RICHIESTA DI CONCESSIONE Clausole campione

RICHIESTA DI CONCESSIONE. 1. La richiesta di concessione in uso deve essere presentata al Comune di Firenze da parte del soggetto organizzatore dell’evento, secondo il modello predisposto dal competente ufficio dell’Amministrazione comunale, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data indicata come inizio della concessione. 2. La richiesta deve in ogni caso contenere: a) la denominazione e la natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione delle informazioni relative allo stesso (dati anagrafici, ragione sociale, sede, eventuali iscrizioni a registri delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale e/o all’anagrafe delle Onlus, codice fiscale e partiva iva, dati del legale rappresentante); b) la descrizione dell’iniziativa/evento per cui è richiesto l’uso e delle relative finalità (culturali, solidali, promo pubblicitarie o commerciali ecc..); c) l’indicazione delle tipologie di piante e di addobbo richieste; d) il periodo di utilizzo richiesto, con l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di conclusione dello stesso; e) l’accettazione delle disposizioni del presente disciplinare in materia di concessione e fornitura a terzi di piante; f) la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è richiesta la concessione non si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze; g) il nome del referente organizzativo dell’evento, completo di generalità, recapito telefonico ed indirizzo mail;
RICHIESTA DI CONCESSIONE. Il 20 dicembre 2012 le Ferrovie federali svizzere FFS (in seguito FFS) hanno presentato alla Repubblica e Cantone Ticino (in seguito Cantone) la domanda di concessione di gestione idroelettrica per la centrale Ritom a favore della costituenda “Ritom SA”, ovvero la società anonima che le FFS e il Cantone intendono costituire. La domanda è accompagnata dalla documentazione tecnica, dal Rapporto di impatto ambientale (RIA) e dall’istanza di dissodamento. Si tratta del risultato di oltre dieci anni di trattative fra il Cantone e l’Azienda elettrica cantonale (in seguito AET) da una parte e le FFS dell’altra (detentori della precedente concessione scaduta nel 2005), nell’ambito delle quali le FFS in data 23 novembre 2007 hanno anche presentato al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) una domanda di appropriazione delle forze idriche del Ritom fondata sugli art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale e 12 cpv. 1 della Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI). A seguito della predetta domanda, in effetti, nel 2007 il DATEC ha avviato una formale procedura di appropriazione delle forze idriche del Ritom, contestata dal Cantone davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF)1. In seguito, nonostante la procedura di appropriazione delle acque fosse pendente, le FFS, il Cantone e AET hanno affinato le valutazioni tecnico-economiche dell’attuale impianto Ritom e di un possibile suo futuro ampiamento. Parallelamente le parti hanno discusso anche di un possibile sfruttamento in comune dell’impianto. La lunga e complessa trattativa è sfociata nella sottoscrizione, nel dicembre 2010, di un accordo di principio tra FFS, Cantone Ticino e AET avente per oggetto lo sfruttamento idroelettrico in comune delle acque attualmente utilizzate negli impianti del Ritom. Preso atto di tale accordo, il DATEC ha deciso, e ulteriormente confermato in data 21 dicembre 2012, la sospensione della procedura di appropriazione delle forze idriche fino al rilascio di una concessione da parte del Cantone, ma al più tardi fino alla fine del 2014. Fino a quel momento le FFS sono autorizzate a continuare ad utilizzare, in regime provvisorio, le acque del Ritom. Le FFS ritireranno definitivamente la domanda di appropriazione delle forze idriche dopo che la costituenda “Ritom SA” avrà ottenuto la concessione da parte del Parlamento ticinese. 1 Cfr. anche Messaggio n. 6501 dell’8 giugno 2011 relativo al Rapporto CdS sulla mo...
RICHIESTA DI CONCESSIONE. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’eventuale anticipazione di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti fin dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna ad inoltrare la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente. All’uopo, l’Ente assume apposita deliberazione di accettazione conforme allo schema fornito dal Tesoriere e l’anticipazione diventa operante dopo la consegna al Tesoriere di copia conforme della medesima, esecutiva ai sensi di legge.
RICHIESTA DI CONCESSIONE. 1. La richiesta di concessione in uso deve essere presentata al Comune di Firenze da parte del soggetto organizzatore dell’evento, di norma almeno 60 giorni prima della data di inizio dello stesso, secondo il modello redatto a cura del servizio competente e pubblicato sulla rete civica del Comune. Nella richiesta devono essere in ogni caso presenti: a) la denominazione e la natura giuridica del soggetto richiedente, con l’indicazione delle informazioni relative allo stesso (dati anagrafici, ragione sociale, sede, eventuali iscrizioni a registri delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale e/o all’anagrafe delle Onlus, codice fiscale e partiva iva, dati del legale rappresentante); b) la descrizione dell’iniziativa/evento per cui è richiesto l’uso, con l’indicazione delle specifiche attività che si intendono svolgere e delle relative finalità (culturali, solidali, promo pubblicitarie o commerciali ecc..); c) l’indicazione degli ambienti richiesti; d) il periodo di utilizzo richiesto, con l’indicazione dell’orario di inizio e dell’orario di conclusione dello stesso; e) il periodo di utilizzo eventualmente richiesto rispettivamente per l’allestimento e per il disallestimento che si intendano effettuare, nonché la descrizione (che potrà essere oggetto di successiva integrazione, anche a seguito di sopralluogo) delle specifiche tecniche degli stessi, utili per la fase istruttoria di cui al successivo art. 6; f) i rapporti di sponsorizzazione sussistenti a supporto dell’iniziativa per la quale è richiesta la concessione, con l’indicazione della natura e della tipologia di prodotto/servizio che ne è oggetto (tali informazioni potranno essere fornite anche successivamente alla presentazione della richiesta di concessione, ad integrazione della stessa); g) l’accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso nonché delle specifiche prescrizioni dell’Amministrazione per il corretto utilizzo degli ambienti richiesti (anche riguardo al rispetto delle capienze); h) la dichiarazione che l’iniziativa per la quale è richiesta la concessione non si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze; i) l’impegno da parte del richiedente ad adempiere ad ogni obbligo inerente il regolare e legittimo svolgimento dell’iniziativa/evento; l) il nome del referente organizzativo dell’evento, completo di generalità, recapito telefonico ed indirizzo mail.
RICHIESTA DI CONCESSIONE. 1. La domanda di assegnazione della concessione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale con le modalità e nei termini previsti dal bando. Sulla bozza del bando verrà acquisito il parere non vincolante della Commissione allo Sport. 2. La Giunta, acquisito il parere della Commissione allo Sport, provvederà all’approvazione dello schema di convenzione e, con proprio provvedimento, approverà la graduatoria predisposta - al termine della procedura selettiva - dal Responsabile del Servizio.

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  • CANONE DI CONCESSIONE 1. Il canone di concessione a carico del concessionario viene stabilito in: x. Xxxxxx annuo per il Giardino Scotto e Bastione Sangallo: € … (offerto in fase di gara, che dovrà essere superiore a quello a base d’asta di € 6.000,00) b. Quota percentuale (royalties) sul fatturato annuo, al netto d’IVA, conseguito dalla gestione del servizio di visita al percorso in quota: ….% (percentuale offerta in fase di gara, che dovrà essere superiore a quello a base d’asta del 2%) 2. Il canone sarà versato secondo le seguenti modalità: a. la quota fissa relativa alla componente canone di cui alla precedente lettera a) sarà distinta in due rate annuali anticipate di pari importo e sarà versato entro 30 giorni dalla stipula della concessione (prima rata annuale) e per i semestri seguenti, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento; b. la quota percentuale relativa alla componente di canone di cui alla lettera b) sarà versata a consuntivo in un’unica rata, entro il 31 marzo di ogni anno solare, previa approvazione della relazione consuntiva ai sensi dell’art. 14 3. Il canone dovrà essere versato per mezzo di bonifico bancario a favore del Comune di Pisa sul conto corrente bancario presso Banca di Pisa e Fornacette, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000. Il bonifico dovrà contenere la causale “canone annuo per ----, periodo ----“/ quota percentuale per ----, periodo “/ 4. La mancata corresponsione del canone pattuito, se protratta oltre sessanta giorni dalla data naturale di scadenza della rata di canone, potrà dar luogo alla decadenza de jure della concessione, ferma ogni tutela del Comune di Pisa per il recupero degli importi maturati. 5. La quota fissa del canone concessorio sarà oggetto, a decorrere dal secondo anno, di adeguamento con periodicità annuale in misura corrispondente al 100% dell’adeguamento ISTAT relativo all'anno precedente con arrotondamento al decimo di € superiore.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE La concessione è riconosciuta con diritto di esclusiva, per un periodo di 5 anni dalla data di affidamento del servizio. Alla scadenza il contratto di concessione s’intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso. Al termine della concessione, la concessionaria dovrà consegnare, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco dei depositi cauzionali; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi. Al termine della concessione, la concessionaria dovrà versare altresì al Comune l’importo dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati, a garanzia dei rispettivi abbonamenti ed ogni somma riscossa in anticipo dagli stessi. Il soggetto concessionario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di 120 giorni complessivi. In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune. Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell’anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento, il concessionario uscente, alla scadenza della gestione dovrà trasferire all’Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone anticipatamente riscossi, riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte sua, erogazione del servizio.

  • OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il concessionario deve: 1. individuare, per lo svolgimento dei servizi di cui agli art. 3 e 6 del presente capitolato, un gruppo costante di persone di fiducia, in possesso delle adeguate competenze professionali garantendo la corretta esecuzione del servizio e fornendo un elenco del suddetto personale al Comune; 2. nominare, all’interno del gruppo, un responsabile che funge da referente e opera in accordo con il Comune, provvedendo al coordinamento dei servizi; 3. individuare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza ed il personale adeguatamente formato per garantire gli adempimenti richiesti al punto h) dell’art. 3 ed al punto d) dell’art. 6; 4. fornire prima dell’inizio di ogni mese l’elenco degli addetti previsti in servizio ed un calendario giornaliero del numero di addetti da impiegare concordato con il Comune e comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, eventuali sostituzioni o variazioni; 5. fornire mensilmente un resoconto delle ore di apertura delle sale, delle ore e del numero di addetti impiegati ed il resoconto delle entrate; 6. assicurare la presenza degli addetti, procedendo all’immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo ed impegnandosi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento del servizio assegnato; 7. garantire da parte degli addetti al servizio la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari dei servizi, prestando particolare attenzione all’orario di entrata ed uscita del personale; 8. fornire il personale di cartellino di riconoscimento identificativo; 9. assicurare il rispetto di quanto previsto nell’art. 1 della legge 12.6.1990, n. 146 e successive modifiche, recante “Norme sull’esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell’attuazione della legge”; 10. osservare, nei confronti del proprio personale, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria nonché con le disposizioni legislative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 11. mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante interventi di manutenzione ordinaria, i locali, le attrezzature, gli arredi ed i materiali degli spazi oggetto della presente concessione. Il concessionario tiene un registro di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati negli spazi di cui all’art. 2. 12. provvedere direttamente agli allacciamenti, volture, pagamenti di tutte le utenze necessarie allo svolgimento del servizio (elettriche, idriche, telefoniche, gas, etc.). Il concessionario non deve farsi carico del pagamento della TARI in quanto gli spazi ed il servizio che lo stesso svolge sono comunali. Il pagamento della TARI è invece dovuto per gli spazi in cui il concessionario esercita attività di somministrazione. 13. provvedere direttamente alla stipula, voltura, pagamenti dei contratti per la gestione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di allarme presenti. 14. provvedere direttamente a tutti gli adempimenti amministrativi (autorizzazioni, iscrizioni, etc.) necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 15. assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, tasse, diritti, stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi oggetto della presente concessione. 16. essere in possesso dei requisiti morali e professionali di legge (in particolare iscrizione al REC – registro esercenti il commercio – e/o analoghi) per le attività di cui al x.xx f) dell’art. 3 ed al x.xx

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE Oggetto della presente concessione è l’immobile, di proprietà comunale, situato nel Comune di Sesto al Reghena in Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx n. 2/3 e n. 2/4, comunemente noto e denominato “Barchessa Grande”, destinato ad uso ad uso attività ricettivo / turistica. L’immobile in oggetto è ad uso pubblico per destinazione, e pertanto fa parte del patrimonio indisponibile. Il fabbricato in oggetto, è identificato all’Agenzia delle Entrate - Catasto Fabbricati di Codesto Comune al Foglio 35 Mappale 65 Subalterno 6, con la superficie commerciale di circa mq. 427; nell’ambito del Piano Regolatore Generale Comunale – Variante n°42. L’edificio ricade in Zona Omogenea A0 – edifici e complessi di valore storico – architettonico / Centro storico primario di Sesto. L’edificio è ubicato nel caratteristico Centro Storico del Capoluogo, in posizione adiacente al complesso abbaziale il cui fabbricato più antico, risulta essere l’Abbazia Benedettina, distrutta nel IX secolo e ricostruita nel X secolo. Il complesso abbaziale è circondato da un fossato che fisicamente lo separa dal borgo, al quale però è connesso tramite una passerella ed un camminamento in legno. Il fabbricato oggetto di concessione è stato interessato, in anni recenti, da una ristrutturazione radicale, che ne ha permesso il totale recupero. Per l’ottimale individuazione e descrizione si rimanda a quanto contenuto negli allegati allo schema di contratto di concessione Allegato D al presente bando: • Allegati G e H - planimetrie. • Allegato F - dotazione mobiliare e attrezzature utili all’attività. L’immobile viene dato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, completo di tutti i beni mobili, gli arredi e le attrezzature in esso contenute con l’obbligo di conservazione in caso di mancato utilizzo.

  • Revoca della concessione Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi. Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi: a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo; f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici; L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario. La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune. In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva. Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto. Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario deve svolgere i servizi del contratto con precisione; cura e diligenza; utilizzando le pratiche; le cognizioni; gli strumenti più idonei. Rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; di assistenza e previdenza; antinfortunistica; di orario di lavoro; di imposte e tasse; farsi carico di ogni genere di spesa per il pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali del personale utilizzato per l’espletamento del servizio, nel pieno rispetto delle norme e dei rispettivi contratti di lavoro vigenti. E’ a carico del Concessionario l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione del punto ristoro, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie (verifica preliminare per attività alimentari, SCIA, ecc.), alle licenze per la conduzione di pubblico esercizio e per la vendita di generi di monopolio. L’avvio del servizio sarà subordinato al rilascio delle suddette autorizzazioni o, in subordine, all’esibizione della Denuncia di Inizio Attività presentata ai sensi dell’art.19 della Legge n.241/1990 e s.m.i. per la gestione dell’esercizio di che trattasi, intestata all’Impresa aggiudicataria. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti per l’ottenimento delle autorizzazioni saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Quest’ultimo sarà titolare di tutte le autorizzazioni e licenze richieste dalle leggi e regolamenti vigenti, per la gestione del bar e per lo svolgimento delle attività in esso consentite dall’Università. Per la somministrazione di alimenti e bevande nello svolgimento del pubblico esercizio si farà riferimento alle tabelle merceologiche e alle loro categorie di prodotti esplicitamente identificate nelle autorizzazioni amministrative e nelle licenze intestate al concedente. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al Concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione totale o parziale del servizio. Copia delle autorizzazioni e licenze dovranno essere consegnate all’Università. Il Concessionario dovrà assumere integralmente ogni onere presente o futuro relativo a imposte, diritti, tasse etc., stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi. Il Concessionario consegna autocertificazione, a firma autenticata del legale rappresentante della società, che attesti che il conferimento dei rifiuti speciali prodotti verrà effettuato in ottemperanza al Regolamento comunale di igiene, a cura e spese del Concessionario, nelle forme previste dalla normativa vigente.

  • CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.