DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DG-CA|12/02/2021|DECRETO 334
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per la concessione di contributi selettivi per lo sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche e serie audiovisive franco-italiane – Anno 2021
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici” (di seguito: “TUSMAR”);
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
Vista la Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992;
Visto l’accordo cinematografico franco-italiano tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, firmato a Parigi il 6 novembre 2000, che stabilisce le condizioni per cui le opere cinematografiche coprodotte tra i due paesi possono beneficiare dei vantaggi derivanti dalle disposizioni in vigore riguardanti l’industria cinematografica o da quelle che saranno adottate successivamente in ciascun paese;
Vista la “Convenzione relativa al fondo bilaterale per lo sviluppo e le coproduzioni di opere cinematografiche e serie audiovisive franco-italiane” stipulata tra il Centro nazionale per il cinema e l’immagine animata (CNC) e la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito, le “Parti”) il 12 luglio 2019 e in particolare l’articolo 1, comma 1, con cui le Parti istituiscono il “Fondo bilaterale per lo sviluppo e le coproduzioni franco-italiane”, avente come oggetto l’assegnazione di contributi destinati a sostenere lo sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche nonché lo sviluppo di serie audiovisive tra l’Italia e la Francia;
Visto altresì l’articolo 3, comma 2, di detta Convenzione, che stabilisce che il budget totale del Fondo per il 2021 è di 1.000.000 euro, che ogni parte contribuisce annualmente al Fondo equamente, vale a dire 500.000 euro ciascuna, e che il Fondo è ripartito in 300.000 euro per il co-sviluppo di progetti di opere cinematografiche e audiovisive e 700.000 euro per la coproduzione di opere cinematografiche;
Visto il comma 4 del medesimo articolo 3, che prevede che ciascuna parte è responsabile della gestione del proprio contributo ed entrambe le Parti si scambiano regolarmente informazioni sulla gestione dei contributi;
Visto l’articolo 5, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che i contributi sono assegnati da una commissione denominata “Commissione per l’attribuzione di fondi per lo sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche e audiovisive”, sulla base dei criteri specificati all’articolo 6 della suddetta Convenzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
emana il seguente bando SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto, risorse e definizioni
1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi destinati a sostenere progetti di sviluppo e di coproduzione di opere cinematografiche nonché progetti di sviluppo di serie audiovisive tra l’Italia e la Francia. Per l’anno 2021 l’ammontare totale delle risorse stanziate è pari a euro 1.000.000,00, diviso equamente in due sessioni. Le risorse totali del CNC e della DGCA per ciascuna sessione sono così ripartite:
a) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche e di serie audiovisive: euro 150.000,00;
b) produzione di opere cinematografiche: euro 350.000,00.
2. Il contributo della DGCA è destinato a progetti maggioritari e/o paritari italiani. Eccezionalmente, solo nel caso di progetti di produzione di opere cinematografiche di cui al comma 1, lettera b) e sentito il parere della Commissione, il contributo può essere assegnato anche a uno o più coproduttori minoritari italiani.
3. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella Convenzione del 12 luglio 2019 e, dove non diversamente specificato, della legge n. 220 del 2016.
4. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) «CNC»: il Centro nazionale per il cinema e l’immagine animata;
c) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
d) «opera cinematografica»: l’opera di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentario), con prioritario sfruttamento in sala e la cui durata è maggiore di sessanta minuti. I parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
e) «serie audiovisiva»: l'opera audiovisiva diversa dall’opera cinematografica, composta da almeno tre episodi di finzione o a carattere documentaristico e almeno tredici episodi di animazione la cui durata, per ciascun episodio, è compresa tra i 20 e i 90 minuti per il genere fiction e documentario e tra gli 11 e i 26 minuti per l’animazione, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti, destinate ad un prioritario sfruttamento televisivo o mediante servizi media audiovisivi a richiesta, a condizione che essi non detengono diritti esclusivi di diffusione o di sfruttamento;
f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge
n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
g) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle
disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
j) «opera puramente finanziaria»: l’opera audiovisiva realizzata in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero in produzione internazionale in cui la partecipazione finanziaria dell’impresa italiana alla realizzazione dell’opera non è proporzionata alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
i. apporto artistico e tecnico;
ii. fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia;
iii. realizzazione dell’opera o di parte di essa sul territorio italiano;
k) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
l) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
m) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
o) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
5. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva residente in Francia» e «impresa cinematografica o audiovisiva residente in Italia»: le imprese che esercitano effettivamente un’attività stabile e continuativa in Francia o in Italia e la cui sede legale si trova in questi due Stati, in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno stato dello spazio economico europeo;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
d) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
e) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio, anche in accordo con un fornitore di servizi di media audiovisivi, le seguenti attività:
i. la scelta di un soggetto e l’acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell’opera audiovisiva;
ii. l’affidamento dell’incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
iii. l’individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all’acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
f) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell’AGCOM;
g) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
h) «fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta»: un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m), del TUSMAR.
6. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-
produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in
«distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”.
7. Ai fini del presente bando si intende per:
a) «Commissione»: la Commissione per l’attribuzione di fondi per lo sviluppo e la coproduzione di opere cinematografiche e audiovisive, di cui all’articolo 5, comma 1, della Convenzione del 12 luglio 2019;
b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più imprese audiovisive italiane, l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso
conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi ed è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA;
c) «Convenzione CNC-DGCA»: la “Convezione relativa al fondo bilaterale per lo sviluppo e le coproduzioni di opere cinematografiche e serie audiovisive franco- italiane”, stipulata tra il Centro nazionale per il cinema e l’immagine animata (CNC) e la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali il 12 luglio 2019;
d) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
e) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni.
Articolo 2
Soggetti richiedenti e caratteristiche della coproduzione
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata, nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale con almeno una società di produzione residente in Francia, come definita all’articolo 1, comma 5, lettera b), del presente bando.
2. Le opere cinematografiche devono essere coprodotte ai sensi di uno dei seguenti atti normativi:
a) l’accordo cinematografico del 6 novembre 2000 oppure successivi accordi che lo sostituiscano;
b) la Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992.
3. Le quote di produzione dell’opera per cui si richiede il contributo devono avere le seguenti caratteristiche:
a) nel caso delle opere cinematografiche, sia la quota dei coproduttori francesi sia la quota dei coproduttori italiani non può essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 80%;
b) nel caso delle serie audiovisive, sia la quota dei coproduttori francesi sia la quota dei coproduttori italiani non può essere inferiore al 30% e non può essere superiore al 70%.
4. Non sono ammesse le coproduzioni puramente finanziarie. Gli apporti dei coproduttori devono essere proporzionali al contributo artistico e tecnico di ciascuna impresa.
5. Fatta salva l’osservanza delle condizioni summenzionate, i progetti che coinvolgono coproduttori di paesi terzi, firmatari della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992, o paesi con cui la Francia o l’Italia hanno concluso un accordo di coproduzione cinematografica, possono essere ammessi se la partecipazione del coproduttore francese e del coproduttore italiano rappresentano le due maggiori quote di coproduzione. Quando questi progetti sono realizzati nell’ambito della Convenzione sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992, devono rispettare anche le clausole del punteggio previste nell’Allegato 2 della suddetta convenzione.
Articolo 3
Modalità di presentazione della richiesta
1. Tutti i progetti per cui si intende richiedere un contributo ai sensi della Convenzione CNC-DGCA devono essere registrati sulla piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di seguito: “DGCOL”. I produttori devono altresì seguire la procedura descritta al comma 2. Nel caso di progetti realizzati in coproduzione minoritaria e presentati al finanziamento del CNC, il coproduttore minoritario italiano provvede comunque a registrare il progetto e ad inviare la richiesta di contributo di cui al comma 2, al fine di fornire alla Commissione i materiali per la valutazione in italiano.
2. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma DGCOL;
b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dal capofila;
c) completa della documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata entro i seguenti termini perentori:
i. prima sessione: dal 16 febbraio 2021 al 1° marzo 2021, ore 23.59;
ii. seconda sessione: dal 3 al 24 settembre 2021, ore 23.59.
3. Al fine del rispetto del termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma e riportata nella PEC generata automaticamente da DGCOL al termine della compilazione della modulistica on-line. Non è possibile presentare richiesta di contributo per la stessa linea di intervento per progetti:
a) già respinti due volte in precedenza dalle commissioni di valutazione del precedente fondo di co-sviluppo Italia Francia e del nuovo fondo di co-sviluppo e coproduzione Italia Francia;
b) candidati ad entrambe le linee di intervento previste dal presente bando.
4. I progetti presentati alla DGCA, a pena di inammissibilità, devono altresì pervenire al CNC, con le modalità previste nell’avviso pubblico del CNC redatto ai sensi della Convenzione CNC-DGCA.
Articolo 4
Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità artistica del progetto, anche in considerazione del cast artistico e tecnico;
b) importanza del progetto per le relazioni cinematografiche e audiovisive tra i due Paesi, della partecipazione tecnica e artistica del paese minoritario nella coproduzione, del potenziale di diffusione e fruizione a livello internazionale e della coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario.
2. La Commissione provvede a stilare le graduatorie per ciascuna linea d’intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato. Ai fini della quantificazione del contributo, si tiene conto di quanto segue:
a) budget del progetto e piano finanziario;
b) distribuzione delle spese e delle entrate previste su ciascun territorio;
c) dotazione finanziaria annuale del Fondo;
d) equilibrio della coproduzione.
3. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
4. La Commissione può procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
5. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico alla Commissione, anche con l’ausilio di Istituto Luce Cinecittà srl e a tal fine può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando, nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale della Commissione.
6. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando.
7. Ogni contributo concesso sarà oggetto di un accordo tra il beneficiario e l’ente erogante. Tale accordo stabilisce, in particolare, le modalità di pagamento del contributo e le modalità in cui esso può essere rimborsato in modo totale e parziale.
8. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà srl.
9. Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non ha provveduto alla completa definizione di tutte le istanze relative a contributi concessi dalla DGCA ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche ovvero ai sensi dell’articolo
26 della legge n. 220 del 2016 ovvero alle precedenti edizioni del Fondo di co-sviluppo Italia - Francia e del Fondo di co-sviluppo e coproduzione Italia - Francia.
10. Nel caso in cui sia assegnato al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l’informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 5
Limiti d’intensità di aiuto
1. I contributi di cui al presente bando e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all’art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, in relazione sia alla quota italiana che a quella francese.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 80 per cento del costo complessivo per:
a) le opere prime e seconde;
b) le opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.250.000.
3. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento del costo complessivo per lo sviluppo di opere cinematografiche.
4. Se un progetto beneficiario del sostegno alla produzione del fondo franco-italiano ha precedentemente beneficiato di altri aiuti allo sviluppo o alla pre-produzione, l’importo cumulativo degli stessi sarà preso in considerazione nel calcolo della cumulabilità degli aiuti di stato.
Articolo 6
Controlli e sanzioni
1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
Articolo 7
Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 13 del GDPR 2016/679:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
SEZIONE II
Sviluppo e pre-produzione
Articolo 8
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, da soli o congiuntamente con i coproduttori francesi, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, della totalità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, il trattamento, ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo
9 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
h) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro.
2. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e), g), h);
b) l’impresa o le imprese italiane che detengono i diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 1, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, lettera c) e lettera d).
3. Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo e pre-produzione di opere:
a) che hanno beneficiato di un qualsiasi contributo pubblico alla produzione ovvero alla distribuzione;
b) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
d) i cui materiali artistici siano presentati in una lingua diversa dall’italiano.
Articolo 9
Modalità di presentazione della richiesta
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, la richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti redatti in italiano:
a) per tutte le tipologie di opera:
i. riepilogo/sintesi del progetto, della lunghezza massima di 250 caratteri;
ii. sinossi, della lunghezza massima di 2.500 caratteri;
iii. nel caso di opere di animazione, storyboard o altro materiale grafico
equivalente;
iv. nota di intenti di sceneggiatori o/e registi, se già individuati;
v. nota di intenti delle società di produzione, che comprenda anche il programma provvisorio di sviluppo e una nota che illustri le fasi di sviluppo che giustificano il finanziamento da parte del Fondo;
vi. CV degli autori - curricula di sceneggiatori e registi, se già individuati e, nel caso di opere di animazione, curricula degli autori dello storyboard;
vii. filmografia dei coproduttori francesi;
viii. filmografia dei coproduttori italiani;
ix. deal memo o contratto di co-sviluppo tra i coproduttori;
x. titolarità dei diritti sui materiali artistici - autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f). Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
xi. titolarità dei diritti sull’opera originaria - in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria;
xii. contratti con gli sceneggiatori - contratti di tutte le persone che collaborano alla stesura della sceneggiatura, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
xiii. budget complessivo del progetto di sviluppo e pre-produzione, composto dal preventivo dei costi di sviluppo e pre-produzione e dal piano finanziario preventivo di sviluppo e pre-produzione, nonché indicazione dell’importo richiesto al CNC dal coproduttore francese;
xiv. in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
xv. nota sulle modifiche al progetto - in caso di progetto respinto e nuovamente presentato, nota che indichi le modifiche apportate rispetto alla precedente richiesta di contributo;
b) per le opere cinematografiche, trattamento della lunghezza massima di 20 pagine;
c) per le serie audiovisive:
i. bibbia della serie - bozza provvisoria di bibbia della serie che include una presentazione del concept della serie, i personaggi principali e la sinossi dettagliata di almeno un episodio;
ii. bibbia grafica - per le serie di animazione, bozza provvisoria di bibbia grafica, contenente la presentazione dei personaggi e le caratteristiche principali del progetto;
iii. relazione sulle potenzialità distributive - breve descrizione delle prospettive di diffusione della serie;
iv. elenco dei precedenti contributi ottenuti per la serie, incluso il sostegno accordato agli autori, anche se non incluso nel piano finanziario;
v. accordo di sviluppo con un fornitore di servizi media audiovisivi - se il progetto è sviluppato congiuntamente con un’emittente o un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, accordo di sviluppo firmato tra le parti.
2. I soggetti richiedenti possono altresì allegare:
a) elementi visivi;
b) collegamenti internet per visualizzare i lavori precedenti del regista;
c) previsione di budget della produzione;
d) nel caso delle opere seriali sceneggiatura del primo episodio (max 20 pagine).
Articolo 10
Misura del contributo e costi ammissibili
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, l’entità del contributo è determinato dalla Commissione entro le seguenti misure massime:
a) per le opere cinematografiche, 70 per cento del costo ammissibile e comunque entro il limite massimo di euro 50.000,00 a progetto;
b) per le serie audiovisive, 40 per cento del costo ammissibile e comunque entro il limite massimo di euro 50.000,00 a progetto.
2. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 1 allegata al presente bando e che siano:
a) riconducibili esclusivamente alla quota dei diritti sull’opera detenuta dal produttore italiano;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
d) sostenuti a partire dal giorno successivo alla presentazione della richiesta di contributo e fino al giorno precedente alla presentazione di istanza della nazionalità italiana in via provvisoria.
3. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 11
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 10, comma 3, secondo le modalità
e le specifiche contenute nell’accordo di cui all’articolo 4, comma 7, può richiedere un acconto pari al 40 per cento del contributo riconosciuto;
b) la DGCA eroga l’acconto entro trenta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), punto xii;
c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 24 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l’impresa presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente, a pena di decadenza:
i. il consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione con, per la sola parte italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, attestazione di effettività e stretta inerenza al progetto delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell’elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l’incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all’elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la sola quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
iii. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, per la sola quota italiana;
iv. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, inclusa l’autodichiarazione attestante che
il progetto di sviluppo e pre-produzione si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;
d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
i. la sceneggiatura definitiva e i materiali artistici, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell’articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni. In caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota della durata minima di 50 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva di almeno 50 minuti;
ii. se non già consegnato in sede di acconto, la quietanza di pagamento agli autori – quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), punto xii;
iii. il piano di sviluppo e di pre-produzione del progetto che comprenda l’individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell’opera;
iv. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
2. Il termine di cui al comma 1, lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di dodici mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.
Articolo 12
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) apporre sull’opera eventualmente realizzata, con adeguata evidenza, il logo DGCA - CNC e il lettering “Progetto realizzato con il contributo del Fondo di co-sviluppo Italia-Francia”;
b) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 13
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 8;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 11;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 12;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE III
Produzione
Articolo 14
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) operare con il codice Ateco 59.1;
f) essere in possesso, da solo o congiuntamente con i coproduttori francesi, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 15 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
h) non configurarsi come associazioni culturali o fondazioni senza scopo di lucro.
2. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata italiana deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e), g), h);
b) l’impresa o le imprese italiane che detengono i diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 1, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, lettera c) e lettera d).
3. Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento.
4. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
5. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) le cui riprese ovvero, nel caso di opere di animazione, la cui lavorazione abbia già avuto inizio al momento della presentazione della richiesta di contributo;
b) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
c) i cui materiali artistici siano presentati in una lingua diversa dall’italiano;
d) i cui diritti disciplinati dall’articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
e) che abbiano, alla data di scadenza della sessione di presentazione delle domande di contributo:
i. richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico;
ii. inviato alla DGCA una copia dell’opera ai fini della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva.
Articolo 15
Modalità di presentazione della richiesta
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, la richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti redatti in italiano:
a) riepilogo/sintesi del progetto, della lunghezza massima di 250 caratteri;
b) sinossi, della lunghezza massima di 2.500 caratteri;
c) sceneggiatura; in caso di progetti di documentario, trattamento;
d) nel caso di opere di animazione, storyboard o altro materiale equivalente;
e) nota di intenti degli sceneggiatori o dei registi;
f) nota di intenti della/e società di produzione;
g) CV degli autori - curricula degli sceneggiatori e dei registi;
h) filmografia dei coproduttori francesi;
i) filmografia dei coproduttori italiani;
j) deal memo o contratto di coproduzione tra i coproduttori;
k) titolarità dei diritti sui materiali artistici - autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f). Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
l) titolarità dei diritti sull’opera originaria - in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria;
m) contratti con gli sceneggiatori - contratti di tutte le persone che collaborano alla stesura della sceneggiatura, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
n) contratto di regia (se diverso dall’autore);
o) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, nonché indicazione dell’importo richiesto al CNC dal coproduttore francese;
p) piano provvisorio di produzione e post-produzione;
q) in caso di progetti riconducibili a più soggetti, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
r) nota sulle modifiche al progetto - in caso di progetto respinto e nuovamente presentato, nota che indichi le modifiche apportate rispetto alla precedente richiesta di contributo.
2. I soggetti richiedenti possono allegare:
a) elementi visivi;
b) collegamenti internet per visualizzare i lavori precedenti del regista.
Articolo 16
Misura del contributo e costi ammissibili
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5, l’entità del contributo è determinata dalla Commissione entro la misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili previsti al successivo comma 2 e comunque entro il limite massimo di euro 200.000.
2. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 2 allegata al presente bando e che siano:
a) riconducibili esclusivamente alla quota dei diritti sull’opera detenuta dal produttore italiano;
b) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
c) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
d) sostenuti a partire dal giorno successivo alla presentazione della richiesta di contributo.
3. Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017, e successive modifiche, ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche ovvero di un precedente fondo di co- sviluppo bilaterale Italia – Francia.
4. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 17
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, non prima di 60 giorni dall’inizio delle riprese e comunque entro dodici mesi dalla data del decreto di approvazione delle graduatoria di cui all’articolo 16, comma 4, secondo le modalità e le specifiche contenute nell’accordo di cui all’articolo 4, comma 7, può richiedere un acconto del 60% del contributo assegnato;
b) la DGCA eroga l’acconto entro novanta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto di cui all’articolo 15, comma 1, lettera m);
c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono
essere prorogati per una sola volta di dodici mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici della DGCA e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche” ovvero le specifiche contenute nella piattaforma DGCOL;
ii. se non già consegnato in sede di acconto, la quietanza di pagamento agli autori – quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto di cui all’articolo 15, comma 1, lettera m);
iii. il consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione con, per la sola parte italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, attestazione di effettività e stretta inerenza al progetto delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell’elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l’incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all’elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
iv. il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la sola quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo, per la sola quota italiana;
vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma DGCOL, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
vii. il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
viii. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
ix. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila.
2. Effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo. .
Articolo 18
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 80 per cento del contributo concesso. Tale obbligo è assolto con la spesa sul territorio italiano di una cifra equivalente all’80% del contributo, indipendentemente dal fatto che in essa rientrino obblighi di territorializzazione della spesa previsti da altri aiuti pubblici. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute:
i. per l’acquisto di beni e servizi sul territorio italiano;
ii. nei confronti di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
iii. nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
b) apporre sull’opera realizzata, con adeguata evidenza, il logo DGCA - CNC e il lettering “Progetto realizzato con il contributo del Fondo di coproduzione Italia- Francia”;
c) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
d) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato nella piattaforma DGCOL, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del
contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
e) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
f) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA possa utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 19
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede richiesta definitiva.
3. Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b) decada la coproduzione fra i coproduttori italiani e i coproduttori francesi;
c) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 14;
d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 17;
e) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 18;
f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito
utilizzo, anche parziale, dei contributi;
h) non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva di cui all’articolo 17, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra
l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Roma, 12 febbraio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
TABELLA 1 – Costi ammissibili per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Ricerca tecnici principali e casting
2. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Costumista
9. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
10. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
11. Direttore della fotografia
12. Autore della musica (compositore)
13. Fonico di presa diretta
14. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
15. Altre spese - costi del personale
16. Altre spese - costi per servizi
17. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
N.B.: Per ciascuna delle voci indicate, è ammissibile solo la quota parte dei costi sostenuta nella fase di sviluppo e pre-produzione
TABELLA 2– Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche di finzione, di documentario e di animazione
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi
12. Costumista
13. Truccatore
14. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Elettricisti e reparto luci - costi del personale
20. Elettricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
F) Post-produzione e lavorazioni tecniche
1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche
G) Spese varie (non ammissibili)
1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali
4. Promozione e marketing
5. Completion bond
6. Altre spese varie
H) Spese generali (non ammissibili)
1. Spese generali
2. Spese generali differite
3. Producer`s fees
4. Fee produttori esecutivi esteri
5. Producer`s fee differito
6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in , con
codice fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale.
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE:
• il soggetto richiedente ha sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
• il soggetto richiedente è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, o per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• opera con il codice Ateco 59.1;
• il soggetto richiedente NON si configura come associazione culturale o fondazione senza scopo di lucro.
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.