Autotutela Clausole campione

Autotutela. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Autotutela. 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
Autotutela. 1. Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
Autotutela. 1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funzionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funzionario responsabile della risorsa di entrata.
Autotutela. L’autotutela consiste nel potere dell’Amministrazione Pubblica di correggere o annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi o infondati. I casi più frequenti di annullamento di un atto si hanno quando l’illegittimità deriva da: • Errore di persona o di soggetto passivo; • Evidente errore logico; • Errore sul presupposto del canone; • Doppia imposizione; • Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; • Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza. La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal Contribuente, in possesso di notizie, dati o elementi utili per la modifica del provvedimento, direttamente al Concessionario oppure essere conseguente ad una iniziativa propria dell’ufficio. L’esercizio dell’autotutela è, comunque, una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non sospende i termini per l’impugnazione dell’atto. L’autotutela può essere esercitata contattando gli uffici di Abaco S.p.A. entro e non oltre il termine per proporre ricorso.
Autotutela. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso responsabile dell’entrata.
Autotutela. 1. Qualora l’interesse pubblico lo richieda l’A.P.S.P. può adottare i provvedimenti di autotutela ammessi dai principi generali dell’ordinamento.
Autotutela. La Città Metropolitana di Firenze a sua legittima tutela, ha facoltà di sospendere la concessione d'uso dei locali assegnati qualora venga a conoscenza di un uso improprio da parte dei concessionari o a fronte di violazioni degli obblighi previsti negli articoli precedenti.
Autotutela. Polizza di Responsabilità Civile da circolazione e altri rischi relativi al veicolo o al conducente. - SETTORI: III / IV / VI / VII - NORME DI ASSICURAZIONE MOD. A000/B - Ed. 10/2022 INDICE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le garanzie)
Autotutela. La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.