ASSICURAZIONI E GARANZIE. Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività. Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività. Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore. Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto. Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogn...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto. La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. La ditta aggiudicataria solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi la ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle attività previste nell’oggetto dell’appalto del presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro/prestatore di lavoro infortunato per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO). La polizza della “responsabilità civile” dovrà prevedere -fra l’altro- le seguenti estensioni: - danni per interruzione e/o sospensione di attività di terzi; - danni materiali diretti a cose di terzi; - danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi; - deve essere prevista la condizione che gli utenti siano considerati terzi tra loro. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnate all’Unità Operativa “Gare e Contratti” entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. La ditta dovrà trasmettere tempestivame...
ASSICURAZIONI E GARANZIE. La I.C. si assume le responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni o danni conseguenti all’ingerimento, da parte dei commensali, di cibi contaminati, avariati o per danni da ingerimento di oggetti estranei contenuti nelle derrate, forniti dalla stessa. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero all’A.C., a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della I.C., salvo l’intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio. A tal fine l’I.C. dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T. e per tutti i danni per furto, incendio, scoppio e per altri eventi catastrofici e calamitosi presso una Compagnia di Assicurazione, che copra anche i rischi derivanti dalla conduzione dei locali ove si svolgerà l’attività dell’I.C., con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00. L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della I.C. durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00. Copia delle polizze dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto e, comunque, prima dell’inizio del servizio.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Nell’ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le seguenti coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi: Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati a Roma Capitale dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati sono le seguenti:
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’ Affittuario ha prodotto le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni: - polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro, emessa dalla Società ……………………………………………………………….. in data ………………………….., con massima- le unico R.C.T. non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilioni- cinquecentomila/00) e con massimale unico R.C.O. non inferio- re a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, in relazione alle responsabi- lità derivanti dall’attività di gestione esercitata nello stabilimento termale, comprendente anche la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, im- pianti e beni mobili costituenti lo stabilimento termale. - polizza assicurativa per i danni del complesso immobiliare concesso ed ai beni mobili consegnati, comprendente i rischi da incendio, danneggiamento, spandimento acque, ovvero altri abusi o in accuratezze nell’uso dell’immobile, con massimale non inferiore a €. 16.000.000,00 (sedicimilioni/00), di dura- ta pari a quella contrattuale, emessa dalla Società ……………………………………………………………….., in data ……………………………….. - garanzia degli obblighi contrattuali mediante costituzione di una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattua- le (paria a €. ……………………………….) ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore princi- pale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia me- desima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del affittuario. La fideiussione sarà svincolata in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. L’affittuario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzio- ne di cui il locatore ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla Stazione appaltante con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a causa del danneggiamento o della distribuzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio; 2) responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Il Concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contradditorio tra l’Amministrazione ed il Concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’Amministrazione o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di utilizzare tutti i beni mobili ed immobili ricevuti in consegna, come da inventario, con la diligenza del buon padre di famiglia, con l’obbligo del risarcimento dei danni arrecati per negligenza dell’utilizzo. L’aggiudicatario prima o al momento della stipula del contratto dovrà produrre le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni: • polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso Prestatori di Lavoro con massimale unico R.C.T. non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con massimale unico R.C.O non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), di durata pari a quella contrattuale, in relazione alle responsabilità derivanti dall’attività di gestione esercitata nello stabilimento termale, comprendente anche la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, impianti e beni mobili costituenti lo stabilimento termale. • polizza assicurativa per i danni del complesso immobiliare concesso ed ai beni mobili consegnati, comprendente i rischi da incendio, danneggiamento, spandimento acque, ovvero altri abusi o in accuratezze nell’uso dell’immobile, con massimale non inferiore a €. 16.000.000,00 (sedicimilioni/00), di durata pari a quella contrattuale.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; 0) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila). Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’ASP di R.C ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’ASP di R.C o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ASSICURAZIONI E GARANZIE. L’affittuario si impegna a sottoscrivere adeguate polizze assicurative ai fini della responsabilità civile verso terzi e ai fini della perdita di tutto o parte dell'immobile e dei suoi contenuti dovuto ad incendio.