Contratto di affiliazione a Liberty LPP Fondazione collettiva
Tipo di affiliazione
Contraenti
Partner di distribuzione
Istruzioni per la
spedizione
Dati azienda
Per ditte individuali: dati del titolare dell’azienda
Assicuratore precedente
Contratto di affiliazione a Liberty LPP Fondazione collettiva
(datore di lavoro: azienda / lavoratore indipendente con collaboratori)
❏ Nuova affiliazione ❏ Rinnovo/estensione o passaggio (a Pool Invest)
❏ con Pool Invest (Liberty Pool) ❏ con Mandate Invest
Contratto n. Inizio del contratto
Durata contrattuale
❏ 3 anni ❏ 5 anni fino al 31 dicembre
Liberty LPP Fondazione collettiva, Steinbislin 19, casella postale 000, Xxxxxx (la «Fondazione») e azienda o lavoratore indi- pendente con collaboratori (datore di lavoro) in base all’iscrizione nel registro di commercio:
Nome
Via, n. NPA, località
Responsabile Lingua
❏ D ❏ F ❏ I ❏ E
E-mail Telefono
Nome (allegare copia del mandato di intermediario) Persona di contatto N. consulente
❏ Contraente (come sopra) ❏ Partner di distribuzione
❑ Altro indirizzo di corrispondenza:
Nome Funzione (ad es. fiduciario)
Via, n. NPA, località
Responsabile Lingua
❏ D ❏ F ❏ I ❏ E
E-mail Telefono
Forma giuridica N. RC
Settore Numero di collaboratori dell’azienda
Subordinazione al CCL Cassa di compensazione AVS / nome N.
❏ Sì ❏ No
Nuova fondazione
❏ Sì, in data ❏ No
Cognome/nome Data di nascita
Indirizzo privato: via, n. NPA, località
Istituto di previdenza attuale Numero di contratto
Via, n. NPA, località
❏ Finora il datore di lavoro non aveva mai assunto collaboratori soggetti a obbligo contributivo LPP.
Solvibilità
Indennità giornaliera collettiva
Assicurazione infortuni in base
alla LAINF / assicurazione supplementare
LAINF
Disposizioni contrattuali
Negli ultimi tre anni è stato avviato un procedimento esecutivo nei confronti del contraente?
❏ Sì ❏ No In caso affermativo, allegare l’estratto aggiornato del registro delle esecuzioni
Vi sono domande di fallimento o di pignoramento in sospeso?
❏ Sì ❏ No
È disponibile un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia?
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
Periodo di prestazione per l’indennità giornaliera
❏ 360 giorni ❏ 720 giorni ❏ giorni
È disponibile un’assicurazione senza limitazioni per eventuali malattie insorte in precedenza?
❏ Sì ❏ No
È disponibile un’assicurazione contro gli infortuni in base alla LAINF
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
Assicurazione supplementare LAINF
❏ Sì presso: ❏ No In caso affermativo, allegare una copia della polizza
1. Affiliazione alla Fondazione
1.1 Al fine di attuare la previdenza professionale, il datore di lavoro, d’intesa con il collaboratore, si affilia alla Fondazione. Quest’ultima è organizzata sotto forma di fondazione collettiva e registrata come tale nel registro per la previdenza professionale. Il datore di lavoro affiliato costituisce una cassa di previdenza a parte all’interno della Fondazione.
1.2 Diritti e doveri della Fondazione e del datore di lavoro si evincono dalle disposizioni seguenti, dall’Atto di fondazione e da tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare dal regolamento di previdenza, dal regolamento d’organiz- zazione, dal regolamento dei costi, dal regolamento d’investimento, dalle disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale della Fondazione o del pool di investimento nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza. L’Atto di fondazione e i regolamenti di cui sopra sono basi legali vincolanti.
1.3 La Fondazione può emanare altri regolamenti e includerli nelle basi legali vincolanti del presente contratto di affiliazio- ne. Il Consiglio di Fondazione si riserva il diritto di apportare modifiche ai regolamenti, in particolare al regolamento dei costi e alla partecipazione ai costi da parte del datore di lavoro ivi indicata. Con riserva anche di successivi adatta- menti del contratto di affiliazione e dei regolamenti sulla base di modifiche delle disposizioni legali, di nuove sentenze nonché delle condizioni delle autorità di vigilanza e fiscali.
2. Attuazione della previdenza
2.1 La Fondazione si impegna ad attuare la previdenza professionale ai sensi della LPP per conto del datore di lavoro.
2.2 La direzione della Fondazione è curata da Liberty Previdenza SA, Svitto. Liberty Previdenza SA rappresenta la Fonda- zione in veste di amministratore. Le comunicazioni destinate a Liberty Previdenza SA valgono anche come comunica- zioni per la Fondazione. Le comunicazioni da parte di Liberty Previdenza SA valgono anche come comunicazioni della Fondazione.
2.3 Il Consiglio di fondazione si riserva il diritto di stipulare contratti di assicurazione collettiva per i rischi di decesso e invalidità con altre compagnie di assicurazione sulla vita autorizzate. Dei rischi di longevità e mortalità se ne fa carico la stessa Fondazione. Un’eventuale nuova regolamentazione della riassicurazione non ha alcun effetto sulla validità del presente contratto di affiliazione.
3. Amministrazione paritetica / Commissione di previdenza
3.1 Il datore di lavoro predispone la costituzione della Commissione di previdenza in base al regolamento d’organizza- zione. Eventuali nuove nomine e rielezioni vanno comunicate immediatamente alla Fondazione. La Commissione di previdenza opera nel rispetto del regolamento d’organizzazione.
3.2 Il datore di lavoro affiliato conviene sull’attuale composizione del Consiglio di fondazione e può partecipare a even- tuali elezioni successive, come indicato nel regolamento d’organizzazione.
4. Obblighi di partecipazione
4.1 Il datore di lavoro affiliato comunica alla Fondazione i nominativi dei propri collaboratori per l’affiliazione alla pre- videnza e tutte le modifiche (nuove affiliazioni, risoluzione di rapporti di lavoro, riduzioni salariali al di sotto dei limiti di affiliazione regolamentari, cambiamenti dello stato civile, decessi ecc.). Per l’inizio dell’anno occorre sempre comunicare alla Fondazione l’attuale numero di collaboratori indicando i presunti salari annuali soggetti a obbligo
contributivo AVS. Per tutte le comunicazioni riguardanti il numero di collaboratori e le modifiche occorre utilizzare i moduli messi a disposizione dalla Fondazione.
4.2 Il datore di lavoro segnala immediatamente alla Fondazione l’eventuale riduzione dell’organico e/o ristrutturazione aziendale che può comportare una liquidazione parziale.
5. Pagamento dei contributi e scadenza
5.1 Il datore di lavoro si impegna a pagare tutti i contributi ordinari e per spese particolari fatturati dalla Fondazione in base al regolamento e al piano di previdenza nonché al regolamento dei costi. Con riserva di eventuali adattamenti dei contributi, in particolare dovuti ad adeguamenti tariffari o a modifiche delle basi di calcolo attuariali. I contributi ordinari degli assicurati vanno dedotti dai rispettivi salari.
5.2 I contributi ordinari del datore di lavoro e degli assicurati sono esigibili e pagabili come indicato di seguito.
– I contributi per le prestazioni di rischio e per il relativo adeguamento all’andamento dei prezzi, i contributi per le spese nonché eventuali contributi riscossi dalla Fondazione per la costituzione di riserve attuariali all’inizio dell’an- no di assicurazione (1° gennaio) sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
– In caso di modifiche effettuate nel corso dell’anno (ad es. nuove affiliazioni), i contributi ordinari menzionati sono pagabili entro 30 giorni dalla data a partire dalla quale ha effetto la modifica. Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi.
– I contributi di risparmio (accrediti di vecchiaia) alla fine dell’anno (31 dicembre) sono pagabili entro il 31 dicembre
5.3 Negli altri casi, valgono i termini di scadenza indicati nel regolamento dei costi. Il datore di lavoro si impegna a pagare i contributi nei termini previsti. La Fondazione è autorizzata a fatturare al datore di lavoro un acconto dei contributi in vista del nuovo anno assicurativo.
5.4 Xxx pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati degli interessi mentre sui pagamenti in ritardo senza sollecito gli interessi vengono addebitati. La Fondazione è autorizzata a fissare tassi d’interesse attivi e passivi in linea con il mercato, eventualmente anche il tasso zero. Il tasso d’interesse attuale viene comunicato al datore di lavoro con l’affiliazione alla Fondazione. I tassi di interesse possono essere adattati alle nuove condizioni in qualsiasi momento.
5.5 Gli importi fatturati vengono addebitati sul conto contributi. Pagamenti e accrediti vengono accreditati nella valuta corrispondente e impiegati anticipatamente a copertura dei contributi per l’assicurazione di rischio e dei costi.
5.6 Il saldo a favore della Fondazione disponibile al termine di un anno civile, compresi eventuali addebiti di interessi maturati, viene riportato come credito di capitale sull’anno civile successivo. Il saldo a favore del datore di lavoro, compresi i crediti d’interessi maturati, viene accreditato come acconto dei contributi dell’anno successivo.
5.7 Al termine di ogni anno civile la Fondazione stila un estratto conto per il conto contributi, il cui saldo si considera accettato, a meno che il datore di lavoro non presenti ricorso scritto entro un mese dal ricevimento dello stesso.
5.8 Il datore di lavoro può accumulare riserve di contributi presso la Fondazione da utilizzare in futuro per pagare quote di contributi del datore di lavoro. Tali riserve vengono gestite su un conto a parte.
6. Pagamenti straordinari del datore di lavoro
6.1 In presenza di una copertura insufficiente da parte della Fondazione, il Consiglio di fondazione può adottare misure volte alla risoluzione della stessa e, in particolare, in base alle disposizioni del regolamento di previdenza, può deci- dere di riscuotere contributi di risanamento a parte. I contributi di risanamento vengono fatturati al datore di lavoro come debitore di contributi generali, con un termine di pagamento in linea di massima di 30 giorni dalla data della fattura (salvo diversamente deliberato dalla Fondazione).
6.2 Qualora la Fondazione si faccia carico di rendite correnti, i capitali di copertura necessari vengono calcolati in base alla tariffa attuale dell’assicurazione collettiva sulla vita del riassicuratore oppure alle basi di calcolo vigenti della Fondazione. L’eventuale differenza tra la riserva per perdite (riserva matematica) trasferita dall’attuale titolare della previdenza e quella calcolata dal riassicuratore dev’essere finanziata dal datore di lavoro con un deposito una tantum.
6.3 Questi costi (pagamenti straordinari) vengono fatturati al datore di lavoro e addebitati sul conto contributi.
6.4 Con riserva di ulteriori pagamenti straordinari da parte del datore di lavoro in base al regolamento dei costi e a even- tuali altri regolamenti.
7. Ritardo nel pagamento
7.1 Nel caso di contributi e crediti arretrati che non vengono saldati nonostante il sollecito, in base alle disposizioni con- trattuali di cui sopra, la Fondazione si riserva il diritto di recuperarli per via legale, unitamente agli interessi e ai costi che ne derivano, e di disdire il contratto con effetto immediato. Inoltre, la Fondazione si riserva la facoltà di informare le autorità competenti e i membri della Commissione di previdenza nonché gli assicurati.
7.2 Per i pagamenti arretrati, la Fondazione si riserva il diritto di utilizzare l’eventuale credito disponibile sul conto di riserva contributi del datore di lavoro a copertura della quota dei contributi esigibili dello stesso.
7.3 A meno che non sia escluso da disposizioni legali vincolanti, i crediti arretrati del datore di lavoro (contributi ecc.) possono comportare la riduzione oppure una sospensione delle prestazioni della Fondazione.
7.4 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la deducibilità fiscale dei contributi.
8. Prestazioni di previdenza
8.1 Per quanto riguarda il diritto di rivendicazione e la scadenza delle prestazioni fanno fede esclusivamente il regolamen- to di previdenza vigente o il piano di previdenza attuale. Con riserva di un eventuale contratto scritto di presa in carico con l’istituto di previdenza attuale.
8.2 Se in un caso di previdenza sussistono lacune di copertura dovute a un comportamento del datore di lavoro non con- forme ai termini del contratto, e più precisamente dovute a una violazione degli obblighi di partecipazione oppure a pagamenti arretrati, questi risponde interamente alla Fondazione per la prestazioni previste dai regolamenti che questa dovrebbe fornire.
9. Copertura previdenziale provvisoria
9.1 Qualora determinate prestazioni possano essere assicurate solo in modo provvisorio, la Fondazione o il riassicuratore preposto fornisce indicazioni alla persona assicurata e le richiede informazioni aggiuntive sul suo stato di salute. Se necessario, è possibile reperire ulteriori informazioni da un medico oppure richiedere una visita medica.
9.2 In base alla documentazione presentata, per i rischi di decesso e invalidità è possibile applicare una riserva per ragioni di salute. La durata massima della riserva è di 5 anni. È possibile mantenere una riserva esistente presso il precedente istituto di previdenza tenendo conto del periodo di validità già trascorso.
9.3 La Fondazione oppure il riassicuratore comunica per iscritto alla persona assicurata se la copertura previdenziale viene concessa normalmente oppure con riserva (limitazione). Con tale comunicazione, la copertura previdenziale è definitiva.
9.4 Se nel periodo di validità della copertura previdenziale provvisoria si verifica un caso di previdenza:
– le prestazioni conseguite con la prestazione di libero passaggio proposta e assicurate con riserva presso il preceden- te istituto di previdenza vengono fornite tenendo conto di tale riserva;
– le altre prestazioni assicurate in via provvisoria non vengono fornite, se il caso di previdenza è riconducibile a un episodio (infortunio, malattia o problema) verificatosi prima dell’inizio della copertura previdenziale provvisoria. In questo caso, la copertura previdenziale è limitata in modo definitivo e per tutta la durata alle prestazioni minime previste dalla LPP.
9.5 I casi di previdenza già verificatisi vengono gestiti in linea con le disposizioni contrattuali o regolamentative determi- nanti al momento dell’accadimento.
10. Conferma del datore di lavoro
10.1 Il datore di lavoro conferma alla Fondazione la correttezza delle informazioni fornite nell’ambito della presente affilia- zione. Per quanto riguarda i documenti seguenti:
– regolamento di previdenza,
– regolamento d’organizzazione,
– regolamento dei costi,
– regolamento d’investimento,
– disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale della Fondazione nonché alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza e
– piano di previdenza,
conferma inoltre di conoscerne e accettarne interamente il contenuto, in quanto nella loro versione attuale costitui- scono parte integrante del contratto di affiliazione. Il datore di lavoro accetta le menzionate basi legali attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse. I documenti citati vengono consegnati in forma cartacea solo su espressa richiesta, tuttavia si possono consultare in qualsiasi momento su xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
10.2 Il datore di lavoro conferma di stipulare il presente contratto di affiliazione d’accordo con i collaboratori o un eventuale rappresentante degli stessi (in base alla legge sulla partecipazione).
11. Entrata in vigore e durata del contratto di affiliazione
11.1 Il presente contratto di affiliazione entra in vigore con la controfirma della Fondazione il 1° e sostituisce eventuali accordi precedenti. Il contratto di affiliazione ha una durata fissa di ❏ 3 anni ❏ 5 anni e non si può disdire prima del 31 dicembre Se non viene disdetto mediante raccomandata scritta a cura di un contraente al- meno 6 mesi prima della sua scadenza (fa fede la data di ricevimento da parte dell’altro contraente o del beneficiario), si rinnova di un altro anno con lo stesso termine di disdetta. La Fondazione si riserva il diritto di disdetta per ritardato pagamento o in caso di grave violazione dei termini contrattuali da parte del datore di lavoro.
11.2 La disdetta da parte del datore di lavoro è valida solo se presentata alla Fondazione unitamente al consenso scritto della Commissione di previdenza e in presenza di una conferma scritta che garantisca la presa in carico dei beneficiari delle rendite alle stesse condizioni.
11.3 Il contratto di affiliazione si estingue con l’avvio di una procedura fallimentare per il datore di lavoro.
11.4 La Fondazione può sciogliere il contratto di affiliazione anche prima della scadenza della durata contrattuale, se la cassa di previdenza non presenta nessun assicurato attivo o pensionato per almeno 12 mesi.
12. Scioglimento
12.1 Gli effetti dello scioglimento del contratto di affiliazione si estendono a tutti gli assicurati attivi, salvo quanto disposto al punto 13.6, e
– in caso di scioglimento da parte del datore di lavoro o della Fondazione, in base al punto 13.4, a tutti i beneficiari delle rendite;
– in caso di scioglimento da parte della Fondazione, in base al punto 13.5, a tutti i beneficiari delle rendite presi in carico dal nuovo istituto di previdenza, al più tardi al momento della presa in carico da parte di quest’ultimo.
12.2 L’annullamento del contratto di affiliazione può determinare l’applicazione delle disposizioni regolamentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.
12.3 Se non vengono rispettati i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza oppure di una liquidazione parziale della Fondazione, non sussiste alcun diritto al trasferimento di una quota delle riserve (ad es. riserve per fluttuazioni di valore, riserve per il finanziamento dell’aliquota di conversione LPP) ed eventuali fondi liberi della Fondazione.
13. Scioglimento della cassa di previdenza e / o della Fondazione
13.1 In caso di scioglimento della cassa di previdenza e di liquidazione della Fondazione valgono le disposizioni regola- mentative relative alla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza nonché alla liquidazione parziale della Fondazione.
13.2 Se non vengono soddisfatti i requisiti per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza e pertanto lo scioglimento della cassa di previdenza non si svolge nell’ambito di una procedura di liquidazione parziale, i fondi a destinazione vincolata vengono utilizzati innanzitutto per garantire i diritti sanciti per legge e dai regolamenti delle persone assicurate. Il saldo residuo dopo l’estinzione di eventuali altri debiti viene assegnato ai destinatari nella forma consentita dalla legge. Il valore del rimborso e l’avere in conto che non possono essere trasferiti per tempo, continua- no ad essere remunerati come se il contratto fosse proseguito, tuttavia al massimo all’interesse minimo previsto dalla LPP. Non viene addebitato alcun interesse di mora.
13.3 Allo scioglimento del contratto di affiliazione il patrimonio della cassa di previdenza viene trasferito sul nuovo istituto di previdenza oppure, in caso di liquidazione contemporanea del datore di lavoro, viene utilizzato in base alle dispo- sizioni di libero passaggio sancite dai regolamenti.
13.4 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione per disdetta da parte del datore di lavoro (con consenso scritto della Commissione di previdenza), i beneficiari delle rendite (rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità) e le riserve matematiche vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza per tutte le rendite correnti. In caso di incapacità al lavoro insorta prima dello scioglimento del contratto di affiliazione e rivelatasi in seguito causa di invalidità, si procede in base al punto 13.6. La disdetta del datore di lavoro ha effetto solo dietro presentazione di una conferma scritta da parte di un nuovo istituto di previdenza che afferma di prendere in carico i beneficiari delle rendite alle stesse condizioni. Il datore di lavoro si dichiara corresponsabile per un corretto passaggio al nuovo istituto di previdenza di questi beneficiari di prestazioni e dei relativi diritti a prestazioni previdenziali. La rimessa delle riserve matematiche di rendite maturate nel periodo di validità del contratto avviene in linea con le basi di valutazione valide in base al conto annuo della Fondazione. Le riserve matematiche dei pensionati presi in carico dall’istituto di previdenza precedente vengono invece rimesse applicando le stesse basi di calcolo e lo stesso tasso d’interesse tecnico della Fondazione valido al momento della presa in carico.
13.5 In caso di scioglimento del contratto di affiliazione da parte della Fondazione, quest’ultima e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sulla permanenza del beneficiario della rendita o sul suo passaggio al nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari delle rendite restano affiliati alla Fondazione.
13.6 Per le persone assicurate soggette a incapacità lavorativa attualmente (o presumibilmente) aventi diritto all’esenzione contributiva, per le quali al momento dello scioglimento del contratto non è ancora trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità oppure di cui la Fondazione non dispone ancora di tutti i dati necessari, al fine di stabilire o respingere il diritto a una rendita d’invalidità, resta valido il contratto di affiliazione.
Queste condizioni previdenziali vengono sciolte e trasferite al nuovo istituto di previdenza solo al riottenimento della piena capacità lavorativa oppure nel momento in cui è trascorso il periodo di attesa più lungo di tutte le prestazioni di invalidità e la Fondazione dispone di tutti i dati necessari per stabilire il diritto a una rendita di invalidità.
14. Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici sono subordinati al diritto svizzero. Il luogo di adempimento è quello in cui ha sede la Fonda- zione. Il foro competente opera ai sensi dell’art. 73 LPP.
Firme
Allegati
Luogo, data Firma del datore di lavoro / Timbro dell’azienda
Liberty LPP Fondazione collettiva accetta la richiesta di affiliazione:
Luogo, data Firma della Fondazione
– Verbale di nomina della Commissione di previdenza
– Iscrizione dell’assicurato
– Estratto del registro di commercio (se registrati)
– Statuti e verbali di delibera (per datori di lavoro con forma giuridica di associazione)
– Atto di fondazione e verbale di delibera (per datori di lavoro con forma giuridica di fondazione)
– Copia della polizza di assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, polizza LAINF, polizza di assicurazione supplementare LAINF
– Copia del mandato di intermediario