CAPITOLATO
RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO XX.XX.XX. PER LA CATEGORIA
“INDUMENTI, CALZATURE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI”
2. ELENCO CPV OGGETTO DI AMMISSIONE 3
3. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI OFFERTI 7
4. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 10
4.2 Servizi di garanzia ed assistenza 11
5. ULTERIORI INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA 12
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14
1. PREMESSA
Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al “Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx” con riferimento alle categorie merceologiche “INDUMENTI, CALZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI”.
Il presente capitolato prescrive i requisiti normativi che dovranno avere i Prodotti oggetto di fornitura in risposta alle Richieste di Offerta (RdO) effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni aggiudicatrici. Tale documento è stato approvato con Determinazione a contrarre del Direttore Generale di Xx.Xx.Xx. n. 1 del 08/01/2020 ed è stato pubblicato sul Profilo di Committente (xxxx://xxx.xxxxxx.xx), in home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Mercato Elettronico”.
2. ELENCO CPV OGGETTO DI AMMISSIONE
Di seguito si riportano i codici CPV oggetto di ammissione di cui al presente Capitolato che gli operatori economici, in base alla tipologia di prodotti offerti, possono selezionare in sede di compilazione dell’istanza. Tali codici identificano la Categoria merceologica (V livello a sei cifre) del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), basato su una struttura ad albero, e sono gli ultimi elementi (foglie) dei percorsi indicati nella tabella che segue.
Codice CPV | Descrizione | ||
18000000-9 | Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori | ||
18100000-0 | Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori | ||
18110000-3 | Indumenti professionali | ||
18113000-4 | Indumenti ad uso industriale | ||
18114000-1 | Tute da lavoro | ||
18130000-9 | Indumenti da lavoro speciali | ||
18132000-3 | Indumenti per aviatore | ||
18140000-2 | Accessori per indumenti da lavoro | ||
18141000-9 | Guanti da lavoro | ||
18142000-6 | Visiere di sicurezza | ||
18143000-3 | Attrezzi di protezione | ||
18200000-1 | Indumenti esterni | ||
18210000-4 | Cappotti | ||
18211000-1 | Cappe | ||
18212000-8 | Mantelli |
Codice CPV | Descrizione | |
18213000-5 | Giacche a vento | |
18220000-7 | Indumenti resistenti alle intemperie | |
18221000-4 | Indumenti impermeabili | |
18222000-1 | Tenute professionali | |
18223000-8 | Giacche e giacche sportive | |
18224000-5 | Indumenti in tessuto rivestito o impregnato | |
18230000-0 | Indumenti esterni vari | |
18231000-7 | Vestiti | |
18232000-4 | Gonne | |
18233000-1 | Pantaloncini | |
18234000-8 | Pantaloni | |
18235000-5 | Pullover, cardigan e altri articoli affini | |
18300000-2 | Indumenti | |
18330000-1 | Magliette e camicie | |
18331000-8 | Magliette | |
18332000-5 | Camicie | |
18333000-2 | Polo | |
18400000-3 | Indumenti speciali ed accessori | |
18410000-6 | Indumenti speciali | |
18411000-3 | Indumenti per neonati | |
18412000-0 | Indumenti sportivi | |
18420000-9 | Accessori di vestiario | |
18422000-3 | Sciarpe | |
18423000-0 | Cravatte | |
18424000-7 | Guanti | |
18425000-4 | Cinture | |
18440000-5 | Cappelli e copricapo | |
18441000-2 | Cappelli | |
18443000-6 | Copricapo e accessori per copricapo | |
18444000-3 | Copricapo protettivi | |
18450000-8 | Bottoni a pressione | |
18451000-5 | Bottoni | |
18452000-2 | Spilli di sicurezza | |
18453000-9 | Cerniere lampo | |
18800000-7 | Calzature | |
18810000-0 | Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive | |
18811000-7 | Calzature impermeabili | |
18812000-4 | Calzature con parti di gomma o materia plastica | |
18813000-1 | Calzature con tomaia in cuoio | |
18814000-8 | Calzature con tomaia in materia tessile |
Codice CPV | Descrizione | |
18815000-5 | Stivali | |
18816000-2 | Galosce | |
18820000-3 | Calzature sportive | |
18821000-0 | Calzature per sci | |
18822000-7 | Calzature da allenamento | |
18823000-4 | Scarponi da montagna | |
18824000-1 | Calzature da calcio | |
18830000-6 | Calzature protettive | |
18831000-3 | Calzature con mascherina protettiva di metallo | |
18832000-0 | Calzature speciali | |
18840000-9 | Parti di calzature | |
18841000-6 | Tomaie per calzature | |
18900000-8 | Bagagli, selleria, sacchi e borse | |
18910000-1 | Selleria | |
18911000-8 | Selle | |
18912000-5 | Frustini | |
18913000-2 | Fruste | |
18920000-4 | Bagagli | |
18921000-1 | Valigie | |
18923000-5 | Borselli e portafogli | |
18924000-2 | Bauli | |
18925000-9 | Portabottiglie e fondine | |
18930000-7 | Sacchi e borse | |
18931000-4 | Borse da viaggio | |
18932000-1 | Borse per lo sport | |
18933000-8 | Sacchi per spedizioni postali | |
18934000-5 | Borse degli attrezzi | |
18935000-2 | Sacchi per biancheria | |
18936000-9 | Borse in tessuto | |
18937000-6 | Sacchi per imballaggio | |
18938000-3 | Buste imbottite | |
35000000-4 | Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa | |
35100000-5 | Apparecchiature di emergenza e di sicurezza | |
35110000-8 | Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza | |
35111000-5 | Attrezzature di lotta antincendio | |
35111100-6 | Apparecchi respiratori antincendio | |
35111200-7 | Attrezzi di lotta antincendio | |
35111300-8 | Estintori | |
35111400-9 | Attrezzature di evacuazione antincendio | |
35111500-0 | Sistemi di estinzione del fuoco |
Codice CPV | Descrizione | |
35112000-2 | Attrezzature di salvataggio e di emergenza | |
35112100-3 | Manichini per le esercitazioni di emergenza | |
35112200-4 | Docce di emergenza | |
35112300-5 | Lavaocchi | |
35113000-9 | Attrezzature per la sicurezza | |
35113100-0 | Attrezzature per la sicurezza del sito | |
35113200-1 | Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici | |
35113300-2 | Impianti di sicurezza | |
35113400-3 | Indumenti protettivi e di sicurezza | |
35120000-1 | Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza | |
35121000-8 | Apparecchiature di sicurezza | |
35121100-9 | Cicalini | |
35200000-6 | Attrezzatura per polizia | |
35210000-9 | Bersagli per poligoni di tiro | |
35220000-2 | Attrezzatura antisommossa | |
35221000-9 | Cannoni ad acqua | |
35230000-5 | Manette | |
35240000-8 | Sirene | |
35250000-1 | Repellenti per cani | |
35260000-4 | Segnaletica della polizia | |
35261000-1 | Cartelli di informazione | |
35261100-2 | Cartelli indicatori a messaggio variabile | |
35262000-8 | Apparecchi per la regolazione del traffico nelle intersezioni stradali | |
35800000-2 | Attrezzature individuali e di supporto | |
35810000-5 | Attrezzature individuali | |
35811100-3 | Uniformi per vigili del fuoco | |
35811200-4 | Uniformi per la polizia | |
35811300-5 | Uniformi per militari | |
35812000-9 | Uniformi da combattimento | |
35812100-0 | Giacche mimetiche | |
35812200-1 | Tute da combattimento | |
35812300-2 | Accessori da combattimento | |
35813000-6 | Elmetti | |
35813100-7 | Coprielemetto | |
35814000-3 | Maschere antigas | |
35815000-0 | Indumenti antiproiettile | |
35815100-1 | Giubbotti antiproiettile | |
35820000-8 | Attrezzature di supporto | |
35821000-5 | Bandiere |
Codice CPV | Descrizione | |
35821100-6 | Pennoni |
3. REQUISITI MINIMI DEI PRODOTTI OFFERTI
Ogni Prodotto deve essere conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, vigenti. In particolare, dove applicabile, dovranno essere conformi a:
- D.Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
- Legge n. 142/1992 relativo ai “Requisiti di ergonomia stabiliti nella Direttiva CEE 90/270.
- D.Lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i..
- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; al riguardo si precisa che il fornitore, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, dovrà fornire il servizio di smaltimento del vecchio prodotto per ogni prodotto acquistato senza oneri aggiuntivi.
- Certificati di attestazione della conformità degli apparecchi ai requisiti previsti dalle direttive europee e/o internazionali, rilasciati da Enti riconosciuti a livello europeo (es.: IMQ).
- “Criteri ambientali minimi per le forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori
in pelle” (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018).
- “Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili” (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).
- Dlgs 194/1999 “Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile”.
- Regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- D.Lgs 194/1999 "Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile".
- Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici (solo nel caso di offerta di prodotti tessili biologici).
- Direttiva CE 91/155/CEE del 5 marzo 1991 (applicabile nei casi in cui sia prevista la produzione delle schede di dati di sicurezza).
- D.M. del Ministero della Salute, n. 388 del 15 luglio 2003, per le attrezzature di Pronto Soccorso (armadietti di primo soccorso, ecc.).
- Per le forniture alle Forze Armate e/o ai Corpi di Polizia, il Fornitore deve essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 28 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.). Le apparecchiature devono essere conformi, oltre che a quanto stabilito dal sopracitato D.lgs 81/2008, alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali, oltre che alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche.
Dispositivi di protezione individuale
Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI sono classificati per categorie di rischio:
1. Prima Categoria
Dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono mansioni dal rischio minimo. È facoltà del lavoratore definire il livello di protezione necessario, come ad esempio la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio o gli occhiali da sole.
Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.
2. Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.
3. Terza Categoria
I Dispositivi appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, anche a lungo termine come per esempio l’esposizione all’amianto. Fra questi dispositivi rientrano quelli pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta. Nel gruppo dei DPI di terza categoria ci sono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Questi dispositivi di protezione individuale sono utili per la protezione del capo dal rischio di urti accidentali, degli occhi e del volto da schegge, scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi, dalle cadute dall’alto (linee vita, imbracature, mantovane, ecc.).
La normativa vigente cui devono conformarsi i dispositivi riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- D.Lgs. 17/2019 “adeguamento alle disposizioni del Regolamento Europeo (UE n.2016/425)”.
- D.Lgs. 81/2008 “Testo unico salute e sicurezza sul lavoro”.
- D.M. 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale”.
- Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’ etichettatura e all’ imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
Requisiti dell’imballaggio
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. Le parti in plastica utilizzate per l’imballaggio primario devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1. Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 “Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto- dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”. Inoltre l’imballaggio deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma.
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Eventuali successivi aggiornamenti normativi relativi alle caratteristiche di cui sopra dovranno essere considerati come sostitutivi di quelli attualmente presenti nel Capitolato. La documentazione, eventualmente inviata in allegato in sede di ammissione, che, in seguito agli aggiornamenti normativi risulta superata, deve essere sostituita a cura degli Operatori Economici.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico di appartenenza, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.
4. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI
I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni e il relativo costo si intende compreso nel prezzo offerto se non diversamente previsto nella RdO.
Ove tali servizi siano richiesti nell’ambito della RdO, devono avere le seguenti caratteristiche, salvo quanto diversamente previsto dalla RdO:
⮚ imballaggio, trasporto, consegna e scarico presso l’indirizzo indicato dal Punto Ordinante;
⮚ installazione e/o configurazione, se previste.
Le attività di cui sopra dovranno essere a cura, spese e rischio del Fornitore, che dovrà svolgere tutte le attività che garantiscono la piena fruizione dei prodotti offerti da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e dal manuale d’uso se previsti.
L’esecuzione di ciascuna RdO deve avvenire di norma in un’unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Aggiudicatrice.
La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Aggiudicatrice e riportante l’esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della RdO e l’indicazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Aggiudicatrice. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce.
Il Fornitore è obbligato alla sostituzione dei Prodotti che, a seguito di verifiche “a vista” e/o mediante strumenti di misurazione effettuate dai Punti Ordinanti al momento della consegna, risultassero non conformi ai requisiti di legge.
La qualità, la quantità e la corrispondenza della merce consegnata a quanto richiesto con la RdO sono accertate dall’Amministrazione Aggiudicatrice, anche in un momento successivo alla consegna. Le merci difformi per qualità e caratteristiche, eccedenti rispetto alle quantità ordinate o che presentino difetti, rilevate all’atto della consegna, possono essere rifiutate dall’Amministrazione, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro contestuale ritiro, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. Le difformità, le eccedenze e i difetti rilevati nei dieci giorni successivi alla consegna, devono essere sostituiti dal Fornitore a sue totali spese, salvo che l’Amministrazione non intenda trattenere la merce, eventualmente concordando una variazione di prezzo.
Per le pratiche di reso l’Amministrazione Aggiudicatrice chiede per iscritto il ritiro degli articoli eccedenti o la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione. La comunicazione scritta deve riportare: il codice, la denominazione, la quantità e l’indicazione degli eventuali difetti riscontrati per i prodotti non conformi; il codice, la denominazione e la quantità per i prodotti eccedenti.
La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall’Amministrazione Aggiudicatrice al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Il Fornitore non può opporre l’eccezione dell’avvenuta apertura delle confezioni, alla sostituzione e al ritiro delle merci difformi o che presentino difetti, quando l’apertura è operazione necessariamente preliminare alla verifica della merce. Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla consegna o dalla relativa segnalazione scritta. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata “mancata consegna”.
4.2 SERVIZI DI GARANZIA ED ASSISTENZA
Il Fornitore è tenuto a dare garanzie di costante qualità per ogni prodotto consegnato.
In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriore.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA
Al fine di agevolare la selezione dei Fornitori da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice in sede di RdO, e di consentire agli Operatori Economici di meglio qualificare i propri prodotti, il Fornitore può inserire ulteriori informazioni caratterizzanti le categorie di Prodotti offerti. Tali informazioni vengono inserite contestualmente alla Domanda di Ammissione così come descritto nel paragrafo “Informazioni aggiuntive per le classi merceologiche” del documento “Mercato Elettronico - Manuale per invio richiesta di ammissione” scaricabile dal Sito. Ove previsto è possibile inserire le seguenti informazioni aggiuntive:
1. INSTALLAZIONE\CONFIGURAZIONE: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è prevista l'attività aggiuntiva di installazione e\o configurazione.
2. ESTENSIONE DI GARANZIA: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è prevista una estensione della garanzia in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge.
3. SERVIZIO ASSISTENZA AGGIUNTIVO: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto è previsto un servizio di assistenza e supporto in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge.
4. ACQUISTI VERDI: In questo campo il Fornitore può indicare se per il bene offerto esiste una Certificazione Ambientale.
5. NOTE: Questo campo è liberamente "editabile" ed aggiunge al Fornitore la possibilità di inserire ulteriori informazioni sui beni oggetto di ammissione.
6. OBBLIGHI DEL FORNITORE
Il Fornitore è tenuto ad eseguire la fornitura dei prodotti e, dove previsto, l’erogazione dei servizi, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali.
Dove applicabile, è a carico del Fornitore la fornitura delle attrezzature e dei macchinari necessari per l’erogazione della fornitura che dovranno essere rispondenti alle norme di buona tecnica, in conformità a quanto stabilito dal Dlgs 81/2008.
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
Il Fornitore si impegna a consentire al Punto ordinante di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le verifiche della corretta esecuzione dei servizi prestati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente formato ed idoneo ai servizi da prestare. Il personale potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.
Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza ed infortunistica. In particolare sarà obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro. Il costo medio orario della manodopera deve essere conforme al costo del lavoro, così come determinato periodicamente, nelle apposite Tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatte salve eventuali agevolazioni o riduzioni previste o consentite dalla legge. Tale costo orario è onnicomprensivo di tutti i costi (per attrezzature, struttura, etc.) necessari al corretto espletamento del servizio.
Il personale deve essere dotato di abbigliamento idoneo, per l’uniformità e il decoro, nonché conforme
alla normativa vigente per la sicurezza, dove applicabile.
L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Fornitore dal Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx.
7. PENALI
Nella Richiesta di Offerta l’amministrazione aggiudicatrice determina gli SLA di servizio e le penali applicabili in caso di inadempienze da parte del fornitore, in una misura compresa tra lo 0,3 e l’1%0 del valore del contratto.
L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il limite del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’amministrazione aggiudicatrice potrà risolvere il contratto qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del contratto.
L’amministrazione contesterà, per iscritto, gli eventuali inadempimenti al fornitore che potrà inviare le proprie deduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. L’accoglibilità delle deduzioni è valutata ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali possono essere compensati con i corrispettivi dovuti al fornitore.
Il pagamento delle penali non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente, fatta salva la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di risolvere i contratti nei casi in cui sia consentito.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si precisa la competenza di ciascuna Amministrazione Aggiudicatrice contraente in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente a ciascuna procedura di negoziazione svolta nel Mercato Elettronico di Xx.Xx.Xx. ed al relativo contratto di fornitura.
9. CONTATTI
Esclusivamente per richiedere approfondimenti e\o chiarimenti relativi al presente Capitolato, è possibile utilizzare la “Procedura di invio di un quesito”, così come descritto nel relativo paragrafo del “Mercato Elettronico - Manuale per invio richiesta di ammissione” scaricabile dal Sito.