzione diretta della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune
1. Il pagamento della Tariffa al Gestore, da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, avviene nelle seguenti fattispecie:
- per i locali di residenza occupati da persone assistite economicamente dal Comune in via continuativa e beneficiari di contributo straordinario;
- per le unità abitative occupate da nuclei familiari, che siano in condizioni di accertata indigenza con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente ( I.S.E.E.) pari al limite previsto per l'esenzione dalla contribuzione per le prestazioni dei servizi sociali;
- per i locali e aree a disposizione delle istituzioni scolastiche pubbliche in riferimento a quanto previsto dall'art.33/bis della L. 31/2008; il costo sarà quindi posto a carico dell'Amministrazione Comunale la quale sarà ristorata, ancorché parzialmente, dal contributo del MIUR;
- per i locali e aree occupati o detenuti da utenze, a favore delle quali il Comune si avvalga della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni sia parziale sia totali;
2. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto interessato al Comune entro 60 gg dall'instaurarsi del presupposto legittimante la richiesta. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente al Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla successiva fatturazione nei confronti del Comune di Campoformido il quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo all'uopo costituito nel proprio bilancio.
Art. 15 - Tariffa giornaliera
1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. È considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno solare abbia durata complessiva inferiore a 183 giorni e non sia ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera di cui al comma 1 è determinata annualmente sulla base del
D.P.R. 158/1999, tenendo conto del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività. È previsto un eventuale correttivo, espresso in percentuale, considerata la realtà presente annualmente sul territorio comunale. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a € 30,00 ad evento.
3. Per i locali e le superfici scoperte occupate da associazioni senza finalità di lucro si applicherà la tariffa commisurata alle giornate di effettivo utilizzo su base annua. L'effettivo utilizzo dovrà essere certificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 dal legale rappresentante o suo delegato al momento della richiesta di attivazione del servizio e comunque ad ogni variazione di utilizzo. Si stabilisce che la Tariffa comunque non può essere inferiore a euro 15,00 per anno.
4. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla Tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della Tariffa annuale.
Art. 16 - Manifestazioni ed eventi
1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è particolare e variabile, in quanto è variabile il numero della manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio è effettuato sulla base di specifiche convenzioni tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il Gestore del ciclo integrato dei rifiuti; la Tariffa è assorbita da quanto previsto da dette convenzioni.
2. La Tariffa è applicata, in relazione ai costi effettivamente sostenuti dal gestore, sulla base del prezziario di cui all'art. 7.
3. In mancanza di stipula della convenzione, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai comma precedenti.
4. Nel caso di importanti e rilevanti eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali il soggetto gestore si riserva di concordare un particolare servizio con prezzi da definire sulla base delle specifiche esigenze.
CAPO IV — COMUNICAZIONE — CONTROLLO - RISCOSSIONE
Art. 17 - Comunicazioni
1. I soggetti tenuti al pagamento della Tari puntuale hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 gg successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Contestualmente all'attivazione dell'utenza vengono assegnate tutte le attrezzature necessarie al fine del corretto conferimento di tutte le frazioni di rifiuto al servizio pubblico.
2. All'atto della comunicazione si richiede copia delle planimetrie in scala dei locali e/o aree scoperte, della visura catastale e, nel caso di utenze economiche, anche della visura camerale aggiornata.
3. La comunicazione, presentata presso lo sportello del Gestore da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega, deve essere sottoscritta con firma leggibile; della stessa viene rilasciata copia e/o ricevuta.
4. La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., fax, posta elettronica. In caso di trasmissione a mezzo posta con R.R.R. varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.
5. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a possedere, occupare o detenere i locali già assoggettati a Tari puntuale sono obbligati a comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità. In caso di mancata comunicazione, la variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, nel caso di famigliari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune.
6. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e/o detenzione, e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tari puntuale rimangono invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti appartenenti allo stesso stato di famiglia.
7. Nel caso di utenze domestiche ove siano residenti insieme alla famiglia personale di compagnia e cura, come badanti etc., che lascino l'abitazione pur rimanendo iscritte negli archivi anagrafici, per i tempi necessari per dichiarare irreperibile una persona, l'intestatario dell'utenza può presentare dichiarazione di variazione nella quale comunica che quella persona non dimori più effettivamente nell'immobile; tale variazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.
8. Nel caso di avvio alla pratica di compostaggio domestico dovrà essere effettuata apposita comunicazione unitamente alla restituzione del kit dell'umido a suo tempo fornito e da tale data verrà applicato quanto previsto dall'art. 13 comma 4.
9. Le comunicazioni di cui all'art. 13 comma 3, in caso di rinnovo per l'anno, e la documentazione prevista al comma 8 del medesimo articolo dovranno pervenire al Gestore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno pena la decadenza e/o il non riconoscimento delle riduzioni richieste.
10. È fatto obbligo ai competenti Uffici del Comune di trasmettere al Gestore, con cadenza mensile, elenchi contenenti tutti i seguenti dati necessari al calcolo Tariffario e più precisamente:
a) variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio; sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare, delle convivenze e coabitazione e se ritenuto necessario alla voltura a nome di un coabitante;
b) situazione anagrafica residenti riepilogativa, come da tracciato file indicato dal Gestore;
c) rilascio di licenza all'esercizio di attività, di variazione di autorizzazione e di provvedimenti diversi rilasciati per l'uso di locali ed aree;
d) rilascio di autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
e) rilascio di certificati di abitabilità e di agibilità;
f) rilascio di comunicazione di cessione di fabbricato.
11. L'Ufficio anagrafe e l'Ufficio Commercio - Attività produttive devono informare, all'atto del perfezionamento delle pratiche per quanto di competenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione anche ai fini della Tari puntuale;
12. Le diverse modalità di trasmissione degli elenchi sopraindicati verranno concordate tra il Gestore e il Comune in base alle reciproche procedure gestionali-operative.
Art. 18 - Attività di controllo
1. Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il soggetto gestore ha la facoltà di:
a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
Art. 19 - Riscossione
1. Il Comune in accordo con il Gestore stabilisce le forme, le modalità e le scadenze di pagamento della Tari puntuale sulla base della L. 147/2013 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche.
2. Il Gestore riscuote la Tari puntuale dovuta inviando alle singole utenze, anche per posta semplice, fatture che specificano le somme dovute.
3. In caso di ritardato pagamento della Tari puntuale, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi di mora, calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3 punti, applicato sui giorni di effettivo ritardo.
4. In caso di ritardato e/o mancato pagamento, trascorsi i 60 gg dalla scadenza originaria della fattura, il Gestore provvederà ad inviare comunicazione addebitando, oltre agli interessi previsti al precedente comma 3 anche un diritto fisso di segreteria per un importo pari a € 15,00. Se entro i successivi 30 gg non dovesse pervenire alcun pagamento verranno avviate le procedure legali di riscossione.
5. Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita, su richiesta dell'utente, nei seguenti casi:
a) temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, il Gestore potrà valutare le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, e dilazionare il pagamento in un numero massimo di tre rate mensili;
b) importo totale fattura superiore a € 4.000,00; in questo caso il debito potrà essere dilazionato in un numero massimo di due rate mensili.
6. Per la gestione di questi ultimi due casi saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a € 10,00.
7. I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore, pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma 4.
8. Per il recupero coattivo del credito il soggetto gestore potrà avviare le procedure che riterrà più opportune con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.
9. E' facoltà del Gestore non procedere alla riscossione coattiva per importi che siano pari o inferiori alle spese da sostenere per la riscossione stessa.
Art. 20 — Maggiorazioni
1. L'inosservanza delle norme dettate dal presente Regolamento, fatte salve quelle previste da norme specifiche in materia ambientale, comporta l'applicazione delle seguenti maggiorazioni:
Tipologia | Importo € |
Omessa dichiarazione di inizio/variazione/cessazione | 30,00 |
Tardiva dichiarazione di inizio/variazione/cessazione | 20,00 |
Mancata restituzione contenitore da lt. 25/ lt. 35/ lt. 50 | 10,00/cad. |
Mancata restituzione contenitore lt. 120 | 20,00/cad. |
Mancata restituzione contenitore lt. 240 | 40,00/cad. |
Mancata restituzione contenitore lt. 1100 | 200,00/cad. |
Restituzione dei contenitori non puliti fino a lt. 50 | 5,00/cad. |
Restituzione dei contenitori non puliti oltre a lt. 50 | 10,00/cad. |
2. In caso di omessa e/o tardiva comunicazione, che pregiudica il recupero da parte del Gestore di un maggior gettito tariffario, oltre alle sopracitate maggiorazioni, viene applicato l'interesse nella misura del saggio legale maggiorato di 3 punti, sull'importo della Tariffa.
3. L'utenza economica in possesso di attrezzature per il conferimento della frazione secca ed organica, in caso di cessazione, deve garantire la pulizia e la disponibilità degli stessi per il ritiro a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso contrario si applicherà una maggiorazione pari al 20% della quota variabile annua riferita al contenitore in oggetto.
4. Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono cumulabili e applicate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
Art. 21 - Contenzioso
1. L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è competente a decidere su ogni ricorso inerente l'applicazione della Tari puntuale.
Art. 22 - Autotutela
1. Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del
pagamento della Tari puntuale, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
a) grado di probabilità di soccombenza della società;
b) valore della lite;
c) costo della difesa;
d) costo della soccombenza;
e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il soggetto gestore, dimostrata la sussistenza dell'interesse dello stesso, può esercitare il potere di autotutela ai sensi del comma 1.
4. Non si procede all'esercizio del potere di autotutela in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al soggetto gestore.
Art. 23 - Referente
1. Al controllo e all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della Tari puntuale effettuate dal Comune, secondo le disposizioni di Xxxxx e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dal Sindaco.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle operazioni di gestione Tariffaria in capo al Comune e per la sottoscrizione di provvedimenti e atti previsti dal Regolamento.
Art. 24 - Tutela dei dati personali
1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della Tari puntuale e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come inteso dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D.Lgs.196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della Tari puntuale in qualità di Responsabile.
3. Il Comune provvede ad inviare ai soggetti di cui al comma 2 le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e gli archivi tributi.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dall'art. 19 comma 3 del D.Lgs.196/2003.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
CAPO V — NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 - Norme transitorie e disposizioni finali
1. Il Gestore si impegna a predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della componente variabile sempre più rispondente all'effettiva produzione e forme tecniche di misurazione per le raccolte differenziate per utenze o per ambiti territoriali omogenei.
2. In attesa della messa a disposizione, degli organi competenti, delle superfici catastali, ai fini dell'applicazione della maggiorazione riferita ai servizi indivisibili ed alla parametrizzazione delle utenze economiche, si considerano validi i dati e le informazioni già presenti ed utili per l'applicazione della Tariffa Integrata Ambientale per l'anno 2012.
Art. 26 - Entrata in vigore e norme di rinvio
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1º gennaio 2014.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti.
Allegato Sub A1) alla Deliberazione C.C. Nr. 37 del 08/09/2014