Ritardo nel pagamento. 15.1 In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle bollette stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell’effettivo pagamento, calcolati su base annua nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore alla data dell’inadempimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato entro i termini di scadenza le bollette relative agli ultimi 2 (due) anni sarà tenuto per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo al solo pagamento dell’interesse legale.
15.2 In caso di protrarsi dell’inadempimento oltre la data di scadenza indicata nella bolletta EEN si riserva la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal decimo giorno successivo alla predetta data di scadenza di pagamento, formale avviso di costituzione in mora mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso
15.3 Il Cliente, al fine di interrompere le procedure previste dal TIMG in caso di morosità deve comunicare l’avvenuto pagamento entro il termine indicato nell’avviso di costituzione in mora, inviando a EEN copia del relativo bollettino di pagamento secondo le modalità indicate nel medesimo avviso. EEN provvederà a richiedere al Distributore la riattivazione della fornitura con le tempistiche e modalità previste dall’Art. 45 del RQDG. EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell’ammontare previsto dal Distributore locale competente. La sospensione per morosità non potrà essere richiesta nel caso in cui: a) non sia stata effettuata da EEN la comunicazione di costituzione in mora
15.4 A seguito della sospensione della fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, EEN avrà facoltà, in qualunque momento, di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell’Art. 1456 c.c., potendo richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità del PDR estinguendo così la propria responsabilità di prelievo sul PDR a partire dalla data di efficacia della risoluzione.
15.5 Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PDR, EEN potrà ricorrere, previa valutazione di fattibilità, all’interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L’esecuzione dell’intervento comporterà la risoluzione del Contratto. I costi dell’intervento di interruzione e di ripristino dell’alimentazione saranno addebitati al Cliente.
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Ritardo nel pagamento. Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi nella misura di cui al decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Il mancato pagamento, anche se non consecutivo, di due o più rate del canone, comporterà la facoltà in capo al locatore di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite l’invio di lettera raccomandata A.R. al conduttore.
Ritardo nel pagamento. (o mora del debitore) 126
Ritardo nel pagamento. L'inizio dell'installazione della Soluzione Recensioni Verificate segna l'inizio della Prestazione di Net Reviews che fa scattare la prima fattura. Per gli abbonamenti a pagamento mensile, le fatture devono essere pagate in euro alla ricezione, ogni mese, al più tardi una
(1) settimana dopo la ricezione. Per gli abbonamenti a pagamento annuale, la fattura sarà pagabile in euro alla ricezione, al più tardi una (1) settimana dopo la ricezione. In caso di ritardo nel pagamento di una fattura e in conformità con le disposizioni degli articoli L441-6 e D441-5 del Codice del Commercio, saranno applicate le penalità di ritardo pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea all'operazione di rifinanziamento più recente maggiorato di 10 punti percentuale. Si precisa che il tasso della BCE da applicare durante il primo semestre sarà quello in vigore il 1° gennaio dell'anno in questione e il tasso da applicare durante il secondo semestre sarà quello in vigore il 1° luglio dell'anno in questione. Le suddette sanzioni sono applicabili a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura. Inoltre, Recensioni Verificate, in qualità di creditore, può richiedere un’indennità forfettaria per i costi di recupero del valore di quaranta (40) euro.
Ritardo nel pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia eseguito alla scadenza indicata in bolletta il Cliente dovrà corrispondere gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento così come definito ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 24/6/98, n. 213 aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle spese postali relative al sollecito. Il Cliente che nei due anni precedenti ha sempre pagato le bollette entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo è tenuto a pagare solo gli interessi legali. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati in bolletta, si applica quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 229/01; in particolare, l’Esercente invierà al Cliente una raccomandata con l’indicazione: • del termine ultimo per procedere al pagamento; • delle modalità con cui comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax, ecc.); • del numero di giorni che intercorreranno fra il termine ultimo indicato per il pagamento ed la possibile sospensione della fornitura qualora il cliente continuasse a non ottemperare al pagamento; • del costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura. Il tempo minimo intercorrente tra l’invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità sarà di cinque giorni lavorativi. Nel caso di sospensione della fornitura per morosità, l’Esercente può chiedere al Cliente il contributo per la disattivazione e la riattivazione della fornitura, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni. L’esercente può distaccare anche senza preavviso nei seguenti casi: • per accertata appropriazione fraudolenta di gas (furto di gas); • per manomissione e rottura dei sigilli del contatore; • per utilizzo degli impianti in modo non conforme a quanto dichiarato dal Cliente all’atto della richiesta di somministrazione. In tali casi, il Cliente è tenuto a corrispondere all’Esercente il rimborso dei costi sostenuti, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Ritardo nel pagamento. 7.1 Nel caso di contributi e crediti arretrati che non vengono saldati nonostante il sollecito, in base alle disposizioni con- trattuali di cui sopra, la Fondazione si riserva il diritto di recuperarli per via legale, unitamente agli interessi e ai costi che ne derivano, e di disdire il contratto con effetto immediato. Inoltre, la Fondazione si riserva la facoltà di informare le autorità competenti e i membri della Commissione di previdenza nonché gli assicurati.
7.2 Per i pagamenti arretrati, la Fondazione si riserva il diritto di utilizzare l’eventuale credito disponibile sul conto di riserva contributi del datore di lavoro a copertura della quota dei contributi esigibili dello stesso.
7.3 A meno che non sia escluso da disposizioni legali vincolanti, i crediti arretrati del datore di lavoro (contributi ecc.) possono comportare la riduzione oppure una sospensione delle prestazioni della Fondazione.
7.4 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per la deducibilità fiscale dei contributi.
Ritardo nel pagamento. Nel caso di ritardo di pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato, senza risolvere il contratto di vendita e senza garantire alcun periodo di tolleranza, a richiedere la restituzione temporanea delle merci di proprietà del Venditore a spese dell’Acquirente.
Ritardo nel pagamento. 4.1. In caso di inadempimento del Richiedente, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata del prestito produce interessi di mora a decorrere dalla data di scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento. Il ritardo nel pagamento verrà notificato a mezzo e-mail, da parte di Prestiamoci, ai Prestatori coinvolti nel sovvenzionare la Richiesta di Prestito per cui il Richiedente risulti in mora. Gli interessi di mora, applicati alle rate scadute e non pagate, sono calcolati aggiungendo 2 (due) punti percentuali ai tassi di interesse effettivi globali medi differenziati per i prestiti personali a persone fisiche o persone fisiche titolari di partita IVA e per classe di importo, come rilevati trimestralmente dal Ministero dell’economia e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, dei quali si dà evidenza sul sito internet di Prestiamoci al seguente url xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx.
4.2. Il ritardo nei pagamenti comporterà l'obbligo per il Richiedente di rimborsare le spese effettivamente sostenute da Prestiamoci per ogni attività effettuata allo scopo di recuperare il credito.
Ritardo nel pagamento in caso di ritardo nel pagamento da parte dell’Acquirente, HELM ITALIA S.R.L. è autorizzata - senza obbligo di risoluzione dal contratto di vendita e di applicazione di un periodo di grazia - di richiedere la temporanea restituzione dei prodotti di proprietà di HELM ITALIA S.R.L. a spese dell’Acquirente.
Ritardo nel pagamento. 10.1 Le parti convengono che il Committente/Cliente sarà ritenuto sempre responsabile per il ritardo nel pagamento dei ratei mensili, indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato tale ritardo anche se tale condizione derivi da forza maggiore o oggettiva impossibilità al pagamento. Conseguentemente, nel caso dovesse verificarsi un ritardo nel pagamento di oltre due ratei mensili, anche non successivi, il Committente/Cliente decadrebbe dal beneficio del termine, e la G.B.S. s.r.l. avrebbe possibilità legittima di agire per il recupero integrale delle somme oggetto del Contratto;
10.2 in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Committente/Cliente corrisponderà alla GBS s.r.l., senza necessità di intimazione o formale messa in mora, interessi sugli importi scaduti calcolati, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.