Scioglimento. Articolo 220.
Scioglimento. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'EBT una volta procedutosi all'integrale pagamento degli eventuali debiti, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, sulla base di apposito accordo, a favore di altra Associazione con finalità analoghe a quelle perseguite dall'EBT. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci nomina all'unanimità il liquidatore.
Scioglimento. Lo scioglimento di AGRIFORM è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria. In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi causa, il patrimo- nio residuo sarà devoluto con delibera dell’Assemblea ad enti che svol- gono attività ed iniziative assimilabili a quelle degli scopi di AGRIFORM.
Scioglimento. La Società si scioglie, oltre che per le cause previste dall’art. 2448 c.c., nei casi seguenti: ………. La nomina dei liquidatori, nonché i loro poteri e i relativi compensi sono determinati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria [ oppure: sono nominati da ]
Scioglimento. 1. Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi se- guenti:
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Scioglimento. Il Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto entro quattordici (14) giorni dal ricevimento dello stesso mediante comunicazione scritta inviata a: Dell Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection Service Department
Scioglimento. Lo scioglimento è deciso dall’Assemblea dei soci. È richiesta la presenza di tutti i soci ed è necessario il loro consenso unanime. In caso di scioglimento il patrimonio sarà destinato ad un’istituzione al beneficio dell’esenzione fiscale.
Scioglimento. 1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni culturali concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte di comuni ovvero di altri enti territoriali all’atto dello scioglimento della Fondazione verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, agli enti territoriali medesimi per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Scioglimento. 1. L’Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
I. per l’impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’Assemblea dei soci ;
II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
III. per effetto di deliberazione dell’Assemblea dei soci;
IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell’Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto I. ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall’Assemblea dei soci, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti Soci in ragione della quota di partecipazione della dotazione conferita alla costituzione.
5. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente socio, si procede mediante conguaglio finanziario.
6. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai 17 singoli Enti soci, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
7. Il personale dipendente degli Enti Soci dell’Azienda Speciale Consortile cessato e assegnato all’Azienda , ritorna nell’organico dell’Ente di appartenenza.
8. L’Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti soci , per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.
Scioglimento. 1. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente una volta proceduto all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente.
2. In caso di scioglimento il Consiglio di Presidenza nominerà due commissari liquidatori espressione dei Soci; uno per ogni parte.