REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE, USO E MANUTENZIONE
REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE, USO E MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
PREMESSA:
le norme che seguono sono a completamento di quanto espresso nel "REGOLAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE" (c.s.c.) di cui sono parte integrante e perfezionano le regole che definiscono il rapporto che deve intercorrere tra le Società Concessionarie e l'Amministrazione Comunale per ottimizzare il servizio da prestare alla cittadinanza.
CAPITOLO PRIMO
NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI DEI LOTTI N° 1, 2, 3 E 4.
Art. 1 - DESTINATARI DELLA CONCESSIONE.
1. Possono concorrere all'assegnazione delle concessioni, le Associazioni, Società o Gruppi organizzati, senza fini di lucro, che sono presenti con la loro organizzazione e che operino sul territorio comunale di Vobarno.
Art. 2 - MODALITA' DI SCELTA DEI CANDIDATI.
1. Per garantire il miglior funzionamento dell'impianto affidato, l'Amministrazione Comunale terrà nel debito conto innanzitutto dell'affinità di interesse fra la specialità praticata dalla Società richiedente e l'impianto da concedere in gestione.
2. La Giunta valuterà di ogni concorrente la struttura organizzativa, il numero dei Soci, il numero degli iscritti residenti a Vobarno, le precedenti attività svolte; nella domanda di concessione dovranno essere fornite tutte le notizie necessarie, e dovranno essere allegati lo statuto della Società, una dichiarazione contenete la composizione degli organi e gli incarichi societari e tutti gli altri elementi previsti dal bando.
Art. 3 - RICHIESTA DI CONCESSIONE.
1. La domanda di assegnazione della concessione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale con le modalità e nei termini previsti dal bando. Sulla bozza del bando verrà acquisito il parere non vincolante della Commissione allo Sport.
2. La Giunta, acquisito il parere della Commissione allo Sport, provvederà all’approvazione dello schema di convenzione e, con proprio provvedimento, approverà la graduatoria predisposta - al termine della procedura selettiva - dal Responsabile del Servizio.
Art. 4 - VERBALE DI CONSEGNA.
1. Prima della presa di possesso degli impianti oggetto di ciascuna concessione, dovrà essere redatto, in contraddittorio, un verbale di consegna che, sottoscritto dal concessionario e dal responsabile del servizio, conterrà l'elenco dettagliato degli immobili, e relativi impianti, degli attrezzi, utensili, mobili e quant'altro consegnato.
2. Tutto quanto descritto nel verbale di consegna è di esclusiva proprietà del Comune di Vobarno con l'obbligo, da parte del concessionario, della buona e diligente conservazione e di riconsegna in pristino stato alla proprietà alla scadenza del contratto, salvo il normale deperimento.
Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE.
1. La concessione ha una durata di anni cinque e scadrà automaticamente senza bisogno di preventiva disdetta. Essa potrà essere riassegnata, prima della naturale scadenza solo nei seguenti casi:
- Rinuncia da parte del Concessionario con disdetta di almeno sei mesi prima della data prevista la cessazione; essa non potrà essere esercitata prima di un anno dall’assegnazione.
- Revoca motivata della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di almeno tre mesi;
- Scioglimento della Società Concessionaria.
- Revoca di tutte le concessioni, previa disdetta da comunicare con sei mesi di preavviso, qualora l’Amministrazione decidesse di rilasciare un’unica concessione di gestione del Centro Sportivo.
Art. 6 - ONERI E PROVENTI DELLA CONCESSIONE.
1. Il Centro Sportivo Comunale è considerato dall’Amministrazione Comunale bene destinato a pubblico servizio reso alla collettività al di fuori di una logica di profitto d’impresa e pertanto privo di rilevanza economica.
2. Il corrispettivo spettante al concessionario dell’impianto è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso dei relativi proventi, ivi comprese:
- le entrate derivanti dalle tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale
- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere sportivo
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni.
0.Xx concessione è gratuita. Le spese di illuminazione, riscaldamento degli impianti e somministrazione di acqua relative agli impianti in oggetto, sono poste a carico dell’Amministrazione Comunale, nei limiti del consumo medio accertato nei due anni precedenti la cui entità verrà indicata nel bando di assegnazione. Ogni concessionario nomina un Responsabile della vigilanza sui consumi di energia elettrica, gas e acqua al fine di evitare inutili sprechi; la Commissione di controllo ne verificherà l’operato e, se necessario, relazionerà all’Assessore.
L’onere per consumi eccedenti quelli stabiliti, verranno addebitati al Concessionario. Per i nuovi impianti la quota di spesa per i consumi energetici ed acqua, a carico del Comune, verrà determinata dalla Giunta e sarà inserita nel bando di gara. I concessionari dovranno prestare adeguata cauzione per il rimborso al Comune dei consumi eccedenti.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso degli impianti concessi per almeno due manifestazioni annuali organizzate direttamente o patrocinate, senza dover alcun compenso al concessionario.
Art. 7 - PRENOTAZIONI E CONTROLLO SULL'USO DEGLI IMPIANTI.
1. Il concessionario dell’impianto provvede alla raccolta delle prenotazioni per l’uso degli impianti ed all’incasso delle quote stabilite, salvo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento del Centro Sportivo Comunale che consente di organizzare il servizio anche con la collaborazione del gestore del bar.
2. Il concessionario deve nominare, per ognuno degli impianti dati in concessione, un responsabile che garantisca la manutenzione, la pulizia ed il controllo dell'impianto affidato; il suo nome con numero di telefono deve essere affisso in luogo ben visibile per permetterne la reperibilità.
Art. 8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.
1. La manutenzione ordinaria e la manutenzione di avvio stagionale dell'impianto è a totale carico del concessionario che deve garantire la perfetta efficienza , pulizia ed utilizzo delle strutture assegnate.
2. L’esecuzione di opere che modifichino seppure parzialmente l'aspetto, la funzionalità o la destinazione dell'impianto, anche se meritevoli ed utili, dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dalla Giunta.
3. Qualora il concessionario intenda eseguire direttamente manutenzioni di carattere straordinario, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare le opere, previa intesa volta ad accertare la capacità tecnica degli operatori e dopo aver approvato il progetto esecutivo, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 9 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
1. I Concessionari si obbligano a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità od azione presente e futura, per danni di qualsivoglia genere, comunque derivanti anche nei confronti di terzi, per fatti connessi all'appalto. Per tale motivo ciascun Concessionario ha l’obbligo di contrarre e mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari con un massimale minimo di € 3.000.000,00 a sinistro.
2. A garanzia della completa osservanza di quanto previsto nei recitati articoli, ciascun concessionario, alla stipula dell’atto di concessione, dovrà depositare, oltre le eventuali spese per l’atto, la polizza prevista dal comma precedente, e quella fidejussoria prevista dal comma 3 dell’art.6.
3. Alla scadenza della concessione o in caso di anticipata risoluzione, il Concessionario non potrà pretendere a nessun titolo alcun compenso da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO.
1. Le società concessionarie dovranno operare correttamente nel rispetto della normativa regolamentare e contrattuale, e garantire un corretto funzionamento degli impianti, evitando disservizi e situazioni di disagio che possano ripercuotersi sull'utenza.
2. I contrasti o conflitti di competenza che dovessero insorgere fra le Concessionarie circa i compiti o la corretta interpretazione delle regole sopraesposte, saranno esaminati dalla Commissione di controllo che redigerà un rapporto scritto inerente i fatti, da consegnare all'Assessore competente; l’Amministrazione i prenderà i provvedimenti del caso nel rispetto del regolamento. Eventuali incongruenze dello stesso, saranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per eventuali modifiche o interpretazioni autentiche.
CAPITOLO SECONDO NORME PER IL LOTTO N°1
STADI DI CALCIO E SERVIZI DI PERTINENZA
Art. 11 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI IN OGGETTO.
1. L'ubicazione degli impianti risulta dall'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Essi sono:
A) - terreno di gioco entro le recinzioni che delimitano l'ovale, escludendo la pista di atletica;
B) - tribuna, servizi igienici e zona di pertinenza, delimitati a nord dal cancello in ferro che immette nel passaggio pedonale, ad ovest e sud dalla cinta del c.s.c. ed a est dalla linea di prolungamento della fiancata est della tribuna;
C) - zona libera delimitata a nord dalla palestra e dal cancello, ad ovest dalla recinzione in rete con cancelletto pedonale, a sud dalla recinzione del campo di calcio;
D) - spogliatoi con accesso dalla zona "C", consistenti in tre ampi locali completi di docce e w.c., un locale spogliatoio arbitri con uscita di emergenza, locale segreteria e corridoi di pertinenza.
Art. 12 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.
1. Le Società che intendono utilizzare gli impianti per gare a gironi devono presentare domanda scritta completa di calendario al Concessionario entro il 1° settembre di ogni anno. Per competizioni che si svolgono in un'unica giornata, la richiesta deve essere inoltrata 30 gg. prima e la concessione degli impianti sarà subordinata alla disponibilità degli stessi.
2. Le richieste di utilizzo per allenamenti o per incontri amichevoli, seguiranno lo stesso iter precedente e sarà subordinato al calendario espresso dalle competizioni ufficiali.
3. Il Concessionario, esaminate le richieste, provvederà alla stesura del calendario che verrà esporre al pubblico nel c.s.c..
4. L'uso dell’impianto sarà concesso a chiunque ne faccia richiesta, con le modalità del presente regolamento, purché non interferisca con l’attività dei precedenti assegnatari, corrisponda anticipatamente la quota stabilita e non vi siano in atto manutenzioni straordinarie o l’impraticabilità degli impianti.
5. La quota oraria comprende l'utilizzo del campo completo di segnatura, accessori, pallone regolamentare, spogliatoi e docce calde e l’ illuminazione, se richiesta. L'eventuale utilizzo di divise o pettorali deve essere concordata con il Concessionario.
6. Gli impianti di atletica leggera devono essere sempre disponibili ed aperti a tutti gli utilizzatori.
Art. 13 - MANIFESTAZIONI VARIE.
Per utilizzi diversi dalla specifica destinazione dell'impianto (concerti, raduni ecc.), l’Amministrazione comunale valuterà le richieste, sentita la Commissione di Controllo circa le condizioni del terreno e lo stato di manutenzione dell'impianto, e si esprimerà in merito all’ opportunità o meno di concedere l’autorizzazione, che verrà subordinata al pagamento del canone stabilito per l'occasione, al deposito di adeguata polizza fideiussoria che sollevi l’Amministrazione Comunale da responsabilità e copra eventuali danni, ed all’onere di riconsegnare l'impianto nelle condizioni in cui è stato consegnato.
L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 30 giorni prima e viene concessa compatibilmente con le esigenze del calendario di utilizzo dell’impianto.
Art. 14 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO.
1. Il concessionario dovrà mantenere in perfetta efficienza il terreno di gioco con semine, irrigazioni, concimazioni e tagli a seconda delle esigenze stagionali del tappeto erboso. La stessa cura dovrà essere riservata a tutta la zona verde di pertinenza provvedendo anche alla potatura di alberi e rampicanti.
2. Dovrà inoltre provvedere alla perfetta pulizia delle tribune e dei servizi igienici di pertinenza ed alla loro manutenzione: essi dovranno essere puliti dopo ogni giornata di utilizzo. I servizi igienici dovranno essere tenuti efficienti con disinfezioni periodiche, in modo particolare il giorno prima delle manifestazioni in calendario.
3. La gestione e pulizia del locale adibito alla distribuzione delle bibite è riservata al gestore del bar del c.s.c..
Art. 15 - ZONA LIBERA.
1. La zona adibita a collegamento tra il campo e gli spogliatoi, deve essere tenuta sgombra da automezzi, rifiuti e materiali vari. E’ ammesso solo il transito e la sosta di veicoli adibiti al rifornimento del c.s.c. dei veicoli dei rappresentanti della società concessionaria del lotto 1 a uso posteggio, dell’autovettura dell'arbitro e delle ambulanze, quando necessaria.
CAPITOLO TERZO NORME PER IL LOTTO N°2
PALAZZETTO DELLO SPORT, PISTA DI ATLETICA, CAMPI DA TENNIS E CAMPO DI BEACH VOLLEY
Art. 16 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI IN OGGETTO.
1. Del lotto n° 3 fanno parte i seguenti impianti sportivi:
A) palazzetto dello sport, definito dall'intero fabbricato, comprese le rampe di accesso poste sul lato est quella carrabile ed a sud quella pedonale ;
B) pista di atletica leggera, delimitata all'interno dal cordolo della stessa, comprese le pedane dei salti e lanci ed all'esterno dal cordolo periferico;
C) due campi da tennis in terra rossa, un campo in green-set completo di copertura permanente e riscaldamento;
D) campo di beach volley.
Art. 17 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. STADI E PISTE DI ATLETICA LEGGERA:
1. Il concessionario gestisce direttamente le manifestazioni di Sua competenza e mette a disposizione gli impianti per manifestazioni, autorizzate e di carattere sportivo o promozionale, organizzate da altre Società compatibilmente con le esigenze del calendario di utilizzo dell’impianto.
2. Per l'uso di attrezzature di Sua proprietà richieste da terzi, il concessionario concorda direttamente con gli interessati le modalità e gli eventuali corrispettivi. Per le competizioni di carattere giovanile o studentesco si attiva per prestare la massima cooperazione nella preparazione dell'impianto ed organizzazione della manifestazione.
3. I singoli atleti che usano la pista di atletica per allenamento, possono usufruire del servizio doccia-spogliatoio, usando i servizi riservati ai campi da tennis, pagando la quota stabilita.
PALAZZETTO DELLO SPORT:
1. è fruibile da parte di tutti i cittadini, e/o gruppi, secondo il calendario, previo pagamento delle quote ed in base alle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.
2. Nella formazione del calendario verrà data precedenza alle squadre di Società affiliate al C.O.N.I., C.S.I. e simili, che svolgono i campionati secondo i calendari stillati dalle Federazioni.
3. Durante l’anno scolastico nelle ore antimeridiane, il palazzetto dello sport sarà gratuitamente a disposizione dell’ITIS di Vobarno.
CAMPI DA TENNIS:
1. le manifestazioni possono essere svolte da tutte le Società che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla competente Commissione; durante lo svolgimento delle stesse, almeno un campo, con tre agibili, dovrà rimane a disposizione dell'utenza. L’ Assessorato competente, per lo svolgimento di
manifestazioni di particolare importanza, potrà concedere autorizzazione scritta per il contemporaneo utilizzo, in deroga, di tutti i campi.
2. La Società Concessionaria potrà organizzare solo due manifestazioni annuali riservate ai soci, tutte le altre competizioni, se non approvate F.I.T., devono essere autorizzate dall'Assessorato allo Sport.
CAMPO DI BEACH VOLLEY:
Il concessionario gestisce direttamente le manifestazioni di Sua competenza e mette a disposizione il campo per manifestazioni, autorizzate e di carattere sportivo o promozionale, organizzate da altre Società compatibilmente con le esigenze del calendario di utilizzo dell’impianto, previo pagamento delle quote ed in base alle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta.
Art. 18 COMPITI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti avuti in concessione, ed in particolare dovrà garantire:
• Palazzetto dello sport - Custodia dell’immobile, sua apertura e chiusura, controllo dei livelli di illuminazione e riscaldamento, pulizia delle gradinate, del campo di gioco, della palestrina, degli altri locali e dei servizi igienici e docce (compresa disinfezione) dopo ogni giornata di utilizzo. In particolare dovrà curare che gli utenti non arrechino danni alla struttura, agli impianti e beni mobili.
• Campi da tennis - Pulizia di campi e sistemazione del fondo dopo ogni giornata di utilizzo, con eventuale ricarica di terra rossa, accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e riscaldamento.
• Campo di beach volley – per consentire l’uso del campo dovranno essere rimosse a cura del concessionario le coperture che lo proteggono, coperture che dovranno essere poi riposizionate al termine dell’utilizzo del campo dopo la sistemazione del fondo ed eventuale ricarica di sabbia.
CAPITOLO QUARTO NORME PER IL LOTTO N°3
BOCCIODROMO E SERVIZI CONNESSI
Art. 19 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
1. Fanno parte del lotto in oggetto il bocciodromo coperto a cinque corsie, lo spogliatoio di pertinenza nel piano seminterrato e l'ufficio ricavato sul terrazzo interno al bocciodromo. L'Amministrazione si riserva la possibilità di ricavare altri locali per ufficio sul terrazzo, da affidare in gestione ad Enti o Società diverse.
Art. 20 - MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI,
1. La Società concessionaria gestisce direttamente l'organizzazione di gare e manifestazioni secondo il calendario concordato con l'Assessorato allo Sport e quello assegnato dalla Federazione di appartenenza. Le gare riservate ai soci non potranno essere più di due per ogni anno, per le altre competizioni, non approvate dalla federazione, la partecipazione sarà aperta a tutti.
2. Durante lo svolgimento di gare riservate a tesserati deve essere garantita la disponibilità di almeno una corsia esterna per l'utenza abituale. Per competizioni di particolare importanza che richiedano l'utilizzo delle cinque corsie, deve essere richiesto specifico nullaosta scritto dell'Assessorato competente.
3. L'utilizzo dell'impianto è garantito anche a Società diverse dalla Concessionaria ed è subordinato alle esigenze di calendario ed al pagamento della quota definita dall’Amministrazione Comunale per tale tipo di utilizzo.
Art. 21 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO
1. Il gestore dell'impianto dovrà assicurare la custodia dell’immobile, la sua apertura e chiusura negli orari stabiliti, la pulizia e manutenzione di tutto lo stabile e delle ampie vetrate, l'eventuale sostituzione dei ripari trasparenti dei campi di gioco e la riparazione e manutenzione dei tabelloni segnapunti, con eventuale ricarica con sabbia, ed il controllo dell’illuminazione e del riscaldamento.
CAPITOLO QUINTO NORME PER IL LOTTO N° 4 PISTA DI MOUNTAIN-BIKE
Art. 22- DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
1. La pista si sviluppa nella zona verde a sud-est del Centro Sportivo e la zona in concessione è delimitata dalla linea di prolungamento della parte laterale est dello tribuna dello stadio.
2. Per permettere l'utilizzo, deve esserne garantito l'accesso che, dal cancello adiacente l'entrata ovest del centro, percorre il corridoio che costeggia lo stadio e passa dietro le tribune.
Art. 23 COMPETIZIONI ED USO ORDINARIO.
1. Tutti gli utenti del c.s.c. possono utilizzare la pista, purché la stessa non sia riservata per gare o manifestazioni nel rispetto delle norme indicate nel "Regolamento del C.S.C.".
2. Il gestore deve garantire, per quanto possibile in un impianto del genere, l'assenza di punti particolarmente pericolosi oppure posare specifiche protezioni qualora questi non siano eliminabili.
CAPITOLO SESTO
CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL LOTTO N°5 BAR-RISTORANTE
Art. 24 - PREMESSA.
1. La gestione del bar-ristorante dovrà servire da supporto e favorire le attività sportive e socializzanti, come stabilito nel "Regolamento del Centro Sportivo Comunale". Il Gestore dovrà avere perfetta conoscenza delle regole e norme contenute nello stesso, in modo da gestire quanto assegnato con la professionalità necessaria, con imparzialità e precisione.
2. Particolare collaborazione dovrà essere prestata ai Concessionari dei lotti sportivi in considerazione che la perfetta conduzione globale del Centro non può che favorire tutti gli interessati.
3. Il Gestore dovrà inoltre attenersi a quanto stabilito di volta in volta dall'Assessore allo Sport, nei limiti delle disposizioni del Regolamento.
4. Eventuali notifiche scritte, per inadempienze imputabili alla gestione dovranno essere validamente giustificate ed eliminate entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; in difetto, l’Amministrazione Comunale si riserva di porre in atto i seguenti provvedimenti:
a) Ammonimento verbale;
b) Ammonimento scritto;
c) Censura scritta.
4. Dopo tre censure, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.
5. In caso di inadempienze particolarmente gravi il Consiglio Comunale potrà decidere il recesso con preavviso di sette giorni.
Art. 25 - DESCRIZIONE DEI LOCALI OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
1. Del lotto in oggetto fanno parte:
• i locale bar, servizi e cucine;
• la sala adiacente con lo sgabuzzino di pertinenza. Tale sala deve essere tenuta a disposizione per riunioni delle società sportive per almeno una volta al mese. La richiesta di utilizzo a tale scopo dovrà pervenire al gestore del bar con almeno 15 gg. di anticipo.
• il terrazzo antistante;
• tutta la zona verde e la piastra polivalente;
• ulteriore stanza esterna (con accesso dalla terrazza) ad uso magazzino.
Art. 26 - VERBALE DI CONSEGNA.
1. Il verbale di consegna verrà firmato dall'appaltatore al momento della presa in possesso del lotto e conterrà l'elenco dettagliato degli attrezzi, utensili, mobili e quant'altro concorre alla dotazione degli impianti.
2. Tutto quanto descritto nel verbale di consegna è di esclusiva proprietà del Comune di Vobarno con l'obbligo, da parte del concessionario, della buona e diligente conservazione e di riconsegna in pristino stato alla proprietà alla scadenza del contratto, salvo il normale deperimento.
Art. 27 - IDONEITÀ D'ESERCIZIO.
1. Il Concessionario deve essere in grado di gestire l'esercizio pubblico, ed in particolare essere iscritto negli appositi registri della C.C.I.A. come ditta ecc. ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
2. Nell'esercizio della sua attività potrà avvalersi dell'opera di dipendenti, collaboratori familiari e soci, del cui comportamento e del rapporto di lavoro, ai fini previdenziali ed assicurativi, è unico responsabile.
3. In caso di affidamento della gestione del lotto n° 5 a società partecipata dal Comune, i riferimenti ai requisiti ed obblighi del concessionario contenuti nel presente capitolo sono da intendersi effettuati anche all’eventuale soggetto terzo cui sia eventualmente subaffidata la gestione da parte della società.
Art. 28 - APPALTO E SUA DURATA.
1. L'appalto ha la durata di anni sei, senza bisogno di disdetta preventiva; alla scadenza si provvederà ad una nuova assegnazione. La disdetta, da ambo le parti, dovrà pervenire almeno sei mesi prima della scadenza.
2. E' vietato il subappalto; in caso di grave ed accertato impedimento del Concessionario, avente come conseguenza la dimostrata impossibilità di conduzione dell'esercizio, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà derogare dal suesposto divieto e/o concedere la risoluzione anticipata della concessione.
3. In caso di affidamento della gestione del lotto n° 5 a società partecipata dal Comune, la durata della concessione sarà stabilita in appositi indirizzi fissati con deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 29 -MODIFICHE INTERNE OD ESTERNE ALL'IMMOBILE.
1. Il Concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, potrà installare ulteriori eventuali attrezzature, intese a rendere più accoglienti e confortevoli i locali.
2. La stessa procedura dovrà essere rispettata per variare la disposizione interna dei locali così come per l'aggiunta di tavoli in zone diverse dalle attuali, coperture varie anche se temporanee, modifica delle zone verdi ecc..
3. Al termine del contratto il Concessionario potrà asportare arredi di sua proprietà collocati all'interno dei locali in dotazione ed in tale caso dovrà ripristinare lo stato degli stessi.
Art. 30 - SPESE E MANUTENZIONI.
1. Il Concessionario concorrerà, per quanto di sua competenza, alle spese di riscaldamento, illuminazione, telefono, acqua e nettezza urbana.
2. Per la gestione del bar-ristorante si munirà delle prescritte autorizzazioni, provvedendo direttamente al pagamento di tutte le relative spese, nonché all'assolvimento di tutti gli obblighi tributari conseguenti.
3. Assume l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature, mobili ed immobili, di sua proprietà o di proprietà comunale ed alla conduzione dell'impianto di riscaldamento nel rispetto delle norme vigenti in materia. La manutenzione straordinaria non derivante da colpa o dolo del Concessionario competerà al Comune.
Art. 31 - LISTINO PREZZI.
1. In ossequio alle vigenti disposizioni in materia di licenza commerciale, tutti i prezzi praticati dovranno essere a conoscenza del pubblico mediante una tabella esposta in modo ben visibile. Gli stessi non potranno essere superiori a quelli praticati in pubblici esercizi di analoga categoria presenti nel Comune di Vobarno.
2. La gestione dell'eventuale ristorante o tavola calda, non dovrà in alcun modo risultare pregiudizievole nei confronti del funzionamento del servizio bar e soprattutto delle attività sportive praticate nel Centro.
Art. 32 - CONTROLLI DA PARTE DEL GESTORE.
1. La presenza continua del gestore dovrà garantire un discreto ma efficace controllo sul comportamento degli utenti all'interno di tutto il centro, con particolare riguardo verso i più giovani ed assicurare un tempestivo intervento in caso di scorretto comportamento.
2. Lo stesso risponderà di eventuali trasgressioni commesse in proprio o dai suoi dipendenti, come pure della mancata osservanza delle norme igieniche in vigore.
3. Particolare attenzione dovrà essere riservata al controllo del divieto di accesso a veicoli ed animali all'interno del centro. Il carico e lo scarico delle materie d'uso dovrà avvenire attraverso il corridoio formato dai due palazzetti dello sport oppure dallo spiazzo adiacente l'ingresso giocatori del campo di calcio senza passare e danneggiare la zona verde interdetta al traffico.
Art. 33 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
1. L’Amministrazione Comunale eserciterà tutti i controlli affinché il servizio si svolga con regolarità; detti controlli avverranno nei tempi e metodi che la stessa riterrà più opportuni ed attraverso gli organi competenti.
Art. 34 - ASSICURAZIONI E GARANZIE.
1. Il Concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità od azione presente e futura, per danni di qualsivoglia genere, comunque derivanti anche nei confronti di terzi, per fatti connessi all'appalto. Per tale motivo il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile (RC) per almeno due milioni di euro.
2. A garanzia della completa osservanza di quanto previsto nei recitati articoli, il Concessionario rilascia polizza fideiussoria del valore pari a due rate annuali della base d'asta.
3. Alla scadenza della concessione o in caso di anticipata risoluzione, il Concessionario non potrà pretendere a nessun titolo alcun compenso.
Art. 35 - VERSAMENTI AL COMUNE.
1. In cambio della gestione del bar-ristorante del Centro, il Concessionario è tenuto a versare al Comune la somma annua offerta nella gara di appalto, in rate mensili anticipate. La base d'asta sarà fissata per ogni gara al momento del bando di concorso.
2. In caso di affidamento della gestione del lotto n° 5 a società partecipata dal Comune, i rapporti economici afferenti la concessione saranno disciplinati in appositi indirizzi fissati con deliberazione del Consiglio comunale.
Art. 36 - ORGANI DI CONTROLLO E GIUDIZIO.
1. Le controversie tra Comune di Vobarno e Concessionario, concernenti l'interpretazione del contratto, i rapporti economici dallo stesso nascenti, lo sviluppo del rapporto, la cessazione del contratto e il rilascio dell'azienda, sono deferite al giudizio di tre arbitri che decideranno procedendo ad arbitrato rituale ai sensi degli art.808 ss. c.p.c., con il rispetto delle regole del contraddittori e comunque ex art. 816 c.p.c..
2. Gli arbitri saranno nominati uno dal Concessionario, uno dall'Amministrazione ed il terzo di comune accordo tra le parti. In difetto di nomina di una delle parti, si procederà ai sensi dell'art.810 c.p.c.; in mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la stessa sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Brescia.
3. Gli arbitri decideranno secondo diritto ex art.822 c.p.c.; il lodo sarà impugnabile a norma degli art.827 ss. c.p.c..
Art. 37 - SPESE E TASSE.
1. Tutte le spese e le tasse inerenti la concessione sono a carico del concessionario.