Facoltà di recesso. Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Per sinistro
Facoltà di recesso. Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l’indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’assicuratore si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 9 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Facoltà di recesso. Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua definizione, tanto il Contraente che la Società possono recedere da questa Polizza con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di Recesso da parte della Società, questa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa al Contraente la frazione del Premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.
Facoltà di recesso. Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione, l’Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione stessa, fermo restando il preventivo assenso del Contraente. Il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale d’invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Facoltà di recesso. Il collocamento delle Quote dei Fondi del Trust può essere effettuato anche fuori della sede legale e delle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento e dell’Agente di Collocamento (ad esempio una Banca o una S.I.M.). Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del D.lgs 24.02.98 n° 58 (Testo Unico della Finanza) l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Sottoscrittore. Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare all’Agente di Collocamento o al suo promotore finanziario il proprio recesso senza spese né corrispettivi. Detta sospensiva non si applica nei casi di successive sottoscrizioni e conversioni tra fondi, né nel caso di sottoscrizione a mezzo di tecniche di comunicazione a distanza ovvero effettuate presso gli sportelli bancari, presso la sede legale e/o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento e/o dell’Agente di Collocamento. In caso di collocamento on line non sarà necessaria la compilazione di un Modulo di Sottoscrizione ma sarà necessario un mandato a favore dell’Agente di Collocamento ai fini della sottoscrizione di tali Quote in nome dell’Agente di Collocamento e per conto del Sottoscrittore. ■ Con la sottoscrizione del presente modulo il/i Sottoscrittore/i conferisce/ono incarico al soggetto qui di seguito indicato, affinché in nome e per conto suo/nostro lo stesso possa effettuare ordini di conversione, rimborso e/o eventuali ordini di sottoscrizioni successive ed ogni altra operazione relativa alle Quote del TRUST, con esclusione degli ordini di sottoscrizione iniziale. Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto delegato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire all’Agente di Collocamento la relativa comunica- zione di revoca o di modifica a firma di tutti i Sottoscrittori e/o mediante idoneo atto, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla modifica delle anagrafiche. È onere dell’Agente di Collocamento procedere all’identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato, nonché recepire ed archiviare la procura rilasciata in atto scritto separato.
Facoltà di recesso. A norma dell’art. 1373 cod.civ. l’Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.
Facoltà di recesso. Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle impo- ste.
Facoltà di recesso la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto: - dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso; - Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni; Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Facoltà di recesso. 1. E’ attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
Facoltà di recesso. Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: disdette@pec.amissima.it) come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione. Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni) Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 8 – Proroga dell’assicurazione. Per sinistro In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.. In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.