Associazione Temporanea di Scopo (“ATS”) per la realizzazione del Progetto dal titolo
Associazione Temporanea di Scopo (“ATS”) per la realizzazione del Progetto dal titolo
“Circular Health European Innovation Hub”(CHEDIH)
I sottoscritti:
1) - XXXXXXXXX Xxxxxxxxx, nata a Torino il giorno 6 ottobre 1970, domiciliata per la carica in Torino, xxx Xxxxx x. 0,
non in proprio, ma nella qualità di procuratore speciale in rappresentanza della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO", con sede in Torino, xxx Xxxxx x. 0, codice fiscale 80088230018 (nel prosieguo "UNITO" e Soggetto Attuatore),
tale in forza di procura speciale autenticata dal notaio Xxxxxxx XXXXXX' in data 5 novembre 2019 al numero 420 di repertorio, registrata all'Ufficio Territoriale di Torino - D.P. 1 il giorno 8 novembre 2019 al numero 20659;
2) - CONTA Xxxxx, nato da Ivrea (TO) il 17 aprile 1960, domiciliato per la carica in Torino, via Xxxxxxxx Xxxx n. 23,
non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE", con sede in Torino, via Xxxxxxxx Xxxx n. 23, codice fiscale 97822500019, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 1290695 (nel prosieguo "DIHP"),
con i poteri per quanto infra in forza degli articoli 11 et 12 del vigente statuto, come dichiara e garantisce;
3) - PASQUERO Alberta, nata a Torino il 5 ottobre 1951, domiciliata per la carica a Colleretto Giacosa (TO), via Ribes n. 5,
non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "BIOINDUSTRY XXXX XXXXXXX XXXXXX S.p.A. SOCIETA' BENEFIT", con sede in Colleretto Giacosa (TO), via Ribes n. 5, capitale sociale di Euro 12.581.663,00 (dodicimilionicinquecentottantunomilaseicentosessantatré virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 06608260011 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 799923 (nel prosieguo "BIPCA SPA"),
con i poteri per quanto infra come dichiara come dichiara e garantisce e come anche risulta dagli atti depositati presso il suddetto Registro delle Imprese;
4) - XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Boves (CN) il 19 giugno 1957, domiciliato per la carica in Cuneo, via Bra n. 77,
non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO – SOCIETA’
CONSORTILE PER AZIONI", siglabile "M.I.A.C. soc. consortile per azioni", con sede in Cuneo, via Bra n. 77, capitale sociale Euro 7.101.429,72 (settemilionicentounomilaquattrocentoventinove virgola settantadue) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo con il numero di codice fiscale 02148710045 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Cuneo al numero 157700 (nel prosieguo "MIAC"),
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 2023, come dichiara e garantisce;
(DA AVERE DELIBERA RIPORTATA AL LIBRO CDA)
5) - XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Napoli il 27 agosto 1965, domiciliato per la carica in Torino, corso Unione Sovietica n. 216,
non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale in rappresentanza del "CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)", con sede in Torino, corso Unione Sovietica n. 216, iscritto al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 01995120019 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 538244 (nel prosieguo "CSI PIEMONTE"),
tale in forza di procura speciale a rogito notaio Xxxxxxx XXXXXXX in data 19 giugno 2023 al numero 17396 di repertorio, registrata all'Ufficio Territoriale di Torino - D.P. 1 il 26 giugno 2023 al numero 29412, debitamente iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, come dichiara e garantisce;
6) - GAY Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Torino il 24 aprile 1976, domiciliato per la carica in Torino, via Xxxxxxxx Xxxx n. 23,
non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'associazione "CONFINDUSTRIA PIEMONTE", con sede in Torino, via Xxxxxxxx Xxxx n. 23, codice fiscale 80082290018, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 1311879 (nel prosieguo "CONFIPIE"),
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio direttivo in data 2023, come dichiara e garantisce;
(DA AVERE DELIBERA RIPORTATA AL LIBRO CDA)
7) - XXXXX Xxxx Xxxxx, nata a Xxxxxxxxx (RM) il 30 giugno 1959, domiciliata per la carica in Torino, piazza Xxxxx Xxxxxx n. 18,
non proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE", con sede in
Torino, piazza Xxxxx Xxxxxx n. 18, codice fiscale 97734430016, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino al numero 731 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 1147027 (nel prosieguo "ITS ICT"),
con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio direttivo in data 2023, come dichiara e garantisce;
(DA AVERE DELIBERA RIPORTATA AL LIBRO CDA)
8) - XXXXXXXX Xxxxxx, nata a Moncalieri (TO) il 31 maggio 1966, domiciliato per la carica in Torino, corso Principe Xxxxxx n. 16,
non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "T-LAB SRL SOCIETA’ DI CONSULENZA FINANZIARIA", con sede in Torino, corso Principe Oddone n. 16, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08387250015 d al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 968126 (nel prosieguo "T-Lab SCF"),
con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce e come anche risulta dagli atti depositati presso il suddetto Registro delle Imprese;
9) - XXXXXXXX Xxxxx, nata a Pavia il 28 aprile 1961, domiciliata per la carica in Torino, xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 000,
non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della rete di imprese "RETE ENTERPRISES ICT CHEDIH", con sede in Torino, corso Tazzoli n. 233, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 12867370012 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 1322349,
con i poteri per quanto infra in forza come dichiara e garantisce e come anche risulta dagli atti depositati presso il suddetto Registro delle Imprese;
10) -
non in proprio, ma nella sua qualità di
in rappresentanza della società/associazione di diritto tedesco “EIT HEALTH INNOSTARS EV”, con sede in
non munita di codice fiscale né di partita IVA italiani non avendo la società stabile organizzazione in Italia come dichiara di qui sottoscritto suo procuratore speciale (nel prosieguo "EITH"),
tale in forza di procura speciale autenticata dal notaio
(DA AVERE)
11) - XXXXXX Xxxxx, nata a
domiciliata per la carica in Milano, xxx Xxxxxx x. 00/X,
non in proprio, ma nella sua qualità di procura speciale in rappresentanza della associazione professionale di diritto francese “XXXXXXXX PARTNERS”, con sede in
non munita di codice fiscale né di partita IVA italiani non avendo la
società stabile organizzazione in Italia come dichiara di qui sottoscritto suo procuratore speciale (nel prosieguo "CASP"),
tale in forza di procura speciale autenticata dal notaio con i poteri per quanto infra in forza
12) -
domiciliato per la carica in Vercelli, xxx Xxxxx x. 0, non in proprio, ma nella sua qualità di
in rappresentanza della "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE “XXXXXX XXXXXXXX", con sede in
Vercelli, via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026 (nel prosieguo
"UPO),
con i poteri per quanto infra in forza di
(DA AVERE)
ciascuno “Parte” e congiuntamente “Parti”;
PREMESSO CHE
a) - la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1534 della Commissione del 24 luglio 2023 relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell’innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio individua il progetto “Circular Health European Digital Innovation Hub (CHEDIH)” (in seguito “CHEDIH”) tra i progetti selezionati;
b) - in seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1534 della Commissione del 24 luglio 2023 la Commissione Europea e i beneficiari del finanziamento hanno firmato il Grant Agreement Project 101083745 — CHEDIH (in seguito “GA”) firmato dall’UE in
data 21 novembre 2022;
c) - il GA n. 101083745 relativo al progetto Circular Health European Digital Innovation Hub (CHEDIH) finanzia il 50% delle spese ammissibili;
d) - in data 20/08/2023 è entrato in vigore l’Amendment No
AMD-101083745-1;
e) - ai sensi del regolamento (UE) 2021/694, è previsto che gli Stati membri cofinanzino il predetto Programma Europa Digitale;
f) - il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2023 “Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all’Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione telematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa» del PNRR.” (di seguito indicato come “DM”) pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito “MIMIT”) “definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei soggetti” di cui all’Art. 2 comma 5 del DM;
g) - ai sensi dell’Art. 1 definizione ff. del DM, UNITO è il Soggetto Capofila dell’EDIH di cui alle premesse a) e b) e perciò coincide con il Soggetto Attuatore di cui alla definizione dd. del DM;
h) - all’Art. 4 del DM si dispone che “il soggetto attuatore è il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del centro di trasferimento tecnologico attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero”;
i) - l’articolo 6, comma 2, del DM dispone che “la convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell’attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l’ammontare delle agevolazioni concedibili, gli obiettivi attesi per ogni anno al fine di concorrere al raggiungimento delle milestone e dei target, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell’accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le Parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato” e, al comma 5, “Unicamente per le proposte progettuali degli EDIH, valutate positivamente dalla Commissione europea e cofinanziate con le risorse del Programma Europa Digitale, la fase di negoziazione si conclude con la redazione di due specifiche Convenzioni: a. la prima, stipulata tra l’EDIH e la Commissione europea che finanzierà il 50% delle spese ammissibili; b. la seconda, stipulata tra l’EDIH e il Ministero, subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 nonché di tutte le condizionalità che definiscono la corretta attuazione della misura M4C2 Investimento
2.3 del PNRR, che finanzierà il restante 50% dei costi e delle spese ammissibili, al netto dei finanziamenti privati provenienti da investitori terzi”;
j) - ai sensi degli articoli e i commi citati nella premessa precedente, il Soggetto Attuatore deve firmare la “Convenzione di Sovvenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto” (in seguito “Convenzione”) per ottenere il finanziamento del 50% del progetto CHEDIH;
k) - UNITO intende assumere il ruolo di Soggetto Attuatore coerentemente con il suo ruolo di coordinatore nel Grant Agreement di parte europea e conformemente alle definizioni ed alle disposizioni del DM;
l) - le Parti intendono contribuire alla realizzazione del progetto CHEDIH secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui: al GA e relativi Amendment, anche successivi al presente atto; al Consortium Agreement; alla Convenzione, Cronoprogramma e Relazione di accompagnamento, così come approvati dall’Ente Finanziatore e relative variazioni, assumendo il ruolo di “entità affiliate”;
m) - le Parti intendono, con il presente atto, regolare i loro rapporti ed in particolare conferire a UNITO mandato collettivo speciale con rappresentanza;
tutto ciò premesso
le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO
Art. 1 (Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Definizioni)
Ai fini del presente atto sono richiamate le definizioni del DM e sono
adottate le seguenti ulteriori definizioni:
a. “Amministrazione” o “Ministero” o “MIMIT”: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
b. “centri per il trasferimento tecnologico”: centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell’erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Investimento 2.3 “Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria” del PNRR; sono ricompresi in tale definizione sia i centri di competenza ad alta specializzazione (CC), sia gli EDIH (European Digital Innovation Hub), sia i Seal of Excellence;
c. “componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;
d. “Consortium Agreement” o “CA”: accordo, e relativi aggiornamenti, siglato tra UNITO, in quanto coordinatore di CHEDIH, i partner beneficiari e i partner “associated” per la regolazione dei rapporti in relazione al GA;
e. “Convenzione”: accordo stipulato tra il Soggetto Attuatore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del DM, comprendente l’atto originale e i relativi allegati, oltre che le successive modifiche all’atto originario e/o ai relativi allegati;
f. “decreto ministeriale” o “DM”: decreto 10 marzo 2023 del
Ministro delle Imprese e del Made in Italy, registrazione della Corte dei conti in data 7 aprile 2023 al n. 386, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 27 aprile 2023, n. 98;
g. “Ente Finanziatore”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di contraente della Convenzione e la Commissione Europea, in qualità di firmatario del GA;
h. “entità affiliate”: entità di cui i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER possono avvalersi nella realizzazione delle attività di competenza e che, ai sensi dell’articolo 187 del “Regolamento finanziario” possono partecipare all’attuazione di un’azione purché: a) siano individuate nella convenzione di sovvenzione; b) si attengano alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione di sovvenzione per quanto concerne (i) l’ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento; (ii) i diritti della Commissione, dell’OLAF e della Corte dei Conti di effettuare verifiche e audit; (iii) i principi di sana gestione finanziaria; (iv) il sistema di codificazione contabile; (v) la rilevazione dei dati nel sistema informativo; (vi) il rispetto delle tempistiche relative al conseguimento di milestone e target; (vii) la conservazione documentale; eventuali rapporti tra entità affiliate e soggetti beneficiari dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o Atti d’obbligo;
i. “Grant Agreement” o “GA”: accordo di sovvenzione sottoscritta tra l’Unione Europea, rappresentata dalla Commissione europea, e l’EDIH nella quale sono descritti i contenuti del progetto finanziato con le risorse allocate per l’Italia dal Programma Europa Digitale
nonché, tra gli altri, la data di inizio, di fine, la lista dei servizi da erogare, i costi e il cronoprogramma per la realizzazione delle attività dello stesso;
j. “imprese”: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
k. “intervento”: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;
l. “PMI”: piccole e medie imprese come definite all’articolo 2 dell’allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;
m. “PNRR”: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall’Italia alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell’Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
n. “polo di innovazione digitale”: ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. g) del decreto dei Direttori generali per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 agosto 2020, “una entità legale creata ad hoc o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell’ambito delle procedure previste dal programma Europa Digitale. Le
competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della pubblica Amministrazione”;
o. “principio DNSH”: principio “non arrecare un danno significativo
- Do No Significant Harm” definito all’articolo 17 del regolamento UE 2020/852, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241;
p. “Progetto”: l’insieme dei documenti legali stipulati al fine della realizzazione di CHEDIH, ossia l’insieme composto da: GA e relativi Amendment e allegati, CA e relative modifiche e allegati, Convenzione e relative modifiche e allegati, ATS e relative modifiche e allegati.
q. “Programma Europa Digitale”: Programma dell’Unione Europea, di cui al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa Digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, i cui obiettivi sono i seguenti: “sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell’economia, dell’industria e delle società europee, permettere ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di tutta l’Unione di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché migliorare la competitività dell’Europa nell’economia digitale mondiale, contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l’Unione e rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione tramite un sostegno globale, intersettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell’Unione”;
r. “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 187 del 26 giugno 2014, e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
s. “servizi erogati”: attività svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturità tecnologica, prova prima dell’investimento, formazione, consulenza;
t. “sistema ReGiS”: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
u. “Soggetto Attuatore”: ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. Ai fini della presente convenzione si considera il Soggetto Capofila dell’EDIH.
v. “Soggetto beneficiario” o “Soggetti beneficiari”: - le imprese beneficiarie dei servizi erogati, di cui agli articoli 28 e 31 del regolamento GBER; i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 27 del regolamento GBER;
w. “Soggetto Capofila”: soggetto coordinatore dell’EDIH che si è aggiudicato la gara ristretta europea gestita dalla Commissione europea; ai fini del presente decreto coincide con il soggetto attuatore;
x. “Target”: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
Art. 3 (Oggetto dell’ATS)
1. L’oggetto del presente atto è espressamente circoscritto a regolare i rapporti tra il Soggetto attuatore e le Parti e i rapporti reciproci tra le Parti per l’esecuzione delle prestazioni principali, complementari ed accessorie previste per la realizzazione del progetto CHEDIH, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui alla Convenzione, che verrà sottoscritta con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in seguito “Committente” o “Ente finanziatore”).
Art. 4 (Costituzione dell’ATS)
1. Tra UNITO e le Parti viene costituita, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 358/92 e dell’art. 11 del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n° 157 e successive modifiche e integrazioni, un’ATS con carattere occasionale, circoscritto all’oggetto indicato all’art. 3.
2. La presente ATS non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, organizzazione tra le Università e le Società riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e conseguentemente sulla correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed eseguibili da ciascuna Impresa o Ente in dipendenza dell’iniziativa affidata dall’Ente Finanziatore alla presente ATS.
Art. 5 (Mandato)
1. Nell’ambito dell’oggetto dell’ATS di cui all’art. 3, le Parti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza al Soggetto Attuatore, e per esso al suo legale rappresentante, che accetta.
2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Committente.
3. Il Soggetto Attuatore, in qualità di Mandatario dell’ATS, è abilitato ad intrattenere rapporti con l’Ente Finanziatore, in nome e per conto delle Parti riunite per la stipulazione della Convenzione, e di quanto altro necessario per l’esatto adempimento di quanto previsto in conformità alla Convenzione che verrà stipulata con l’Ente Finanziatore.
4. Il Soggetto Attuatore è altresì autorizzato a rappresentare le parti, nei confronti del Ministero, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto, ad esclusione della eventuale rappresentanza in sede processuale, rispetto alla quale le parti si riservano di conferire successiva delega nel caso di insorgenza di contenzioso.
Art. 6 (Funzioni, poteri e obblighi del Soggetto Attuatore)
1. Il Soggetto Attuatore coordina le attività connesse al Progetto e tiene i rapporti con l’Ente Finanziatore anche a nome e per conto delle Parti.
2. Nei casi in cui il pagamento della sovvenzione venga effettuato attraverso il Soggetto Attuatore, questo distribuirà le somme spettanti a ciascuna Parte secondo quanto previsto dal GA e successivi amendment, secondo le tempistiche del CA per la parte europea, secondo le indicazioni della Convenzione e delle decisioni prese ai sensi del successivo Art. 9. Il Soggetto Attuatore potrà trattenere le somme di spettanza a una delle Parti, se questa è inadempiente delle obbligazioni derivanti dal GA, dal CA, dalla Convenzione, dal presente atto e dalle decisioni prese ai sensi dell’art. 9 del presente atto.
3. Il Soggetto Attuatore può richiedere alle Parti tutti i documenti e le informazioni necessarie per elaborare i rapporti tecnici e finanziari utili alla corretta realizzazione del Progetto e all’adempimento degli obblighi dettati dal GA, dalla Convenzione e dal presente accordo;
4. Il soggetto attuatore si impegna, inoltre, a:
a) adottare il sistema informatico utilizzato dal MIMIT “Regis” finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni
che verranno fornite dal MIMIT;
b) registrare sulla piattaforma Regis le spese a nome e per conto delle Parti, solo se accompagnate da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà o documento affine prodotto dalle singole Parti. Tale dichiarazione è vincolante e attribuisce alle Parti la responsabilità di eventuali errori che verranno rilevate dall'ente finanziatore per il tramite del soggetto attuatore.
5. Il Soggetto Attuatore si impegna ad espletare gli obblighi della Convenzione di cui all’Art. 7 del DM e nei limiti di essi può richiedere alle Parti, a tale fine, tutta la documentazione necessaria e stabilire delle scadenze interne entro cui tale documentazione dovrà essere consegnata per poter procedere al caricamento su ReGis nei tempi richiesti dal Ministero.
Art. 7 (Obblighi delle Parti)
1. Ciascuna delle Parti realizza le attività di propria competenza previste dal Progetto e applicando le decisioni prese ai sensi dell’Art. 9.
2. Le Parti si obbligano, inoltre, a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione delle attività e degli obblighi connessi al Progetto al presente atto e alle decisioni prese ai sensi dell’Art, 9.
3. Ciascuna Parte è obbligata al raggiungimento e alla rendicontazione fisica e finanziaria delle milestones e dei target previsti dalle attività del Progetto secondo le modalità e tempistiche indicate.
4. Ciascuna Parte è responsabile della trasmissione al Soggetto Attuatore della documentazione utile a dimostrare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021; la documentazione dovrà essere accompagnata da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà o documento affine che viene considerata vincolante e attribuisce alle Parti la responsabilità di eventuali errori che verranno rilevate dall'ente finanziatore per il tramite del soggetto attuatore.
5. Ciascuna Parte è responsabile della verifica e della successiva trasmissione al Soggetto Attuatore delle dichiarazioni delle imprese destinatarie dei propri servizi, resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:
a. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel Registro Imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER
e dal regolamento “de minimis”;
c. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
e. non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;
f. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;
g. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;
6. Ciascuna Parte è obbligata, per le finanze che gli appartengono, ad adottare le misure più idonee al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del menzionato regolamento (UE) 241/2021;
7. Ciascuna Parte è obbligata all’elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’Ente
Finanziatore, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto e al raggiungimento dei Target intermedi e finali;
8. Ciascuna delle Parti è responsabile delle spese effettuate per l'esecuzione delle proprie attività, con riferimento alla loro eleggibilità, regolarità ed esatta riferibilità al Progetto, alla veracità delle dichiarazioni del regime IVA e alla comunicazione delle informazioni necessarie al fine della registrazione degli Aiuti di Stato nell’apposito Registro, alla conformità delle procedure di selezione eventualmente poste in atto nel rispetto della normativa vigente;
9. Ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati necessari alla realizzazione del Progetto;
10. Ciascuna delle Parti sottostà agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art 34 del regolamento (UE) 2021/241, così come indicati dal DM all’art 7 lettera cc, dalla Convenzione e da atti successivi ad esse e ne è responsabile per le proprie attività;
11. Ciascuna Parte si impegna inoltre:
a) a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
b) alla elaborazione della rendicontazione fisica e finanziaria delle spese relative alle attività ad essa affidate nel rispetto della
normativa vigente, delle procedure stabilite dal MIMIT, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento delle attività del Progetto nel rispetto del Manuale di Rendicontazione rilasciato dall’Amministrazione;
c) è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvederà interamente alla loro copertura;
d) ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che le spese siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita codificazione contabile e informatizzata nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
e) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MIMIT, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del MIMIT, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
f) a tenere a disposizione, per tutta la durata del Progetto e per almeno 5 anni dalla data di conclusione del Progetto, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, per consentire al MIMIT la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al Progetto
finanziato.
Art. 8 (Governance)
1. La struttura organizzativa del Progetto è composta dai seguenti organi come indicati nella sezione 6 del CA:
● Coordinatore;
● Assemblea Generale:
● Project Management Team (in seguito “PMT”).
Art. 9 (Disposizioni finanziarie)
1. A ciascuna Parte verrà assegnata una parte del budget complessivo definito nel GA e dal Cronoprogramma, secondo quanto accordato dall’Ente Finanziatore e secondo quanto deciso dal Project Management Team ai sensi dei commi seguenti del presente articolo.
2. Adattamenti in corso del progetto e rimodulazioni a seconda della Convenzione: il budget è previsionale, in quanto dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi erogati da ciascuna Parte e dalla richiesta proveniente dal mercato oltre dalla tipologia di imprese richiedenti i sopracitati servizi;
3. Il PMT può decidere il trasferimento di budget tra le Parti, con il consenso delle Parti interessate e nel rispetto delle regole finanziarie del Progetto;
4. La quota di budget spettante a ciascuna delle Parti potrà essere ridotta per effetto della decisione dell’Ente Finanziatore o dal PMT nelle ipotesi di cui ai successivi articoli (art. 10 e 11).
Art. 10 (Inadempimento delle parti)
1. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui all’art. 3 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto), il PMT, per il tramite del Soggetto Attuatore, invita per iscritto tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno la Parte inadempiente a porvi rimedio.
2. Sempre fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore, qualora la Parte inadempiente non provveda entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma precedente, il Soggetto Attuatore dovrà adottare i provvedimenti del caso, compresa la sospensione o l’esclusione della Parte inadempiente dal presente Accordo, comunque soggetti all’approvazione dell’Ente Finanziatore, secondo quanto segue:
a) proposta all’Ente Finanziatore di assegnazione dell’attività non realizzata ad altre Parti o ad un nuovo Soggetto beneficiario con il conseguente trasferimento di budget;
b) proposta all’Ente Finanziatore di svolgere l’attività non realizzata con l’ausilio di terzi fornitori di beni e servizi, con l’individuazione della Parte e del budget necessario allo scopo;
c) altre proposte all’Ente Finanziatore per la modifica del
Progetto;
d) decisioni riguardanti i diritti sui risultati.
3. L’esclusione di diritto di una Parte sarà determinata nei seguenti casi:
a) perdita delle qualifiche soggettive che sono state a base
dall’Ente Finanziatore per l’attribuzione della sovvenzione;
b) dichiarazioni mendaci e/o errate da parte di un partner al momento della presentazione della proposta e che non avrebbero permesso la partecipazione della Parte al Progetto;
c) fallimento o procedura concorsuale che ha per obiettivo
l’estinzione del soggetto giuridico;
d) messa in liquidazione della Parte, se la procedura di liquidazione non consente la continuazione delle attività della Parte;
e) qualunque altra ipotesi di estinzione della Parte;
f) esclusione dal Progetto da parte dell’Ente Finanziatore.
g) nei casi predetti verranno assunti i provvedimenti necessari, che non siano in contrasto con le regolamentazione europea e nazionale.
5. La Parte esclusa ai sensi del presente articolo rimane obbligata, per la durata del Progetto, al rispetto delle disposizioni riguardanti i diritti sul background e sui risultati, nonché le
previsioni in materia di riservatezza.
Art. 11 (Recesso)
1. Le parti possono recedere dal presente accordo per gravi motivi
dandone un preavviso scritto all’altra parte di almeno 30 giorni.
2. Dopo il recesso, la Parte interessata rimane obbligata, per la durata del Progetto, al rispetto delle disposizioni riguardanti i diritti sul background e sui risultati, nonché le previsioni in materia di riservatezza.
Art. 12 (Riservatezza)
1. Per “Informazione Confidenziale” ovvero “Informazioni Confidenziali” si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l’attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata all’altra Parte in forma scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico e in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione al Progetto. Sono comunque da ritenersi Informazioni Confidenziali gli eventuali brevetti/registrazioni depositati fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge; (iii) che sia chiaramente definita “confidenziale” o in modo similare dalla parte che la comunica.
2. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed
esclusivamente allo scopo di consentire una valutazione circa la realizzazione del Progetto. Pertanto esse non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
3. Le Parti s’impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
4. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che:
a. al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente Accordo;
b. la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.
Art. 13 (Diritti sul background, sideground e sui risultati)
1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalle attività del Progetto, è regolata secondo quanto concordato al
presente articolo.
2. Ai fini del presente Accordo, si intende per:
a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima dell’avvio del Progetto.
b. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Accordo ma non in esecuzione dello stesso.
c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti, le informazioni aziendali riservate (know how).
d. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi
inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
e. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione delle attività del Progetto.
3. Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente Accordo implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dalle altre Parti senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
4. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito delle attività del Progetto e in ragione della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata dell’Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale sui Risultati derivanti dalla realizzazione del Progetto sarà disciplinata come segue a seconda che:
a. i Risultati siano stati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti:
b. i Risultati siano stati conseguiti congiuntamente dalle Parti.
6. In caso di Risultati conseguiti esclusivamente dal personale di una delle Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale spetterà alla Parte che li ha conseguiti.
7. In caso di Risultati conseguiti congiuntamente dalle Parti, i Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore, spettano congiuntamente alle Parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle Parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
8. Le Parti si daranno pronta comunicazione del conseguimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di privativa e collaboreranno nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
9. Nel caso in cui le Parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati, la domanda di privativa sarà depositata in contitolarità tra le stesse. Le Parti concorderanno con separato atto la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione dei diritti in contitolarità, fermo restando che ogni onere e spesa sarà equamente condiviso tra le Parti ovvero in ragione delle quote di titolarità di ciascuna Parte sui diritti di cui al comma che precede.
10. Qualora una delle Parti abbia interesse ad acquisire la quota di
titolarità di un’altra Parte, dovrà formalizzare tale interesse in forma scritta e la cessione potrà avvenire, una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le Parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che verrà versato al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. Il corrispettivo dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo di privativa, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento.
11. Qualora una delle Parti non abbia interesse al deposito della domanda di privativa, ne darà comunicazione scritta alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei Risultati. In tale caso, le Parti interessate al deposito della domanda di privativa avranno la facoltà di ottenere dalla Parte che non abbia interesse la cessione a titolo gratuito della sua quota di titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale sui Risultati, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le Parti. Le Parti interessate al deposito della domanda di privativa potranno successivamente valutare in piena autonomia l’opportunità di procedere, a propria cura e spese, alla brevettazione/registrazione dei Risultati ceduti, fermo restando il diritto morale di ciascun inventore di essere riconosciuto autore dei Risultati.
12. Nel rispetto delle previsioni di cui sopra, spetta in ogni caso agli Organismi di Ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Progetto di ricerca da esso sviluppati, previa comunicazione al Licenziatario, purché ciò non pregiudichi le azioni di utilizzo, di valorizzazione e di sfruttamento economico del Licenziatario.
Art. 14 (Efficacia)
Il presente Accordo produce effetti a partire dalla sua firma e fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti.
Art. 15 (Comunicazioni)
Le comunicazioni previste dal presente Accordo devono essere effettuate per iscritto, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, agli indirizzi sopra riportati nella identificazione delle Parti.
Art. 16 (Modifiche)
1. Il presente atto può essere modificato solo per Accordo scritto e firmato da tutte le Parti a seguito della decisione del PMT.
2. Il Soggetto Attuatore notifica agli organi competenti dell’Ente
Finanziatore ogni modifica del presente Accordo.
Art. 17 (Foro competente)
Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Torino.
Art. 18 (Protezione dei dati personali)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare,
nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti,
sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.
3. Qualora le attività poste in essere per la realizzazione del progetto siano condotte da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento, per quanto concerne il presente articolo i Titolari sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo. Viceversa, qualora si configurino ipotesi di contitolarità o trattamenti di una delle Parti per conto delle altre occorrerà modificare al fine di disciplinare il succitato rapporto prevedendo il richiamo alla formalizzazione di un separato accordo di
contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR o di una nomina a
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
4. I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) sono contattabili attraverso i seguenti recapiti:
1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO con sede legale XXX XXXXX, 0, XXXXXX 00000 e-mail: xxx@xxxxx.xx
2) DIGITAL INNOVATION HUB PIEMONTE con sede in XXX XXXXXXXX XXXX 00, XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
3) BIOINDUSTRY PARK XXXXXXX XXXXXX SPA SOCIETA’ BENEFIT con sede in XXX XXXXX 0, XXXXXXXXXX XXXXXXX 00000, Xxxxx, e-mail ,
4) MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO-SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (“MIAC”), con sede in XXX XXX 00, XXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
5) CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (“CSI PIEMONTE”), con sede in XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 000, XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
6) CONFINDUSTRIA PIEMONTE (“CONFIPIE”), con sede in XXX XXXXXXXX XXXX 00, XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
7) FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (“ITS ICT”), con sede in XXXXXX XXXXX XXXXXX 00, XXXXXX 00000, Xxxxx, e-mail……………..
8) T-LAB SRL SOCIETA DI CONSULENZA FINANZIARIA
(“T-Lab SCF”), con sede in XXXXX XXXXXXXX XXXXXX 00,
XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
9) RETE ENTERPRISES ICT CHEDIH con sede in XXXXX XXXXXX XXXXXXX 000, XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
10) EIT HEALTH INNOSTARS EV (“EITH”), con sede in MIES XXX XXX XXXX XXXXXXX 0/X, XXXXXXX 00000, Xxxxxxxx, e-mail……………..
11) CASTALDIPARTNERS (“CASP”), con sede in XXX XXXXXX
00/X, XXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
12) UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE (“UPO”) con sede in XXX XXXXX 0, XXXXXXXX 00000, Xxxxxx, e-mail……………..
Art. 19 (Codici Etici e di Comportamento)
Il Soggetto Attuatore e le Parti, in relazione al presente Accordo, dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, ove applicabile, e di aver adottato ognuna, per la propria parte, un codice etico e di comportamento e/o un modello di organizzazione, gestione e controllo. A tal riguardo le Parti si impegnano vicendevolmente a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti. Nell’esecuzione dell’Accordo, le Parti devono astenersi dal porre in essere condotte illecite, attive od omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anti corruzione. La violazione di quanto previsto da questo articolo
costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 c. c., legittimando la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.
Art. 20 (Imposta di bollo Registrazione Accordo)
1. Il presente Accordo, stipulato mediante scrittura privata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
2. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a cura e a carico di UNITO che le assolverà in modalità virtuale ai sensi dell’autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1- del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).
Art. 21 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del Codice Civile.
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Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata autenticata. La presente scrittura verrà conservata nella raccolta degli atti del notaio autenticante l'ultima delle sottoscrizioni.
Le spese per la formazione e l’autentica della scrittura saranno a
carico dell’Università degli Studi di Torino.
Letto, confermato e sottoscritto essendo le ore
Torino, lì