Decorrenza. La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31/12/2020. Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto. E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
Decorrenza. La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti dal 1° ottobre 2014. Ai contratti di apprendistato stipulati prima di tale data continua ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l. N.d.R.: L'accordo 19 ottobre 2016 prevede quanto segue: Premessa - negli artt. 43, comma 7 e 45 comma 3, relativamente alla retribuzione, che "per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta" (1); - l'art. 23 "rinvio alla legge" dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, parte integrante della disciplina dell'apprendistato contenuta nel c.c.n.l. Terziario 30 marzo 2015; Considerato che: - la disciplina di legge è volta ad integrare organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, anche al fine di facilitare l'utilizzo dell'istituto; - le parti, riconoscendo nell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, intendono regolare quanto attribuito dalla legge alla loro competenza; - le parti condividono che per istituzione formativa si intendono anche gli Enti di ricerca, i percorsi di istruzione tecnica superiore ed i Consigli d'Ordine professionali; Tutto ciò premesso e considerato, le parti Convengono - primo e secondo anno: 50%; - terzo anno: 65%; - eventuale quarto anno: 70%. Al termine del periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l'apprendistato, per un periodo di 12 mesi. Come previsto dall'art. 43, comma 9, D.Lgs. n. 81/2015, successivamente al cons...
Decorrenza. L’Assicurazione dura 2 anni e ha effetto: • dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2022 se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati • altrimenti dalle ore 00:00 del giorno dopo il pagamento. e scade alle ore 24:00 del 31/12/2023.
Decorrenza. La presente disciplina decorre dal 1° agosto 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati a partire da quella data.
Decorrenza. Gli effetti del Contratto si intendono dalla “Data Inizio Servizio”. Il Contratto ha durata minima annuale e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza per lo stesso periodo salvo disdetta comunicata da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza. Al termine del contratto, il Cliente dovrà restituire integre le apparecchiature fornite in comodato o noleggio.
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Ai rapporti di apprendistato professionalizzante in essere alla data del 25 aprile 2012 continua a trovare applicazione la disciplina dell'Accordo 21 aprile 2009.
Decorrenza. Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012. Dichiarazione delle parti 1 Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull'istituto dell'apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni ai contenuti del presente accordo. Dichiarazione delle parti 2 Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall'art. 22, comma 1, L. n. 183/2011, le parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell'applicazione della contribuzione figurativa. N.d.R.: Per la disciplina dell'apprendistato per gli operatori di vendita si veda il protocollo d'intesa 25 febbraio 2013 in calce al c.c.n.l.
Decorrenza. La presente disciplina decorre dal 1° marzo 2008 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati dopo quella data.
Decorrenza. La presente disciplina decorre dal 31 marzo 2014 e si applica ai contratti stipulati suc- cessivamente a tale data.