Contract
Oggetto: Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di fornitura di angiografi fissi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.
I chiarimenti saranno visibili su: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
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1) Domanda
Capitolato d’oneri pag. 39 grazie per illustrare meglio come organizzare i CD-DVD, ovvero il video demo sarà in un supporto separato o contenuto nello stesso disco dei report di dose anonimizzati? Le perplessità nascono alla luce del fatto che i dati hanno diverso formato fra loro e verranno visualizzati su piattaforme altrettanto diverse.
Risposta
Si premette che per i report di dose strutturati DICOM (Radiation Dose Structured Report, RDSR) relativi alle “Caratteristiche dosimetriche” indicati nel par. 15.4 del Capitolato d’Oneri, non è richiesta la presentazione in forma anonima; diversamente, è richiesta la presentazione in busta separata in forma anonima per i CD/DVD non riscrivibili con le bioimmagini, il set informativo ed il report di dose di ciascuna immagine (RDSR) in formato DICOM o pdf, di cui al par. 15.3 del Capitolato d’Xxxxx.
Come previsto al par. 15.4 del Capitolato d’Oneri (p. 39) “Per ciascun singolo Lotto per il quale partecipa, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa […] contenente il CD/DVD non riscrivibile con il video demo e i report di dose strutturati DICOM (Radiation Dose Structured Report, RDSR) relativi alle “Caratteristiche dosimetriche” di cui al criterio 2.N della tabella al par. 17.1”. Il Concorrente avrà la facoltà di inserire nella medesima busta chiusa o un unico CD/DVD non riscrivibile contenente sia il video demo sia i report di dose, ovvero distinti CD/DVD non riscrivibili contenenti rispettivamente il video demo e i report di dose.
2) Domanda
Con riferimento alla domanda di partecipazione, si chiede di confermare che, indipendentemente dal numero di lotti a cui si partecipa, l’importo totale della marca da bollo da corrispondere, tramite modello F24, è pari a € 16,00.
Risposta
Si conferma.
3) Domanda
Nella tabella a pag.44-45-46 del Capitolato d’Oneri, i valori minimo e massimo relativo ai dose report (sezioni 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del lotto vascolare e 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 del lotto cardio) hanno dei valori senza unità di misura. Si chiede di specificare l’unità di misura relativa a quei numeri. Non può essere (Gy*m^2)/s perché i valori sono troppo elevati. Risposta
Si rimanda all’errata corrige pubblicata in data 18/03/2021.
4) Domanda
Nel set informativo delle immagini viene richiesto il volume di contrasto utilizzato durante l’acquisizione. Nel caso di iniezione manuale è difficile avere un valore preciso come invece avviene per il metodo di iniezione automatica. Questo perché si fa riferimento ai cc della siringa con cui si inietta ed inoltre c’è la possibilità che il contrasto della siringa non sia stata iniettato completamente, a discrezione del medico. A fronte di queste osservazioni è necessario indicare il volume totale di contrasto anche per iniezione di tipo manuale?
Risposta
Si conferma: è necessario indicare il volume di contrasto utilizzato durante l’acquisizione, sia nel caso di iniezione automatica che nel caso di iniezione di tipo manuale.
5) Domanda
Nella tabella dei criteri discrezionali del Lotto 1 a pag. 43 del Capitolato d’oneri, è omesso il criterio F ovvero se crescente o decrescente nel punto 1.4, 1.8 e 1.9 relativo al lotto angiografico, si chiede di specificare se DE o CR. Risposta
Analogamente a quanto previsto per il criterio 1.9 relativo al Lotto 2, si chiarisce che anche per i criteri di cui ai punti 1.4, 1.8 e 1.9 della tabella Lotto 1 Angiografi vascolari (pp. 43/44 del Capitolato d’oneri) il coefficiente verrà attribuito mediante una formula lineare a punteggio assoluto crescente (“CR”).
6) Domanda
Con riferimento all’ultimo capoverso pag. 19 Capitolato Tecnico si chiede di confermare che l’utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l’utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.
Risposta
Si conferma, fermo restando che il concorrente deve opportunamente fornire le garanzie adeguate di cui all’art. 46 del Regolamento UE/2016/679.
7) Domanda
Con riferimento al pagamento del contributo a favore dell’ANAC, informiamo che non è possibile generare il bollettino per il pagamento in quanto risulta che il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento con consiglio di avvisare la stazione appaltante.
Risposta
A seguito della pubblicazione del Bando sulla GURI (24.03.2021 n. 34) e sulla GUUE (19.03.2021 n. S 055) si è proceduto al perfezionamento dei CIG ed è, quindi, possibile adempiere all’obbligo di pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
8) Domanda
Rif. Capitolato d’oneri, Art. 15.2
Si chiede se sia ammessa, a comprova delle caratteristiche minime e migliorative, estratti di manuali, datasheet e altri documenti di notevoli dimensioni anziché fornirli per intero.
Risposta
Non si conferma: come precisato nel par. 15.2 del Capitolato d’Xxxxx, “Tutti i documenti sopra [documenti a comprova delle caratteristiche tecniche] richiamati devono essere forniti per intero (non è consentita la presentazione di estratti) […]”. In merito alle notevoli dimensioni dei documenti, si fa presente che questi ultimi possono essere caricati a Sistema dopo averli suddivisi in file, ciascuno di dimensioni inferiori a 13 MB, ed avendo cura di usare una denominazione comune completa di un indice di sequenza progressivo (ad es: “nome_file_1.pdf.p7m”, “nome_file_2.pdf.p7m”, etc.)
9) Domanda
Rif. Capitolato d’Xxxxx, Art 22 - DOCUMENTI PER LA STIPULA. Punto g)
Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Come indicato al par. 22 (sez. Polizza Assicurativa) del Capitolato d’oneri, “Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 7 del Capitolato d’Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.”
Si precisa, inoltre, che potrà essere prodotto e, quindi, considerato equivalente a quanto sopra richiesto, il certificato di assicurazione riportante integralmente il contenuto dell’allegato 7 su carta intestata della Compagnia assicuratrice debitamente datato e firmato.
10) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, Artt 12 e 14.1 Pagamento bollo
Si chiede se, in luogo del modello F24, il pagamento del bollo possa essere effettuato in maniera virtuale indicando il numero dell’autorizzazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate.
Risposta
Non si conferma. Si ricorda, infatti, che come riportato al par. 14.1 del Capitolato d’Oneri: “Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24: il codice tributo per il pagamento è 1552. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti (mod.
F24). Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura”.
11) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale – come sembra evincersi dal successivo art 19 dello stesso Schema di Accordo Quadro.
Risposta
Si conferma. Per un maggiore dettaglio della disciplina delle penali si rinvia a quanto previsto nell’art. 14 dello Schema di Accordo Quadro e nell’art. 113 bis co. 4 del d.lgs. 50/2016.
12) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 26 – Evoluzione tecnologica
Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti per tutta la durata contrattuale, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Risposta
Occorre preliminarmente distinguere tra l’art. 26 “Evoluzione tecnologica” dello Schema di Accordo Quadro e quanto riportato all’art.2 del Cap tecnico. Si conferma che - così come indicato all’art. 2 del Capitolato tecnico - “Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata contrattuale.” Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente.
Diverso è il procedimento disciplinato dall’art. 26 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale si fa riferimento all’ipotesi di evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime, a fronte della quale le apparecchiature o i dispositivi opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
13) Domanda
Rif. Capitolato d'Oneri. Art 3. "l'importo posto a base di gara per singolo sub-lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a [omissis] e che sono relativi ai seguenti servizi [omissis] sulla base degli elementi specifici nell'Allegato 18 - Schema calcolo costi della manodopera."
• Si chiede di confermare la possibilità dell’offerente di indicare in offerta economica un valore differente da quello stimato da codesta amministrazione.
• Si chiede, inoltre, di confermare che per il calcolo dei costi della manodopera non necessariamente debbano coincidere con tutte le attività elencate nell'Allegato 18.
Risposta
Come precisato a p. 14 del Capitolato d’Oneri, il valore dei costi della manodopera indicato nella documentazione di gara costituisce una mera stima della Stazione appaltante, effettuata sulla base degli elementi specificati nel richiamato Allegato 18 – Schema calcolo costi della manodopera. Resta, pertanto, ferma la possibilità per ciascun concorrente di indicare, nella propria offerta economica, un valore di costi della manodopera diverso, fermo restando il rispetto di quanto previsto nell’art. 95 comma 10 e 97 co. 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016. Le attività indicate nell’allegato 18 sono quelle che – nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro – sono state qualificate dalla Stazione appaltante come “manodopera”; resta ferma la possibilità, per i concorrenti, di considerare, nell’ambito della propria stima dei costi della manodopera, anche attività ulteriori, purché qualificabili come tali.
Da ultimo, al fine di consentire una più agevole valutazione dei suddetti costi, si chiede ai concorrenti – come precisato nella lett. e) a p. 42 del Capitolato d’Oneri - di parametrare gli stessi, possibilmente, sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario.
14) Domanda
Rif. Capitolato tecnico, art. 10 Ritiro delle apparecchiature da sostituire
Si chiede di confermare che sia previsto il passaggio di proprietà del bene ritirato, a fronte di uno sconto da parte del fornitore, solo nel caso in cui il medesimo bene non venga destinato a demolizione RAEE.
Risposta
Nel caso in cui l’Amministrazione richieda nell’Ordine di fornitura, il servizio previsto nell’art. 10 del Capitolato tecnico, avente ad oggetto il ritiro a titolo gratuito di un angiografo da sostituire, il Fornitore ne assumerà la proprietà e dovrà garantire all’Amministrazione medesima uno sconto sul prezzo offerto per la singola apparecchiatura, secondo i criteri indicati nel medesimo paragrafo, anche qualora il Fornitore stesso decida di destinare il bene allo smaltimento e trattamento dell’apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Si ricorda, tuttavia, che per apparecchiature da ritirare/sostituire di età pari o superiore a 12 anni, il Fornitore non è tenuto a corrispondere alcuno sconto.
Viceversa, qualora l’Amministrazione richieda nell’Ordine di fornitura il servizio connesso alla fornitura di cui all’art. 9 del Capitolato tecnico, “avente ad oggetto il ritiro gratuito al piano terra dell’edificio di un angiografo […] da dismettere ai fini del successivo smaltimento e trattamento dell’apparecchiature, quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”, si conferma che non è previsto alcun passaggio di proprietà del bene ritirato e nessuno sconto da parte del Fornitore.
15) Domanda
All’interno “Allegato 4 - Capitolato Tecnico”, viene indicata la “La possibilità di ordinare dispositivi e servizi opzionali da parte delle Amministrazioni è subordinata all’approvvigionamento di almeno un angiografo. Per ogni angiografo ordinato la quantità massima ordinabile di ciascun dispositivo/servizio opzionale è pari a uno, salvo quando diversamente specificato.”
Si chiede di specificare se all’atto dell’adesione alla Convenzione, sarà possibile per la Pubblica Amministrazione ordinare per ogni angiografo due iniettori (in quanto gli stessi sono riportati come due opzionali distinti), oppure uno solo.
Risposta
Si conferma che sarà possibile per la Pubblica Amministrazione ordinare, per ogni angiografo, un dispositivo opzionale. Essendo previsti due distinti dispositivi opzionali per gli iniettori, in quanto di due tipologie differenti, le Amministrazioni potranno ordinarli entrambi.
16) Domanda
Nella griglia dei punteggi viene indicata la “Visualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del Paziente antropomorfo durante l'intera procedura angiografica”.
Se intendiamo correttamente, il sistema richiesto è atto a garantire all’Operatore durante l’intera procedura l’accesso al dato sul monitor in sala esame.
Si chiede di indicare se, a beneficio del Paziente, l’informazione debba essere mostrata sul monitor dell’immagine in diretta in sala esame per l’intera procedura in modo da rendere possibile all’Operatore di intervenire in tempo reale cambiando, se possibile clinicamente, la proiezione del sistema, pervenendo ad una riduzione di dose.
Risposta
Si conferma quanto richiesto nelle Tabelle di cui al par.17.1 del Capitolato d’oneri.
17) Domanda
Nel “Capitolato Tecnico”, come caratteristica migliorativa, viene indicata la “Visualizzazione con codifica colorimetrica, o con toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica del Paziente antropomorfo durante l'intera procedura angiografica”.
Per la tutela della salute del Paziente, riteniamo che un software dedicato al monitoraggio della dose, debba garantire l’accesso all’informazione sul monitor in diretta in sala esame per l’intera procedura, al fine di consentire all’Operatore di intervenire in tempo reale cambiando, se possibile clinicamente, la proiezione del sistema.
Di contro, riteniamo che una semplice rappresentazione grafica di un modello antropomorfo su un foglio di lavoro, non esposto costantemente in sala esame a beneficio degli Operatori, senza indicazioni chiare su come agire sull’angiografo per evitare un danno deterministico ai tessuti del Paziente, non sia sufficiente a garantire una minore esposizione.
Per un monitoraggio della dose efficace e per supportare l’Operatore che, impegnato nella procedura, deve focalizzare l’attenzione principalmente sugli aspetti clinici dell’intervento, a nostro avviso si rende inoltre necessaria una segnalazione (acustica e/o visiva) di raggiungimento della soglia deterministica del danno fisiologico.
Non è a nostro avviso sufficiente a garantire una reale riduzione della dose un modello grafico della dose cutanea, qualora valutabile solo in maniera qualitativa ex post.
Per le ragioni esposte, si chiede di considerare rispondente alla richiesta in oggetto un software che consenta una visualizzazione con codifica colorimetrica o in toni di grigio, della dose cutanea su rappresentazione grafica durante l’intera procedura angiografica sul monitor dell’immagine angiografica in diretta in sala esame, comprensiva di avviso di raggiungimento di una soglia preimpostata, modificabile secondo le esigenze dell’Operatore, e che aggiorni il dato di esposizione in automatico per ogni proiezione dell’arco.
Risposta
Il quesito non è chiaro. Si rimanda comunque alla risposta al quesito n. 16).
18) Domanda
All’interno dell’”Allegato 4A – Protocollo test dosimetrici” viene specificato che “Il Concorrente dovrà fornire il Report Dosimetrico Strutturato DICOM (RDSR) di procedure di Pazienti reali, acquisite nella pratica clinica presso strutture sanitarie con un’apparecchiatura corrispondente per marca e modello a quella presentata a Sistema in sede di Offerta tecnica”.
Stante la richiesta, premiata come caratteristica migliorativa, di offrire sistemi a pavimento ed a soffitto, si chiede di confermare la possibilità di fornire report strutturati acquisiti su un’apparecchiatura corrispondente per marca e modello, e dunque con la medesima catena di immagine (tubo - detettore - controllo automatico dell’esposizione) a prescindere dall’ancoraggio (a pavimento ed a soffitto), ininfluente, a parità di geometria di acquisizione, sui parametri di esposizione.
Risposta
Si conferma.
19) Domanda
All’interno dell’”Allegato 4B – Protocollo Valutazione Bioimmagini” viene specificato che le bioimmagini dovranno essere acquisite durante “procedure eseguite con un’apparecchiatura corrispondente per marca e modello a quella offerta in gara”.
Stante la richiesta, premiata come caratteristica migliorativa, di offrire sistemi a pavimento ed a soffitto, si chiede di confermare la possibilità di fornire immagini acquisiti su un’apparecchiatura corrispondente per marca e modello, e dunque con la medesima catena di immagine (tubo - detettore - controllo automatico dell’esposizione) a prescindere dall’ancoraggio (a pavimento ed a soffitto), ininfluente, a parità di geometria di acquisizione, sulla qualità di immagine. Risposta
Si conferma.
20) Domanda
All’interno della griglia punteggi viene premiata la possibilità di offrire un’installazione a pavimento o a soffitto e, per il lotto cardiologico, un detettore con una dimensione maggiore al medesimo prezzo.
Il fornitore lascerà dunque all’Ente Ospedaliero la possibilità di scegliere la configurazione che meglio aderisce alle specifiche esigenze.
Stante questa possibilità, onerosa dal punto di vista economico per i fornitori, si chiede di confermare che nella Scheda Tecnica delle caratteristiche migliorative vada inserito e sia valutato il dato migliore a cui il fornitore consente all’Ente di accedere.
Risposta
Non si conferma. Verranno valutate come premianti esclusivamente: la possibilità per l’Amministrazione di ordinare una apparecchiatura con installazione a pavimento o a soffitto a scelta della stessa al medesimo prezzo offerto per l’apparecchiatura (criteri 1.3 del Lotto 1 e 1.4 del Lotto 2) e la possibilità per l’Amministrazione di ordinare una apparecchiatura configurata con detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm al medesimo prezzo offerto per l’apparecchiatura (criterio 1.3 del Lotto 2).
Si ricorda, ad ogni buon conto, che con riferimento al Lotto 2, il Concorrente dovrà offrire un detettore digitale a pannello piatto con “area attiva di acquisizione (A): 17x17 ≤ A ≤ 23x23 cm2”, come indicato al par. 2.2 del Capitolato tecnico.
A pagina 26 del Capitolato tecnico viene esposto il servizio di Formazione specialistica del personale.
Si chiede di confermare che l’Amministrazione contraente possa richiedere tale servizio solo all’atto dell’OdF così come avviene ad esempio per il servizio opzionale di smontaggio.
Risposta
Come riportato al par. 3.2 del Capitolato tecnico, “Una volta emesso l’OdF, l’Amministrazione dovrà integrarlo entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di emissione indicando:
• gli eventuali dispositivi opzionali;
• la volontà di richiedere il ritiro delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali ai fini del successivo smaltimento (cfr. paragrafo 9) o della sostituzione (cfr. paragrafo 10);
• l’eventuale servizio opzionale di “smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali usati” (cfr. paragrafo 12);
• l’eventuale servizio opzionale di “formazione specialistica del personale” (cfr. paragrafo 13).”
22) Domanda
A differenza delle passate edizioni della Procedura di Gara, relativamente ai software avanzati 3D, non rileviamo il vincolo di acquisto congiunto con la Workstation W, l’hardware su cui necessariamente installare i software richiesti. Si chiede di voler specificarlo per i software da S1 a S8 per il Lotto 1 Vascolare e per il lotto da S1 a S3 per il Lotto 2 Cardiologico.
Risposta
Tali richieste verranno specificate in fase di predisposizione del Catalogo sulla piattaforma Xxxxxxxxxxxxxxx.xx tramite cui le Amministrazioni potranno effettuare gli Ordini di Fornitura.
23) Domanda
Al paragrafo 17.1 relativamente ai Criteri di Valutazione dell’offerta Tecnica, si chiede conferma dell’unità di misura in Gy*m2/secondo e dei valori minimi e massimi dei coefficienti:
o AC - Fluoro - DAP/time
o AC - Acquisition - DAP/time
o AI - Fluoro - DAP/time
o AI - Acquisition - DAP/time
o EE - Fluoro - DAP/time
o EE - Acquisition - DAP/time
o CA - Fluoro - DAP/time
o CA - Acquisition - DAP/time
o PTCA - Fluoro - DAP/time
o PTCA - Acquisition - DAP/time
Inoltre, dato che il punteggio verrà assegnato all’interno di un range minimo/massimo , essendo il DAP notevolmente influenzato dal FOV utilizzato per l’acquisizione, nonché dalla dimensione del detettore, vi segnaliamo che il range così restrittivo favorisce le acquisizioni effettuate con FOV più piccolo e che pertanto il DAP non valuta la tecnologia dell’apparecchiatura bensì le modalità utilizzate dall’operatore.
Pertanto suggeriamo di prendere in considerazione il valore di KERMA in aria.
Risposta
Con riferimento alla prima parte del quesito si rimanda all’errata corrige pubblicata in data 18/03/2021. In merito alla seconda parte, si conferma quanto richiesto nelle Tabelle di cui al par.17.1 del Capitolato d’oneri.
24) Domanda
Nell’allegato 4A relativamente al Protocollo per l’esecuzione dei test dosimetrici, si chiede di specificare il numero di cifre decimali ammesse e se l’arrotondamento del valore va fatto solamente sul valore della mediana calcolata.
Risposta
Si rimanda a quanto indicato al par. 15.1 “Nella Scheda Offerta tecnica tutti i valori numerici offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. Kg 190,345=). Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,345).” Si precisa che non saranno visualizzati nel .pdf di Offerta tecnica decimali non significativi, ovvero in caso di offerta pari a Kg 190,00 verrà riportato nel .pdf il valore di Kg 190.
25) Domanda
Stante la caratteristica tecnica migliorativa relativa al lotto 2, richiesta nel punto 1.3 del Capitolato d’oneri (pag. 45), “Possibilità di configurazione con detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm, a scelta dell'amministrazione, al medesimo prezzo offerto per l'apparecchiatura”, si chiede di confermare che tale possibilità sia riferibile alla mera sostituzione del detettore, senza alcuna ulteriore modifica alla configurazione offerta (es. diverso tubo radiogeno; diversa configurazione dell’arco, ecc); infatti qualora il cambio del solo detettore comporti anche la modifica e/o la sostituzione di ulteriori componenti della configurazione offerta, si configurerebbe una variante dell’offerta, ma attualmente non espressamente facoltizzata nei documenti di gara, così come prevede l’art. 95 comma 14 del DL.Lgs 50/2016 .
Risposta
Si ribadisce che il criterio di cui al punto 1.3 della tabella lotto 2 Angiografi Cardiologici del Capitolato d’Oneri riveste un carattere migliorativo dell’offerta, attribuendo un vantaggio per le amministrazioni a fronte di un maggior punteggio per i concorrenti. Ciò che rileva ai fini dell’offerta è la possibilità di configurazione con detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm al medesimo prezzo offerto per l’apparecchiatura.
Le modalità di configurazione rilevano solo se peggiorative delle caratteristiche minime definite in gara; se migliorative, invece, sono ritenute ammissibili, in quanto non idonee ad intaccare l’oggetto della gara de qua. Fermo quanto sopra detto, qualora in fase di emissione degli Ordini di Fornitura, le Amministrazioni richiedano la configurazione con detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm, tale configurazione sarà ritenuta idonea. Si rimanda, infine, al quesito n. 20) in merito alle valutazioni ritenute premianti con riferimento alla caratteristica 1.3 del Lotto 2.
26) Domanda
Paragrafo 9 del Capitolato d’Oneri “Subappalto”
Il paragrafo 9 del capitolato d’oneri non esplicita ,ove l’operatore economico volesse affidare attività in subAppalto, la quota percentuale massima da non superare. si chiede di voler confermare che tale quota sia pari al 40% .
Risposta
Non si conferma. Come previsto nel richiamato par. 9 del Capitolato d’Oneri, “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. […]”. Il comma 2, nel quale è indicata la quota massima subappaltabile, è stato disapplicato con le sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, con conseguente inapplicabilità del limite indicato.
27) Domanda
Paragrafo 8 del Capitolato Tecnico “Servizio di assistenza e manutenzione full risk”
Stante il paragrafo 8 del capitolato Tecnico , che prevede nell’ambito del servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo, si segnala che tale copertura dei guasti accidentali, debba considerarsi invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, nè riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso.
Pertanto, si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del nostro ordinamento giuridico, visto l’indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene di proprietà dell’Ente e comunque a disposizione dell’Ente h24, ed altresì, perchè di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l’attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l’onere economico dei
danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio.
Risposta
Si conferma quanto indicato al par. 8 del Capitolato Tecnico.
28) Domanda
Paragrafo 14.1 del Capitolato d’Oneri “Domanda di partecipazione”
si chiede di confermare che la domanda di partecipazione debba essere corredata da un solo versamento di € 16,00 per l’assolvimento del bollo con F24 anche qualora l’operatore economico intenda partecipare a tutti i lotti e sub lotti. Risposta
Si conferma.
29) Domanda
Relativamente all’art. 5 del capitolato tecnico si chiede di confermare che “Nelle operazioni di installazione si intende ricompreso anche il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell’Amministrazione” si intende il collegamento al quadro elettrico dedicato all’apparecchiatura ed escluso dalla fornitura.
Risposta
Si conferma.
30) Domanda
Si chiede di precisare se nell'indicare il costo della manodopera totale in offerta, l'operatore economico debba comprendere anche i costi della manodopera relativi alle prestazioni individuate dalla normativa di gara e dall'allegato 18 come eventuali (ritiro apparecchiatura) e opzionali (smontaggio e smaltimento e training specialistico) pur nella consapevolezza che si tratta di prestazioni che potrebbero non essere richieste all'operatore economico e/o di prestazioni il cui costo è a carico della p.a. ordinante (art. 12 Capitolato tecnico).
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito n. 13) e si evidenzia che, come emerge nell’allegato in formato xls alla documentazione di gara “Allegato 18 – Schema calcolo costi della manodopera”, nella stima effettuata dalla stazione appaltante “per i servizi eventuali/opzionali si è ipotizzato che gli stessi fossero richiesti dal 50% delle PA ordinanti”.
31) Domanda
Nel Capitolato tecnico, per il Lotto Vascolare e per il Lotto Cardiologico leggiamo: “Applicativo dotato di sincronizzazione in tempo reale del modello 2D/3D al variare della posizione di tavolo o arco.”
Si chiede di confermare che, per rispondere a tale requisito di minima, il sistema angiografico debba prevedere la possibilità di fondere un volume 3D preacquisito (CT, MR o acquisizione rotazionale 3D) attraverso la sovrapposizione con due immagini fluoroscopiche (Fusione 2D/3D), in aggiunta alla classica fusione di un volume 3D preacquisito (CT, MR o acquisizione rotazionale 3D) con un’acquisizione rotazionale 3D ottenuta nel corso dell’esame (Fusione 3D/3D).
Risposta
Si conferma quanto previsto nelle caratteristiche minime nelle Tabelle al par. 2.1 e 2.2 del Capitolato tecnico.
32) Domanda
In relazione alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma che un rivenditore di apparecchiature elettromedicali, ivi inclusi gli angiografi fissi, può partecipare alla gara come concorrente singolo o in rti con altro operatore (produttore e/o rinvenditore di apparecchiature elettromedicali).
Risposta
Si conferma. Si rimanda a quanto previsto dal par. 5 del Capitolato d’Oneri, “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”.
33) Domanda
Relativamente alla previsione di cui al capitolato tecnico pag. 19 che prevede che "Esclusivamente per la fornitura in noleggio (sub-lotti 1.B e 2.B): Le attività di manutenzione delle apparecchiature, comprese nel canone di fornitura, devono essere effettuate da personale specializzato del Fornitore, proprietario del bene, che riacquisterà il possesso dello stesso allo scadere della durata del contratto. L'Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni accidentali (compreso il furto) subiti e/o riscontrati sulle apparecchiature oggetto dell’ordine, fatto
salvo il caso di dolo.", vogliate confermare che il fornitore proprietario può subappaltare le attività di manutenzione delle apparecchiature a ditte ugualmente specializzate, nel rispetto della normativa vigente.
Risposta
Si conferma.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx