Allegati
Parte I Sezione III
Allegati
Roma – luglio 2014
Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti
ALLEGATO 1 3
RICHIESTA PARTECIPAZIONE DIRETTA A TARGET2-BANCA D’ITALIA 3
Allegato 1bis 80
RICHIESTA PARTECIPAZIONE DIRETTA A TARGET2-BANCA D’ITALIA TRAMITE INTERNET 80
ALLEGATO 2 146
LETTERA CONTRATTO PER ANTICIPAZIONE INFRAGIORNALIERA 146
ALLEGATO 3 159
INFORMATIVA CONSOLIDATA SUI CONTI (ICC) 159
ALLEGATO 4 162
LIQUIDITÀ AGGREGATA (LA) 162
ALLEGATO 5 178
RESERVE FOR CASH WITHDRAWAL 178
ALLEGATO 6 180
RICHIESTA CONTRATTO COMOVIMENTAZIONE UNA TANTUM DEL COMOVIMENTATORE 180
ALLEGATO 7 188
RICHIESTA COMOVIMENTAZIONE IN INGLESE 188
ALLEGATO 8 197
RICHIESTA DEL COMOVIMENTATO 197
ALLEGATO 9 205
REGOLAMENTO DEL CONTANTE IN TARGET2 205
ALLLEGATO 10 208
CHIUSURA DEL CONTO PM IN TARGET2-BANCA D’ITALIA PER CAMBIO BIC 208
ALLLEGATO 11 210
RECESSO DALLA PARTECIPAZIONE A TARGET2-BANCA D’ITALIA 210
ALLEGATO 12 213
ORDINE DI PRELEVAMENTO 213
ALLEGATO 13 216
ORDINE DI GIROFONDI 216
ALLEGATO 14 219
ORDINE DI ACCREDITAMENTO 219
ALLEGATO 15 222
CAUSALI DI REGOLAMENTO 222
ALLEGATO 16 228
SCELTA DELL’INVIO DI ESTRATTI CONTO “ANALITICI” PER IL CONTO PM/HAM 228
ALLEGATO 17 230
MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2 230
ALLEGATO 18 239
RICHIESTA CONTO HAM 239
Allegato 18 bis 267
RICHIESTA CONTO HAM TRAMITE INTERNET 267
ALLEGATO 19 301
RECESSO CONTO HAM 301
Allegato 1
RICHIESTA PARTECIPAZIONE DIRETTA A TARGET2-BANCA D’ITALIA
Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di ...............................
Oggetto: partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia.
Il/la…………….………………………………….....................................................…....................
........................................................................................ (di seguito il richiedente), con sede legale in
................................................................................................……………..................................................
(Stato) (Città)
................................................................................................................................................…
……….....,
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da
...................................................................................................., chiede di perfezionare un
rapporto di partecipazione diretta al sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d’Italia gestito da codesto Istituto (di seguito TARGET2-Banca d’Italia) a partire dal
……………………………………………...
(giorno mese anno)
Al riguardo il richiedente:
b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia allegate alla presente lettera- contratto (Allegato 1 e relative appendici - di seguito denominati Condizioni), che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
c) dichiara di avere operato il recesso dall’eventuale rapporto di conto HAM della SSP presso la Banca d’Italia con effetto decorrente dall’acquisto di efficacia del presente contratto;
d) dichiara di scegliere – nell’ambito dello schema tariffario di cui all’Appendice VI delle Condizioni (all.1) - l’Opzione ……… e di comunicare eventuali modifiche dell’opzione scelta mediante il previsto modulo di raccolta dei dati statici entro dieci giorni dalla fine del mese per il quale si vuole modificare l’opzione tariffaria;
e) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto PM può essere utilizzato per eseguire versamenti e prelevamenti di contante sul medesimo - direttamente o tramite terzi
– presso le Filiali abilitate della Banca d’Italia, secondo le modalità stabilite nella Guida per gli aderenti del Sistema TARGET2-Banca d’Italia;
f) si impegna a comunicare a codesta Filiale, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca d’Italia, l’identità e i poteri di firma dei soggetti abilitati a firmare e a operare presso le Filiali abilitate della Banca d’Italia;
g) comunica che i soggetti abilitati a operare, ai sensi della precedente lettera f), presso codesta Filiale saranno altresì abilitati a operare – secondo le modalità stabilite in materia e rese note dalla Banca d’Italia – presso la Sede di Milano di quest’ultima;
h) conferisce alla Banca d’Italia un’autorizzazione irrevocabile di addebitare direttamente il proprio conto PM per riscuotere somme dovute alla Banca d’Italia dal richiedente;
i) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto PM può essere utilizzato per detenere riserve minime, di cui all’articolo 12, comma 3, delle Condizioni;
j) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che ai fini della direttiva 98/26/CE e s.m. sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e in deroga a quanto previsto all’articolo 22 delle Condizioni:
- le istruzioni di accredito rivenienti dal sistema ancillare che utilizza l’Ancillary System Interface sono considerate immesse in TARGET2-Banca d’Italia e irrevocabili nel/dal momento in cui esse sono accettate dalla banca centrale con la quale il sistema ancillare medesimo ha un accordo bilaterale per il regolamento di istruzioni di pagamento nel PM tramite l’ASI;
- le istruzioni di addebito rivenienti dal sistema ancillare sono considerate immesse in TARGET2-Banca d’Italia nel/dal momento in cui il conto PM del sistema ancillare è addebitato;
- le previsioni di cui agli alinea precedenti non hanno effetto sulle regole dei sistemi ancillari, designati ai sensi della direttiva 98/26/CE e s.m., che utilizzano l’ASI, che stabiliscano il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale sistema ancillare in un momento precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento in TARGET2-Banca d’Italia;
k) si impegna ad effettuare le comunicazioni destinate alla Banca d’Italia in forma scritta conformemente agli schemi predisposti da quest’ultima,;
l) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:
- elegge domicilio - ai sensi dell’articolo 47 del codice civile e ai fini del preavviso di revoca di cui all’articolo 9 bis della legge n. 386/90 - al seguente indirizzo:
..................................................................................………….........……......................
(Stato) (Città)
..............................................................................…………........................................;
(indirizzo)
- rende noti i seguenti indirizzi fax e/x XXXXX per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:
n° di fax: ......................................................................................…………............…..
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)
- indirizzo SWIFT: …………………………………………………………….
- Indirizzo PEC: …………………………………………………………………….
m)allega alla presente lettera-contratto:
- le Condizioni, (Allegato 1 con le relative Appendici) -;
- l’Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency (Allegato 2)
..................., ......................
. ....................................................
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme. Con riferimento alla presente lettera contratto le lettere: f (Poteri di firma); p (Autorizzazione in favore della Banca d’Italia all’addebito diretto. Con riferimento alle ‘Condizioni’ gli articoli: 28 (Requisiti di sicurezza); 30 (Meccanismo di indennizzo) insieme all’Appendice II; 31 (Regime di responsabilità)e Allegato IV paragrafi 2 e 6; 32 (Regime probatorio); 33 (Durata e cessazione ordinaria della partecipazione); 34 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione 36 (Diritti di pegno e compensazione della Banca d’Italia); 40 (Comunicazioni); 41 (Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete); 42 (Procedura di modifica); 43 (Diritti dei terzi); 44 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento). Con riferimento all’Appendice IV i paragrafi: 2 (Procedure di business continuity e di contingency); 7 (Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari).
.....................................................
(firma del legale rappresentante)
Allegato 1
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET2-BANCA D’ITALIA
PREMESSO CHE:
1. la Banca d’Italia gestisce dal 19 maggio 2008 il sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET2–Banca d’Italia, componente del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2;
2. TARGET2 i) è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento ciascuno dei quali gestito da una banca centrale e ii) opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata la piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP);
3. Ai sensi dell’articolo 6 dell’Indirizzo della BCE del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2007/2 e succ. modd., di seguito, “TARGET2 Guideline”), la partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2 è disciplinata dalle misure con cui ciascuna banca centrale dà attuazione alle “Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2” stabilite negli allegati II e V della TARGET2 Guideline.
Tutto ciò premesso, la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia è disciplinata dalle seguenti Condizioni Generali, predisposte in conformità all’Allegato II della TARGET2 Guideline.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:
- per “autorizzazione di addebito diretto” si intende un’istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest’ultima è legittimata e tenuta ad addebitare il conto dell’ordinante medesimo sulla base di un’istruzione di addebito diretto proveniente da un beneficiario;
- per “banche centrali (BC)” si intendono le BC dell’Eurosistema e le BC connesse a TARGET2;
- per “BC connessa a TARGET2” si intende una banca centrale nazionale (BCN), diversa da una BC dell’Eurosistema, connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la BCE o la BCN di uno Stato membro che ha adottato l’euro;
- per “BC fornitrici della SSP” si intendono la Banca d’Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema;
- per “BCN gestore” si intende la BCN LA del sistema componente di TARGET2 nel quale partecipa il gestore del gruppo LA;
- per “BCN-LA” si intende la BCN partecipante che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito;
- per “beneficiario”, si intende, eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente contratto, un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per “capacity opinion” si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni;
- per “codice identificativo BIC” si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
b) regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC;
- per “contratto LA” si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA;
- per “credito infragiornaliero” il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa;
- per “CUG di TARGET2” si intende un insieme di clienti del fornitore dei servizi di rete i quali sono raggruppati ai fini dell’utilizzo dei servizi e prodotti offerti dal suddetto fornitore per l’accesso al PM;
- per “direttiva bancaria” si intende la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
- per “deposito” si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN ad un tasso di deposito predeterminato;
- per “direttiva sulla settlement finality” si intende la Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
- per “ente creditizio” si intende (a) un ente creditizio iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario o comunque operante in Italia ai sensi dell’articolo 16 dello stesso Testo unico ovvero incluso nell’elenco di cui all’articolo 2 della direttiva bancaria sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; oppure (b) un altro ente creditizio nel significato di cui all’articolo 123, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente;
- per “ente del settore pubblico” si intende un soggetto nell’ambito del “settore pubblico”, come definito all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13
dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato1,
- per “entry disposition” si intende la fase di elaborazione di un pagamento nel corso della quale TARGET2-Banca d’Italia tenta di regolare un ordine di pagamento accettato ai sensi dell’articolo 14, attraverso l’esperimento di specifiche procedure, così come descritte nell’articolo 20;
- per “evento che legittima l’escussione” si intende, nei confronti di un membro del gruppo LA:
a) qualunque evento di default di cui all’articolo 34, comma 1, delle presenti Condizioni;
b) qualunque altro evento di default o di cui all’articolo 34, comma 2, delle presenti Condizioni in relazione al quale la Banca d’Italia ha deciso – tenuto conto della gravità dell’evento medesimo – debba procedersi alla compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 26 delle presenti Condizioni;
c) qualunque decisione di sospendere o far cessare l’accesso al credito infragiornaliero;
- per “evento di default” si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l’adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la Banca d’Italia o qualunque altra BC, tra cui:
a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all’articolo 4 o dei requisiti stabiliti all’articolo 8, comma 1, lettera a) punto i);
b) l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
c) la proposizione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);
d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell’incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
f) il caso in cui il partecipante è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;
g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante sono soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera; o
j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;
- per “funzione ICC (Informativa consolidata sui conti)” si intende la disponibilità attraverso l’ICM di informazioni consolidate relative a una pluralità di conti PM;
- per “funzione LA (liquidità aggregata)” si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM;
1 GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.
- per “fornitore dei servizi di rete” si intende l’impresa incaricata dal Consiglio direttivo della BCE di fornire le connessioni informatiche di rete necessarie al fine di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in TARGET2;
- per “gestore del gruppo ICC” si intende un membro del gruppo ICC designato dagli altri membri del gruppo ICC per monitorare e distribuire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo ICC stesso nel corso di una giornata lavorativa;
- per “gestore del gruppo LA” si intende il membro di un gruppo LA incaricato dagli altri membri del gruppo LA di gestire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA nel corso della giornata lavorativa;
- per “giornata lavorativa” si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell’Appendice V;
- per “gruppo” si intende:
a) un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest’ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n° 27 (IAS 27), adottato in base al Regolamento della Commissione (CE) n° 2238/20046 e che si compone di:
i) una società madre e una o più controllate; ovvero
ii) due o più controllate di una società madre;
b) un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a) punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l’inclusione in un bilancio consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante diretto o, nel caso di un gruppo LA, della BCN gestore; o
c) una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia:
i) organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l’affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero
ii) caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati;
e in ciascuno dei casi di cui alla lettera c) il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo;
- per “gruppo ICC” si intende un gruppo composto dai partecipanti a TARGET2 che utilizzano la funzione ICC;
- per “gruppo LA” si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo LA che utilizzano la funzione LA;
- per “home account” si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN per un soggetto che ha i requisiti per diventare partecipante indiretto;
- per “impresa d’investimento” si intende i) una società di intermediazione mobiliare iscritta all’albo di cui all’articolo 20 del Testo unico sulla finanza ovvero ii) un’impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria iscritta all’albo di cui all’articolo 20 del Testo unico sulla finanza ovvero nell’elenco allegato al medesimo, operante in Italia ai sensi rispettivamente dell’articolo 27 ovvero 28 del medesimo Testo unico, a condizione che la società di intermediazione mobiliare/l’impresa d’investimento comunitaria o extracomunitaria in questione sia:
a) autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, designata come tale secondo la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari; e
b) abilitata a svolgere le attività: i) nel caso di una società di intermediazione mobiliare, di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) o c) del Testo unico sulla finanza; ii) nel caso di una impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui ai punti 2, 3 e 5 della Sezione A dell’Allegato del Testo unico sulla finanza;
- per “istruzione di addebito diretto” si intende un’istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest’ultimo l’ammontare indicato nell’istruzione, in virtù di un'autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata;
- per “liquidità disponibile ovvero liquidità” si intende il saldo positivo sul conto PM di un partecipante a TARGET2 e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa dalla rispettiva BC in relazione a detto conto;
- per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-Banca d’Italia, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l’elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata in TARGET2-Banca d’Italia ;
- per “membro del gruppo LA” si intende un partecipante a TARGET2 che ha concluso un contratto LA;
- per “messaggio di rete ICM” si intende l’informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti a TARGET2 attraverso l’ICM;
- per “modulo di raccolta dei dati statici” si intende il modulo predisposto dalla Banca d’Italia allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-Banca d’Italia ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi;
- per “Modulo di contingency” si intende il modulo SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency;
- per “Modulo di Informazione e Controllo (ICM)” si intende il modulo SSP che consente ai partecipanti di ottenere informazioni on-line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;
- per “multi-addressee access” si intende la funzione mediante la quale le succursali o gli enti creditizi insedati nel SEE possono accedere al rispettivo sistema componente TARGET2 immettendo ordini di pagamento e/o ricevendo pagamenti direttamente attraverso un sistema componente di TARGET2; tale funzione abilita detti soggetti a immettere i loro ordini di pagamento attraverso il conto PM del partecipante diretto senza il coinvolgimento di quest’ultimo;
- per “operazioni di rifinanziamento marginale” si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell’Eurosistema per ricevere credito overnight da una BC dell’Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale;
- per “ordinante” si intende, eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente contratto, un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per “ordine di bonifico” si intende l’istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM;
- per “ordine di pagamento” si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità o un’istruzione di addebito diretto;
- per “ordine di pagamento non regolato” si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;
- per “ordine di trasferimento di liquidità” si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell’ambito di un gruppo ICC o a un gruppo LA;
- per “partecipante” (o “partecipante diretto”) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso la Banca d’Italia;
- per “partecipante a TARGET2” si intende qualunque partecipante in qualunque sistema componente di TARGET2;
- per “partecipante disponente” si intende un partecipante a TARGET2 che ha disposto un ordine di pagamento;
- per “partecipante indiretto” si intende un ente creditizio insediato nel SEE, che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;
- per “Payments Module (PM)” si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati su conti PM;
- per “procedure di insolvenza” si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva sulla settlement finality;
- per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un SA che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro SA che utilizza la procedura di regolamento 6,
- per “SEE” si intende lo Spazio economico europeo, che comprende gli Stati membri dell’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per “Single Shared Platform (SSP)” si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP;
- per “sistema ancillare (SA)” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito internet della BCE2 , nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’Indirizzo BCE/2007/2 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC interessata;
- per “sistema componente di TARGET2” si intende uno qualunque dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) delle BC che fanno parte di TARGET2;
- per “sospensione” si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla Banca d’Italia;
2 L'attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE xxx.xxx.xxxxxx.xx: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.
- per “specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)” si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un partecipante interagisce con TARGET2;
- per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) del Testo unico bancario;
- per “TARGET2” si intende l’insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per “TARGET2-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d’Italia;
- per “tasso sui depositi” si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;
- per “tasso di rifinanziamento marginale” si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- per “Testo unico bancario” si intende il d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- per “Testo unico sulla finanza” si intende il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- per “titolare di addressable BIC” si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in un sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto.
Articolo 2 - Appendici
1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante della presenti Condizioni:
- Appendice I: Specifiche tecniche per l’elaborazione degli ordini di pagamento
- Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET2
- Appendice III: Fac-simile per il capacity e il country opionion
- Appendice IV: Procedure di Business continuity e di contingency
- Appendice V: Giornata operativa
- Appendice VI: Schema tariffario e di fatturazione
- Appendice VII: Contratto di liquidità aggregata
2. In caso di conflitto o di difformità tra un’appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.
Articolo 3 – Descrizione generale di TARGET2-Banca d’Italia e di TARGET2
1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale.
2. I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-Banca d’Italia:
a) ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, o ad esse connessi;
b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l’Eurosistema;
c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; e
e) qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.
3. TARGET2 è istituito ed opera sulla base della SSP. L’Eurosistema specifica la configurazione tecnica e le caratteristiche della SSP. I servizi relativi alla SSP sono prestati dalle BC fornitrici della SSP a favore delle BC dell’Eurosistema, in virtù di specifici accordi contrattuali.
4. La Banca d’Italia è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BC fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della Banca d’Italia, per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BC fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati alla Banca d’Italia.
5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla settlement finality. TARGET2-Banca d’Italia è designato come “sistema” ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e del Provvedimento della Banca d’Italia del 30 aprile 2008 .
6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia e della Banca d’Italia. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (Titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.
TITOLO II PARTECIPAZIONE
Articolo 4 – Criteri di accesso
1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate possono partecipare direttamente in TARGET2-Banca d’Italia:
a) enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;
b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE; e
c) BCN degli Stati membri dell’UE e la BCE,
a condizione che i soggetti di cui ai sottoparagrafi a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lett. b), dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui attuazione, a parere della Banca d’Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.
2. La Banca d’Italia può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti diretti:
a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;
b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
c) imprese d’investimento insediate nel SEE;
d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e
e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale la Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l’accesso ai sistemi di pagamento nell’Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell’accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione comunitaria di riferimento.
3. Gli istituti di moneta elettronica iscritti all’albo di cui all’articolo 114-bis, comma 2. del Testo unico bancario o comunque operanti in Italia ai sensi dell’articolo 114-ter, comma 3, del medesimo Testo unico non sono ammessi a partecipare a TARGET2-Banca d’Italia.
Articolo 5 – Partecipanti diretti
1. I partecipanti diretti in TARGERT2-Banca d’Italia devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2. Essi devono avere almeno un conto PM presso la Banca d’Italia.
2. I partecipanti diretti possono designare titolari di addressable BIC, a prescindere dal luogo in cui sono insediati.
3. I partecipanti diretti possono designare partecipanti indiretti, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6.
4. Il multi-addressee access mediante succursali può essere concesso alle seguenti condizioni:
a) Un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) o b), che sia stato ammesso come partecipante diretto, può concedere l’accesso al proprio conto PM a una o più delle proprie succursali insediate nel SEE, al fine di consentire a tali succursali di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti direttamente, a condizione che la Banca d’Italia ne sia informata.
b) Ove la succursale di un ente creditizio sia stata ammessa come partecipante diretto, le altre succursali o e/o la direzione generale dello stesso ente creditizio, purché insediate nel SEE, possono avere accesso al conto PM della succursale, a condizione che quest’ultima abbia informato la Banca d’Italia.
Articolo 6 – Partecipanti indiretti
1. Qualunque ente creditizio insediato nel SEE può concludere un contratto con un partecipante diretto che sia o un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) o b), o una BC, al fine di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti, e di regolarli attraverso il conto PM del suddetto partecipante diretto. TARGET2-Banca d’Italia riconosce i partecipanti indiretti mediante la registrazione di tale partecipazione indiretta nella directory di TARGET2, come descritta nell’articolo 9.
2. Laddove un partecipante diretto, che sia un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) o b), e un partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il
partecipante diretto può espressamente autorizzare il partecipante indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti mediante il multi-addressee access di gruppo.
Articolo 7 – Obblighi del partecipante diretto
1. Per chiarezza, si precisa che gli ordini di pagamento immessi o i pagamenti ricevuti dai partecipanti indiretti ai sensi dell’articolo 6 e dalle succursali ai sensi dell’articolo 5, comma 4, devono considerarsi come immessi o ricevuti dal rispettivo partecipante diretto.
2. Il partecipante diretto è vincolato da tali ordini di pagamento, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detto partecipante e uno dei soggetti di cui al comma 1.
Articolo 8 – Procedura di adesione
1. Per aderire a TARGET2-Banca d’Italia, i soggetti che richiedono la partecipazione devono:
a) rispettare i seguenti requisiti tecnici:
i) installare, gestire, operare e monitorare l’infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET2-Banca d’Italia e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell’infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti devono concludere un accordo col fornitore dei servizi di rete per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’Appendice I; e
ii) aver superato i collaudi richiesti da Banca d’Italia; e
b) soddisfare i seguenti requisiti legali:
i) presentare un capacity opinion da redigersi in conformità al fac-simile di cui all’Appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite dalla Banca d’Italia in altro contesto; e
ii) per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) fornire un country opinion da redigersi in conformità al fac-simile di cui all’Appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite dalla Banca d’Italia in altro contesto.
2. I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta per iscritto alla Banca d’Italia, allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:
a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d’Italia, debitamente compilati;
b) il capacity opinion, se richiesto dalla Banca d’Italia; e
c) il country opinion, se richiesto dalla Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.
4. La Banca d’Italia respinge la richiesta di partecipazione se:
a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all’articolo 4;
b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1; e/o
c) tale partecipazione, a giudizio della Banca d’Italia, ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d’Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni
della Banca d’Italia così come disciplinate dalla legge e descritte nello Statuto della Banca d’Italia approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 28 novembre 2006, approvata con D.P.R. 12 dicembre 2006 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oppure comporti rischi in base a motivi prudenziali.
5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di partecipazione, la Banca d’Italia comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la Banca d’Italia richieda informazioni aggiuntive ai sensi del comma 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della Banca d’Italia delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve contenere indicazione dei motivi.
Articolo 9 – Directory di TARGET2
1. La directory di TARGET2 è la banca-dati dei BIC utilizzati per l’indirizzamento degli ordini di pagamento destinati:
a) ai partecipanti a TARGET2 e alle rispettive succursali dotate di multi-addressee access;
b) ai partecipanti indiretti a TARGET2, inclusi quelli dotati di multi-addressee access; e
c) agli intestatari di un addressable BIC. Essa è aggiornata settimanalmente.
2. Salvo diversa richiesta dal partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.
3. I partecipanti possono distribuire la directory di TARGET2 esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono del multi-addressee access.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) possono utilizzare il proprio BIC esclusivamente in relazione a un partecipante diretto.
5. I partecipanti riconoscono che la Banca d'Italia e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti. Inoltre, possono essere pubblicati i nomi e i BIC di partecipanti indiretti registrati dai partecipanti e i partecipanti assicurano che i partecipanti indiretti hanno acconsentito a tale pubblicazione
TITOLO III OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 10 – Obblighi della Banca d’Italia e dei partecipanti
1. La Banca d’Italia offre i servizi descritti nel Titolo IV delle presenti Condizioni, alle condizioni ivi indicate. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d’Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. I partecipanti corrispondono alla Banca d’Italia le tariffe stabilite nell’Appendice VI.
3. I partecipanti assicurano che saranno connessi a TARGET2-Banca d’Italia nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all’Appendice V.
4. Il partecipante dichiara e garantisce alla Banca d’Italia che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di
legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
Articolo 11 – Cooperazione e scambio d’informazioni
1. Nell’adempimento delle proprie obbligazioni e nell’esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d’Italia e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-Banca d’Italia. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l’adempimento dei propri obblighi e per l’esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto.
2. La Banca d’Italia istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all’operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS). Il T2IS può essere utilizzato per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività di TARGET2.
4. La Banca d’Italia può inviare comunicazioni ai partecipanti tramite messaggio di rete ICM o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.
5. I partecipanti sono tenuti a presentare alla Banca d’Italia i previsti moduli di raccolta dei dati statici e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esatta corrispondenza tra le informazioni ad essi relative fornite alla Banca d’Italia e quelle immesse da quest’ultima in TARGET2-Banca d’Italia.
6. La Banca d’Italia è autorizzata a comunicare alle BC fornitrici della SSP qualunque informazione relativa ai partecipanti di cui le BC fornitrici della SSP possano necessitare nel loro ruolo di Amministratore del Servizio (“Service Administrator”) ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete.
7. I partecipanti informano la Banca d’Italia di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.
8. I partecipanti informano la Banca d’Italia di:
a) qualunque nuovo partecipante indiretto, nuovo titolare di addressable BIC o nuovo soggetto abilitato all’utilizzo di multi-addressee access da essi registrato;
b) qualunque variazione relativa ai soggetti elencati alla lettera a).
9. I partecipanti informano immediatamente la Banca d’Italia nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.
TITOLO IV
GESTIONE DEI CONTI PM ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
Articolo 12 – Apertura e gestione dei conti PM
1. La Banca d’Italia apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la Banca d'Italia apre uno o più sottoconti in TARGET2-Banca d’Italia da utilizzare per dedicare liquidità.
2. Sui conti PM non sono ammessi saldi a debito, salvo quanto previsto nel contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno eventualmente sottoscritto con la Banca d’Italia che disciplina la concessione di credito infragiornaliero da parte di quest’ultima ai partecipanti.
3. I conti PM e i rispettivi sotto-conti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea e dal Regolamento BCE/2003/9 del 12 settembre 2003 sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime.
4. Oltre che per il regolamento degli ordini di pagamento nel Payments Module, un conto PM può essere utilizzato per regolare ordini di pagamento verso e dagli Home Account, in conformità delle regole dettate dalla Banca d’Italia.
5. I partecipanti utilizzano l’ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità. La Banca d’Italia fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun partecipante che abbia optato per tale servizio.
Articolo 13 – Tipologie di ordini di pagamento
Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:
a) gli ordini di bonifico;
b) le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un’autorizzazione di addebitamento diretto; e
c) ordini di trasferimento di liquidità.
Articolo 14 – Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento
1. Gli ordini di pagamento immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla Banca d’Italia se:
a) il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;
b) il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-Banca d’Italia e supera il controllo di doppia immissione descritto nell’Appendice I; e
c) nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.
2. La Banca d’Italia rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al comma 1. La Banca d’Italia informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell’Appendice I.
3. La SSP determina la marcatura temporale per l’elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l’ordine di pagamento.
Articolo 15 – Regole sulla priorità
1. I partecipanti disponenti assegnano ad ogni ordine di pagamento una delle seguenti priorità:
a) ordine di pagamento ordinario (classe di priorità 2);
b) ordine di pagamento urgente (classe di priorità 1); o
c) ordine di pagamento molto urgente (classe di priorità 0).
Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento ordinario
2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere assegnati esclusivamente da parte di:
a) BC; e
b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l’Interfaccia dei sistemi ancillari.
Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l’Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono da considerarsi ordini di pagamento molto urgenti.
3. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l’ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti.
4. Nel caso di ordini di pagamento urgenti e ordinari, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.
Articolo 16 – Limiti di liquidità
1. Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.
2. Limiti di liquidità possono essere fissati solo da, o nei confronti di, un gruppo LA nel suo complesso. Non possono essere fissati limiti nei confronti di un singolo conto PM di un membro del gruppo LA, né reciprocamente fra i membri di un gruppo LA.
3. Con la fissazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.
4. Un partecipante può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il partecipante ha fissato almeno un limite bilaterale. Con la fissazione di un limite multilaterale, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso i conti PM di tutti i partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali non è stato
fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata, provenienti da tali conti PM, supera detto limite multilaterale.
5. L’importo minimo di qualunque limite è di 1 milione di euro. Un limite bilaterale o multilaterale di importo pari a zero è trattato come se non fosse stato fissato alcun limite. Limiti di ammontare tra zero e 1 milione di euro non sono possibili.
6. I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva attraverso l’ICM. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La fissazione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.
Articolo 17 – Riserve di liquidità
1. I partecipanti possono costituire riserve di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM.
2. Il gestore del gruppo LA può costituire riserve di liquidità solo per il gruppo LA nel suo complesso. Non è possibile costituire riserve di liquidità per singoli conti all’interno di un medesimo gruppo LA.
3. Facendo richiesta di riservare un certo ammontare di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di regolare ordini di pagamento urgenti o ordinari solo se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento molto urgenti.
4. Facendo richiesta di riservare un certo quantitativo di liquidità per ordini di pagamento urgenti, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di regolare ordini di pagamento ordinari, se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento urgenti e molto urgenti.
5. Una volta ricevuta la richiesta di costituzione di riserva, la Banca d’Italia controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.
6. L’ammontare della riserva di liquidità può essere modificato. I partecipanti possono richiedere attraverso l’ICM di riservare nuovi ammontari con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva.
Articolo 17bis - Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata
1. I partecipanti possono predefinire l’ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva.
2. I partecipanti possono predefinire attraverso l’ICM l’ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva. La Banca d'Italia deve intendersi autorizzata dai partecipanti a dedicare liquidità per loro conto qualora il sistema ancillare pertinente ne faccia richiesta.
Articolo 18 – Regolamento a orari predefiniti
1. I partecipanti disponenti possono predefinire l’orario di regolamento degli ordini di pagamento nell’arco di una giornata lavorativa utilizzando l’Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator.
2. Qualora si utilizzi l’Earliest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è accantonato e immesso nella entry disposition solo al momento indicato.
3. Qualora si utilizzi il Latest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è mandato indietro come non regolato, se non può essere regolato entro il momento indicato per l’addebito. 15 minuti prima del momento indicato per l’addebito, viene inviata al partecipante disponente una notifica automatica attraverso l’ICM. Il partecipante disponente può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l’ordine di pagamento in questione non viene mandato indietro.
4. I partecipanti disponenti possono modificare l’Earliest Debit Time Indicator e il Latest Debit Time Indicator attraverso l’ICM.
5. Ulteriori dettagli di tipo tecnico sono contenuti nell’Appendice I.
Article 19 – Immissione anticipata di ordini di pagamento
1. Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a cinque giornate lavorative prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).
2. Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e posti nella entry disposition alla data di regolamento prestabilita dal partecipante disponente al momento iniziale dell'elaborazione diurna, come indicato nell’Appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.
3. Gli articoli 15, comma 3, 22, comma 2 e 29, comma 1, lettera a) si applicano mutatis mutandis agli ordini di pagamento anticipati.
Articolo 20 – Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition
1. Salvo che i partecipanti disponenti abbiano indicato il momento del regolamento con le modalità descritte nell'articolo 18, gli ordini di pagamento accettati sono regolati immediatamente o al più tardi entro la fine della giornata lavorativa nella quale sono stati accettati, sempre che vi siano fondi sufficienti disponibili sul conto PM dell’ordinante e tenendo conto degli eventuali limiti e riserve di liquidità, di cui agli articoli 16 e 17.
2. I fondi possono essere costituiti da:
a) liquidità disponibile sul conto PM; o
b) pagamenti in entrata effettuati da altri partecipanti a TARGET2, subordinatamente alle procedure di ottimizzazione applicabili.
3. Agli ordini di pagamento molto urgenti, si applica il principio “first in, first out” (FIFO). Ciò significa che gli ordini di pagamento molto urgenti sono regolati in ordine cronologico. Gli ordini di pagamento urgenti e ordinari non sono regolati fintanto che gli ordini di pagamento molto urgenti permangono nelle liste d’attesa.
4. Il principio FIFO trova applicazione anche nei confronti degli ordini di pagamento urgenti. Gli ordini di pagamento ordinari non sono regolati finché gli ordini di pagamento urgenti e molto urgenti sono nelle liste d’attesa.
5. In deroga ai commi 3 e 4, gli ordini di pagamento con priorità piu bassa (o aventi la stessa priorità ma accettati successivamente) possono essere regolati prima degli ordini di pagamento con priorità più alta (o aventi la stessa priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di pagamento con priorità piu bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l’ordinante.
6. Gli ordini di pagamento ordinari sono regolati in conformità del principio FIFO “by- passing”. Ciò significa che essi possono essere regolati immediatamente (indipendentemente da altri pagamenti ordinari in attesa accettati in precedenza) e possono pertanto non rispettare il principio FIFO, sempre che vi sia sufficiente disponibilità di fondi.
7. Ulteriori dettagli sul regolamento degli ordini di pagamento nella entry disposition sono contenuti nell’Appendice I.
Articolo 21 – Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d’attesa
1. Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in lista d’attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell’articolo 15.
2. Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa, la Banca d’Italia può utilizzare le procedure descritte nell’Appendice I.
3. Ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti, l’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa degli ordini di pagamento attraverso l’ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all’inizio o alla fine della rispettiva lista d’attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l’elaborazione diurna, come stabilito nell’Appendice V.
4. Su richiesta dell’ordinante, la Banca d'Italia o, nel caso di un gruppo LA, la BC del gestore del gruppo LA può decidere di modificare la posizione nella lista d’attesa di un ordine di pagamento molto urgente (ad eccezione degli ordini di pagamento molto urgenti nel quadro delle procedure di regolamento 5 e 6) a condizione che tale modifica non incida sul regolare svolgimento del regolamento dei sistemi ancillari in TARGET2 o non dia altrimenti luogo a rischio sistemico.
5. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell’ICM sono restituiti immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’Appendice X.
Xxxxxxxx 00 – Immissione degli ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità
1. Ai fini della prima frase dell’articolo 3, comma 1, della direttiva sulla settlement finality e ai fini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 che attua la
direttiva suddetta, gli ordini di pagamento sono considerati come immessi in TARGET2- Banca d’Italia nel momento in cui il relativo conto PM del partecipante è addebitato.
2. Gli ordini di pagamento non possono essere revocati a partire dal momento in cui sono immessi in TARGET2-Banca d’Italia, conformemente al comma 1. Gli ordini di pagamento che sono inclusi in un algoritmo, ai sensi dell'Appendice I, non possono essere revocati durante il periodo in cui l’algoritmo è in corso.
TITOLO V
FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ
Articolo 23 – Funzione di consolidamento della liquidità
La Banca d’Italia offre una funzione di Informativa Consolidata sui Conti (ICC) e di Liquidità Aggregata (LA).
Articolo 24 – Funzione di informativa consolidata sui conti
1. I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione ICC:
a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC; o
b) due o più enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo e/o le loro succursali, ciascuno dei quali titolare di uno o più conti PM identificati da diversi BIC.
2. a) La funzione ICC rende disponibile a ciascun membro del gruppo ICC e alle rispettive BC la lista di conti PM dei membri del gruppo nonché le ulteriori informazioni consolidate del gruppo ICC di seguito indicate:
i) linee di credito infragiornaliero (ove previsto);
ii) saldi, inclusi quelli relativi ai sotto-conti;
iii) turnover;
iv) pagamenti regolati; e
v) ordini di pagamenti in lista d’attesa.
b) Il gestore del gruppo ICC e la rispettiva BC hanno accesso, con riguardo a qualunque conto PM del gruppo ICC, alle informazioni concernenti ciascuna delle voci suddette.
c) Le informazioni di cui al presente comma sono fornite attraverso l’ICM.
3. Il gestore del gruppo ICC è legittimato a disporre trasferimenti di liquidità, attraverso l’ICM, tra i conti PM, ivi inclusi i relativi sotto-conti, appartenenti al medesimo gruppo ICC.
4. Un gruppo ICC può anche includere conti PM compresi in un gruppo LA. In tal caso, tutti i conti PM del gruppo LA formeranno parte del gruppo ICC.
5. Qualora due o più conti PM facciano parte di un gruppo LA e, allo stesso tempo, di un gruppo ICC (compresi conti PM aggiuntivi), le regole applicabili al gruppo LA prevalgono sul rapporto interno al gruppo LA.
6. Un gruppo ICC, che include i conti PM di un gruppo LA, può designare un gestore del gruppo ICC diverso da quello del gruppo LA.
7. La procedura per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione LA, stabilita nell’articolo 25, commi 4 e 5, si applica mutatis mutandis alla procedura prevista per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione ICC. Il gestore del gruppo ICC non invia alla BCN gestore un contratto concluso per la funzione ICC.
Articolo 25 – Funzione di Liquidità Aggregata
1. I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione LA:
a) un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti siano insediati nell’area dell’euro e abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi;
b) le succursali insediate nell’area dell’euro (indipendentemente dal fatto che tali succursali partecipino o meno al medesimo sistema componente di TARGET2) di un ente creditizio insediato al di fuori dell’area dell’euro, a condizione che tali succursali abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi; o
c) due o più enti creditizi di cui alla lettera a) e/o succursali di cui alla lettera b) che appartengono al medesimo gruppo.
In ciascuno dei casi di cui alle lettere da a) a c), costituisce altresì una condizione che i soggetti ivi considerati abbiano concluso accordi per la concessione di credito infragiornaliero con la rispettiva BCN partecipante.
2. In base alla funzione LA, al fine di stabilire se un ordine di pagamento abbia sufficiente copertura la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata. Fermo restando quanto appena stabilito, il rapporto bilaterale tra il membro del gruppo LA e la propria BCN LA avente ad oggetto il conto PM resta disciplinato dagli accordi del rispettivo sistema componente di TARGET2, fatte salve le modifiche stabilite nel contratto LA. Il credito infragiornaliero concesso a qualunque membro del gruppo LA sul proprio conto PM può essere coperto dalla liquidità disponibile sugli altri conti PM detenuti da tale membro del gruppo LA o sui conti PM detenuti da qualunque altro membro del gruppo LA presso la stessa, o qualunque altra, BCN LA.
3. Per poter utilizzare la funzione LA, uno o più partecipanti a TARGET2 che soddisfa/no le condizioni di cui al comma 1 deve/ono concludere un contratto LA con la Banca d’Italia e, ove ammissibile, con l’altra/le altre BC dei sistemi componenti di TARGET2 ai quali gli altri membri del gruppo LA partecipano. Un partecipante a TARGET2 può concludere un solo contratto LA con riferimento ad uno specifico conto PM. Il contratto LA deve essere redatto in conformità al fac-simile di cui all’Appendice VII.
4. Ciascun gruppo LA designa un gestore del gruppo LA. Nel caso in cui il gruppo LA sia composto da un solo partecipante, questi agisce in qualità di gestore del gruppo LA. Il gestore del gruppo LA invia alla BCN gestore una richiesta scritta (contenente modelli di raccolta dei dati statici forniti da Banca d’Italia) con cui richiede di poter utilizzare la funzione LA, insieme al contratto LA concluso sulla base del fac-simile reso disponibile dalla BCN gestore. I restanti membri del gruppo LA presentano le proprie richieste scritte (contenenti modelli di raccolta dei dati statici forniti da Banca d’Italia) alle rispettive BCN LA. La BCN gestore può richiedere qualunque ulteriore informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile per decidere sulla richiesta. Inoltre, la BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può richiedere che vengano inserite nel contratto LA ulteriori disposizioni che ritenga utili per assicurare il corretto e puntuale adempimento di
qualunque obbligo attuale e/o futuro da parte di tutti i membri del gruppo LA nei confronti di qualunque BCN LA.
5. La BCN gestore verifica se i richiedenti rispettano i requisiti necessari per costituire un gruppo LA e se il contratto LA è stato debitamente perfezionato. A tal scopo, la BCN gestore può coordinarsi con le altre BCN LA. La decisione della BCN gestore è comunicata per iscritto al gestore del gruppo LA entro un mese dalla ricezione, da parte della BCN gestore, della richiesta di cui al comma 4, o, qualora la BCN gestore richieda informazioni ulteriori, entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte della BCN gestore. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.
6. I membri del gruppo LA hanno automaticamente accesso alla funzione ICC.
7. Le informazioni e tutte le misure interattive di controllo nell’ambito di un gruppo LA sono disponibili attraverso l’ICM.
Articolo 26 – Compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 36, commi 4 e 5
1. Al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, ogni credito della Banca d’Italia nei confronti di un membro del gruppo LA diviene immediatamente esigibile ed è sottoposto all’articolo 36, commi 4 e 5 delle presenti Condizioni.
TITOLO VI
REQUISITI DI SICUREZZA E ASPETTI DI CONTINGENCY
Articolo 27 – Procedure di business continuity e di contingency
Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l’operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte all’Appendice IV.
Articolo 28 – Requisiti di sicurezza
1. I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva per l’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I partecipanti informano la Banca d’Italia di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell’infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La Banca d’Italia può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l’incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.
3. La Banca d’Italia può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i partecipanti e/o a partecipanti che sono ritenuti problematici da parte della Banca d’Italia.
TITOLO VII
MODULO DI INFORMAZIONE E CONTROLLO
Articolo 29 – Uso dell’ICM
1. L’ICM:
a) consente ai partecipanti di accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire la liquidità;
b) può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità; e
c) consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) nel caso di un guasto dell’infrastruttura di pagamento del partecipante.
2. Ulteriori dettagli di natura tecnica sull’ICM sono contenuti nell’Appendice I.
TITOLO VIII
INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÁ E PROBATORIO
Articolo 30 – Meccanismo d’indennizzo
Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, un ordine di pagamento non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la Banca d’Italia offre di indennizzare i partecipanti diretti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell’Appendice II.
Articolo 31 – Regime di responsabilità
1. Nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la Banca d’Italia e i partecipanti sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La Banca d’Italia è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa ) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall’operatività di TARGET2-Banca d’Italia. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della Banca d’Italia è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l’ammontare dell’operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La Banca d’Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell’infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l’infrastruttura informatica della Banca d’Italia), programmi, dati, applicazioni o reti, se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la Banca d’Italia abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l’infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l’avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all’Appendice IV).
4. La Banca d’Italia non è responsabile:
a) nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o
b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la Banca d’Italia può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).
5. Nonostante quanto previsto dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 che attua la Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri, i commi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della Banca d’Italia possa essere esclusa.
6. La Banca d’Italia e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
7. Nell’adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la Banca d’Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della Banca d’Italia o rappresenta una prassi standard di mercato. L’obbligo della Banca d’Italia è limitato all’accuratezza nella selezione di tali terzi e nell’affidamento dell’incarico loro attribuito e la responsabilità della Banca d’Italia è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente comma, le BC fornitrici della SSP non sono considerate terzi.
Articolo 32 – Regime probatorio
1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all’elaborazione dei pagamenti nell’ambito di TARGET2, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la Banca d’Italia e i partecipanti, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla Banca d’Italia o dal fornitore dei servizi di rete sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la Banca d’Italia. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.
3. In caso di guasto della connessione di un partecipante al fornitore dei servizi di rete, il partecipante ricorre ai mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi di cui all’Appendice
IV. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla Banca d’Italia ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4. La Banca d’Italia tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di 10 anni dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti.
5. I libri contabili e i registri della Banca d’Italia (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.
TITOLO IX
CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI
Articolo 33 – Durata e cessazione ordinaria della partecipazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia è a tempo indeterminato.
2. Un partecipante può recedere dal rapporto di partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la Banca d’Italia un preavviso di durata inferiore.
3. La Banca d’Italia può recedere nei confronti di un partecipante a TARGET2-Banca d’Italia in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa.
4. A seguito della cessazione ordinaria della partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia, i conti PM del partecipante interessato sono chiusi conformemente all’articolo 35.
Articolo 34 – Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione
1. La partecipazione di un partecipante a TARGET2-Banca d’Italia cessa ovvero è sospesa con effetto immediato e senza preavviso se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
a) l’apertura di procedure d’insolvenza nei confronti del partecipante;
b) la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4.
2. La Banca d’Italia può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del partecipante a TARGET2-Banca d’Italia se:
a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al comma 1);
b) il partecipante compie una grave violazione delle presenti Condizioni;
c) il partecipante non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della Banca d’Italia;
d) il partecipante è escluso da, o cessa comunque di essere membro di un CUG di TARGET2;
e) si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della Banca d’Italia, potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d’Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della Banca d’Italia dei propri compiti, così come disciplinati dalla legge e descritti nello Statuto della Banca d’Italia approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 28 novembre 2006, approvata con D.P.R. 12 dicembre 2006 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, oppure comporti rischi in base a motivi prudenziali; e/o
f) una BCN disponga la sospensione o la cessazione dell’accesso del partecipante al credito infragiornaliero ai sensi dell’art. 9 del contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno.
3. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui al comma 2, la Banca d’Italia tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell’evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).
4. a) Nel caso in cui la Banca d’Italia disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET2-Banca d’Italia ai sensi del comma 1 o 2, la Banca d’Italia informa immediatamente di tale sospensione o cessazione il
partecipante interessato, le altre BC e gli altri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM.
b) Nel caso in cui la Banca d’Italia riceva comunicazione da un’altra BC della sospensione o della cessazione della partecipazione di un partecipante in un altro sistema componente di TARGET2, la Banca d’Italia informa immediatamente di tale sospensione o cessazione i propri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM.
c) Una volta che tale messaggio di rete ICM sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un partecipante a TARGET2-Banca d’Italia o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall’immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-Banca d’Italia dopo la ricezione del messaggio di rete ICM.
5. A seguito della cessazione della partecipazione di un partecipante, TARGET2-Banca d’Italia non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale partecipante. Gli ordini di pagamento in lista d’attesa, quelli anticipati o nuovi ordini di pagamento a favore di tale partecipante sono rinviati al mittente.
6. Se un partecipante è sospeso da TARGET2-Banca d’Italia, tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del partecipante sospeso.
Articolo 35 – Chiusura dei conti PM
1. I partecipanti, qualora siano titolari di più conti PM, possono chiudere detti conti in qualunque momento, dando alla Banca d’Italia un preavviso di 14 giornate lavorative.1. Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell’articolo 33 o 34, la Banca d’Italia chiude i conti PM del partecipante interessato, dopo avere:
a) regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento in lista d’attesa; e
b) esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all’articolo 36.
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36 – Diritti di pegno e compensazione della Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti PM dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.
2. La Banca d’Italia ha il diritto di cui al comma 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.
3. Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto PM, riconosce la costituzione di un pegno a favore della Banca d’Italia, presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla Banca d’Italia dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge italiana. Qualunque somma versata su un conto PM il cui saldo sia costituito in
pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.
4. Al verificarsi di:
(a) un evento di default di cui al precedente articolo 34, comma 1,
(b) ovvero di qualunque altro evento di default o di cui al precedente articolo 34, comma 2 che ha determinato la cessazione ovvero la sospensione della partecipazione del partecipante in TARGET2-Banca d’Italia,
a prescindere dall’avvio di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo, tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un’approvazione preliminare da parte di un’autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della Banca d’Italia sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l’importo maggiore corrisponde all’altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.
5. La Banca d’Italia dà prontamente preavviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del comma 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.
6. La Banca d’Italia può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla Banca d’Italia in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.
Articolo 37 – Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sotto-conti
1. La Banca d’Italia ha un diritto di pegno sul saldo del sotto-conto di un partecipante aperto per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un sistema ancillare in conformità degli accordi conclusi tra quest’ultimo e la rispettiva BC. Il suddetto saldo garantisce l’obbligazione, assunta dal partecipante ai sensi del successivo comma 7, nei confronti della Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia blocca il saldo del sotto-conto del partecipante previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso un messaggio di “start-of-cycle”). Laddove applicabile, la Banca d’Italia in seguito aumenta o riduce i saldi vincolati accreditando o addebitando sul sotto-conto i pagamenti relativi al regolamento tra sistemi ovvero accreditando sul sotto- conto trasferimenti di liquidità. Tale blocco decade su specifica comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di “end-of-cycle”).
3. Con la conferma del blocco del saldo esistente sul sotto-conto del partecipante, la Banca d’Italia garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell’aumento o della riduzione dei saldi vincolati a seguito di accreditamento o addebitamento di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sotto-conto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sotto-conto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all’ammontare del pagamento. Fatti salvi l’aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la Banca d’Italia non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della Banca d’Italia è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.
4. In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante, le istruzioni di pagamento del SA, volte alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del
partecipante, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sotto-conto del partecipante.
5. In caso di insolvenza del partecipante, l’istruzione di pagamento riferibile al SA volta alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del partecipante, costituisce la prima richiesta ai fini dell’escussione della garanzia. L’addebito conseguente al pagamento disposto dal sotto-conto del partecipante (e accreditato sul conto tecnico del SA) è considerato quale corretto adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della Banca d’Italia e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest’ultima sul saldo del sotto-conto del partecipante.
6. La garanzia cessa quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (attraverso un messaggio “end of cycle”).
7. Il partecipante è obbligato a rimborsare alla Banca d’Italia qualunque pagamento effettuato da quest’ultima in dipendenza della ripetuta garanzia.
Articolo 38 – Riservatezza
1. La Banca d’Italia tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al partecipante o ai suoi clienti, salvo che la loro rivelazione a terzi sia consentita o imposta da disposizioni di legge o di regolamento.
2. In deroga al comma 1, la Banca d’Italia può comunicare informazioni sui pagamenti, informazioni di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante o suoi clienti, acquisite in occasione dell’attività di TARGET2-Banca d’Italia:
- ad altre BC o terzi coinvolti nell’operatività di TARGET2-Banca d’Italia, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di TARGET2;
- alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell’Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche,
e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d’Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
3. In deroga al comma 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la Banca d’Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altre enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.
4. Le informazioni riguardanti l’attività di TARGET2-Banca d’Italia alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la Banca d’Italia abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull’adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d’Italia è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.
6. A seguito della cessazione/sospensione della partecipazione ai sensi degli articoli 33 e 34, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimangono in vigore, in caso di cessazione, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione; in caso di sospensione, durante la sospensione stessa.
Articolo 39 – Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse
1. I partecipanti si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation- sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all’adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti PM. I partecipanti, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete, hanno l’onere di informarsi presso quest’ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.
2. La Banca d’Italia si intende autorizzata dai partecipanti ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia.
3. I partecipanti, qualora siano i fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte a norma dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all’ottenimento dell’autorizzazione dall’autorità competente relativamente all’elaborazione delle operazioni. Inoltre:
a) qualora la Banca d’Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:
i) il partecipante effettua la notifica o ottiene l’autorizzazione per conto della Banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l’autorizzazione e fornisce alla Banca d’Italia la prova di aver effettuato la notifica o di avere ricevuto l’autorizzazione;
ii) il partecipante non immette alcun ordine di bonifico in TARGET2 finché non ha ottenuto conferma dalla Banca d’Italia che la notifica dovuta è stata effettuata o l’autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore dei servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
b) qualora la Banca d’Italia sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l’autorizzazione per conto della banca centrale su cui graverebbe primariamente l’onere di effettuare tali adempimenti e fornisce alla Banca d’Italia la prova di avere effettuato una notifica o di avere ricevuto l’autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, i termini “fornitore di servizi di pagamento”, “ordinante” e “beneficiario” hanno il significato loro attribuito dalle misure amministrative o restrittive in vigore.
Articolo 40 – Comunicazioni
1. Salvo che sia altrimenti disposto, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, PEC, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete. Le comunicazioni dirette alla Banca d’Italia sono inviate alla Filiale della Banca d’Italia alla quale il partecipante ha trasmesso la lettera-contratto relativa alla partecipazione a Target2-Banca d’Italia (di seguito Filiale competente), all’indirizzo specificato nella lettera di accettazione della lettera-contratto per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia o all’indirizzo BIC della Banca d’Italia XXXXXXXXXXX. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all’indirizzo, numero di fax ovvero all’indirizzo BIC, così come specificati nella lettera-contratto per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia ovvero come successivamente modificati e comunicati dal partecipante alla Filiale competente.
2. Per comprovare l’avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata all’indirizzo indicato dalla parte destinataria o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.
3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in italiano e/o inglese.
4. I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della Banca d’Italia che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11, comma 5, che sono stati presentati conformemente ai commi 1 e 2 e che la Banca d’Italia ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.
Articolo 41 – Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete
1. Ai fini delle presenti Condizioni, il fornitore dei servizi di rete è la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL (SWIFT), con sede legale in Xxxxxx Xxxxx 0, 0000 Xx Xxxxx, Xxxxxx. Ciascun partecipante deve concludere un accordo separato con SWIFT relativo ai servizi da quest’ultimo forniti per l’utilizzo di TARGET2-Banca d’Italia. Il rapporto giuridico che intercorre tra un partecipante e SWIFT è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di SWIFT.
2. Ciascun partecipante deve anche partecipare ai CUG di TARGET2, come indicato dalle BC fornitrici della SSP che agiscono in qualità di SWIFT service administrator per la SSP. L’ammissione di un partecipante in un CUG di TARGET2 e l’esclusione da esso ha effetto una volta che ne sia data comuniczione a SWIFT dal SWIFT service administrator.
3. I partecipanti devono conformarsi al SWIFT Service Profile di TARGET2, reso disponibile dalla Banca d’Italia.
4. I servizi che SWIFT deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla Banca d’Italia con riguardo a TARGET2.
5. La Banca d’Italia non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di SWIFT (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi SWIFT, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di rete selezionati dai partecipanti per accedere alla rete SWIFT.
Articolo 42 – Procedura di modifica
La Banca d’Italia può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono comunicate al partecipante mediante PEC o lettera raccomandata. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro
14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la Banca d’Italia può far cessare immediatamente la partecipazione di tale partecipante a TARGET2-Banca d’Italia e chiudere i suoi conti PM.
Articolo 43 – Diritti dei terzi
1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della Banca d’Italia.
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla Banca d’Italia e dai partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia.
Articolo 44 – Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento
1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la Banca d’Italia e i partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia è soggetto alla legge italiana.
2. Fatta salva la competenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al comma 1 rientra nella giurisdizione esclusiva del tribunale di Roma.
3. Il luogo dell’adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la Banca d’Italia e i partecipanti è la sede della Banca d’Italia in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00.
Articolo 45 – Scindibilità
L’invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l’applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.
Articolo 46 – Entrata in vigore e cogenza
Le presenti Condizioni hanno effetto, nei confronti di ciascun partecipante, a partire dalla data in cui la Banca d’Italia accetta la richiesta di partecipazione presentata dal partecipante, redatta in conformità al modello predisposto dalla Banca d’Italia, ovvero dalla diversa data indicata dalla Banca d’Italia nella lettera di accettazione della richiesta di partecipazione.
Appendice I SPECIFICHE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
In aggiunta alle disposizioni delle presenti Condizioni, all’elaborazione degli ordini di pagamento si applicano le regole seguenti.
1. Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia relativi all’infrastruttura, alla rete e ai formati
1) TARGET2 utilizza i servizi SWIFT per lo scambio di messaggi. Conseguentemente, ciascun partecipante necessita di una connessione al Secure IP Network di SWIFT. Il conto PM di ciascun partecipante è identificato da un codice SWIFT (SWIFT BIC) a 8 - o 11 – caratteri. Inoltre, ciascun partecipante deve superare una serie di test per dimostrare la propria competenza tecnica e operativa prima di poter partecipare a TARGET2-Banca d’Italia.
2) Per l’immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento nel PM, si utilizza il servizio SWIFTNet FIN Y-copy. A tal fine è istituito un gruppo ristretto di utenti SWIFT (SWIFT Closed User Group, CUG) dedicato a TARGET2. Gli ordini di pagamento nell’ambito di tale CUG di TARGET2 sono direttamente indirizzati al partecipante a TARGET2 destinatario, digitando il suo codice BIC nell’intestazione del messaggio SWIFTNet FIN.
3) Per i servizi di informazione e controllo possono essere utilizzati i seguenti servizi SWIFTNet:
a) SWIFTNet InterAct;
b) SWIFTNet FileAct; e/o
c) SWIFTNet Browse.
4) La sicurezza dello scambio di messaggi tra i partecipanti si fonda esclusivamente sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) di SWIFT. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da SWIFT.
5) Il servizio “bilateral relationship management” fornito dalla Relationship Management Application (RMA) di SWIFT è esclusivamente utilizzabile con il BIC centrale di destinazione della SSP e non per messaggi di pagamento tra partecipanti a TARGET2.
2. Tipologie di messaggi di pagamento
1) Sono elaborate le seguenti tipologie di messaggio SWIFTNet FIN/di sistema SWIFT:
Tipo di messaggio | Tipo di uso | Descrizione |
MT 103 | Obbligatorio | Pagamento per la clientela |
MT 103+ | Obbligatorio | Pagamento per la clientela (Straight Through Processing) |
MT 202 | Obbligatorio | Pagamento interbancario |
MT 202COV | Obbligatorio | Pagamenti a copertura |
MT 204 | Facoltativo | Pagamento in addebito diretto |
MT 011 | Facoltativo | Notifica di avvenuta consegna |
MT 012 | Facoltativo | Notifica al mittente |
MT 019 | Obbligatorio | Notifica d’insuccesso |
MT 900 | Facoltativo | Conferma di addebito/Cambio linea di credito |
MT 910 | Facoltativo | Conferma di addebito/Cambio linea di credito |
MT 940/950 | Facoltativo | Estratto conto (al cliente) |
MT 011, MT 012 e MT 019 sono messaggi di sistema SWIFT.
2) All’atto della registrazione presso TARGET2-Banca d’Italia, i partecipanti diretti dichiarano quali tipi di messaggio facoltativo intendono utilizzare, ad eccezione dei messaggi MT011 e MT 012 in relazione ai quali i partecipanti diretti, decidono di volta in volta se riceverli o meno, con riguardo a specifici messaggi.
3) I partecipanti devono rispettare la struttura del messaggio SWIFT e le specifiche dei campi come definite nella documentazione SWIFT e nelle restrizioni previste per TARGET2 come descritte nel capitolo 9.1.2.2 delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS), libro 1.
4) Il contenuto dei campi è validato a livello di TARGET2-Banca d’Italia in conformità dei requisiti dell’UDFS. I partecipanti possono concordare tra loro regole specifiche riguardanti il contenuto dei campi. Tuttavia, TARGET2-Banca d’Italia non effettua controlli specifici sul rispetto di tali regole da parte dei partecipanti.
5) I messaggi 202COV sono utilizzati per effettuare i pagamenti a copertura, vale a dire pagamenti effettuati da banche corrispondenti per regolare (coprire) messaggi di bonifico presentati alla banca di un cliente mediante altri mezzi più diretti. I dettagli relativi alla clientela contenuti nel MT 202COV non compaiono nell’ICM.
3. Verifica di doppia immissione
1) Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi per errore più di una volta.
2) Sono sottoposti a verifica i seguenti campi dei diversi tipi di messaggio SWIFT:
Descrizione | Parte del messaggio SWIFT | Campo |
Mittente | Basic Header | Indirizzo LT |
Tipo di messaggio | Application header | Tipo di messaggio |
Destinatario | Application header | Indirizzo del destinatario |
Numero di | Text block | :20 |
riferimento della transazione (TRN) | ||
Riferimento correlato | Text block | :21 |
Data di regolamento | Text block | :32 |
Importo | Text block | :32 |
3) Se tutti i campi descritti nel sottoparagrafo 2 relativi a un nuovo ordine di pagamento sono identici a quelli relativi a un ordine di pagamento precedentemente accettato, il nuovo ordine di pagamento è rinviato al mittente.
4. Codici d’errore
Se un ordine di pagamento è rigettato, il partecipante disponente riceve una notifica d'insuccesso (MT 019) che indica il motivo del rigetto utilizzando codici d’errore. I codici d’errore sono definiti al Capitolo 9.4.2 dell’UDFS.
5. Orari predefiniti di regolamento
1) Per gli ordini di pagamento che utilizzano l’Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato il codice “/FROTIME/”.
2) Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni.
a) codice “/REJTIME/”: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento è rinviato al mittente.
b) codice “/TILTIME/”: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento non è rinviato al mittente ma posto nella relativa lista d’attesa.
Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell’orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso l’ICM.
3) Se è utilizzato il codice “/CLSTIME/”, il pagamento è trattato nello stesso modo in cui sono trattati gli ordini di pagamento di cui al sottoparagrafo 2, lettera b).
6. Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition
1) Sugli ordini di pagamento immessi nella entry disposition sono effettuati controlli di compensazione e, ove appropriato, controlli estesi di compensazione (termini entrambi come definiti nei paragrafi 2 e 3), al fine di consentire un rapido regolamento lordo di ordini di pagamento, con risparmio di liquidità.
2) Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di pagamento, se all’inizio della lista d’attesa dei pagamenti molto urgenti o, in mancanza, dei pagamenti urgenti, sono presenti ordini di pagamento immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l’ordine di pagamento dell’ordinante (di seguito “ordini di pagamento in compensazione”). Se un ordine di pagamento in compensazione non offre fondi sufficienti per l’ordine di pagamento del corrispondente ordinante nella entry disposition, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto PM dell’ordinante.
3) Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la Banca d’Italia può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di pagamento, se in una qualsiasi delle liste d’attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d’attesa. Tuttavia, se nella lista d’attesa del beneficiario sono presenti ordini di pagamento con priorità maggiore diretti ad altri partecipanti a TARGET2, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell’ordine di pagamento in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.
7. Regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa
1) Il trattamento degli ordini di pagamento inseriti nelle liste d’attesa dipende dalla classe di priorità ad essi assegnata dal partecipante disponente.
2) Gli ordini di pagamento nelle liste d’attesa degli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti sono regolati utilizzando i controlli di compensazione descritti al paragrafo 6, iniziando con l’ordine di pagamento che si trova all’inizio della lista nei casi in cui vi sia un incremento di liquidità ovvero un intervento a livello di lista d’attesa (modifica relativa alla posizione nella lista, all’orario di regolamento o alla priorità, ovvero revoca dell’ordine di pagamento).
3) Gli ordini di pagamento presenti nella lista d’attesa degli ordini di pagamento ordinari sono regolati su base continua includendo tutti gli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti che non sono stati ancora regolati. Sono utilizzati diversi meccanismi di ottimizzazione (algoritmi). Se un algoritmo ha successo, gli ordini di pagamento inclusi saranno regolati; se l’algoritmo fallisce, gli ordini di pagamento inclusi rimangono nella lista d’attesa. Tre algoritmi (da 1 a 3) sono applicati per compensare i flussi di pagamento. Mediante l’algoritmo 4, si rende disponibile la procedura di regolamento 5 (come definita al Capitolo
2.8.1 dell’UDFS) per regolare istruzioni di pagamento dei sistemi ancillari. Per ottimizzare il regolamento di operazioni molto urgenti dei sistemi ancillari sui sotto-conti dei partecipanti, è utilizzato un algoritmo speciale (algoritmo 5).
a) Secondo l’algoritmo 1 (“tutto o niente”) la Banca d’Italia, per ciascuna relazione tra partecipanti con riferimento alla quale è stato fissato un limite bilaterale, nonché per la somma complessiva di relazioni per le quali è stato fissato un limite multilaterale:
i) provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del conto PM di ciascun partecipante a TARGET2 determinando se l’aggregato di tutti gli ordini di pagamento in entrata e in uscita presenti nella lista d’attesa è negativo o positivo e, se negativo, controlla se esso ecceda la liquidità disponibile del singolo partecipante (la posizione di liquidità complessiva costituisce la “posizione totale di liquidità”); e
ii) verifica se i limiti e le riserve fissati da ciascun partecipante a TARGET2 con riferimento a ciascuno dei conti PM interessati sono rispettati.
Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei conti PM interessati, la Banca d’Italia e le altre BC coninvolte regolano tutti i pagamenti simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati.
b) Secondo l’algoritmo 2 (“parziale”) la Banca d’Italia provvede:
i) a calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto PM pertinente, con le modalità di cui all’algoritmo 1; e
ii) se la posizione di liquidità totale di uno o più conti PM pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto PM pertinente è positiva.
Successivamente, la Banca d’Italia e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati, tutti i pagamenti rimanenti (esclusi gli ordini di pagamento stralciati).
Nell’effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la Banca d’Italia inizia dal conto PM del partecipante a TARGET2 la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall’ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d’attesa degli ordini di pagamento con più bassa priorità. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della Banca d’Italia.
c) Secondo l’algoritmo 3 (“multiplo”) la Banca d’Italia:
i) compara coppie di conti PM di partecipanti a TARGET2, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d’attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti PM dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti PM che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e la/le BC interessata/e scrittura/no tali pagamenti simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2; e
ii) se la liquidità relativa a una coppia di conti PM come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, la/le BC coinvolta/e regola/no i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2.
Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la Banca d’Italia controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto PM di un partecipante e i conti PM di altri partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei sottoparagrafi da i) a ii) si applica mutatis mutandis.
d) Secondo l’algoritmo 4 (“parziale più regolamento dei sistemi ancillari”), la Banca d’Italia segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 2, ma senza stralciare gli ordini di pagamento relativi al regolamento di sistemi ancillari (che regolano su base simultanea multilaterale).
e) Secondo l’algoritmo 5 (“regolamento dei sistemi ancillari xxx xxxxx-xxxxx”), xx Xxxxx x’Xxxxxx segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 1, salvo che la Banca d’Italia avvii l’algoritmo 5 attraverso l’Ancillary System Interface (ASI) e verifichi solamente la disponibilità di fondi sufficienti sui sotto-conti dei partecipanti. Inoltre, non si tiene conto dei limiti e delle riserve. L’algoritmo 5 opera anche durante la fase di regolamento notturna.
4) Gli ordini di pagamento immessi nella entry disposition dopo l’avvio di uno qualunque degli algoritmi da 1 a 4 possono comunque essere regolati immediatamente nella entry disposition se le posizioni e i limiti dei conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini di pagamento sia con il regolamento degli ordini di pagamento nella procedura di ottimizzazione in corso. Tuttavia, due algoritmi non possono operare simultaneamente.
5) Durante l’elaborazione diurna gli algoritmi operano in ordine sequenziale. Ove non sia in corso il regolamento simultaneo multilaterale di un sistema ancillare, la sequenza è la seguente:
a) algoritmo 1,
b) se l’algoritmo 1 fallisce, algoritmo 2,
c) se l’algoritmo 2 fallisce, algoritmo 3, ovvero se l’algoritmo 2 ha successo, ripetizione dell’algoritmo 1.
Quando è in corso il regolamento simultaneo multilaterale (“procedura 5”) relativo a un sistema ancillare, opera l’algoritmo 4.
6) Gli algoritmi operano in maniera flessibile grazie alla fissazione di un lasso temporale predefinito tra l’esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l’operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.
7) Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificato l’ordine di priorità nella lista d’attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare l’ordine di priorità di un ordine di pagamento restano in sospeso fino al completamento dell’algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell’algoritmo l’ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l’ordine di priorità è rigettata. Se l’ordine di pagamento non è regolato, le richieste dei partecipanti sono immediatamente prese in considerazione.
8. Uso dell’ICM
1) L’ICM può essere utilizzato per ottenere informazioni e gestire liquidità. Il Secure IP Network (SIPN) di SWIFT costituisce la sottostante rete tecnica di comunicazione per lo scambio d’informazioni e l’attivazione delle misure di controllo.
2) Fatta eccezione per gli ordini di pagamento anticipati e per le informazioni relative ai dati statici, l’ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata lavorativa in corso. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.
3) Le informazioni sono fornite nella modalità “pull”, sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo partecipante.
4) L’ICM è utilizzabile secondo le seguenti modalità:
a) modalità applicazione-applicazione (A2A)
Nella A2A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra il PM e l’applicazione interna del partecipante. Il partecipante pertanto deve assicurare la disponibilità di un’applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte) con l’ICM attraverso un’interfaccia standardizzata. Ulteriori dettagli sono contenuti nel manuale per gli utenti dell’ICM e nel libro 4 dell’UDFS.
b) modalità utente-applicazione (U2A)
La U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l’ICM. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance
WebStation o su un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT). Per l’accesso alla modalità U2A l’infrastruttura informatica deve essere in grado di gestire cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell’ICM
5) Ciascun partecipante ha almeno una WebStation SWIFT Alliance o un’altra interfaccia, a seconda di quanto sia richiesto da SWIFT, per accedere all’ICM mediante la modalità U2A.
6) I diritti d’accesso all’ICM sono concessi mediante l’utilizzo del “Role Based Access Control” di SWIFT. Il servizio “Non Repudiation of emission” di SWIFT (NRE), che può essere utilizzato dai partecipanti, permette al destinatario di un messaggio XML di provare che tale messaggio non è stato alterato.
7) Se un partecipante ha problemi tecnici e non è in grado di immettere alcun ordine di pagamento, esso può generare messaggi preformattati di pagamenti in backup (backup liquidity redistribution e backup contingency payment) utilizzando l’ICM. La Banca d’Italia mette a disposizione tale funzionalità su richiesta del partecipante.
8) I partecipanti possono usare l’ICM anche per trasferire liquidità:
a) da uno dei propri conti PM a un conto esterno al PM;
b) tra un conto PM e i sotto-conti del partecipante; e
c) da un conto PM al conto “mirror” gestito dal sistema ancillare.
9. UDSF e manuale per gli utenti dell’ICM
Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti dell’ICM, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet della Banca d’Italia “xxx.xxxxxxxxxxxx.xx” e su quello della BCE “https://.xxxxxx0.xxx.xxx”.
Appendice II
MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2
1. Principi generali
a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i partecipanti diretti possono presentare richieste d’indennizzo conformemente al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.
b) Xxxxx diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d’indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.
c) L’indennizzo di cui al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce l’unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L’accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali il partecipante accetta l’indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d’indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET2.
d) La formulazione di un’offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della Banca d’Italia o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.
2. Condizioni per le offerte d’indennizzo
a) Un ordinante può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa e d’interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2, un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.
b) Un beneficiario può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
i) trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un’operazione di rifinanziamento marginale a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2 ; e/o
ii) in ogni caso: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.
3. Calcolo dell’indennizzo
a) Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un ordinante:
i) la commissione amministrativa è di 50,00 euro per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 euro per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 euro per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;
ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull’importo dell’ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 e per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell’effettiva immissione dell’ordine di pagamento ovvero dell’immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera (a) punto (ii), e la data nella quale l’ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. I ricavi eventualmente conseguiti con il deposito presso l’Eurosistema dei fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall’importo dell’indennizzo; e
iii) nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.
b) Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un beneficiario:
i) la commissione amministrativa è di 50,00 euro per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 euro per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 euro per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;
ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a) punto
ii) salvo che l’interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull’ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.
4. Norme procedurali
a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della Banca d’Italia in inglese ( “xxx.xxxxxxxxxxxx.xx”). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione
e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d’indennizzo.
b) I moduli per la richiesta d’indennizzo devono essere presentati alla Banca d’Italia entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla Banca d’Italia deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.
c) La Banca d’Italia esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.
d) La Banca d’Italia comunica l’esito dell’esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un’offerta d’indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell’offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d’accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della Banca d’Italia (“xxx.xxxxxxxxxxxx.xx”). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della Banca d’Italia entro il termine di quattro settimane, l’offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.
e) La Banca d’Italia effettua il pagamento dell’indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell’indennizzo. Al pagamento dell’indennizzo non si applicano interessi.
Appendice III
FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION
Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia
Banca d’Italia
Filiale di …………………..
[indirizzo]
Partecipazione al [nome del sistema]
[luogo], [data]
Egregio Signore o gentile Signora,
quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del Partecipante o della succursale del Partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il Partecipante ha la sede legale; di seguito “giurisdizione”], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del Partecipante] (di seguito “Partecipante”) in TARGET2-Banca d’Italia (di seguito “Sistema”).
Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il Partecipante, nell’immettere ordini di pagamento e nel ricevere pagamenti, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].
I. DOCUMENTI ESAMINATI
Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:
1) una copia autenticata del [specificare il documento pertinente relativo/i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del Partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;
2) [qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l’autorizzazione del Partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];
4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del Partecipante, comprovante la
volontà del Partecipante di accettare la Documentazione del sistema, come di seguito definita; e
5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del Partecipante i pertinenti Documenti del sistema (come di seguito definiti)];
e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del Partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito “Documenti del partecipante”).
Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:
1) la lettera-contratto per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia e i relativi allegati, tra i quali le Condizioni generali per la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia con le relative appendici (di seguito “Norme”); e
2) […].
Le Norme e il […] saranno di seguito denominati “Documenti del sistema” (e, quando considerati unitamente ai Documenti del Partecipante, “Documentazione”).
II. PRESUPPOSTI
Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla Documentazione, che:
1) i Documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all’originale;
2) le previsioni dei Documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge italiana, dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai Documenti del Sistema;
3) i Documenti del partecipante rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse; e
4) i Documenti del Partecipante sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.
III. PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE
A. Il Partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l’ordinamento [giurisdizione].
B. Il Partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai Documenti del sistema al quale partecipa.
C. L’esercizio e l’adempimento da parte del Partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai Documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al Partecipante o ai Documenti del partecipante.
D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al
Partecipante in relazione all’adozione, alla validità o all’efficiacia di alcuno dei Documenti del sistema ovvero all’esercizio o all’adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.
E. Il Partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai Documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.
Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente alla Banca d’Italia e al [Partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e ai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].
In fede, [firma]
Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia non rientranti nel SEE
Banca d’Italia
Filiale di ………………
[indirizzo]
TARGET2-Banca d’Italia [luogo], [data]
Egregio Signore o gentile Signora,
quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del Partecipante o della succursale del Partecipante] (di seguito “Partecipante”), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il Partecipante è insediato; di seguito “giurisdizione”], secondo l’ordinamento della [giurisdizione], ai fini della partecipazione del Partecipante al sistema componente TARGET2 denominato “TARGET2–Banca d’Italia” (di seguito “Sistema”) I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al Partecipante insediato fuori dal territorio della Repubblica italiana in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema, come presentati nei Documenti di sistema, come in seguito definiti. Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Non abbiamo posto a fondamento del presente parere alcuna verifica relativa a previsioni di altri ordinamenti e non esprimiamo alcun parere al riguardo, né il contenuto del presente parere comporta valutazioni siffatte. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.
1. DOCUMENTI ESAMINATI
Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare.
1) la lettera-contratto per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia e i relativi allegati, tra i quali le Condizioni generali per la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia con le relative appendici (di seguito “Norme”); e
2) ogni altro documento che disciplina il Sistema e/o il rapporto tra il Partecipante e altri Partecipanti al Sistema, e tra i Partecipanti al Sistema e la Banca d’Italia.
Le Norme e il/i […] sono di seguito denominati “Documenti del sistema”.
2. PRESUPPOSTI
Nel formulare il presente Parere abbiamo assunto, in relazione ai Documenti del sistema, che:
1) i Documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;
2) le previsioni dei Documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l’ordinamento italiano, dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge italiana ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai Documenti del sistema;
3) i partecipanti al Sistema attraverso i quali gli ordini di pagamento sono inviati o i pagamenti sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai Documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, sono autorizzati a erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate;
4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.
3. PARERE
In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:
3.1 Aspetti giuridici specifici del Paese [per quanto rileva]
Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del Partecipante derivanti dai Documenti del sistema e in nessun caso le annullano:
[elenco degli aspetti giuridici specifici del Paese].
3.2 Questioni generali sull’insolvenza
3.2.a Tipi di procedure di insolvenza
Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) – che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del Partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione]
– alle quali il Partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate “Procedure di insolvenza”).
In aggiunta alle Procedure di insolvenza, il Partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del Partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate “Procedure”).
3.2.b Accordi in tema d’insolvenza
[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].
3.3. Efficacia dei Documenti del sistema
Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei Documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di Procedure di insolvenza o di Procedure nei confronti del Partecipante.
In particolare, siamo del parere che:
3.3.a Trattamento degli ordini di pagamento
Le disposizioni delle Norme relative al trattamento degli ordini di pagamento [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle Norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini immessi dal Partecipante nel Sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle Norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l’ordinamento [giurisdizione].
3.3.b Potere della Banca d’Italia di adempiere le proprie funzioni
L’apertura di una Procedura di insolvenza o di una Procedura nei confronti del Partecipante non avrà effetto sull’autorità e sui poteri della Banca d’Italia risultanti dai Documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai Partecipanti, necessari per la partecipazione al Sistema (per esempio fornitore dei servizi di rete)].
3.3.c Tutele al verificarsi di eventi di default
[Qualora applicabili al Partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle Norme che riguardano l’immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l’utilizzo dei depositi del Partecipante, l’escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle Norme o dei Documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l’ordinamento [giurisdizione].]
3.3.d Sospensione e cessazione
Qualora applicabili al Partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle Norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al Sistema del Partecipante a seguito dell’apertura di Procedure di insolvenza o di Procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei Documenti del sistema, o qualora il Partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].
3.3.e Penali
Qualora applicabili al Partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle Norme relative alle penali applicate a un Partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].
3.3.f Cessione di diritti e obblighi
I diritti e gli obblighi del Partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal Partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto della Banca d’Italia.
3.3.g Scelta della legge applicabile e giurisdizione
Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle Norme e, in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].
3.4 Pagamenti preferenziali annullabili
Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai Documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell’apertura di una Procedura di insolvenza o di una Procedura nei confronti del Partecipante possano essere revocati, nell’ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].
In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di pagamento immesso da qualsivoglia partecipante al Sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle Norme che stabiliscono definitività e l’irrevocabilità degli ordini di pagamento saranno valide ed efficaci e che un ordine di pagamento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle Norme non può essere revocato, nell’ambito di una Procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].
3.5 Sequestro
Qualora un creditore del Partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del Partecipante) - di seguito denominato “Sequestro” – secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l’analisi e la discussione].
3.6 Garanzie [ove applicabile]
3.6.a Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine
Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l’efficacia di un pegno o di un’operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione].”
3.6.b Priorità dell’interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto
Nell’ipotesi di Procedure di insolvenza o di Procedure nei confronti del Partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal Partecipante a favore della Banca d’Italia o di altri partecipanti al Sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del Partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.
3.6.c Titolo di escussione della garanzia
Anche nell’ipotesi di Procedure di insolvenza o di Procedure nei confronti del Partecipante, gli altri partecipanti al Sistema e la Banca d’Italia quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del Partecipante attraverso l’azione della Banca d’Italia ai sensi delle Norme.
3.6.d Requisiti di forma e registrazione
Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l’esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del Partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso, o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione].
3.7 Succursali [nella misura in cui sia applicabile]
3.7.a Il parere si applica all’attività mediante succursali
Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al Partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] alle situazioni in cui il Partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all’esterno di [giurisdizione].
3.7.b Conformità al diritto
Né l’esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai Documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del Partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].
3.7.c Autorizzazioni necessarie
Né l’esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i Documenti del sistema, né la presentazione, trasmissione o ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del Partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].
Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente alla Banca d’Italia e al [Partecipante]. Nessuno può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, fatta eccezione per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione].
In fede, [firma]
Appendice IV PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY
1. Disposizioni generali
a) La presente appendice definisce gli accordi tra la Banca d’Italia e i partecipanti o i sistemi ancillari, nel caso in cui uno o più componenti della SSP o la rete di telecomunicazione siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un partecipante o un sistema ancillare.
b) Nella presente appendice, tutti i riferimenti ad orari specifici devono intendersi riferiti all’ora locale presso la sede della BCE, cioè all’ora locale dell’Europa centrale (CET3).
2. Procedure di business continuity e di contingency
a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP o della rete di telecomunicazione tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la Banca d’Italia è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.
b) Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET2 sono le seguenti:
i) trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo;
ii) modifica degli orari di operatività della SSP; e
iii) avvio dell’elaborazione in contingency per i pagamenti critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettera c) e d).
c) La Banca d’Italia ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare per regolare gli ordini di pagamento.
3. Comunicazione di incidente
a) Le informazioni riguardanti un guasto della SSP e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai partecipanti attraverso canali di comunicazione domestici, l’ICM e il T2IS. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:
i) descrizione dell’evento;
ii) ritardo previsto nell’elaborazione (se noto);
iii) informazioni sulle misure già adottate; e
iv) consigli ai partecipanti.
b) Inoltre, la Banca d’Italia può rendere noti ai partecipanti altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.
3 L’ora CET tiene conto del cambio d’orario estivo dell’Europa centrale.
4. Trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo
a) Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l’operatività della SSP potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell’ambito della stessa o di un’altra regione.
b) Nel caso in cui l’operatività della SSP sia trasferita in un’altra regione, i partecipanti faranno tutto quanto nelle loro possibilità per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla Banca d’Italia tutte le informazioni rilevanti a tale fine.
5. Modifica degli orari di operatività
a) L’elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l’apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell’operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità alle Condizioni generali per la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia, fatte salve le modifiche contenute nella presente appendice.
b) L’elaborazione diurna può essere estesa e l’orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell’orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile. Se il posticipo è annunciato prima delle ore 16:50, rimane valido il periodo minimo di un’ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento per conto della clientela e per quelli interbancari. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.
c) L’orario di chiusura è posticipato nei casi in cui il guasto alla SSP si sia verificato prima delle ore 18:00 e non sia stato riparato entro le ore 18:00. La Banca d’Italia comunica immediatamente ai partecipanti il posticipo dell’orario di chiusura.
d) Non appena il guasto alla SSP è stato riparato, si procede nel modo seguente:
i) La Banca d’Italia cerca di regolare tutti i pagamenti in lista d’attesa entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi (nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00).
ii) I saldi finali dei partecipanti sono determinati entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi, nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00.
iii) Al cut-off time per i pagamenti interbancari, prendono avvio le procedure di fine giornata, incluso il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema.
e) I sistemi ancillari che richiedono liquidità a inizio mattina devono avere predisposto i mezzi atti a far fronte ai casi in cui l’elaborazione diurna non possa iniziare a tempo debito a causa di un guasto della SSP avvenuto nella giornata precedente.
6. Elaborazione in contingency
a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la Banca d’Italia avvia l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento nella Contingency Module della SSP. In tali casi, ai partecipanti è offerto solo un livello minimo di servizi. La Banca d’Italia informa i propri partecipanti dell’avvio dell’elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.
b) Nell’elaborazione in contingency, gli ordini di pagamento sono elaborati manualmente dalla Banca d’Italia.
c) I seguenti pagamenti sono considerati “molto critici” e la Banca d’Italia fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency:
i) pagamenti connessi alla CLS Bank International;
ii) regolamento di fine giornata di EURO1; e
iii) richieste di margini delle controparti centrali.
d) I seguenti tipi di pagamento sono considerati “critici” e la Banca d’Italia può decidere di effettuarne l’elaborazione in contingency:
i) pagamenti relativi al regolamento in tempo reale di sistemi interfacciati di regolamento titoli; e
ii) pagamenti ulteriori, se necessario per evitare il rischio sistemico.
e) L’immissione di ordini di pagamento da parte di partecipanti per l’elaborazione in contingency è effettuata inviando per telefax alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti – indirizzo telefax: x00.00.0000.0000 oppure x00.00.0000.0000 apposita richiesta debitamente sottoscritta da un dipendente a ciò autorizzato, contenente per ciascun ordine di pagamento: i) l’importo e ii) i codici BIC identificativi dei conti da addebitare e accreditare. Il rilascio di informazioni ai beneficiari è effettuato per le vie brevi al numero di telefono specificato dal partecipante nell’Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency di cui all’Allegato 2 della lettera-contratto per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute per le vie brevi mediante la Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti, al numero di telefono
x00.00.0000.0000 oppure x00.00.0000.0000.
f) Gli ordini di pagamento che sono già stati immessi in TARGET2-Banca d’Italia, ma che sono in lista d’attesa, possono anch’essi essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la Banca d’Italia tenta di evitare la doppia elaborazione degli ordini di pagamento, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.
g) Per l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento, i partecipanti prestano ulteriori garanzie. Durante l’elaborazione in contingency, i pagamenti in contingency in entrata possono essere utilizzati per finanziare pagamenti in contingency in uscita. Ai fini dell’elaborazione in contingency, la Banca d’Italia può non tenere conto della liquidità disponibile dei partecipanti.
7. Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari
a) Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, il
partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, effettuare in backup pagamenti a forfait e di contingency (backup liquidity redistribution payments e backup contingency payments) (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).
b) Se un partecipante decide di utilizzare la funzionalità ICM per effettuare pagamenti in backup liquidity redistribution payments, la Banca d’Italia, su richiesta del partecipante, attiva tale funzionalità attraverso l’ICM. Se il partecipante lo richiede, la Banca d’Italia trasmette un messaggio di rete ICM per informare altri partecipanti del fatto che il partecipante stesso si avvale di backup liquidity redistribution payments. Il partecipante è tenuto all’invio di backup liquidity redistribution payments esclusivamente in favore di quei partecipanti con i quali ha bilateralmente concordato l’impiego di tale forma di pagamento nonché ad ogni adempimento ulteriore in relazione a tali pagamenti. Le richieste del partecipante di cui al presente sotto-paragrafo b) devono essere effettuate inviando apposito telefax debitamente sottoscritto da un dipendente a ciò autorizzato alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti – indirizzo telefax: x00.00.0000.0000 oppure
x00.00.0000.0000.
c) Se le misure di cui alla lettera a) sono esaurite o insufficienti, il partecipante può richiedere l’assistenza dalla Banca d’Italia. Le richieste di attivazione delle ulteriori misure di contingency eventualmente rese disponibili dalla Banca d’Italia devono essere effettuate inviando apposito telefax debitamente sottoscritto da un dipendente a ciò autorizzato alla Banca d’Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti – indirizzo telefax: x00.00.0000.0000 oppure x00.00.0000.0000.
d) Nel caso di guasto relativo a un sistema ancillare, quest’ultimo sarà responsabile della riparazione del guasto. Se il sistema ancillare lo richiede, la Banca d’Italia può decidere di agire per conto del sistema stesso. La Banca d’Italia decide a propria discrezione quale assistenza dare al sistema ancillare, anche durante le operazioni notturne dello stesso. Possono essere adottate le seguenti misure di contingency:
i) il sistema ancillare avvia pagamenti “puri” (vale a dire non correlati alla transazione sottostante) attraverso la Participant Interface;
ii) la Banca d’Italia genera e/o elabora istruzioni/file XML per conto del sistema ancillare; e/o
iii) la Banca d’Italia effettua pagamenti “puri” per conto del sistema ancillare.
e) Il dettaglio delle procedure di contingency relative ai sistemi ancillari è contenuto negli accordi bilaterali tra la Banca d’Italia e il sistema ancillare interessato.
8. Altre disposizioni
a) Nel caso in cui taluni dati non siano disponibili a causa del verificarsi di uno degli eventi di cui al paragrafo 3, lettera a), la Banca d’Italia è autorizzata a iniziare o proseguire l’elaborazione di ordini di pagamento e/o a gestire TARGET2-Banca d’Italia sulla base degli ultimi dati disponibili, come determinati dalla Banca d’Italia. Se la Banca d’Italia lo richiede, i partecipanti e i sistemi ancillari devono reimmettere i propri messaggi FileAct/Interact o intraprendere qualunque altra iniziativa ritenuta appropriata dalla Banca d’Italia.
b) In caso di guasto relativo alla Banca d’Italia alcune o tutte le funzioni tecniche di quest’ultima relative a TARGET2-Banca d’Italia possono essere svolte da altre BC dell’Eurosistema.
c) La Banca d’Italia può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di
formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla Banca d’Italia. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.
Appendice V
GIORNATA OPERATIVA
1. TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
2. L’orario di riferimento per il sistema è l’ora locale presso la sede della BCE, ossia l’ora CET.
3. La giornata lavorativa corrente si apre la sera della giornata lavorativa precedente e opera secondo il seguente schema:
Ora | Descrizione |
6.45 - 7.00 | Attività propedeutiche all’operatività diurna* |
7.00 - 18.00 | Elaborazione diurna |
17.00 | Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l’utilizzo di un messaggio MT 103 or MT 103+) |
18.00 | Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti per conto della clientela) |
18.00 – 18.45 ** | Elaborazione di fine giornata |
18.15 ** | Cut-off time generale per il ricorso a operazioni su iniziativa delle controparti |
(subito dopo) 18.30 *** | Momento a partire dal quale i dati per l’aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC |
18.45 - 19.30 *** | Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa) |
19.00 *** - 19.30 ** | Fornitura di liquidità sui conti PM |
19.30 *** | Messaggio di “avvio della procedura” e |
regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sotto- conto/i/conto “mirror” (regolamento correlato ai sistemi ancillari) | |
19.30 *** - 22.00 | Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l’ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di “inizio ciclo”; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari) |
22.00 - 1.00 | Periodo di manutenzione tecnica |
1.00 - 7.00 | Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari) |
* Per operatività diurna si intende l’elaborazione diurna e quella di fine giornata.
** Si conclude 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
*** Ha Inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
4. L’ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19.30 *** fino alle 18.00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di manutenzione tecnica compreso tra le 22.00 e l’1.00.
5. Gli orari di operatività possono essere modificati nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 5 dell’appendice IV.
Appendice VI
SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE
A) SOGGETTI DIVERSI DAI GESTORI DI SISTEMI ANCILLARI Tariffe per i partecipanti diretti
1) Il canone mensile per l’elaborazione degli ordini di pagamento in TARGET2-Banca d’Italia per i partecipanti diretti, a seconda dell’opzione scelta, è:
a) 150,00 euro per conto PM più una tariffa base di 0,80 euro per operazione (scritturazione di addebito); o
b) 1.875,00 euro per conto PM più una tariffa per operazione (scritturazione di addebito) determinata come segue, in funzione del volume mensile delle operazioni (numero di voci elaborate):
Fascia | Da | A | Tariffa |
1 | 1 | 10.000 | 0,60 euro |
2 | 10.001 | 25.000 | 0,50 euro |
3 | 25.001 | 50.000 | 0,40 euro |
4 | 50.001 | 100.000 | 0,20 euro |
5 | Oltre 100.000 | - | 0,125 euro |
I trasferimenti di liquidità tra il conto PM di un partecipante e i suoi sotto-conti non sono soggetti a tariffazione.
2) Il canone mensile per il multi-addressee access è di 80,00 euro per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto.
3) Si applica un canone aggiuntivo mensile di 30,00 euro per conto, per i partecipanti diretti che non vogliono che il codice BIC del proprio conto sia pubblicato nella directory di TARGET2.
4) Il canone mensile per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un partecipante indiretto da parte di un partecipante diretto è di 20,00 euro.
5) La tariffa per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di un addressable BIC per le succursali di partecipanti diretti e indiretti, le filiali dei corrispondenti e dei titolari di addressable BIC che sono membri del medesimo gruppo così come definito nell’art. 1 del presente contratto, è di 5,00 euro.
6) Il canone mensile per ogni registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di addressable BIC per un corrispondente è pari a 5,00 euro.
Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità
6) Per la funzione ICC, il canone mensile è di 100,00 euro per ciascun conto incluso nel gruppo.
7) Per la funzione LA, il canone mensile è di 200,00 euro per ciascun conto incluso nel gruppo LA. Qualora il gruppo LA utilizzi la funzione ICC, i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100,00 euro per conto.
8) Per entrambe le funzioni LA e ICC, la struttura decrescente delle tariffe per operazione stabilita nella tavola di cui al paragrafo 1, lettera b) si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, come se tali pagamenti fossero inviati dal conto di un partecipante.
9) Il canone mensile di 1.875,00 euro di cui al paragrafo 1, lettera b), è corrisposto dal gestore del rispettivo gruppo, e il canone mensile di 150,00 euro di cui al paragrafo 1, lettera a), è corrisposto da tutti gli altri membri del gruppo. Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile di 1.875,00 euro è corrisposto solo una volta. Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un canone mensile aggiuntivo di 1.875,00 euro. In tali casi, la fattura per l’ammontare complessivo delle tariffe per tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA) è inviata al gestore del gruppo ICC.
Fatturazione
10) Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso di utilizzo delle funzioni LA o ICC) riceve la fattura relativa al mese precedente che riporta le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la quinta giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento deve essere effettuato non oltre la decima giornata lavorativa del mese suddetto sul conto PM detenuto dalla Banca d’Italia in TARGET2–Banca d’Italia identificato dal codice BIC: XXXXXXXXXXX ed è addebitato dalla Banca d’Italia sul conto PM del partecipante.
Appendice VII
CONTRATTO DI LIQUIDITÁ AGGREGATA – VARIANTE A
Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di più di un ente creditizio
Fra, da un lato:
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di
[.................................................],
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di
[.................................................],
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di
[.................................................],
(di seguito “membri del gruppo LA”) e dall’altro,
[inserire il nome della BCN LA] [inserire il nome della BCN LA] [inserire il nome della BCN LA] (di seguito “BCN LA”)
(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati “Parti”)
Considerando quanto segue:
1) TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
2) I partecipanti a uno o più sistemi componenti di TARGET2 possono, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente nei conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.
3) L’aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile sui loro rispettivi conti PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM summenzionati. La posizione debitoria risultante su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile sui conti PM degli altri membri del gruppo LA.
4) Tale meccanismo non comporta in alcun modo l’unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti esclusivamente dai loro rispettivi titolari.
5) Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità nell’ambito di un gruppo di enti creditizi.
6) Questo meccanismo migliora l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.
7) [Partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono rispettivamente connessi a TARGET2- [inserire il riferimento a BC/Paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese] e sono vincolati dai [inserire il riferimento agli accordi di applicazione delle Condizioni Armonizzate] del [inserire le relative date], pertanto le parti concordano quanto segue:
Articolo 1 – Efficacia del presente contratto
Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2.
Articolo 2 – Interesse comune dei membri del gruppo LA e delle BCN LA
1. I membri del gruppo LA dichiarano e riconoscono espressamente che il perfezionamento del presente contratto risponde ai loro comuni interessi economici, societari e finanziari giacché gli ordini di pagamento di tutti i membri del gruppo LA possono essere regolati nei loro rispettivi sistemi componenti di TARGET2 fino a un ammontare corrispondente alla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, impiegando in tal modo la liquidità disponibile su altri sistemi componenti TARGET2.
2. Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute da qualunque membro del gruppo LA alle BCN LA.
Articolo 3 – Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA
1. I membri del gruppo LA sono tutti obbligati in solido nei confronti di tutte le BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento, dell’ordine di pagamento immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2. I membri del gruppo LA non sono legittimati a fare riferimento a qualsivoglia accordo interno al gruppo sulla ripartizione delle responsabilità, nell’intento di evitare qualunque responsabilità nei confronti delle BCN LA in relazione all’aggregazione di tutte le suddette obbligazioni.
2. Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato di tutta la liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.
3. I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi che attuano le Condizioni Armonizzate].
4. I membri del gruppo LA garantiscono la presenza di un accordo interno concluso fra di loro, contenente, fra l’altro:
a) le norme sull’organizzazione interna del gruppo LA;
b) le condizioni in base alle quali il gestore del gruppo LA ha il dovere di riferire ai membri del gruppo LA;
c) i costi della funzione LA (compresa la loro ripartizione tra i membri del gruppo LA); e
d) le tariffe da pagare quale remunerazione tra i membri del gruppo LA per i servizi previsti dal contratto LA e le regole per calcolare il corrispettivo economico.
Fatta eccezione per la lettera d), i membri del gruppo LA possono decidere se rendere noto o meno tale accordo interno o parti dello stesso alle BCN LA. I membri del gruppo LA rilasciano le informazioni di cui alla lettera d) alle BCN LA.
Articolo 4 – Diritti e obblighi delle BCN LA
1. Qualora un membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento nel rispettivo sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede il credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso la rispettiva BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tale BCN LA.
2. Gli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in attesa fino a che non vi sia liquidità sufficiente.
3. Eccetto in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di uno o più membri del gruppo LA, una BCN LA può richiedere a ciascuno dei membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento di qualunque membro del gruppo LA nel sistema componente TARGET2di quest’ultimo.
Articolo 5 – Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA
1 I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA] che sarà il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.
2. Tutti i membri del gruppo LA forniscono alla rispettiva BCN LA, così come al gestore del gruppo LA, ogni informazione che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo stabilita nel/nei [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti del/dei accordo/i di attuazione delle Condizioni Armonizzate], il verificarsi di qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento all’/agli accordo/i di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’/degli accordo/i di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione descritta nel comma 2 che lo riguardi o che riguardi qualsiasi altro membro del gruppo LA.
4. Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.
5. Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, agisce in veste di delegato dei membri del gruppo LA con riferimento alle seguenti operazioni:
a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità con riferimento al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;
b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, così che nessuno di tali conti presenti un saldo a debito alla fine della giornata o, ove consentito, un saldo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata “livellamento”);
c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’ambito del livellamento;
d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte dalle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM che presenta il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.
Gli stessi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione (“Enforcement event”), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
6. I membri del gruppo LA rinunciano esplicitamente ad ogni pretesa che essi possano vantare nei confronti del gestore del gruppo LA sulla base di [inserire, se applicabile, un riferimento alle disposizioni di diritto nazionali pertinenti], che derivino dal cumulo in capo
al gestore delle funzioni connesse a tale ultima attività con quelle di titolare di un conto PM e di partecipante al gruppo LA.
Articolo 6 – Ruolo della BCN gestore
1. La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.
2. Tutte le BCN LA forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai rispettivi membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficiacia e applicazione del presente contratto, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, il verificarsi di qualunque evento di default nel significato di cui a [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] o di eventi che possano influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover totale, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.
Articolo 7 – Durata e risoluzione del presente contratto
1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso dalla sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i rispettivi membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
3. Il presente contratto o la partecipazione di qualunque membro del gruppo LA al presente contratto, a seconda del caso, si risolve automaticamente, senza alcun preavviso e con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:
a) modifica o interruzione dei legami tra tutti i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, come stabilito ne [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate], ovvero incidenti su uno o più membri del gruppo LA; e/o
b) mancato rispetto di ogni altro requisito per l’utilizzo della funzione LA, come descritti in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] da parte di tutti i membri del gruppo LA, o da parte di uno o più di essi.
4. Nonostante il verificarsi di uno degli eventi descritti nel comma 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2 resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo
LA e delle BCN LA. [Inserire, se ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano completamente estinte dai membri del gruppo LA.]
5. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, la BCN gestore, in accordo con la relativa BCN LA, può in qualunque momento far cessare, senza preavviso e con effetto immediato, la partecipazione al presente contratto di qualunque membro del gruppo LA, nel caso in cui tale membro sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione. Qualora la cessazione della partecipazione avvenga con tale modalità, i membri del gruppo LA la cui partecipazione al presente contratto non è stata oggetto di cessazione sono legittimati a recedere dalla partecipazione al presente accordo a condizione che ne diano un preavviso scritto di 5 giornate lavorative alla BCN gestore e alla BCN LA interessata. In caso di cessazione della partecipazione del gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
6. La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento dei compiti delle BCN LA di cui allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione in tal senso è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.
7. Il presente contratto resta valido fintanto che permangono almeno due membri del gruppo LA.
Articolo 8 – Procedura di modifica
Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.
Articolo 9 – Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA detenuto presso la BCN gestore]. Ciò non pregiudica:
a) il rapporto tra un membro del gruppo LA e la sua rispettiva BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA, e
b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro del gruppo LA la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.
Articolo 10 – Attuazione di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle
Condizioni Armonizzate]
1. Con riferimento a ciascun membro del gruppo LA e alle rispettive BCN LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.
2. [Inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.
Xxxxx, in tante copie quante sono le parti, il […data…]
CONTRATTO DI LIQUIDITÁ AGGREGATA – VARIANTE B
Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di un ente creditizio
Fra, da un lato:
[nome e indirizzo dell’ente creditizio rappresentato da [................................................................], in qualità di [. ],
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC],
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC],
[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC]
(i partecipanti di seguito indicati come “membri del gruppo LA”) e dall’altro,
[inserire il nome della BCN LA] [inserire il nome della BCN LA] [inserire il nome della BCN LA] (di seguito “BCN LA”)
(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati “Parti”)
Considerando quanto segue:
1) TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
2) Un ente creditizio avente diversi conti PM in uno o più sistemi componenti di TARGET2 può, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente in tali conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.
3) L’aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile su un conto PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA. La risultante posizione debitoria su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA.
4) Tale meccanismo non comporta in alcun modo la unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti separatamente dai membri del gruppo LA.
5) Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità dei membri del gruppo LA.
6) Questo meccanismo migliora l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.
7) [Partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono collegati rispettivamente a TARGET2- [inserire il riferimento a BC/Paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/Paese] e sono vincolati dai [inserire riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] del [inserire le relative date],
pertanto le parti concordano quanto segue:
Articolo 1 – Efficacia del presente contratto
Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2.
Articolo 2 – Interesse comune delle BCN LA
Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento di pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dai membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute dai membri del gruppo LA alle BCN LA.
Articolo 3 – Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA
1. I membri del gruppo LA sono obbligati nei confronti di ciascuna BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento degli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2.
2. Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.
3. I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
Articolo 4 – Diritti e obblighi delle BCN LA
1. Qualora il membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento in un sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso le rispettive BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tali BCN LA.
2. Gli ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in lista d’attesa fino a che non si renda disponibile liquidità sufficiente.
3. Ciascuna BCN LA può richiedere ai membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 nel quale essi detengono conti PM.
Articolo 5 – Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA
1. I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA], che costituisce il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.
2. I membri del gruppo LA forniscono alle rispettive BCN LA qualunque informazione che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa incidere sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione di cui al comma 2.
4. Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.
5. Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, effettua le operazioni seguenti:
a) qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità in relazione al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;
b) tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, in modo che nessuno di tali conti presenti, a fine giornata, un saldo passivo ovvero, ove consentito, un saldo negativo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata “livellamento”);
c) istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’arco del livellamento;
d) in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte alle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM con il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.
I medesimi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione (“Enforcement event”), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
Articolo 6 – Ruolo della BCN gestore
1. La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.
2. Tutte le BCN forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] ovvero qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close- out o a qualunque altra relativa disposizione dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate].
3. La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i singoli conti PM dei membri del gruppo LA comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.
Articolo 7 – Durata – Risoluzione del presente contratto.
1. Il presente accordo è a tempo indeterminato.
2. Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso della sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i propri membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.
3. Il presente contratto è risolto immediatamente senza preavviso e con effetto immediato se i requisiti per l’utilizzo della funzione LA, descritti nel/nei [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] non sono più rispettati.
4. Nonostante il verificarsi di un evento descritto nel comma 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso dal membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2 , resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle
BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano state completamente estinte da parte dei membri del gruppo LA.]
5. Fatto salvo il disposto di cui al comma 3, la BCN gestore, in accordo con la BCN LA, può in ogni momento far cessare la partecipazione al presente contratto di uno qualunque dei membri del gruppo LA, qualora esso sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione.
6. La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento da parte delle BCN LA dei loro compiti stabiliti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione di risolvere il presente contratto è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.
Articolo 8 – Procedura di modifica
Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.
Articolo 9 – Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA]. Ciò non pregiudica:
a) il rapporto tra i membri del gruppo LA e le rispettive BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA, e
b) i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.
Articolo 10 – Applicazione di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle
Condizioni Armonizzate]
1. Con riferimento a ciascun conto PM dei membri del gruppo LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.
2. Il [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni Armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.
Xxxxx, in tante copie quante sono le parti, il […data…]
Allegati | Pag. 77 di 302 |
Allegato 2
Spett.le Banca d’Italia Filiale di
……..
Oggetto: TARGET2-Banca d’Italia – Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency.
Il/la…………….………………………………….................................................................................
.................................................., con sede legale in
................................................................................................…………….................................................
........................ ,
(Stato) (Città)
(indirizzo)
codice BIC: ……………………………………………………………….., codice identificativo ,
legalmente rappresentat... da
........................................................................................................................................
....................................,
comunica i nominativi e trasmette gli specimen delle firme dei dipendenti autorizzati a richiedere alla Banca d’Italia:
- l’immissione di ordini di pagamento per l’elaborazione in contingency di cui all’Appendice IV, paragrafo 6, lettera e) delle Condizioni generali per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia;
- l’attivazione della funzionalità ICM per effettuare pagamenti in backup a forfait e la trasmissione del messaggio di rete ICM per l’informativa agli altri partecipanti, di cui all’Appendice IV, paragrafo 7, lettera b) delle Condizioni generali per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia;
- l’attivazione delle ulteriori misure di contingency eventualmente rese disponibili dalla Banca d’Italia ai sensi dell’Appendice IV, paragrafo 7, lettera
c) delle Condizioni generali per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia.
Allegati | Pag. 78 di 302 |
NOMINATIVO | LUOGO E DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE (facoltativo) | QUALIFICA |
Allegati | Pag. 79 di 302 |
Con la presente comunicazione, si rende altresì noto il numero di telefono per la ricezione delle informazioni in caso di elaborazione in contingency di cui all’Appendice IV, paragrafo 6, lettera e) delle Condizioni generali per la partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia:
…………………………………………………………………………………………………
………… (4)
(Unità competente)
……………………..………………………………………………………………
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)
In fede.
……………………, ……………………………….
.....................................................
(firma del legale rappresentante)
4 Specificare per esteso il nome della unità organizzativa competente (es. Dipartimento, Servizio, Divisione, ecc.).
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Allegato 1bis
RICHIESTA PARTECIPAZIONE DIRETTA A TARGET2-BANCA D’ITALIA TRAMITE INTERNET
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Spett.le BANCA D'ITALIA
Filiale di
...............................
Oggetto: partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia tramite Internet.
Il/la…………….………………………………….....................................................…....................
........................................................................................ (di seguito il richiedente), con sede legale in
................................................................................................…………….................................................
.
(Stato) (Città)
........................................................................................................................................
........………….....,
(indirizzo)
…………………, legalmente rappresentat... da
...................................................................................................., chiede di
perfezionare un rapporto di partecipazione diretta al sistema di regolamento lordo TARGET2-Banca d’Italia tramite Internet gestito da codesto Istituto (di seguito TARGET2-Banca d’Italia) a partire dal ……………………………………………...
(giorno mese
anno)
Al riguardo il richiedente:
b) dichiara di aver preso visione e di accettare le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione diretta a TARGET2-Banca d’Italia tramite Internet, allegate alla presente lettera-contratto (Allegato 1 e relative appendici - di seguito denominati Condizioni), che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
c) dichiara di avere operato il recesso dall’eventuale rapporto di conto HAM della SSP presso la Banca d’Italia con effetto decorrente dall’acquisto di efficacia del presente contratto;
d) dichiara di essere a conoscenza e accettare lo schema tariffario e di fatturazione di cui all’Appendice VI, delle Condizioni (allegato 1);
e) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto PM può essere utilizzato per eseguire versamenti e prelevamenti di contante - direttamente o tramite terzi – presso le Filiali abilitate della Banca d’Italia, secondo le modalità stabilite Guida per gli aderenti TARGET2-Banca d’Italia;
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f) si impegna a comunicare a codesta Filiale, secondo le modalità stabilite in materia dalla Banca d’Italia, l’identità e i poteri di firma dei soggetti abilitati a firmare e a operare presso le Filiali abilitate della Banca d’Italia;
g) comunica che i soggetti abilitati a operare, ai sensi della precedente lettera f), presso codesta Filiale saranno altresì abilitati a operare – secondo le modalità stabilite in materia e rese note dalla Banca d’Italia – presso la Sede di Milano di quest’ultima;
h) conferisce alla Banca d’Italia un’autorizzazione irrevocabile ad addebitare direttamente il proprio conto PM per riscuotere somme dovute alla Banca d’Italia dal richiedente;
i) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il conto PM può essere utilizzato per detenere riserve minime, di cui all’articolo 12, comma 3, delle Condizioni;
j) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che ai fini della direttiva 98/26/CE e s.m. sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli e del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 e in deroga a quanto previsto all’articolo 22 delle Condizioni:
- le istruzioni di accredito rivenienti da un sistema ancillare che utilizza l’Ancillary Sistem Interface (ASI) sono considerate immesse in TARGET2- Banca d’Italia e irrevocabili nel/dal momento in cui esse sono accettate dalla banca centrale con la quale il sistema ancillare medesimo ha un accordo bilaterale per il regolamento di istruzioni di pagamento nel PM tramite l’ASI;
- le istruzioni di addebito sono considerate immesse in TARGET2-Banca d’Italia nel/dal momento in cui il conto PM del sistema ancillare è addebitato;
- le previsioni di cui agli alinea precedenti non hanno effetto sulle regole dei sistemi ancillari, designati ai fini della direttiva 98/26/CE e s.m., che utilizzano l’ASI, che stabiliscano il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale sistema ancillare in un momento precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento in TARGET2-Banca d’Italia;
k) si impegna ad effettuare le comunicazioni destinate alla Banca d’Italia conformemente agli schemi predisposti da quest’ultima;
l) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:
- elegge domicilio al seguente indirizzo:
..................................................................................………….........……..............
........
(Stato)
(Città)
..............................................................................………….................................
.......;
(indirizzo)
- rende noti i seguenti indirizzi per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:
n° di fax:
......................................................................................…………............…..
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(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)
- indirizzo SWIFT (facoltativo) :
…………………………………………………………….
- Indirizzo PEC:………………………………………………………
m) allega alla presente lettera-contratto:
- le Condizioni, con le relative Appendici (Allegato 1) ;
- l’Elenco dei dipendenti autorizzati per le procedure di contingency (Allegato 2) .
..................., ......................
. ....................................................
(firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 comma 2 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le seguenti norme. Con riferimento alla presente lettera contratto le lettere: f (Poteri di firma); h (Autorizzazione in favore della Banca d’Italia all’addebito diretto). Con riferimento alle ‘Condizioni’ gli articoli: 28 (Requisiti di sicurezza); 30 (Meccanismo di indennizzo) insieme all’Appendice II; 31 (Regime di responsabilità) e Allegato IV paragrafi 2 e 6; 32 (Regime probatorio); 33 (Durata e cessazione ordinaria della partecipazione); 34 (Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione 36 (Diritti di pegno e compensazione della Banca d’Italia); 40 (Comunicazioni); 42 (Procedura di modifica); 43 (Diritti dei terzi); 44 (Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento). Con riferimento all’Appendice IV i paragrafi: 2 (Procedure di business continuity e di contingency); 7 (Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari).
.....................................................
(firma del legale rappresentante)
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Allegato 1
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET2-BANCA D’ITALIA TRAMITE INTERNET
PREMESSO CHE:
4. la Banca d’Italia gestisce dal 19 maggio 2008 il sistema di regolamento lordo in tempo reale TARGET2–Banca d’Italia, componente del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale TARGET2;
5. TARGET2 i) è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento ciascuno dei quali gestito da una banca centrale e ii) opera sulla base di una piattaforma tecnica unica denominata la piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP);
6. Ai sensi dell’articolo 6 dell’Indirizzo della BCE del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2007/2 e succ. modd., di seguito, “TARGET2 Guideline”), la partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2 è disciplinata dalle misure con cui ciascuna banca centrale dà attuazione alle “Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2” stabilite negli allegati II e V della TARGET2 Guideline.
Tutto ciò premesso, la partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia è disciplinata dalle seguenti Condizioni Generali, predisposte in conformità all’Allegato V della TARGET2 Guideline.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali (di seguito “Condizioni”), si applicano le definizioni seguenti:
- per “accesso via Internet” si intende che il partecipante ha optato per un conto PM cui è possibile accedere unicamente via Internet e che il partecipante immette in TARGET2 messaggi di pagamento o messaggi di controllo attraverso Internet;
- per “autorità di certificazione” si intendono una o più BCN designate dal Consiglio direttivo ad agire per conto dell’Eurosistema per l’emissione, gestione, revoca e rinnovo dei certificati elettronici;
- per “autorizzazione di addebito diretto” si intende un’istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest’ultima è legittimata e tenuta ad addebitare il conto dell’ordinante medesimo sulla base di un’istruzione di addebito diretto proveniente da un beneficiario;
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- per “banche centrali (BC)” si intendono le BC dell’Eurosistema e le BC connesse a TARGET2;
- per “BC connessa a TARGET2” si intende una banca centrale nazionale (BCN), diversa da una BC dell’Eurosistema, connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la BCE o la BCN di uno Stato membro che ha adottato l’euro;
- per “BC fornitrici della SSP” si intendono la Banca d’Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema;
- per “BCN gestore” si intende la BCN LA del sistema componente di TARGET2 nel quale partecipa il gestore del gruppo LA;
- per “BCN-LA” si intende la BCN partecipante che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito;
- per “beneficiario” si intende, eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente contratto, un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per “capacity opinion” si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni;
o per “certificati elettronici” o “certificati” si intende un documento in formato elettronico emesso dalle autorità di certificazione che collega una chiave pubblica ad un’identità e che è utilizzato ai seguenti fini: verificare che una chiave pubblica appartenga a un certo individuo, autenticare il titolare, controllare una firma di tale individuo o cifrare un messaggio indirizzato a tale individuo. I certificati sono archiviati su un supporto fisico quale una smart card o un dispositivo di memoria portatile USB e il riferimento ai certificati include anche tali supporti fisici. I certificati sono strumentali alla procedura di identificazione dei partecipanti che accedono a TARGET2 attraverso Internet e che immettono messaggi di pagamento o messaggi di controllo;
- per “codice identificativo BIC” si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:
a) immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
b) regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC;
- per “contratto LA” si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA;
- per “credito infragiornaliero” il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa;
- per “CUG di TARGET2” si intende un insieme di clienti del fornitore dei servizi di rete i quali sono raggruppati ai fini dell’utilizzo dei servizi e prodotti offerti dal suddetto fornitore per l’accesso al PM;
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- per “deposito” si intende un'operazione dell'Eurosistema che le controparti possono utilizzare per effettuare depositi overnight presso una BCN ad un tasso di deposito predeterminato;
- per “direttiva bancaria” si intende la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
- per “direttiva sulla settlement finality” si intende la Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
- per “ente creditizio” si intende (a) un ente creditizio iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario o comunque operante in Italia ai sensi dell’articolo 16 dello stesso Testo unico ovvero incluso nell’elenco di cui all’articolo 2 della direttiva bancaria sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; oppure (b) un altro ente creditizio nel significato di cui all’articolo 123, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che sia soggetto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un’autorità competente;
- per “ente del settore pubblico” (public sector body) si intende un soggetto nell’ambito del “settore pubblico”, come definito all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del Trattato5,
- per “entry disposition” si intende la fase di elaborazione di un pagamento nel corso della quale TARGET2-Banca d’Italia tenta di regolare un ordine di pagamento accettato ai sensi dell’articolo 14, attraverso l’esperimento di specifiche procedure, così come descritte nell’articolo 20;
- per “evento che legittima l’escussione” si intende, nei confronti di un membro del gruppo LA:
d) qualunque evento di default di cui all’articolo 34, comma 1, delle presenti Condizioni;
e) qualunque altro evento di default o di cui all’articolo 34, comma 2, delle presenti Condizioni in relazione al quale la Banca d’Italia ha deciso – tenuto conto della gravità dell’evento medesimo – debba procedersi alla compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 26 delle presenti Condizioni;
f) qualunque decisione di sospendere o far cessare l’accesso al credito infragiornaliero;
- per “evento di default” si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l’adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la Banca d’Italia o qualunque altra BC, tra cui:
a) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all’articolo 4 o dei requisiti stabiliti all’articolo 8, comma 1, lettera a) punto i);
b) l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
c) la proposizione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);
5 GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.
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d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell’incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
f) il caso in cui il partecipante è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;
g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante sono soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera; o
j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;
- per “funzione ICC (Informativa consolidata sui conti)” si intende la disponibilità attraverso l’ICM di informazioni consolidate relative a una pluralità di conti PM;
- per “funzione LA (liquidità aggregata)” si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM;
- per “fornitore dei servizi di rete” si intende l’impresa incaricata dal Consiglio direttivo della BCE di fornire le connessioni informatiche di rete necessarie al fine di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in TARGET2;
- per “fornitore di servizi Internet” si intende la società o organizzazione, ossia il gateway (punto di ingresso) utilizzato dal partecipante a TARGET2 al fine di accedere ai propri conti in TARGET2 utilizzando un accesso via Internet.
- per “gestore del gruppo ICC” si intende un membro del gruppo ICC designato dagli altri membri del gruppo ICC per monitorare e distribuire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo ICC stesso nel corso di una giornata lavorativa;
- per “gestore del gruppo LA” si intende il membro di un gruppo LA incaricato dagli altri membri del gruppo LA di gestire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA nel corso della giornata lavorativa;
- per “giornata lavorativa” si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell’Appendice V;
- per “gruppo” si intende:
a) un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest’ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n° 27 (IAS 27), adottato in base al Regolamento della Commissione (CE) n° 2238/20046 e che si compone di:
i) una società madre e una o più controllate; ovvero
ii) due o più controllate di una società madre;
b) un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a) punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l’inclusione in un bilancio
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consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante diretto o, nel caso di un gruppo LA, della BCN gestore; o
c) una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia:
i) organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l’affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero
ii) caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati;
e in ciascuno dei casi di cui alla lettera c) il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo;
- per “gruppo ICC” si intende un gruppo composto dai partecipanti a TARGET2 che utilizzano la funzione ICC;
- per “gruppo LA” si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo LA che utilizzano la funzione LA;
- per “home account” si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN per un soggetto che ha i requisiti per diventare partecipante indiretto;
- per “impresa d’investimento” si intende i) una società di intermediazione mobiliare iscritta all’albo di cui all’articolo 20 del Testo unico sulla finanza ovvero ii) un’impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria iscritta all’albo di cui all’articolo 20 del Testo unico sulla finanza ovvero nell’elenco allegato al medesimo, operante in Italia ai sensi rispettivamente dell’articolo 27 ovvero 28 del medesimo Testo unico, a condizione che la società di intermediazione mobiliare/l’impresa d’investimento comunitaria o extracomunitaria in questione sia:
a) autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, designata come tale secondo la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari; e
b) abilitata a svolgere le attività: i) nel caso di una società di intermediazione mobiliare, di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) o c) del Testo unico sulla finanza; ii) nel caso di una impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui ai punti 2, 3 e 5 della Sezione A dell’Allegato del Testo unico sulla finanza;
- per “istruzione di addebito diretto” si intende un’istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest’ultimo l’ammontare indicato nell’istruzione, in virtù di un'autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata;
- per “liquidità disponibile ovvero liquidità” si intende il saldo positivo sul conto PM di un partecipante a TARGET2 e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa dalla rispettiva BC in relazione a detto conto;
- per “malfunzionamento tecnico di TARGET2” si intende qualunque difficoltà, difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o del sistema informatico utilizzato da TARGET2-Banca d’Italia, o qualunque altro evento che renda impossibile dare esecuzione e completare l’elaborazione dei pagamenti nella stessa giornata in TARGET2-Banca d’Italia ;
- per “membro del gruppo LA” si intende un partecipante a TARGET2 che ha concluso un contratto LA;
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- per “messaggio di rete ICM” si intende l’informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti a TARGET2 attraverso l’ICM;
- per “modulo di raccolta dei dati statici” si intende il modulo predisposto dalla Banca d’Italia allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-Banca d’Italia ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi;
- per “Modulo di contingency” si intende il modulo SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency;
- per “Modulo di Informazione e Controllo (ICM)” si intende il modulo SSP che consente ai partecipanti di ottenere informazioni on-line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency;
- per “multi-addressee access” si intende la funzione mediante la quale le succursali o gli enti creditizi insedati nel SEE possono accedere al rispettivo sistema componente TARGET2 immettendo ordini di pagamento e/o ricevendo pagamenti direttamente attraverso un sistema componente di TARGET2; tale funzione abilita detti soggetti a immettere i loro ordini di pagamento attraverso il conto PM del partecipante diretto senza il coinvolgimento di quest’ultimo;
- per “operazioni di rifinanziamento marginale” si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell’Eurosistema per ricevere credito overnight da una BC dell’Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale;
- per “ordinante” si intende, eccetto quando il termine è utilizzato nell’articolo 39 del presente contratto, un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento;
- per “ordine di bonifico” si intende l’istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM;
- per “ordine di pagamento” si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità o un’istruzione di addebito diretto;
- per “ordine di pagamento non regolato” si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;
- per “ordine di trasferimento di liquidità” si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell’ambito di un gruppo ICC o a un gruppo LA;
- per “partecipante” (o “partecipante diretto”) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso la Banca d’Italia;
- per “partecipante a TARGET2” si intende qualunque partecipante in qualunque sistema componente di TARGET2;
- per “partecipante disponente” si intende un partecipante a TARGET2 che ha disposto un ordine di pagamento;
- per “partecipante indiretto” si intende un ente creditizio insediato nel SEE, che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2;
- per “Payments Module (PM)” si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati su conti PM;
- per “procedure di insolvenza” si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j) della direttiva sulla settlement finality;
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- per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un SA che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro SA che utilizza la procedura di regolamento 6,
- per “SEE” si intende lo Spazio economico europeo, che comprende gli Stati membri dell’Unione europea, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;
- per “Single Shared Platform (SSP)” si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP;
- per “sistema ancillare (SA)” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente che osserva gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di tanto in tanto e pubblicati sul sito internet della BCE6 , nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’Indirizzo BCE/2007/2 e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC interessata;
- per “sistema componente di TARGET2” si intende uno qualunque dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) delle BC che fanno parte di TARGET2;
- per “sospensione” si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla Banca d’Italia;
- per “specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (UDFS)” si intende la versione più aggiornata delle UDFS, vale a dire la documentazione tecnica che descrive in dettaglio le modalità attraverso cui un partecipante interagisce con TARGET2;
- per “succursale” si intende una succursale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) del Testo unico bancario;
- per “TARGET2” si intende l’insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC;
- per “TARGET2-Banca d’Italia” si intende il sistema componente di TARGET2 della Banca d’Italia;
- per “tasso di rifinanziamento marginale” si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale;
- per “tasso sui depositi” si intende il tasso di interesse applicabile al deposito;
- per “Testo unico bancario” si intende il d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- per “Testo unico sulla finanza” si intende il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- per “titolare di addressable BIC” si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o
6 L'attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE xxx.xxx.xxxxxx.xx: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro del 3 novembre 1998; b) l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; e d) principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro” del 20 novembre 2008.
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succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in un sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto;
- per “titolare di certificato” si intende una persona singola individuata per nome, identificata e designata da un partecipante a TARGET2 come autorizzata ad avere accesso via Internet al conto del partecipante a TARGET2. La loro richiesta di certificato sarà stata verificata dalla BCN di appartenenza del partecipante e trasmessa alle autorità di certificazione, le quali avranno a loro volta emesso i certificati che collegano la chiave pubblica con le credenziali che identificano il partecipante.
Articolo 2 - Appendici
Le seguenti appendici formano parte integrante delle presenti Condizioni e si applicano ai partecipanti che accedono a un conto PM utilizzando un accesso via Internet:
Appendice I : Specifiche tecniche per l’elaborazione degli ordini di pagamento per l’accesso via Internet
Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET2 Appendice III: Fac-simile per capacity e country opinions Appendice IV: Procedure di Business continuity e di contingency Appendice V: Giornata operativa
Appendice VI: Schema tariffario e di fatturazione per l’accesso via Internet
2. In caso di conflitto o di difformità tra un’appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.
Articolo 3 – Descrizione generale di TARGET2-Banca d’Italia e di TARGET2
1. TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale.
2. I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-Banca d’Italia:
a) ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, o ad esse connessi;
b) regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l’Eurosistema;
c) regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;
d) regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; e
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e) qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.
3. TARGET2 è istituito ed opera sulla base della SSP. L’Eurosistema specifica la configurazione tecnica e le caratteristiche della SSP. I servizi relativi alla SSP sono prestati dalle BC fornitrici della SSP a favore delle BC dell’Eurosistema, in virtù di specifici accordi contrattuali.
4. La Banca d’Italia è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BC fornitrici della SSP e/o delle autorità di certificazione sono considerati atti ed omissioni della Banca d'Italia, per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BC fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a Banca d'Italia.
5. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come “sistemi” secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla settlement finality. TARGET2-Banca d’Italia è designato come “sistema” ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e del Provvedimento della Banca d’Italia del 30 aprile 2008 .
6. La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei partecipanti a TARGET2-Banca d’Italia e della Banca d'Italia. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2 e si applicano fatte salve le presenti Condizioni.
TITOLO II PARTECIPAZIONE
Articolo 4 – Criteri di accesso
2. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate possono partecipare direttamente in TARGET2-Banca d’Italia:
a) enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;
b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;
a condizione che i soggetti di cui ai sottoparagrafi a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell’Unione europea o da Stati membri ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lett. b), dell’articolo 75 o dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la cui attuazione, a parere
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della Banca d’Italia una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.
3. La Banca d’Italia può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti diretti:
a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;
b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
c) imprese d’investimento insediate nel SEE;
d) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a c), purché insediati in uno Stato con il quale l’Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l’accesso ai sistemi di pagamento nell’Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell’accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell’Unione di riferimento.
4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti all’albo di cui all’articolo 114-bis, comma
2. del Testo unico bancario o comunque operanti in Italia ai sensi dell’articolo 114-ter, comma 3, del medesimo Testo unico non sono ammessi a partecipare a TARGET2-Banca d’Italia.
Articolo 5 – Partecipanti diretti
1. I partecipanti diretti in TARGERT2-Banca d’Italia devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2. Essi devono avere almeno un conto PM presso la Banca d’Italia.
Articolo 8 – Procedura di adesione
1. Per aderire a TARGET2-Banca d’Italia via Internet, i soggetti che richiedono la partecipazione devono:
a) rispettare i seguenti requisiti tecnici:
i) installare, gestire, operare e monitorare l’infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET2-Banca d’Italia e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell’infrastruttura stessa, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’Appendice I. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva; e
ii) aver superato i collaudi richiesti dalla Banca d’Italia;
b) soddisfare i seguenti requisiti legali:
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i) presentare un capacity opinion da redigersi in conformità al fac-simile di cui all’Appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite dalla Banca d’Italia in altro contesto; e
ii) per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) fornire un country opinion da redigersi in conformità al fac-simile di cui all’Appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite dalla Banca d’Italia in altro contesto;
c) specificare che intendono accedere ai propri conti PM attraverso Internet e fare richiesta di un conto PM separato in TARGET2 se intendono poter accedere a TARGET2 anche attraverso il fornitore dei servizi di rete. I soggetti che richiedono la partecipazione presentano un formulario di richiesta debitamente compilato per l’emissione dei certificati elettronici necessari per accedere a TARGET2 tramite Internet.
2. I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta per iscritto alla Banca d’Italia, allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:
a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla Banca d’Italia, debitamente compilati;
b) il capacity opinion, se richiesto dalla Banca d’Italia; e
c) il country opinion, se richiesto dalla Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.
4. La Banca d’Italia respinge la richiesta di partecipazione se:
a) non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all’articolo 4;
b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1; e/o
c) tale partecipazione, a giudizio della Banca d’Italia, ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-Banca d’Italia o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della Banca d’Italia così come disciplinate dalla legge e descritte nello Statuto della Banca d’Italia approvato con delibera dell’Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 28 novembre 2006, approvata con D.P.R. 12 dicembre 2006 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea oppure comporti rischi in base a motivi prudenziali.
5. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di partecipazione, la Banca d’Italia comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la Banca d’Italia richieda informazioni aggiuntive ai sensi del comma 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della Banca d’Italia delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve contenere indicazione dei motivi.
Articolo 9 – Directory di TARGET2
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1. La directory di TARGET2 è la banca-dati dei BIC utilizzati per l’indirizzamento degli ordini di pagamento destinati:
a) ai partecipanti a TARGET2 e alle rispettive succursali dotate di multi- addressee access;
b) ai partecipanti indiretti a TARGET2, inclusi quelli dotati di multi-addressee access; e
c) agli intestatari di un addressable BIC. Essa è aggiornata settimanalmente.
2. Salvo diversa richiesta dal partecipante, il/i rispettivo/i BIC è/sono pubblicato/i nella directory di TARGET2.
3. Ai partecipanti che utilizzano un accesso via Internet è consentito unicamente consultare la directory di TARGET2 in modalità in linea e non è a loro consentito distribuire tale directory né all’interno né all’esterno della propria organizzazione.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c) possono utilizzare il proprio BIC esclusivamente in relazione a un partecipante diretto che accede a TARGET2 tramite Internet.
5. I partecipanti riconoscono che la Banca d'Italia e altre BC possono rendere pubblici i nomi e i BIC dei partecipanti.
TITOLO III OBBLIGHI DELLE PARTI
Articolo 10 – Obblighi della Banca d’Italia e dei partecipanti
i. La Banca d’Italia offre l’accesso via Internet descritto nell’Appendice I. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
ii. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet corrispondono alla Banca d'Italia le tariffe stabilite nell’Appendice VI.
iii. I partecipanti assicurano che saranno connessi a TARGET2-Banca d’Italia nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all’Appendice V.
iv. Il partecipante dichiara e garantisce alla Banca d’Italia che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
v. I partecipanti pongono in essere entrambe le seguenti attività:
a) controllare attivamente, a intervalli regolari nel corso di ogni giornata lavorativa, tutte le informazioni messe a loro disposizione attraverso l’ICM, in particolare le informazioni relative a importanti eventi del sistema (quali i messaggi riguardanti il regolamento di sistemi ancillari) e gli eventi riguardanti l’esclusione o la sospensione di un partecipante. La Banca d'Italia non è responsabile per le perdite, dirette o indirette, derivanti dai mancati controlli da parte del partecipante; e
b) in ogni momento assicurare l’osservanza dei requisiti di sicurezza specificati nell’appendice I, in particolare rispetto alla salvaguardia dei certificati, nonché
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mantenere regole e procedure finalizzate a garantire che i titolari di certificati siano consapevoli delle loro responsabilità rispetto alla salvaguardia dei certificati.
Articolo 11 – Cooperazione e scambio d’informazioni
1. Nell’adempimento delle proprie obbligazioni e nell’esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la Banca d’Italia e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2- Banca d’Italia. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l’adempimento dei propri obblighi e per l’esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto.
2. La Banca d’Italia istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all’operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS). Il T2IS può essere utilizzato per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività di TARGET2.
4. La Banca d’Italia può inviare comunicazioni ai partecipanti tramite messaggio di rete ICM o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.
5. I partecipanti sono tenuti a presentare alla Banca d’Italia i previsti moduli di raccolta dei dati statici e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esatta corrispondenza tra le informazioni ad essi relative fornite alla Banca d’Italia e quelle immesse da quest’ultima in TARGET2-Banca d’Italia.
5 bis. I partecipanti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i formulari per l’emissione dei certificati elettronici necessari per accedere a TARGET2 utilizzando un accesso via Internet e a presentare i nuovi formulari per l’emissione di tali certificati elettronici alla Banca d'Italia. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2 - Banca d'Italia dalla Banca d'Italia.
6. La Banca d'Italia è autorizzata a comunicare alle autorità di certificazione qualunque informazione relativa ai partecipanti di cui tali autorità possano necessitare.
7. I partecipanti informano la Banca d’Italia di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.
8. I partecipanti informano immediatamente la Banca d’Italia nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.
TITOLO IV
GESTIONE DEI CONTI PM ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
Articolo 12 – Apertura e gestione dei conti PM
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1. La Banca d’Italia apre e gestisce almeno un conto PM per ciascun partecipante. Su richiesta di un partecipante che agisce come banca di regolamento, la Banca d'Italia apre uno o più sottoconti in TARGET2-Banca d’Italia da utilizzare per dedicare liquidità.
2. Sui conti PM non sono ammessi saldi a debito, salvo quanto previsto nel contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno eventualmente sottoscritto con la Banca d’Italia che disciplina la concessione di credito infragiornaliero da parte di quest’ultima ai partecipanti.
3. I conti PM e i rispettivi sotto-conti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, tranne che non vengano impiegati per detenere riserve obbligatorie minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea e dal Regolamento BCE/2003/9 del 12 settembre 2003 sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime.
4. Oltre che per il regolamento degli ordini di pagamento nel Payments Module, un conto PM può essere utilizzato per regolare ordini di pagamento verso e dagli Home Account, in conformità delle regole dettate dalla Banca d’Italia.
5. I partecipanti utilizzano l’ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità. La Banca d’Italia fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun partecipante che abbia optato per tale servizio.
Articolo 13 – Tipologie di ordini di pagamento
Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:
a) gli ordini di bonifico;
b) le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un’autorizzazione di addebitamento diretto. I partecipanti che utilizzano un accesso via Internet non sono in grado di inviare istruzioni di addebito diretto dal loro conto PM; e
c) ordini di trasferimento di liquidità.
Articolo 14 – Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento
1. Gli ordini di pagamento immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla Banca d’Italia se:
a) il messaggio di pagamento è conforme alle regole relative al formato e alle condizioni di TARGET2-Banca d'Italia e supera il controllo di doppia immissione descritto nell’Appendice I; e
b) nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.
2. La Banca d’Italia rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al comma 1. La Banca d’Italia informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell’Appendice I.
3. La SSP determina la marcatura temporale per l’elaborazione di ordini di pagamento sulla base del momento in cui riceve e accetta l’ordine di pagamento.
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Articolo 15 – Regole sulla priorità
1. I partecipanti disponenti assegnano ad ogni ordine di pagamento una delle seguenti priorità:
a) ordine di pagamento ordinario (classe di priorità 2);
b) ordine di pagamento urgente (classe di priorità 1); o
c) ordine di pagamento molto urgente (classe di priorità 0).
Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento ordinario
2. Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere assegnati esclusivamente da parte di:
a) BC; e
b) partecipanti, nei casi di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e trasferimenti di liquidità in relazione al regolamento dei sistemi ancillari che utilizzano l’Interfaccia dei sistemi ancillari.
Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l’Interfaccia dei sistemi ancillari per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti sono da considerarsi ordini di pagamento molto urgenti.
3. Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti attraverso l’ICM costituiscono ordini di pagamento urgenti.
4. Nel caso di ordini di pagamento urgenti e ordinari, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.
Articolo 16 – Limiti di liquidità
1. Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.
2. Ai partecipanti che utilizzano un accesso via Internet non è consentito avvalersi della funzionalità di gruppo LA rispetto al proprio conto PM accessibile via Internet, né combinare tale conto PM accessibile via Internet con altro conto che essi detengano in TARGET2. Limiti di liquidità possono essere fissati solo nei confronti di un gruppo LA nel suo complesso. Non possono essere fissati limiti nei confronti di un singolo conto PM di un membro del gruppo LA.
3. Con la fissazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.
4. Un partecipante può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il partecipante ha fissato almeno un limite bilaterale. Con la fissazione di un limite multilaterale, il partecipante dà
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disposizione alla Banca d’Italia di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso i conti PM di tutti i partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata, provenienti da tali conti PM, supera detto limite multilaterale.
5. L’importo minimo di qualunque limite è di 1 milione di euro. Un limite bilaterale o multilaterale di importo pari a zero è trattato come se non fosse stato fissato alcun limite. Limiti di ammontare tra zero e 1 milione di euro non sono possibili.
6. I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva attraverso l’ICM. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La fissazione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.
Articolo 17 – Riserve di liquidità
1. I partecipanti possono costituire riserve di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM.
2. Facendo richiesta di riservare un certo ammontare di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di regolare ordini di pagamento urgenti o ordinari solo se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento molto urgenti.
3. Facendo richiesta di riservare un certo quantitativo di liquidità per ordini di pagamento urgenti, il partecipante dà disposizione alla Banca d’Italia di regolare ordini di pagamento ordinari, se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento urgenti e molto urgenti.
4. Una volta ricevuta la richiesta di costituzione di riserva, la Banca d’Italia controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta è riservata qualora si renda disponibile ulteriore liquidità.
5. L’ammontare della riserva di liquidità può essere modificato. I partecipanti possono richiedere attraverso l’ICM di riservare nuovi ammontari con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva.
Articolo 17bis - Istruzioni permanenti per la riserva di liquidità e per la costituzione di liquidità dedicata
1. I partecipanti possono predefinire l’ammontare di liquidità riservata automaticamente per gli ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM. Tale istruzione permanente o una sua modifica hanno effetto dalla giornata lavorativa successiva.
2. I partecipanti possono predefinire attraverso l’ICM l’ammontare di liquidità automaticamente messa da parte per il regolamento dei sistemi ancillari. Tale