Solvibilità Clausole campione

Solvibilità. Il titolare si impegna a utilizzare la sua carta solo nella misu- ra consentita dalle proprie possibilità finanziarie.
Solvibilità. Indennità giornaliera collettiva Assicurazione infortuni in base alla LAINF / assicurazione supplementare Disposizioni contrattuali
Solvibilità. Il/La titolare si impegna ad utilizzare la carta solo nei limiti delle sue possibilità finanziarie.
Solvibilità. 12.1. In aggiunta ai rimedi previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni, qualora venissero a mancare le garanzie di solvibilità da parte dell’Acquirente e/o nei suoi confronti venga presentata istanza per la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale, la Società ha la facoltà di sospendere o di annullare, a suo insindacabile giudizio, gli ordini in corso e le relative consegne, anche se confermati. In aggiunta a quanto sopra ed a titolo esemplificativo si intendono venire meno le garanzie di solvibilità allorquando l’Acquirente abbia fatto registrare anche il protesto di un solo titolo (cambiale, tratta, ricevuta bancaria, vaglia, assegno) nei confronti anche di terzi o sia risultato inadempiente ad un pagamento nei confronti della Società, anche se l’inadempimento si è verificato precedentemente all’invio da parte della Società di una Conferma d'Ordine o all’esecuzione anche parziale di questa.
Solvibilità. I dubbi sulla solvibilità dell’acquirente vengono motivati tra l’altro qualora venga presentata la richiesta di apertura di un procedimento per insolvenza sul suo patrimonio oppure qualora l’acquirente non effettui i pagamenti in modo puntuale a noi o a terzi.
Solvibilità i.Stipulare entro la Data Operativa e mantenere in essere, per tutta la Durata dell’Accordo, idonea polizza assicurativa con compagnia assicurativa di primaria rilevanza nazionale, con un massimale adeguato all’attività professionale svolta, per garantire i rischi connessi all’esercizio dell’attività alberghiera.
Solvibilità. Indennità giornaliera collettiva Assicurazione infortuni in base alla LAINF/ assicurazione complementare LAINF Entrata in vigore/ durata/disdetta Firme In caso di rinnovo/ estensione o modifica Firme Allegati

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).