Allegato 2) ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO
(Allegato 2) ACCORDO REGIONALE WELFARE TERZIARIO e TURISMO
Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Xxxxxx Xxxxxxx, si sono incontrati:
• CONFESERCENTI Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxx
e
• FILCAMS-CGIL Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
• FISASCAT-CISL Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx
• UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nei settori del Terziario e del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.
Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.
Art. 1 - Prestazioni 1 - Salute
1.1 Malattia di lunga durata
Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi agli articoli 181 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 174 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni, non indennizzata dall’Inps o dall’Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni). Il contributo sarà erogato al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi.
2 - Famiglia
2.1 Congedo parentale
Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 32 co.1-2 e dell’art. 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, ove non retribuiti da parte dell’Inps in base ai limiti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).
2.2 Congedo per malattia del bambino
Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/ Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del
figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47, per un massimo di 5 giornate all’anno, sarà riconosciuto l’importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni).
2.3 Centri estivi
Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell’attività scolastica, sarà riconosciuto, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all’anno. Il contributo è riconosciuto a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e, ove inferiore, potrà essere riconosciuto per un maggior numero di giornate, purché l’ammontare complessivo non ecceda il valore di 288€.
Il contributo è riconosciuto ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); è riconosciuto altresì ai dipendenti con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Welfare Terziario e Turismo (Allegato 8 art. 2),purché per giornate coincidenti con la prestazione lavorativa. Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.
2.4 Asilo nido / scuola materna
a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l’inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l’Azienda, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).
b) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sostengono spese per la frequenza del figlio all’asilo nido o alle scuole dell’infanzia è riconosciuto un contributo pari al 20% della spesa mensile, secondo i valori massimi indicati nella seguente tabella:
Servizio ordinario | Servizio tempo prolungato |
€ 80 | € 100 |
Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.
Il contributo è riconosciuto a fronte di una frequenza effettiva del figlio pari ad almeno 7 mesi nell’anno scolastico.
2.5 Ricovero ospedaliero
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato, il coniuge o
la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l’Azienda, dopo l’esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part- time).
2.6 Spese socio-sanitarie per soggetti diversamente abili
È riconosciuto un contributo annuale, liquidabile in soluzione unica, fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%.
Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell’anno in cui si riferisce il contributo.
La stessa prestazione è prevista anche per il lavoratore diversamente abile con invalidità riconosciuta superiore al 45%.
2.7 Visite specialistiche e terapie
Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per l’accompagnamento del genitore, in condizione di impedimento temporaneo (non fruitore di permessi di cui alla Legge n. 104/1992) alle visite mediche specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l’Azienda, dopo l’esaurimento dei
permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l’utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).
3 - Cultura
3.1 Libri di testo
È riconosciuto un contributo per l’acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l’Università. A tal fine EBTER potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.
Per la frequenza del corso di Laurea il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.
3.2 Tasse universitarie
È istituito per i lavoratori studenti iscritti all’Università o a Master, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta per la tassa di iscrizione annuale fino ad un massimo di 300 euro.
Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la
frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.
4. Trasporto pubblico
Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di dieci mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 350,00 €.
Art. 2 - Limiti e modalità
Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un’anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.
Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l’importo annuo di 1.800 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.
Art. 3 - Decorrenza
Con decorrenza dal 01.11.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBTER e in forza nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l’applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.