Revoca e decadenza. 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti agli articoli 4 e 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 8;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 9;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. 1. AAMS può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre ai casi in cui è espressamente prevista nel presente atto di convenzione o nella normativa vigente, anche nei seguenti casi:
a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS;
b) il concessionario violi in modo grave e reiterato le disposizioni vigenti in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano giochi vietati dall’ordinamento italiano;
d) successivamente alla stipula dell’atto di convenzione, emerga, per qualsiasi motivo, ai fini della permanenza del rapporto concessorio per tutti i soggetti ivi indicati, la non sussistenza di un requisito essenziale previsto dalla procedura di selezione e dalla normativa vigente;
e) di dichiarazione mendace di cui al paragrafo 8.2 del capitolato d’oneri, anche se resa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, in costanza del rapporto concessorio;
f) il soggetto che eventualmente eserciti il controllo sul concessionario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, perda i requisiti o violi gli obblighi previsti dall’articolo 10, comma 5;
g) il concessionario violi in modo grave e reiterato gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione;
h) il concessionario non provveda, per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di dodici mesi, all’effettivo mancato adempimento di quanto dovuto a titolo di PREU, nonché degli eventuali interessi e sanzioni previsti dalla disciplina tributaria in materia di PREU;
i) il numero di apparecchi di gioco AWP, collegati alla rete telematica del concessionario, a decorrere dalla scadenza del sesto mese dalla data ...
Revoca e decadenza. 1. Ferma restando la facoltà generale di revoca prevista all’ art. 3 comma 6, il concessionario sarà dichiarato, con provvedimento motivato, decaduto nei seguenti casi:
a) inadempimento grave e reiterato ed oneri assunti col disciplinare e degli obblighi stabiliti dalle leggi;
b) destinazione ad uso diverso da quello assentito;
c) sub concessione a terzi ;
d) mancato pagamento di due annualità del canone;
e) infruttuoso decorso dei termini di cui all’ art.61,comma 2 lett.d) ed e).
Revoca e decadenza. 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo.
3. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando.
4. In caso di revoca del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato per ragioni di pubblico interesse o per grave inosservanza ripetuta e contestata di alcuno degli articoli della convenzione, senza che l'Associazione possa pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o altro. Il concessionario sarà considerato decaduto dalla presente concessione se perderà i requisiti a contrarre previsti dalla normativa interna e sportiva.
Revoca e decadenza. L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 42 del Codice della Navigazione. Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’atto di concessione, l’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza dalla concessione. L’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente capitolato, dall’avviso pubblico, dalla concessione medesima e dall’art. 47 del codice della navigazione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso. Per quanto riguarda l’art. 47 lettera d) del codice della navigazione, il concessionario può incorrere nella decadenza per omesso pagamento anche di una sola annualità del canone.
Revoca e decadenza. L'Istituzione “Le Mura” si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblica utilità o in caso di forza maggiore. In tal caso la stessa dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante Raccomandata A.R. e/o
Revoca e decadenza. La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando. In caso di revoca del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. SO.G.A.S. S.p.A. procederà alla revoca della subconcessione di cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi: - qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali; - revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente contratto; - mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal competente Ministero alla subconcessione delle suddette aree; - ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, che determinino l’incompatibilità della permanenza della sub concessionaria nelle aree concesse, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità. SO.G.A.S. si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze proprie e/o dell'Autorità Concedente in relazione alle necessità del servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto. Ricorrendo le condizioni sopra elencate la sub concessionaria non avrà diritto ad indennizzo alcuno e sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La sub concessionaria avrà, inoltre, diritto alla restituzione della garanzia di cui al precedente art. 9. SO.G.A.S. si riserva, altresì, relativamente alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di limitare l’oggetto della presente subconcessione o di modificare l’ubicazione e/o la superficie totale delle aree con altre ugualmente idonee in termini dimensionali e qualitativi. Le suddette variazioni saranno comunicate da SO.G.A.S. alla sub concessionaria mediante raccomandata a/r. con un preavviso di almeno 20 giorni. SO.G.A.S S.p.A. dichiarerà la decadenza della sub concessionaria nei seguenti casi: - svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 1; - inadempienza degli obblighi derivanti dalla subconcessione; - cessione da parte della sub concessionaria in tutto o in parte del presente contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche gratuito senza autorizzazione di SO.G.A.S.; - esecuzione da parte della sub concessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalm...
Revoca e decadenza. SO.G.A.S. S.p.A. procederà alla revoca della subconcessione di cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi: - qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali; - revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente contratto; - mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal competente Ministero alla subconcessione delle suddette aree; - ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, che determinino l’incompatibilità della permanenza della sub concessionaria nelle aree concesse, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità. SO.G.A.S. si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze proprie e/o dell'Autorità Concedente in relazione alle necessità del servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto. Ricorrendo le condizioni sopra elencate la sub concessionaria non avrà diritto ad indennizzo alcuno e sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La sub concessionaria avrà, inoltre, diritto alla restituzione della garanzia di cui al precedente art. 9. SO.G.A.S. si riserva, altresì, relativamente alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di limitare l’oggetto della presente subconcessione o di modificare l’ubicazione e/o la superficie totale delle aree con altre ugualmente idonee in termini dimensionali e qualitativi. Le suddette variazioni saranno comunicate da SO.G.A.S. alla sub concessionaria mediante raccomandata a/r. con un preavviso di almeno 20 giorni. SO.G.A.S S.p.A. dichiarerà la decadenza della sub concessionaria nei seguenti casi: - svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 1; - inadempienza degli obblighi derivanti dalla subconcessione; - cessione da parte della sub concessionaria in tutto o in parte del presente contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche gratuito senza autorizzazione di SO.G.A.S.; - esecuzione da parte della sub concessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalm...