Revoca e decadenza Clausole campione

Revoca e decadenza. 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. 2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva. 3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo. 4. Il contributo decade qualora: a) vengano meno i requisiti previsti agli articoli 4 e 7; b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 8; c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 9; d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi. 5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la Commissione ritenga che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede richiesta definitiva. Il contributo decade qualora: a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana; b) decada la coproduzione fra i coproduttori italiani e i coproduttori francesi; c) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 14; d) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 17; e) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 18; f) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando; g) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi; h) non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva di cui all’articolo 17, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. L'Amministrazione regionale dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 42 del Codice della Navigazione. Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’atto di concessione, l’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza dalla concessione. L’Amministrazione concedente potrà dichiarare la decadenza della concessione in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente capitolato, dall’avviso pubblico, dalla concessione medesima e dall’art. 47 del codice della navigazione, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il Concessionario fosse incorso. Per quanto riguarda l’art. 47 lettera d) del codice della navigazione, il concessionario può incorrere nella decadenza per omesso pagamento anche di una sola annualità del canone.
Revoca e decadenza. La DG Cinema può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi. Il contributo decade qualora: a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7; b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10; c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11; d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando. In caso di revoca del contributo, la DG Cinema provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. 1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo. 2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo. 3. Il contributo decade qualora: a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7; b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10; c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11; d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando. 4. In caso di revoca del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Revoca e decadenza. SO.G.A.S. S.p.A. procederà alla revoca della subconcessione di cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi: - qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali; - revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle premesse del presente contratto; - mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal competente Ministero alla subconcessione delle suddette aree; - ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, che determinino l’incompatibilità della permanenza della sub concessionaria nelle aree concesse, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo criteri di obiettiva necessità. SO.G.A.S. si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze proprie e/o dell'Autorità Concedente in relazione alle necessità del servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto. Ricorrendo le condizioni sopra elencate la sub concessionaria non avrà diritto ad indennizzo alcuno e sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo effettivamente trascorso. La sub concessionaria avrà, inoltre, diritto alla restituzione della garanzia di cui al precedente art. 9. SO.G.A.S. si riserva, altresì, relativamente alla realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di limitare l’oggetto della presente subconcessione o di modificare l’ubicazione e/o la superficie totale delle aree con altre ugualmente idonee in termini dimensionali e qualitativi. Le suddette variazioni saranno comunicate da SO.G.A.S. alla sub concessionaria mediante raccomandata a/r. con un preavviso di almeno 20 giorni. SO.G.A.S S.p.A. dichiarerà la decadenza della sub concessionaria nei seguenti casi: - svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 1; - inadempienza degli obblighi derivanti dalla subconcessione; - cessione da parte della sub concessionaria in tutto o in parte del presente contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche gratuito senza autorizzazione di SO.G.A.S.; - esecuzione da parte della sub concessionaria di operazioni in sostituzione o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono istituzionalm...
Revoca e decadenza. 1. Ferma restando la facoltà generale di revoca prevista all’ art. 3 comma 6, il concessionario sarà dichiarato, con provvedimento motivato, decaduto nei seguenti casi: a) inadempimento grave e reiterato ed oneri assunti col disciplinare e degli obblighi stabiliti dalle leggi; b) destinazione ad uso diverso da quello assentito; c) sub concessione a terzi ; d) mancato pagamento di due annualità del canone; e) infruttuoso decorso dei termini di cui all’ art.61,comma 2 lett.d) ed e).
Revoca e decadenza. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato per ragioni di pubblico interesse o per grave inosservanza ripetuta e contestata di alcuno degli articoli della convenzione, senza che l'Associazione possa pretendere alcuna somma a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o altro. Il concessionario sarà considerato decaduto dalla presente concessione se perderà i requisiti a contrarre previsti dalla normativa interna e sportiva.
Revoca e decadenza. L'Istituzione “Le Mura” si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblica utilità o in caso di forza maggiore. In tal caso la stessa dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante Raccomandata A.R. e/o

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  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di presentazione della domanda Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • Successivamente, una volta inviata telematicamente la domanda, deve essere scaricata la ricevuta della domanda di CIGD proposta dal sistema stesso e inviata, unitamente alla fotocopia copia fronte-retro del documento d’identità in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx. • La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti. • La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria. • Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata. • Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori. • La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. • La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili. • Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese. • L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).