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ASSICURAZIONI E GARANZIE Clausole campione

ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogn...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. La I.C. si assume le responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni o danni conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati, avariati o per danni da ingerimento di oggetti estranei contenuti nelle derrate, forniti dalla stessa. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero all’A.C., a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della I.C., salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio. A tal fine l’I.C. dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. e per tutti i danni per furto, incendio, scoppio e per altri eventi catastrofici e calamitosi presso una Compagnia di Assicurazione, che copra anche i rischi derivanti dalla conduzione dei locali ove si svolgerà l’attività dell’I.C., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00. L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della I.C. durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00. Copia delle polizze dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto e, comunque, prima dell’inizio del servizio.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita garanzia definitiva. L’Impresa aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio gestito, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare di aver stipulato con Assicuratore autorizzato al l’esercizio del ramo della responsabilità civile generale, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee coperture assicurative contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Unione Terre di Castelli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: - RCT Euro 2.000.000,00 per sinistro, Euro 2.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose; - RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • responsabilità civile personale di tutti prestatori d’opera in rapporto di lavoro subordinato e non, che a qualsiasi titolo partecipino alle attività oggetto dell’appalto, nessuna esclusa né eccettuata. • committenza di servizi in genere; • danni a cose in consegna e/o custodia fino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 25.000,00 per sinistro e per anno; • xxxxx subiti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione sociale obbligatoria INAIL, dei quali l’aggiudicatario si avvalga per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; • danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione sociale obbligatoria INAIL, dei quali l’aggiudicatario si avvalga per lo svolgimento delle atti...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Nell’ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le seguenti coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi: Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati a Roma Capitale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati sono le seguenti:
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’ Affittuario ha prodotto le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni: - polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro, emessa dalla Società ……………………………………………………………….. in data ………………………….., con massima- le unico R.C.T. non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilioni- cinquecentomila/00) e con massimale unico R.C.O. non inferio- re a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, in relazione alle responsabi- lità derivanti dall’attività di gestione esercitata nello stabilimento termale, comprendente anche la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, im- pianti e beni mobili costituenti lo stabilimento termale. - polizza assicurativa per i danni del complesso immobiliare concesso ed ai beni mobili consegnati, comprendente i rischi da incendio, danneggiamento, spandimento acque, ovvero altri abusi o in accuratezze nell’uso dell’immobile, con massimale non inferiore a €. 16.000.000,00 (sedicimilioni/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, emessa dalla Società ……………………………………………………………….., in data ……………………………….. - garanzia degli obblighi contrattuali mediante costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattua- le (paria a €. ……………………………….) ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- pale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia me- desima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del affittuario. La fideiussione sarà svincolata in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’affittuario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzio- ne di cui il locatore ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio; 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contradditorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Il Soggetto concessionario, s’impegna, prima della consegna dell’impianto sportivo, a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni: 1) una cauzione definitiva, di cui all’Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo previsto nel quadro economico del progetto di fattibilita` tecnica ed economica presentato dal Concessionario ed approvato dalla Concedente Amministrazione, salvo l’applicazione delle riduzioni previste dall’Art. 93 co. 7 del medesimo decreto, a garanzia della corretta esecuzione delle opere previste, La suindicata garanzia sara` progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantivo e dovra`, comunque, permanere fino alla verifica sullo stato finale delle lavorazioni. 2) una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo, nello specifico per responsabilita` civile verso terzi derivante dall’attivita` svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonche´ verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose;
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Nell’ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione è prevista la copertura assicurativa dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a carico del Comune di Latina
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/23, non si richiede la garanzia definitiva di cui all’art. 117, comma 1 del medesimo decreto in relazione alla natura dell’appalto, da considerarsi ad esecuzione immediata, e della scarsa rilevanza economica dello stesso. L’Appaltatore ha prodotto copia della polizza assicurativa di responsabilità civile, come indicata in premessa, così come richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’operatore economico rimane esclusivo ed unico responsabile della custodia e della conservazione dei mobi- li, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali ubicati nei locali destinati al servizio per sottrazioni, furti, di- struzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere. L’operatore economico solleva pertanto l’AOU da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture, scassi, furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi nel periodo di e- spletamento del servizio, per beni e materiali. L’operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell'impresa stessa quanto dell'A.O.U. o di terzi, in conseguenza della gestione del servizio. Il Soggetto aggiudicatario deve pertanto provvedere alla stipula di polizze assicurative, a beneficio dell'A.O.U. e dei terzi per l'intera durata del contratto, a copertura dei rischi da responsabilità civile della me- desima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio.