Dipartimento Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza
Dipartimento Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi
Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del Codice, per l’affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Il Responsabile unico del procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Premessa
Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali all’espletamento del servizio di pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale di avvisi di pubblicazione e post pubblicazioni di gare svolte da Roma Capitale e precisamente dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il servizio di pubblicazione sarà comprensivo di ogni attività preliminare e successiva alla pubblicazione stessa, compresa la prenotazione degli spazi, la redazione di report su richiesta di Roma Capitale ed il monitoraggio della spesa.
ART. 1 - Definizioni
Nell’ambito del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale si intende per
a) Roma Capitale: il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza soggetto contraente;
b) Accordo quadro: contratto concluso tra Roma Capitale e il Fornitore, il cui scopo è quello di stabilire la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione del servizio di cui trattasi;
c) Fornitore/ Operatore economico: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultata/o aggiudicataria/o della presente procedura e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di fornitura (i.e. contratto attuativo): il documento con il quale Roma Capitale (il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza) comunica la volontà di acquisire la fornitura oggetto dell’Accordo quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta, ovvero l’ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo del contratto d’appalto specifico
e) Modulo: l’unità di misura dello spazio pubblicitario, diversa per ogni testata;
f) Compenso: corrispettivo per il servizio reso, comprensivo di ogni onere e spesa;
g) Xxxxxx lavorativi: si intendono tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi.
ART. 2 – Oggetto dell’Accordo quadro
1. Il servizio ha per oggetto la pubblicazione di avvisi relativi a bandi di gara nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati - di cui agli articoli 70, 71 e 98 del
D. Lgs. 50 del 2016 – da effettuare, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, su quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale. Il servizio dovrà essere comprensivo di tutti i servizi connessi alla pubblicazione, compresa l’analisi del testo per la verifica della rispondenza dello stesso a criteri di ottimizzazione dell’impaginazione, finalizzata al risparmio delle spese di pubblicazione.
2. Il servizio potrà riguardare oltre alle tipologie di pubblicazione concernenti le procedure di gara secondo quanto illustrato al comma 1, anche pubblicazioni di informazioni complementari o avvisi di rettifica.
ART. 3 – Valore dell’Accordo quadro e durata
1. Il valore economico stimato a base di gara dell’Accordo quadro è pari a € 384.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.
2. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
3. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a € 576.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. Tale valore è pari al valore stimato a base di gara del contratto per una durata annuale, incrementato del valore stimato dell’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, pari ad € 192.000,00.
4. L’Accordo quadro che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura avrà durata di 365 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro.
5. In tale arco temporale, Roma Capitale potrà utilizzare l’Accordo quadro effettuando ordinativi di fornitura del servizio che conterranno specifiche richieste di inserzione. L’Accordo quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) per quanto riguarda la sua durata, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo conseguente al ribasso senza oneri aggiuntivi. E’ fatta salva la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui l’obbligo di pubblicazione di bandi ed avvisi sui quotidiani venga meno prima dello scadere del contratto.
6. L’Accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, in
conseguenza dell’applicazione della clausola di revisione prezzi, secondo le modalità di cui all’art. 25 dello schema dell’Accordo
ART. 4 – Corrispettivi contrattuali
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all’operatore economico da Roma Capitale per il servizio di pubblicazione sui giornali è determinato dai prezzi unitari riferiti all’unità di misura “modulo” – così come descritto in offerta – moltiplicati per il numero di moduli necessari indicati, IVA esclusa, nell’offerta economica per ciascuna testata nazionale e locale e abbinata offerta.
2. I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per l’operatore economico aggiudicatario per l’intera durata del presente Accordo quadro.
3. Il listino, così determinato, si riferisce all’erogazione del servizio come descritto nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
4. La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti.
ART. 5 – Articolazione del servizio
5.1 Pubblicazione di bandi/avvisi/esiti di gara su quotidiani nazionali e locali.
Richiamate le disposizioni normative di cui agli art. 70, 71 e 98 del Codice e il
D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, che prevedono che avvisi e bandi nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati, siano pubblicati sui quotidiani dopo dodici giorni dalla trasmissione alla GUCE, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice, il Fornitore dovrà svolgere le seguenti attività:
1. Prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate di volta in volta richieste, impaginazione dei testi proposti;
2. Redazione e inoltro del conteggio relativo alla spesa, con dettaglio dei quotidiani ed indicazione delle pagine sulle quali avverrà la pubblicazione;
3. Conferma dell’effettuazione dell’ordine di pubblicazione sui quotidiani richiesti, con invio contestuale, anche via mail, della data in cui l’inserzione verrà pubblicata sui quotidiani di cui al preventivo.
5.2 Modalità e tempi di esecuzione.
In occasione dell’avvio di una procedura di gara, Roma Capitale invierà, con pec, una richiesta di preventivo, corredata dal testo dell’avviso e delle testate sulle quali effettuare la pubblicazione e dell’intervallo temporale entro il quale effettuare la pubblicazione.
Il Fornitore dovrà, nel termine massimo di 2 giorni lavorativi:
a) verificare la disponibilità degli spazi sulle testate;
b) predisporre un preventivo contenente l’evidenza del numero dei moduli necessari, le testate, l’importo di ciascuna testata, l’importo complessivo dell’inserzione sulla base del costo a modulo indicato nell’offerta economica, nonché il giorno di pubblicazione di ogni singolo quotidiano;
c) inviare il preventivo a Roma Capitale.
Il Fornitore dovrà confermare la pubblicazione, ed inviare contestualmente a Roma Capitale, anche via mail, la data in cui l’inserzione verrà pubblicata sui quotidiani di cui al preventivo.
ART. 6 – Ordinativi di fornitura
1. Ai fini della corretta gestione del servizio, una volta stipulato l’Accordo quadro, Roma Capitale invierà le richieste di pubblicazione come sopra evidenziate a mezzo PEC, contenenti il testo in word dell’avviso da pubblicare.
2. Sulla base del preventivo presentato, Roma Capitale trasmetterà l’ordinativo di fornitura sottoscritto digitalmente, avente valore di contratto.
ART. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga a:
1. Fornire i servizi oggetto dell’Accordo Quadro impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli atti di gara;
2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Roma Capitale di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nell’Accordo quadro e negli Ordinativi di fornitura;
3. comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo quadro, indicando tempestivamente l’eventuale variazione del Responsabile della Fornitura;
4. predisporre resoconti e xxxxxxxxxx a richiesta di Roma Capitale e, in particolare, fornire alla stessa l’elenco delle inserzioni effettuate in un dato periodo, distinto per testata e contenente il costo delle stesse;
5. inviare a Roma Capitale copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata;
6. attivare e rendere operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell’accordo stesso, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo mail e pec. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, almeno dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, per ogni informazione circa lo stato delle richieste di inserzioni.
ART. 8 – Pagamenti e clausole sugli obblighi di tracciabilità
1. Il Fornitore aggiudicatario emetterà fattura, intestata Roma Capitale Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza, piazza Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 7 – 00000 Xxxx codice IPA: 5AJJVL con riferimento a ciascun ordinativo ed al contratto attuativo sul quale l’ordinativo è emesso.
2. Il pagamento della fattura – obbligatoriamente elettronica, completa di tutti i dati necessari-, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell’Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).
3. Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. “split payment” , che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile.
4. Roma Capitale pagherà pertanto al Fornitore soltanto l’imponibile e verserà direttamente l’I.V.A. all’Erario.
5. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, per singoli pagamenti superiori a Euro 10.000,00, la stazione appaltante è tenuta a effettuare presso la competente agenzia (ex Equitalia) la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento e anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
6. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dalla competente agenzia (ex Equitalia).
7. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, l’aggiudicatario, a pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario. Il mancato utilizzo di tale strumento comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 9 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
1. Roma Capitale si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Fornitore nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato.
2. Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10 e di cui all’art. 8 dello schema di accordo quadro.
3. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all’Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.
ART. 10 - Penali
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno l’applicazione delle penali riportate nella tabella seguente.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al Fornitore per iscritto da Roma Capitale.
3. Roma Capitale potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti (sia in corso d’opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto di Roma Capitale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
6. La procedura di contestazione delle penali e le conseguenze derivanti dall’applicazione delle stesse sono specificate nell’Accordo quadro.
Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale | Valore della penale |
Pubblicazione su testata diversa da quella concordata | 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro |
Mancata osservanza della tempistica di pubblicazione richiesta | 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ogni giorno di ritardo |
Mancato invio della reportistica richiesta, di cui all’art. 7 punto 4 nei tempi concordati | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancato invio, nei tempi e nelle modalità concordate, della copia delle pubblicazioni effettuate | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
Mancato funzionamento (o malfunzionamento) del servizio di assistenza di cui all’art. 7 punto 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale | 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ogni giorno di mancato funzionamento (o malfunzionamento) del servizio di assistenza |
Non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali | 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali |
ART. 11 – Referenti del Fornitore
1. Il Fornitore, prima della stipulazione dell’Accordo quadro, è tenuto a designare e comunicare a Roma Capitale il nominativo e i dati di contatto (indirizzi di PEO, di PEC ed i numeri di telefono fisso e cellulare) di almeno un referente e un sostituto dedicati alla gestione dell’Accordo quadro.
2. In caso di sostituzione, impedimento o assenza del referente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Roma Capitale indicando contestualmente il nominativo e i dati di contatto del sostituto.
3. Roma Capitale individua, a sua volta, un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), responsabile dei rapporti con il Fornitore, al quale è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro e dei singoli ordinativi di fornitura.
ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA
L’aggiudicazione dell’Accordo quadro avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
12.1 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)
1. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di seguito
elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.
Numero Criterio | Criterio di valutazione | Punteggio massimo attribuibile |
1 | Numero testate nazionali offerte | 25 |
2 | Numero testate locali offerte | 15 |
3 | Diffusione della testata nazionale | 20 |
4 | Diffusione della testata locale | 10 |
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA 70
Con riferimento al criterio di valutazione n. 1 Numero testate nazionali offerte, il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione il numero di testate offerto oltre al minimo di quattro testate nazionali tra quelle indicate nella Relazione tecnica. Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà il maggior numero di testate, superiore alle n. quattro testate. Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 2 Numero testate locali offerte, il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione il numero di testate offerto oltre al minimo di due testate locali tra quelle indicate nella Relazione Tecnica. Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che offrirà il maggior numero di testate, superiore alle n. due testate. Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 3 Diffusione della testata nazionale il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione la diffusione delle testate nazionali offerte, ed effettuando la media delle stesse, valutata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di offerta tecnica presentata. Il punteggio verrà assegnato secondo le soglie sotto riportate:
Inferiore a 80.000 copie 0
Da 80.001 a 100.000 copie 5
Da 100.001 a 200.000 copie 10
Oltre 200.0001 copie 15
Con riferimento al criterio di valutazione 4 Diffusione della testata locale il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione la diffusione delle testate locali offerte, ed effettuando la media delle stesse, valutata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione di offerta tecnica presentata. Il punteggio verrà assegnato secondo le soglie sotto riportate:
Inferiore a 5.000 copie 0
Inferiore a 15.000 copie 10
Oltre 30.000 copie 15
12.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico
1. Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di seguito elencati.
Numero Criterio Criterio di valutazione Punteggio massimo attribuibile
1 Importo pubblicazione sui quotidiani nazionali 9
2 Importo pubblicazione sui quotidiani locali 9
3 Importo pubblicazioni abbinata 1 nazionale +1 locale 12
PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA 30
Firmato digitalmente da