CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO – “CO. CO. PRO”
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO – “CO. CO. PRO”
CHE COS'È
È un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel settore privato che presenta queste caratteristiche:
• deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici
• è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell’attività lavorativa
Per gli operatori dei call center "outbound" (cioè che effettuano chiamate telefoniche in uscita per vendere beni o servizi) i contratti di collaborazione sono consentiti senza progetto, sulla base dei compensi minimi definiti dai contratti collettivi nazionali. Nella Pubblica Amministrazione e nelle società sportive, questo tipo di contratto è denominato Collaborazione Coordinata e Continuativa (Xx.Xx.Xx) e non vi è l’obbligo di redigere un progetto.
Il contratto a progetto rientra dal punto di vista civilistico nella categoria del lavoro autonomo ma dal punto di vista fiscale è assimilato al lavoro dipendente.
CARATTERISTICHE
Il contratto di collaborazione a progetto deve essere stipulato in forma scritta e indicare:
• la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro
• il progetto che deve consistere in un’attività ben identificabile e collegata ad un risultato finale (non una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente né compiti meramente esecutivi e ripetitivi)
• il compenso: criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento e disciplina dei rimborsi spese – deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai contratti collettivi
• eventuali forme di coordinamento con l'organizzazione del committente, che però non devono prevedere una subordinazione gerarchica né un inserimento organico nella struttura produttiva
• le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO
Il contratto si conclude con la realizzazione del progetto. Il collaboratore e il committente possono recedere per giusta causa prima della scadenza indicata nel contratto. Se il progetto viene ultimato e il risultato conseguito prima della scadenza, il contratto si conclude in anticipo e il collaboratore ha diritto all'intero corrispettivo pattuito.
RINNOVO
Questo tipo di contratto non è tacitamente rinnovabile. È possibile che tra il committente e il collaboratore vengano stipulati successivi contratti di lavoro a progetto, che abbiano per oggetto progetti diversi.
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE A PROGETTO
Il collaboratore a progetto può:
• svolgere la sua attività a favore di più committenti
• essere riconosciuto eventualmente autore dell’innovazione fatta nello svolgimento dell’attività di lavoro
• lavorare a progetto anche se titolare di partita IVA, ma solo qualora la prestazione non rientri nell’ambito dell’attività svolta professionalmente
Ha inoltre il dovere di:
• non svolgere attività in concorrenza con il committente
• non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti all'organizzazione del committente
• non compiere atti pregiudizievoli per l'attività del committente medesimo
PREVIDENZA
I collaboratori hanno l'obbligo di iscriversi al Fondo della Gestione Separata INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Sono soggetti a un'aliquota contributiva pari al 30% del compenso (23,5% per gli iscritti
anche ad altre casse pensioni), più lo 0,72% per prestazioni sociali per gli iscritti in via esclusiva. Il contributo è versato dal committente ed è a carico del committente per 2/3 e del collaboratore per 1/3.
TUTELA PER MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia o infortunio il contratto viene sospeso ma non prorogato e si conclude alla scadenza stabilita.
I lavoratori a progetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, differenziata a seconda che la degenza avvenga a domicilio o in ospedale, e subordinata a requisiti contributivi e di reddito. Per approfondire il tema occorre rivolgersi all’INPS o a un patronato/sindacato di fiducia.
TUTELA PER MATERNITÀ E PATERNITÀ
I lavoratori a progetto usufruiscono di forme di tutela in caso di maternità e paternità. In particolare, per le madri è previsto il congedo obbligatorio di 5 mesi come per le dipendenti e la corresponsione di un'indennità pari all'80% del compenso medio giornaliero degli ultimi dodici mesi, a condizione che siano state versate almeno 3 mensilità contributive nell'ultimo anno; c'è inoltre il congedo parentale per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del figlio con indennità pari al 30%.
Il padre può subentrare alla madre solo in caso di morte, infermità o affidamento esclusivo.
Si ha diritto all'assegno al nucleo familiare, in presenza di figli o altri parenti stretti minorenni o inabili, con le stesse condizioni di reddito previste per i lavoratori dipendenti.
INDENNITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE
A decorrere dall'anno 2013, l'indennità può essere erogata ai lavoratori a progetto:
• iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e in regime di monocommittenza
• che abbiano percepito nell’anno precedente, per tale attività, un reddito lordo inferiore a 20.220 euro
• che risulti accreditata presso la gestione separata INPS, nell'anno di riferimento, almeno una mensilità
• che abbiano avuto nell'anno precedente un periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi (con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata al Centro per l'Impiego competente)
• che risultino accreditati alla gestione separata, nell’anno precedente, almeno quattro mesi di contribuzione (in via transitoria, per gli anni 2013/2014/2015 le mensilità sono ridotte a 3)
L’interessato deve presentare domanda alla sede INPS territorialmente competente.
MINI XX.XX.XX.
Si tratta di collaborazioni coordinate di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare inferiore a 5000 euro; in tal caso l'individuazione di uno specifico progetto non è richiesta. Le condizioni contrattuali sono le stesse dei xx.xxx.
PER INFORMAZIONI
Contattare i principali Sindacati dei Lavoratori o il Servizio Politiche Lavoro e Formazione della Provincia di Bologna numero verde 800286040 dalle 9,00 alle 17,00 o rivolgersi al proprio Centro per l’Impiego competente o allo Sportello Comunale per il Lavoro.
SITI WEB UTILI
xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx Comune di Bologna – Lavoro e orientamento
vedi in particolare sezioni Lavoro autonomo e impresa e Cercare lavoro
xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxx-xxx-xx/xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx
offe anche un servizio di consulenza online personalizzata
xxx.xxxxx.xxxx.xx
xxx.xxxx.xx vedi sezione Gestione Separata