LOTTO 7
LOTTO 7
COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Polizza RC Patrimoniale n° …………..
Tra: Università di Pisa
Partita I.V.A./C.F.: 002286820501
con sede in : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA RC PATRIMONIALE Numero
Contraente : Università di Pisa
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale : Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2015
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 30.06.2020
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12 Frazionamento:
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Ente: Università di Pisa, Assicurato e Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Ente: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, nonché di tutte le attività deliberate nel corso della durata del presente contratto di assicurazione, anche av- valendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimento;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile; Sinistro: il verificarsi di un evento dannoso per il quale e’ prestata l’assicurazione; Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
Richiesta di risarcimento e/o Circostanze:
o la domanda giudiziale di risarcimento di danno nei confronti dell’Assicurato, anche in qualità di terzo
o la azione civile di risarcimento di danno nei confronti dell’Assicurato quale civilmente responsa- bile, promossa dalla parte civile nel processo penale
o qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato, contenente una richiesta di risarcimento di danno.
Le richieste di risarcimento derivanti da un medesimo evento dannoso, anche se pervenute in momenti diversi, vengono considerate come una unica richiesta di risarcimento;
Indennizzo o Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;
Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la da- ta di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Periodo di validità: la durata dell’assicurazione indicata in polizza, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva del- la garanzia);
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, com- presi il danno alla salute o biologico nonché’ il danno morale o esistenziale e, in genere, qualun- que danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamen- to totale o parziale di cose o animali;
Danno patrimoniale o Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Ri- poso Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, comun- que ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Dipendente e Amministratore: qualunque soggetto che sia alle dirette dipendenze dell’Ente (quali i Dipendenti) o che sia a essa collegato da altro tipo di mandato o rapporto di lavoro o di servizio e che partecipi alle attività istituzionali della stessa (quali gli Amministratori, e quindi i componenti, anche non dipendenti, degli Organi e/o Organismi Istituzionali e Accademici dell’Ente);
Dipendente tecnico: qualunque soggetto, regolarmente abilitato o comunque in regola con le di- sposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Ente che svolga attività tecniche previste dalla nor- mativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Ente;
Retribuzioni erogate: la somma delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, e degli onorari riconosciuti ai prestatori di lavoro.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la sca- denza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni nor- mative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorren- za della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto e’ svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, tele- fax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Ente.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Ente pagherà alla Società:
a. entro 90 (novanta) giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché’ nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 (novanta) giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
x. xxxxx 00 (xxxxxxx) giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
o gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell’ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di xxxxxxx, laddove presente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui l’Ente comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche ef- fettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della So- cietà stessa.
Art. 5: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 6: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniale, in forza della propria Responsabi- lità civile, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito od atto illegittimo imputabile al Contraente/Assicurato e compiuto o adottato da uno o più Dipen- denti o Amministratori del Contraente/Assicurato nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istitu- zionali in nome o per conto del Contraente/Assicurato, come determinate dalla vigente normativa.
La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o de- terioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o ra- xxxx.
Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare per ef- fetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, nonché le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per tutte le attività stabilite e/o consentite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi o al Contra- ente/Assicurato stesso.
In caso di dolo o di colpa grave, resta salvo il diritto di surrogazione della Società, ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile, nei confronti dei soggetti responsabili.
Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l’Ente di quanto que- sto sia tenuto a pagare in favore di terzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Ente, la presente assicurazione terrà indenne l’Ente del pregiudi- zio economico sofferto qualora, a seguito dell’esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia sta- ta posta a carico dell’Ente stesso.
Art. 7: Precisazioni
A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa e’ operante an- che nei casi seguenti:
Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai sin- goli Amministratori e/o Dipendenti del Contraente/Assicurato in rappresentanza dello stesso in altri organi collegiali; i soggetti così individuati rivestono la qualifica di assicurati.
Estensione D.Lgs. n. 81/2008
Le garanzie del presente contratto si intendono operanti a favore del Contraente/Assicurato e dei soggetti individuati dalla normativa vigente (che assumono pertanto la qualifica di assicurati) per le responsabilità civili derivanti dalla legislazione in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto compre- se in garanzia anche le attività e gli incarichi di:
o “Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
o “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinato- re per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società a ri- spondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civi- le Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambi- to di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività dirette o di consulenza in mate- ria di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par- ziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale di polizza.
Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale, entro il limite del massimale di polizza.
Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. Lgs 196/2003
Le garanzie del presente contratto si intendono operanti a favore del Contraente/Assicurato e dei soggetti individuati dalla normativa vigente (che assumono pertanto la qualifica di assicurati) per le responsabilità civili ascrivibili ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdi- te patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, e- laborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, pur- ché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti dolosi.
Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi respon- sabili se non diversamente previsto.
Art. 8: Estensioni di garanzia
Si conviene che, nell’ambito del massimale di polizza ma senza applicazione della franchigia even- tualmente prevista, assumono la qualifica di Assicurati anche i soggetti di seguito individuati, alle condizioni di polizza laddove non variate / integrate nel presente articolo:
Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo che questa estensione di garanzia e’ prestata a 2’ rischio (v. articolo Altre assicurazioni) ri- spetto alla polizza di responsabilità civile generale stipulata dal Contraente/Assicurato, ove ope- rante, per gli Assicurati Dipendenti Tecnici la copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio delle attività di Dipen- dente Tecnico quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (e- missioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs 163/06 e s.m.i.;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06 e s.m.i.. La copertura assicurativa è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavo- ro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coor- dinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.
La Società in nessun caso risponderà direttamente o indirettamente per effetto di una azione di ri- valsa della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, che si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
Art. 9: Efficacia della garanzia – Altre assicurazioni - Validità territoriale
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute al Contraente/Assicurato du- rante il periodo di validità della polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza e illimitatamente prima della data di effetto della stessa.
Xxxxx restando i massimali e i limiti di cui alla presente polizza, qualora l’evento dannoso risulti ga- rantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori diversi dalla Società, essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
La copertura assicurativa e’ operante per gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché’ nei Paesi della Europa geografica e/o mediterranea.
Art. 10: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di:
o euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ciascun sinistro, e di
o euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa, anche nel caso di corresponsabilità tra più assicurati.
Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell’Ente, quale franchigia fissa per sinistro, un importo pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
SEZIONE IV - CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 11: Rischi esclusi dall’assicurazione
La Società non risarcisce i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) da lesioni personali, morte e danneggiamento di cose connessi o conseguenti all'esercizio di attività mediche o paramediche;
c) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
d) connessi o conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provo- cate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di at- tività dell’Ente;
e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equipa- rate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impie- go di aeromobili;
f) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto di- sciplinato all’articolo “Estensioni di garanzia”;
g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.Pen.), ingiuria (art.594 C.Pen.) e diffamazione (art, 595 C.Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi.
Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali il Contraente/Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione preceden- temente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presen- te contratto o, in caso di xxxxxxx/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qual- siasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
Art. 12: Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri
La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall’Ente alla Società entro quindici giorni lavo- rativi da quando l’Ufficio Assicurazioni dello stesso e’ venuta a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni di cui alla “Richiesta di risarcimento e/o circostanza”.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà all’Ente un elenco riepiloga- tivo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la data di apertura presso la Società
- la data di chiusura (per liquidazione o altro motivo)
- le iniziali della controparte
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto)
- l’importo stimato per la sua definizione
- l’importo liquidato alla controparte
- le motivazioni di una eventuale reiezione
L’Assicurato da’ facoltà alla Società di pagare direttamente al terzo l’indennità dovuta.
La Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro qualora prevista, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l’ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all’importo della franchi- gia, e provvederà nei 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale ad inviare all’Ente la appen- dice di riepilogo e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.
Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e l’Ente provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 13: Gestione delle vertenze e spese legali
Si conviene che la Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudi- ziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso con l’assenso del Contraen- te/Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro il Contra- ente/Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massima- le stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneg- giato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui so- pra.
Le Parti si danno reciprocamente atto che al Contraente/Assicurato compete la diretta ed esclusi- va gestione di tutti i procedimenti giudiziari ad esso avanzati senza esplicita richiesta di risarcimen- to. Pertanto il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di segnalazione di tali eventi alla So- cietà, anche in presenza di un atto di citazione.
Tuttavia, qualora durante la gestione diretta dell’evento, o successivamente, dovesse emergere una richiesta di risarcimento, il Contraente/Assicurato denuncerà il sinistro alla Società nei termini previsti dall’art. 6 e la stessa non potrà rifiutarne la gestione nei termini consueti, né eccepire in al- cun modo la copertura assicurativa.
A tale riguardo la Società si impegna:
- a riconoscere efficaci tutte le azioni esperite dal Contraente nella definizione dei predetti eventi;
- all’obbligo risarcitorio nei confronti della controparte, una volta accertata la responsabilità del medesimo Contraente.
E’ facoltà della Contraente affiancare il proprio legale interno, purché regolarmente iscritto all’albo professionale pertinente, al legale incaricato dalla Società.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia del Contraente/Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.
Art. 14: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate.
Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Ente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, l’ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 15: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici com- ponenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Società Mandataria
Compagnia … Società Mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del soggetto dalle stesse designato, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Quota xx% (Società Mandataria) Compagnia … Quota xx% (Società Mandante)
Art. 15 bis: Partecipazione delle Società’ – Coassicurazione e Delega
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di seguito indi- cate:
Compagnia … Società Delegataria
Compagnia … Società Coassicuratrice
Ciascuna delle Società costituenti il riparto è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il riparto di coassicurazione.
La Società coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti , nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della Società Dele- gataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percen- tuali di partecipazione:
Compagnia … Quota xx% (Società Delegataria) Compagnia … Quota xx% (Società Coassicuratrice)
Art. 16: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 17: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associa- zione temporanea di imprese o alla coassicurazione (se esistente).
Art. 18: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fi- scale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le dero- ghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA)
e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Retribuzioni erogate | Aliquota promille | |
euro 150.000.000,00 | ………………… | |
Totale premio imponibile annuo | euro | …………… |
Imposte | euro | …………… |
Totale premio lordo annuo | euro | …………… |
APPENDICE A)
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Premesso che:
La copertura assicurativa può essere estesa, dietro specifica richiesta decontraente ai soggetti assicurati al presente contratto, al maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera
d) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. nel testo ora vigente (art. 132,comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) entro il limite percentuale del costo di costruzione dell'opera progetta- ta stabilito dalla vigente normativa,
vengono di seguito normate le:
Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della re- sponsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 17, comma 3, ex Legge 109/94 e s.m.i., ora D. Lgs. 163/2006
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al
D.M. 123/04 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assi- curativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di ac- cettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
Contraente/Assicurati (Dipendente/i incaricato/i della progettazione) | C.F. |
// | |
Stazione appaltante | Sede |
// |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
// |
Data prevista dell’inizio lavori | Data prevista della fine lavori |
// |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo compl. previsto opera |
// |
Data di inizio della copertura assicurativa | Data di cessazione della copertura assicurativa |
Vedi art. A.6 lettera a) | Vedi art. A.6 lettera b) |
Condizioni economiche
Durata lavori | Tasso sul valore delle opere | Premio minimo lordo per certificato |
Lavori fino a 12 mesi Lavori fino a 18 mesi Lavori fino a 24 mesi | ||
NB: Per opere il cui valore supera i 10.000.000,00 di Euro e/o per durata lavori superiore a 24 mesi è richiesta la preventiva approvazione degli Assicuratori. |
DEFINIZIONI
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all’art. 10 della Legge, nel testo ora vigente, al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'assicurato;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ora D.Lgs. 163/2006;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdet- ta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Premio: la somma dovuta dal contraente alla Società quale controprestazione a fonte del rilascio della assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. (ora decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i).;
Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa alle condizioni contrattuali delle singole copertu- re assicurative;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società/Assicuratore: l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assu- me il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge (ora art.3, co. 25, 26, 29, 31, 32 del D.Lgs. n. 163/2006) committenti dei lavori.
Art. A.1: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a paga- re, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), del- la Legge, nel testo ora vigente (art. 132,comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Sta- zione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto ese- cutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. A.2: Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipen- dente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Ente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. A.3: Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. A.1, sostenuti dal- la Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati- si e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. A.16 (Obblighi dell'assicurato / Contraente).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, xxxxxx- xxxxxxxx, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.4: Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale di seguito indicato, i costi di cui all’art. A.1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve so- stenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. A.5: Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamen- to di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in ge- nere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di ener- gia nucleare o radioattività.
Art. A.6: Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. A.16 (Obblighi dell'Assicurato / Contraente), primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certifi- cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dal- la ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si veri- fichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto en- tro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automati- camente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. A.7: Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento (ora parte VI, Titolo I del D.P.R. n. 207/2010).
Art. A.8: Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento (ora art. 270 del
D.P.R. n. 207/2010) e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge (ora art. 132,comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. A.9: Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all’art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. A.10: Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quo- ta parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalen- dosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ri- partite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. A.12: Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento (ora artt. da 44 a 49 del D.P.R. n. 207/2010).
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. A.13: Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipu- lazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. A.14: Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. a), sem- pre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. A.6, lett. b).
Art. A.15: Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. A.16: Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approva- zione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è asse- gnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge (ora art. 132, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006) di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabi- li di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria re- sponsabilità.
Art. A.17: Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. A.18: Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. A.6 (Durata dell'assicurazione), lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. A.19: Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. A.20: Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Ufficio Incaricato al quale è asse- gnata la presente copertura assicurativa.
Art. A.21: Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. A.22: Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. A.23: Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. A.24: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto è svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, tele- fax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Data | L’Assicuratore | Il Contraente |
Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.: Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione
Art. A.5 Rischi esclusi dall'assicurazione Art. A.8 Massimale di assicurazione
Art. A.12 Dichiarazioni
Art. A.24 Gestione del contratto
Data | Il Contraente |
APPENDICE B)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
(ai sensi dell’Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)
La presente Scheda di Copertura costituisce parte integrante del Certificato di Assicura- zione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno ai sensi dell’art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006, come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, se- condo le caratteristiche indicate agli articoli 56 e 57 DPR 207/2010, e riporta i dati e le in- formazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa.
Assicurato (Verificatore interno) | Via/Piazza numero civico | CAP | Prov. |
// |
Stazione appaltante | Sede |
// |
Descrizione dell’opera | Luogo di esecuzione |
// |
Data prevista dell’inizio lavori | Data prevista della fine lavori |
// |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata ex art. 57 D.P.R. 207/2010 |
// |
Data di efficacia dell’assicurazione (data di accettazione dell’incarico)
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. B.1: Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
b) l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. B.2: Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. B.3: Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato, entro 30 gg. dalla data di emissione dalla data di ogni singolo certificato, il relativo premio; in caso di ri- tardato pagamento del premio nella predetta tempistica gli effetti della polizze garanzie sottoscritte decorreranno dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendente- mente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6, lett. c).
Art. B.4: Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. B.5: Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di ini- zio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di appro- vazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. B.6: Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.
b) L’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico.
c) L’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi suc- cessivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall’Art. 16.
Art. B.7: Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. B.8: Proroga dell’assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecu- zione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 6 lettera c).
Art. B.9: Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. B.10: Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere va- lide, con lettera raccomandata alla Società.
Art. B.11: Foro competente
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. B.12: Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. B.13: Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
a) le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con e- sclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
rovina totale o parziale delle opere stesse;
gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compro- mettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Com- mittente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che inci- da in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ot- tenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini pre- visti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa desi- gnato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbliga- torie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. B.14: Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciu- ta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompe- tenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente ricono- sciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da in- competenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. B.15: Rischi esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoveri- mento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde ac- quifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. B.16: Xxxxxx e termine della garanzia – (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla So- cietà per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 6 let- tera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far sup- porre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’ accetta- zione dell’incarico.
Art. B.17: Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del terri- torio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. B.18: Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertu- ra ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:
non inferiore al 5% del valore dell’opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per la- vori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n 163;
non inferiore al 10% dell’importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero perio- do di efficacia dell’Assicurazione.
Art. B.19: Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti respon- sabili.
Art. B.20: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e pena- le - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendo- si di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicura- to e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, ripor- tato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecni- ci che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giusti- zia penale.
Art. B.21: Facoltà di rivalsa nei confronti del progettista esterno
Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Pro- gettista Xxxxxxx, e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.
Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti agli Assicuratori che abbiano risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regola- te a norma di legge.
Art. B.22: Clausola di raccordo
Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno esse- re emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al conte- nuto dei citati Schemi tipo.
Art. B.23: Gestione del contratto
La gestione e esecuzione del contratto è svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto dovranno essere inviate a mezzo posta raccomandata, tele- fax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Data | L’Assicuratore | Il Contraente |
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA ASSICU- RAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposi- zioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 1 - Dichiarazioni
Art. 14 - Condizioni di validità dell’Assicurazione Art. 15 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 21 - Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Data | Il Contraente |