Rinnovo Clausole campione
Rinnovo. Al termine di ciascun Periodo di Validità dell’Ordine, i Servizi (e gli eventuali Account Utente Finale precedentemente soggetti a Tariffe) si rinnoveranno automaticamente per un ulteriore Periodo di Validità dell’Ordine di 12 mesi. Se una delle parti non desidera che i Servizi siano rinnovati, deve comunicare all’altra parte tale intenzione almeno 15 giorni prima della fine del Periodo di Validità dell’Ordine in corso e la comunicazione di mancato rinnovo avrà effetto alla fine del Periodo di Validità dell’Ordine in corso.
Rinnovo. L’Amministrazione potrà disporre il rinnovo del contratto di locazione alla scadenza del termine di sei anni, per uguale periodo. A tal fine il conduttore dovrà presentare apposita istanza almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo di locazione.
Rinnovo. Alla scadenza del primo periodo di validità, e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata, per un periodo di altri cinque anni a condizione che la persona certificata risponda ai seguenti requisiti: - abbia superato l'ultimo esame annuale di acutezza visiva; - abbia svolto attività continuativa nel campo in cui è certificata senza interruzione significativa come indicato in 2.2.22; non vanno presi in considerazione i periodi di ferie o le assenze per malattia o per corsi di formazione; - la certificazione non abbia subito revoche.
14.1.1 La persona certificata, per ottenere il rinnovo, deve fare domanda a CICPND, compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica cinque mesi prima della scadenza. La richiesta deve contenere i seguenti dati: - nome e cognome del candidato; - luogo e data di nascita; - luogo di residenza e numero telefonico; - attuale occupazione; - elenco dei metodi e relativo livello per i quali intende ottenere il rinnovo; - accettazione del Regolamento. Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti: - attestato di idoneità fisica che certifichi il superamento dell'ultimo esame annuale di acutezza visiva; - evidenza sulla continuità lavorativa e sull’esecuzione di almeno 20 controlli nell’arco dei cinque anni di validità, documentati a titolo esemplificativo come autodichiarazione attestante l’elenco delle attività effettuati nel metodo per il quale il candidato è certificato. - fotografia del candidato.
14.1.2 La documentazione presentata è trasmessa, a cura della Segreteria del CICPND che opera i primi accertamenti sulla completezza all’Organismo Deliberante (OD) che delibera o meno il rilascio della nuova certificazione e relativa card.
14.1.3 Se il giudizio è positivo, CICPND trasmette al richiedente la nuova certificazione e la relativa card.
14.1.4 Se i requisiti per il rinnovo non sono soddisfatti, la persona certificata può essere ammessa ad un esame di ricertificazione. Se la persona non supera anche questa prova allora dovrà seguire le regole previste per i nuovi candidati.
Rinnovo. L’assegno di ricerca, previa motivata richiesta del responsabile dell’attività di ricerca, approvata dal Consiglio della Scuola, può essere rinnovato nel rispetto del limite massimo di 36 mesi: comunque, la durata del rinnovo non può essere mai inferiore all’anno.
Rinnovo. 1. Le borse di studio sono rinnovabili una sola volta secondo le modalità previste all’art. 12 del vigente Regolamento per l’assegnazione della borse di studio post-lauream.
Rinnovo. Ogni percorso di DoteComune ha una durata massima di dodici mesi. Su richiesta specifica e motivata dell’Ente Ospitante, accompagnata da consenso scritto dell’assegnataria/o, i percorsi della durata di tre, sei e nove mesi possono essere prolungati fino al raggiungimento del limite massimo di dodici mesi, previa verifica della possibilità da parte dell’Ente Promotore e con integrazione economica da parte dell’Ente Ospitante e secondo le scadenze stabilite e comunicate dall’Ente Promotore. Si precisa che, come previsto dagli indirizzi regionali in materia di tirocini, per le eventuali proroghe è necessario prevedere l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4 se si raggiunge la durata complessiva di 9 o 12 mesi.
Rinnovo. I seguenti emolumenti e tasse devono essere pagati e coprono 10 anni (articolo 7.1 del Protocollo):
6.1 Emolumento di base 653
6.2 Emolumento suppletivo, salvo se il rinnovo è effettuato sol- tanto per parti contraenti designate per le quali devono essere pagate tasse individuali (vedasi il punto 6.4 qui di seguito) 100
6.3 Emolumento complementare per una parte contraente desi- gnata per la quale una tassa individuale non deve essere pagata (vedasi il punto 6.4 qui di seguito) 100 Franchi svizzeri
6.4 Tassa individuale per ciascuna parte contraente designata per la quale deve essere pagata una tassa individuale (e non un emolu- mento complementare), salvo quando la parte contraente desi- gnata e la parte contraente del titolare sono entrambe Stati vin- colati anche dall’Accordo nel qual caso, deve essere pagato un emolumento complementare per la suddetta parte contraente de- signata (articoli 8.7)a) e 9sexies.1)b) del Protocollo): l’ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte con traente interessata
6.5 Sovrattassa per l’uso del periodo di tolleranza (articolo 7.4) del Protocollo) 50 % dell’ammon- tare dell’emo- lumento do- vuto in base al punto 6.1
Rinnovo. 1. Il contratto non è soggetto a rinnovo.
Rinnovo. Il contratto per una Licenza a tempo determinato, per una Licenza token, per l'Abbonamento e Supporto al Software IBM, per il Supporto selezionato o per i Servizi per Appliance si rinnova automaticamente applicando i canoni correnti, a meno che il Cliente non invii un preavviso scritto di disdetta prima della scadenza del termine.
Rinnovo. Ogni contratto collettivo nazionale di categoria ha una sezione dedicata allo svolgimento delle procedure per il rinnovo dello stesso. In armonia con le norme contenute nel Protocollo sulla Politica dei redditi del 23/7/1993 che disciplinano tale argomento, tre mesi prima della scadenza del contratto le parti devono presentare la piattaforma per il rinnovo per consentire l’apertura delle trattative. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Decorsi tre mesi dalla scadenza del contratto o dalla presentazione della piattaforma se successiva, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto scaduto e non ancora rinnovato, sarà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione che viene definito “indennità di vacanza contrattuale". La corresponsione di tale elemento avviene in due tranches: la prima dopo il suddetto periodo di tre mesi e di importo sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza; la seconda dopo gli ulteriori 3 mesi di vacanza contrattuale e di importo pari al 50% del tasso di inflazione programmato. Tale meccanismo è unico per tutti i lavoratori. Nel momento in cui viene elaborato il testo del rinnovo definito ipotesi di accordo, l’approvazione sarà data dai lavoratori che all’interno delle aziende vi provvederanno con assemblee o referendum. L’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta alla data dell’aumento retributivo indicata nell’accordo di rinnovo, il quale solitamente prevede anche la corresponsione, in un’unica o più soluzioni, di un importo forfetario denominato “una tantum” a titolo di emolumenti arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale.
