Ritardo nel pagamento Clausole campione
Ritardo nel pagamento. 11.1In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da GELSIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo maturati fino alla data di effettivo pagamento, calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi verranno addebitati sula prima fattura utile. 11.2In caso di ritardato pagamento delle fatture il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati fino alla data dell’incasso e successivamente a copertura della sorte capitale, indipendentemente da ogni eventuale imputazione difforme indicata dal CLIENTE all’atto del pagamento. 11.3In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine indicato nella stessa, e comunque decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza senza che il CLIENTE abbia provveduto al pagamento, GELSIA si riserva il diritto di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al CLIENTE, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): - 15 (quindici) giorni solari dall’invio al CLIENTE finale della relativa raccomandata; - 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento da parte di GELSIA della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE finale della PEC; - 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio. 11.4In caso di perdurante mancato pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, GELSIA, trascorsi almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione di costituzione in mora, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità. 11.5Qualora decorsi non più di 90 (novanta) giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata da GELSIA, il CLIENTE risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della Gelsia Srl Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) fornitura per morosità, GELSIA si riserva il diritto d...
Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi nella misura di cui al decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il mancato pagamento, anche se non consecutivo, di due o più rate del canone, comporterà la facoltà in capo al locatore di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite l’invio di lettera raccomandata A.R. al conduttore.
Ritardo nel pagamento. L'inizio dell'installazione della Soluzione Recensioni Verificate segna l'inizio della Prestazione di Net Reviews che fa scattare la prima fattura. Per gli abbonamenti a pagamento mensile, le fatture devono essere pagate in euro alla ricezione, ogni mese, al più tardi una
(1) settimana dopo la ricezione. Per gli abbonamenti a pagamento annuale, la fattura sarà pagabile in euro alla ricezione, al più tardi una (1) settimana dopo la ricezione. In caso di ritardo nel pagamento di una fattura e in conformità con le disposizioni degli articoli L441-6 e D441-5 del Codice del Commercio, saranno applicate le penalità di ritardo pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea all'operazione di rifinanziamento più recente maggiorato di 10 punti percentuale. Si precisa che il tasso della BCE da applicare durante il primo semestre sarà quello in vigore il 1° gennaio dell'anno in questione e il tasso da applicare durante il secondo semestre sarà quello in vigore il 1° luglio dell'anno in questione. Le suddette sanzioni sono applicabili a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Inoltre, Recensioni Verificate, in qualità di creditore, può richiedere un’indennità forfettaria per i costi di recupero del valore di quaranta (40) euro.
Ritardo nel pagamento. (o mora del debitore) 126
Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi di Legge. Il mancato pagamento, anche non consecutivo, di una rata di canone, comporterà la facoltà in capo all’affittante di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., tramite l'invio di lettera raccomandata A.R. all’affittuario.
Ritardo nel pagamento. Le Parti convengono cfle non verrà considerato ritardo nel pagamento, ai fini del decreto legislativo 231/2002, il pagamento effettuato entro i n. 25 (venticinque) giorni successivi al termine di scadenza contrattuale. Le Parti convengono inoltre cfle, sulle somme pagate oltre l’arco temporale di cui al precedente comma - per cause imputabili al Distributore - verrà applicato un interesse di mora pari al saggio di interesse BCE, comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’inizio di ogni semestre, senza maggiorazioni e previa presentazione di regolare fattura concernente tali interessi.
Ritardo nel pagamento. Sull’importo non pagato o pagato in ritardo matura un interesse moratorio computato al saggio annuale del 5%. Se la fattura non viene integralmente saldata entro la scadenza, AMB ha la facoltà di bloccare l’accesso ai servizi senza preavviso e con effetto immediato. Dopo un primo richiamo rimasto insoluto, l’accesso viene automaticamente bloccato. AMB fattura fr. 30.- per ogni richiamo a titolo di indennizzo per spese postali ed amministrative, con riserva di risarcibilità del maggior danno. Se il cliente non versa il dovuto dopo il secondo richiamo, AMB dà avvio alla procedura d'incasso per via esecutiva. Il cliente assume tutti i costi d’incasso. In ogni caso, il cliente è tenuto ad accordare ad AMB l’accesso all’apparecchiatura installata per la fornitura del servizio in vista delle operazioni di rimozione e/o disinstallazione. I costi non legati all’utilizzo dei servizi continuano ad essere dovuti fino alla scadenza del contratto concluso dalle parti.
Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi pari al tasso di riferimento euribor semestrale (ultimo mese noto) aumentati del cinque per cento. Il mancato pagamento di una rata d’affitto e il successivo ritardato pagamento della seconda oltre 30 giorni dalla scadenza, comporterà la facoltà in capo al locatore di risolvere il presente contratto,ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., tramite l’invio di lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo di posta certificata, al conduttore.
Ritardo nel pagamento. 10.1 Le parti convengono che il Committente/Cliente sarà ritenuto sempre responsabile per il ritardo nel pagamento dei ratei mensili, indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato tale ritardo anche se tale condizione derivi da forza maggiore o oggettiva impossibilità al pagamento. Conseguentemente, nel caso dovesse verificarsi un ritardo nel pagamento di oltre due ratei mensili, anche non successivi, il Committente/Cliente decadrebbe dal beneficio del termine, e la G.B.S. s.r.l. avrebbe possibilità legittima di agire per il recupero integrale delle somme oggetto del Contratto;
10.2 in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Committente/Cliente corrisponderà alla GBS s.r.l., senza necessità di intimazione o formale messa in mora, interessi sugli importi scaduti calcolati, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Ritardo nel pagamento. Se il pagamento dei premi non viene effettuato entro la scadenza concordata, il contraente viene diffidato e per il pagamento viene fissato un termine suppletivo di 14 giorni. Dopo la scadenza del termine di diffida decade l’obbligo di prestazione dell’assicuratore. Non appena i premi scoperti sono stati pagati, l’obbligo di prestazione dell’assicuratore si intende nuova mente in vigore.