CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58,
LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 – EDIZIONE 9 – ID 2092
LOTTO 4 CIG 7990053053
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2020 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
DAY Ristoservice S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, capitale sociale Euro 1.200.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 03543000370, P. IVA 03543000370, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 11/E, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti da Delibera del Consiglio di amministrazione del 05/06/2020 – durata in carica: Fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 – Data di prima iscrizione 20/01/2016 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica
dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo e importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici e cartacei, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 15 Lotti (di cui n.12 geografici e n. 3 accessori) ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 9.08.2019 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-148 del 2.08.2019 e sulla GURI n. 93 del 9.08.2019
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra, relativamente al Lotto 4, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni
caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore della Consip S.p.a. dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n. 767/679/96/178373896 per un importo di Euro 543.704,00 = (cinquecentoquarantatremilasettecentoquattro/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n 767/96/178375089 per un importo di Euro 1.921.993,64= (unmilionenovecentoventunomilanovecentonovantatre/64 a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi; iii) la garanzia rilasciata dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n. 767/679/96/178373830 per un importo pari ad Euro 29.100,00= (ventinovemilacento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; iv) la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Assicoop Bologna S.p.A. ed avente n. 767/65/101771369 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; v) la polizza assicurativa infortuni rilasciata da Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n. 679/77/178376857 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordine d’acquisto;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione Parte I, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. Tali documenti sono disponibili al seguente link:
xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxx-0.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Offerta Tecnica del Fornitore e relativi Progetti tecnici), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Condizioni Generali), l’Allegato “D” Nomina a Responsabile del
Trattamento dei dati, l’Allegato “E” (Patto di Integrità).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono pasto viene definito “a valore”;
b) Capitolato Tecnico: il documento di cui al link: xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x- avvisi/gara-buoni-pasto-9;
c) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto massimo sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso;
g) Esercizio/i: gli esercizi, di cui all’art.3, del Decreto Mise n.122/2017, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
h) Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la “spendibilità” dei Buoni pasto;
i) Esercenti: i titolari degli Esercizi;
j) Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l’impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti;
k) Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto
l) Importo della fornitura: l’importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d’acquisto. L’Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All’importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l’IVA ai sensi di legge
m) Lotto geografico: comprende il quantitativo e l’importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini della seguente Regione: Liguria, Sardegna;
n) Lotto accessorio: comprende il quantitativo e l’importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nelle regioni ubicate nel territorio incluso nel lotto geografico esauritosi, a partire dalle date di esaurimento di ciascuno di essi;
o) Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a Euro
67.963.000,00;
p) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
q) Richiesta di approvvigionamento: la richiesta di consegna dei Buoni pasto effettuata dalle Unità Approvvigionanti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
r) Richiesta di approvvigionamento: la richiesta di consegna dei Buoni pasto effettuata dalle Unità Approvvigionanti con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
s) Sede/i di utilizzo: ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, ove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto. Tali sedi saranno indicate nell’Addendum all’Ordine di acquisto; in tale ambito non sono ricompresi i luoghi di lavoro alternativi/occasionati per l’effetto del cd lavoro agile (es. smart working);
t) Termine massimo di pagamento agli esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s’impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
u) Unità Approvvigionante/Punto Istruttore: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell’Ordine di acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall’Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall’emissione dell’Ordine di acquisto;
v) Unità Ordinante/Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordini di acquisto; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordini di acquisto, anche le Richieste di approvvigionamento;
w) Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
x) Valore nominale (o anche “Valore facciale” o “Taglio”): il valore della prestazione indicato sul Buono pasto
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di
un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e cartacei (Buono pasto a valore), di qualsiasi valore nominale - Lotto 4, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordini di acquisto, sino alla concorrenza dell’importo complessivo della Convenzione pari a Euro 67.963.000,00. L’erogazione dei servizi dovrà avvenire attraverso una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordini di acquisto saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui al link xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-x-xxxxxx/xxxx-xxxxx-xxxxx- 9; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordini di acquisto e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui al link: xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xx- gara/gare-e-avvisi/gara-buoni-pasto-9.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, secondo quanto indicato al paragrafo 1.4 del Capitolato tecnico.
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le
Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 18 mesi a decorrere dal 04/06/2021; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell’importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini di acquisto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, hanno una durata che viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: a) relativamente ai buoni pasto elettronici: (i) in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; b) relativamente ai buoni pasto cartacei: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo. Per data di emissione dell’Ordine di acquisto si intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l’Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato “INVIATO”. In ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell’Ordine di acquisto, al raggiungimento dell’importo definito nell’Ordine di acquisto medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordini di acquisto emessi, una diminuzione dell’ammontare dell’importo della fornitura, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo stesso, secondo quanto previsto nel paragrafo 1.6. del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) assicurare il numero di esercizi convenzionati nel rapporto (n.esercizi/n.utilizzatori per sede di utilizzo) indicato nell’offerta tecnica e secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico;
b) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alla precedente lettere a);
c) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico;
d) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico;
e) comunicare alla Consip S.p.A., su richiesta della stessa, e comunque almeno ogni 4 mesi, gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati in attuazione degli obblighi assunti in sede di Offerta - contenenti le informazioni indicate nel facsimile “tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” e a quelli convenzionati successivamente in adempimento delle prescrizioni indicate nei paragrafi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico;
f) mantenere, per tutta la durata del Contratto di fornitura, il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di cui alle precedenti lettere d) ed e), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;
g) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico;
h) comunicare agli esercenti e alla Consip S.p.A. il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nonché rispettare le date di calendario ivi riportate, in linea con quanto indicato in offerta tecnica;
i) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli Esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
j) rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni relativi alla Commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento a favore degli Esercenti, dichiarati nell’Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara;
k) rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni assunti nei Progetti Tecnici (“Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto elettronico presso gli utilizzatori”; “Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto elettronico presso gli esercenti”; “Progetto per la valorizzazione degli strumenti di gestione delle comunicazioni degli esercenti”), in linea con quanto descritto nel paragrafo
5.3 del Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara;
l) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti all’Organismo di ispezione;
m) accettare la “restituzione”, da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei Buoni pasto non
utilizzati, provvedendo ad emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste delle Amministrazioni stesse, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a “sostituire” i Buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo quanto previsto nei paragrafi 3.2 e 6 del Capitolato Tecnico;
n) eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 8.3. del Capitolato Tecnico, ferma restando l’applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali secondo quanto previsto dalla Convenzione per le singole fattispecie;
2. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi
ARTICOLO 7 ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO E DELLE RICHIESTE DI APPROVVIGIONAMENTO, CONSEGNA DEI BUONI PASTO/DELLE CARD E RICARICA DELLE CARD
1. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a ricevere, verificare la validità e ad accettare gli Ordini di acquisto ed i relativi addendum, secondo le modalità ed i tempi definiti nelle Condizioni Generali e nei paragrafi 2.2.4, 2.2.5. e 2.3 del Capitolato Tecnico ed a svolgere le ulteriori attività stabilite nei paragrafi 2.4.1., 2.4.2., 2.4.4. e 2.4.5. del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ed i termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
2. Le card dovranno essere consegnate dal Fornitore nel rispetto dei termini indicati in offerta tecnica e con le modalità stabilite nel paragrafo 2.5.1 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
3. Le card dovranno essere ricaricate nel rispetto dei termini indicati in offerta tecnica e con le modalità stabilite nel paragrafo 2.5.2 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
4. I buoni pasto dovranno essere consegnati entro i termini indicati nel paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
5. I buoni pasto/le card consegnate dovranno avere le caratteristiche e riportare le indicazioni descritte nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico.
6. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 8 ATTIVITA’ DI VERIFICA
1. Fermo quanto previsto dall’art.7 delle Condizioni Generali, la Consip si riserva il diritto di
verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nell’Allegato D (“Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni”), nell’Allegato E (“Reportistica“) al Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, l’elaborazione di report specifici ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 12, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
2. Le Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, le Unità Approvvigionanti) hanno la facoltà di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia dei Contratti di fornitura, sull’adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’indirizzo P.E.C. xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, l’ultima data di scadenza relativa agli Ordini di acquisto emessi, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Ordini di acquisto, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti. Tale Comunicazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla predetta data di scadenza.
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordine di acquisto sono calcolati applicando uno sconto del 14,07% al valore nominale del Buono pasto;
2. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della avvenuta consegna dei Buoni pasto da parte del Fornitore. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell’art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e quindi i predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso BANCA BPER, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 4, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 4, di sospendere la fornitura del servizio (e quindi l’emissione di ulteriori buoni pasto), relativamente all’Ordine di acquisto per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordine di acquisto emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordine di acquisto. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’ Ordine di acquisto in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più
contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di buoni pasto, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’ Ordine di acquisto in caso di sospensione.
9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordine di acquisto, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Resta altresì inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai Buoni emessi.
11. Nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali l’Ordine di acquisto s’intenderà risolto di diritto.
ARTICOLO 10 PENALI
1. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità indicate nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di acquisto. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di acquisto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 GARANZIE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 4/1/2021 dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n. 767/679/96/178373896 per un importo di Euro 543.704,00= (cinquecentoquarantatremilasettecentoquattro/00).
2. La garanzia di cui al comma 1 copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
3. La garanzia di cui al comma 1 opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con la stipula della Convenzione e dei relativi Ordini di acquisto, il Fornitore
medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 4/1/2021 dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n 767/96/178375089 per un importo di Euro 1.921.993,64= (unmilionenovecentoventunomilanovecentonovantatre/64.
5. La garanzia di cui al comma 4 copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con gli Ordini di acquisto nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia di cui al comma 4 decorre dalla favore data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo Ordine di acquisto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell’ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 31/2018 come derogato dal Disciplinare.
7. Le garanzie di cui ai commi 1 e 4 prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l’importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi 1 e 4 sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l’avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 7 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre e consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio
specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell’ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all’articolo 9, comma 7 delle Condizioni Generali.
12. Qualora l’ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
14. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie di cui al presente articolo solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.
15. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata in data 4/1/2021 dalla Unipol SAI Assicurazione S.p.A. ed avente n. 767/679/96/178373830 per un importo pari ad Euro 29.100,00= (ventinovemilacento/00).
16. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 14 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
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ARTICOLO 12 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
(a) in caso di ritardo, protratto per 30 giorni, nella predisposizione ed inoltro dei dati di cui all’art. 8, commi 1 e 2 della presente Convenzione;
(b) indipendentemente dal verificarsi dell’ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga constatato l’inadempimento, da parte del Fornitore, all’obbligo di mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi Convenzionati (nel Lotto) in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di Commissione e/o dei termini di pagamento (cfr., art. 6 , lettere f) e j) della presente Convenzione);
(c) in caso di inadempimento all’obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli Esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 6, lettera g) della presente Convenzione);
(d) nel caso in cui, successivamente all’applicazione di una penale per non conformità degli Esercizi convenzionati ai LQA (Livelli di Qualità Accettabili) previsti, un’ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 8.2.1. del Capitolato Tecnico;
(e) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di Commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un’ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.3 e 8.2.3.1 del Capitolato Tecnico.
(f) Nel caso in cui fosse riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del X.XX. 445/2000 ai fini del monitoraggio dell’adempimento delle attività contrattuali, ivi compresi gli obblighi in materia contabile e finanziaria di cui al par. 5.7 del Capitolato tecnico.
2. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordini di acquisto nei seguenti casi:
a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.6. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
b) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna e di ricarica delle card indicati in offerta tecnica e secondo le modalità indicate nei paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
c) in caso di inadempimento all’obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per Sede di utilizzo in linea con quanto dichiarato in offerta ed in attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, (cfr., articolo 6, lettera a) della presente Convenzione);
d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli altri obblighi di cui all’art. 6, lettere b), c) d), h), i), n) della Convenzione.
3. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell’atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato D alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di recesso previste nelle Condizioni Generali all’art. 16, le
Amministrazioni Contraenti potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Ordine di acquisto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi al Fornitore, con lettera raccomandata A/R, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla data di emissione dell’Ordine di acquisto.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio Generale e il Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 03/06/2021
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
L’Amministratore Delegato Il legale rappresentante
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
C.F.: CNNCST63B16H501V
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Validità: dal 19.06.2018 al 18.06.2021 Firma digitale: n. 3981615
C.F.: BSSMRC77H06Z110F
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 25/09/2019 al 25/09/2022 Firma digitale: n. E3D007
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Accettazione dell’ordine di acquisto e delle richieste di approvvigionamento, consegna dei buoni pasto/delle card e ricarica delle card); Articolo 8 (Attività di verifica); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 03/06/2021
IL FORNITORE
Il legale rappresentante Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
C.F.: BSSMRC77H06Z110F
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 25/09/2019 al 25/09/2022 Firma digitale: n. E3D007