DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo
– Anno 2022
Il Direttore Generale
VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo promuova le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
VISTA la Convenzione europea sulle coproduzioni cinematografiche del 2 ottobre 1992;
VISTO l’accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997 (d’ora in avanti denominati “Paesi”);
VISTO il “Fondo di sostegno allo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo” (di seguito: “Convenzione”) stipulato tra l’Instituto do cinema e do audiovisual (ICA) e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (di seguito, le “Parti”) il 20 maggio 2017, e in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che prevede che le Parti concordano di dare vita ad un programma per supportare progetti di co-sviluppo;
VISTO altresì il comma 4 del citato articolo 1, che dispone che i contratti di finanziamento e di erogazione del contributo e ogni procedura amministrativa conseguente alla decisione di finanziamento di cui all’articolo 5, comma 1, della Convenzione, sono soggetti alle norme nazionali e specifiche a cui sono tenute entrambi le Parti;
VISTO l’articolo 2, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che la dotazione annuale è variabile tra un minimo di 60.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, predisposte dal MIC e dal ICA in egual misura, e che il 70% del contributo stanziato deve essere destinato al finanziamento dei progetti;
VISTO il decreto di riparto del Ministro della cultura del 4 febbraio 2022, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2022”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b) che prevede euro 13.000.000,00 per finalità di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2017;
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0/x 00000 Xxxx XX
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: xxxx-xx-x@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx PEO: xx-xx@xxxxxxxxxxxxx.xx
1
VISTO il decreto direttoriale del 18 marzo 2022, recante “Decreto di finalizzazione delle risorse disponibili per le finalità di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. n. 341 del 2017 – anno 2022”, che assegna, per l’anno 2022, risorse pari a euro 80 mila per il finanziamento del Fondo di sostegno allo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche tra Italia e Portogallo;
VISTA l’Annex to the agreement between Direzione Generale Cinema e Audiovisivo and Instituto do Cinema e do Audiovisual, IP dated may 20, 2017 del 26 settembre 2022, con il quale la DGCA e l’ICA concordano che, per il 2022, lo stanziamento previsto è ridotto a euro 100 mila totali e sarà utilizzato interamente per il finanziamento dei progetti di co-sviluppo;
VISTO il decreto direttoriale del 16 maggio 2022, che, per l’anno 2022, individua Cinecittà S.p.A (di seguito: “ente erogante”) come soggetto attuatore dei fondi di co-sviluppo e co-produzione internazionali;
VISTO l’articolo 4, comma 1, della Convenzione, che stabilisce che le regole dettagliate relative al finanziamento dei progetti di co-sviluppo, incluse le procedure per elaborare la domanda e i documenti obbligatori sono fissati nel relativo bando;
VISTO altresì il comma 2 del medesimo articolo 4, che stabilisce che il bando è approvato da entrambe le Parti, nell’ambito della Convenzione;
VISTO l’articolo 5 della citata Convenzione, che stabilisce le modalità di selezione dei progetti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 gennaio 2018, recante “Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge
14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto, organi competenti e applicazione
1. Scopo del presente bando è il finanziamento di progetti di sviluppo di coproduzioni tra produttori italiani e portoghesi, come stabilito nell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della Convenzione.
2. La DGCA e l'ICA sono gli unici organismi nazionali competenti per l'attuazione della Convenzione.
3. Le decisioni prese dalla DGCA e dall’ICA ai sensi del presente bando sono definitive.
4. Le questioni relative all'interpretazione del presente bando sono risolte di comune accordo tra la DGCA e l'ICA.
5. Per gli aspetti non disciplinati dal presente bando, si applicano le esistenti disposizioni nazionali purché non in contrasto con la Convenzione.
Articolo 2 Risorse stanziate
1. Le risorse destinate nel 2022 allo sviluppo dei progetti in coproduzione tra Italia e Portogallo sono pari a euro 100.000,00 di cui euro 50.000,00 stanziati dalla DGCA ed euro 50.000,00 stanziati dall’ICA.
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
a) “sviluppo”: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
b) “film” ovvero “opera cinematografica”: l’opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
c) “iniziativa”: l’insieme delle decisioni prese da una società di produzione che legalmente detiene i diritti e le autorizzazioni necessarie per sviluppare e produrre il progetto filmico per cui si richiede il contributo;
d) “coproduttore maggioritario”: la singola società o l’insieme delle società di un determinato Paese che possiedono la quota più alta dell’opera. Se al momento della presentazione della domanda non è ancora stato deciso chi apporta la quota di produzione più alta o se i produttori contribuiscono in maniera paritaria al progetto, si considera coproduttore maggioritario chi ha preso l’iniziativa del progetto;
e) “impresa cinematografica o audiovisiva non europea”: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
f) “produttore indipendente”: il produttore definito tale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 08/11/2021, n. 208, e delle ulteriori specificazioni dell’AGCOM;
g) “diritti di elaborazione a carattere creativo”: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
h) “capofila”: nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane, l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti italiani. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti.
Articolo 4
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Sono eleggibili per il contributo progetti di co-sviluppo realizzati da almeno un produttore italiano e un produttore portoghese. È ammissibile la partecipazione di Paesi terzi purché in quota minoritaria rispetto alla partecipazione di Italia e Portogallo.
2. I progetti di co-sviluppo devono essere finalizzati alla realizzazione di film in coproduzione che rispettino le previsioni contenute nell’accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, o nella Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche qualora ci sia un terzo coproduttore.
3. L’iniziativa del progetto deve essere presa – in ogni caso - da un produttore italiano o da un produttore portoghese.
4. Gli apporti minimi del co-produttore italiano e del co-produttore portoghese, incluso il contributo diretto e quello derivante da altre fonti, non possono essere inferiori, per ciascuno, al 20% del costo di sviluppo.
5. La richiesta di contributo è presentata dal coproduttore maggioritario all’Istituzione del Paese dove è fiscalmente residente.
6. Le richieste di contributo alla DGCA possono essere presentate da società di produzione, anche in forma associata, che:
a) hanno sede legale o unità operativa nello Spazio Economico Europeo;
b) è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile il progetto filmico cui è correlato il beneficio;
c) non sono qualificabili come imprese non europee;
d) sono qualificabili come produttori indipendenti;
e) operano con il codice Ateco 59.11;
f) sono in possesso, in virtù di contratti, ovvero opzioni, di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica.
7. Sono eleggibili per il contributo progetti di opere di lungometraggio di finzione, di documentario o di animazione, destinate alla sala.
8. Non sono ammissibili progetti di sviluppo relativi a film:
a) le cui riprese hanno già avuto inizio;
b) per cui è già stata richiesta la nazionalità italiana in via provvisoria.
Articolo 5
Modalità di presentazione della domanda
1. La richiesta di contributo deve essere presentata a partire dal 26 settembre 2022 ed entro il termine perentorio del 20 ottobre 2022. La domanda, completa di tutta la documentazione prevista nel presente bando, è inviata all’indirizzo PEC xx-xx.xxxxx-xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
2. Ogni organismo nazionale rende disponibile una copia delle domande pervenute all’organismo competente dell'altro Paese.
3. La domanda di contributo e i relativi allegati devono essere presentati in lingua italiana, ad eccezione della sinossi, del soggetto, della sceneggiatura, del trattamento e delle note di regia, che devono essere presentati anche in portoghese.
4. Un progetto presentato e non finanziato può essere ripresentato purché non siano iniziate le riprese. In questo caso, la nuova domanda deve essere accompagnata da una nota che specifichi le modifiche apportate rispetto alla domanda precedentemente presentata.
Articolo 6
Selezione dei progetti beneficiari del contributo
1. I progetti di co-sviluppo beneficiari del contributo sono selezionati da un’apposita Commissione composta da 4 membri effettivi, due designati dalla DGCA e due designati dall’ICA. La Commissione indica altresì l’importo del contributo da assegnare.
2. La Commissione approva il proprio regolamento interno e le linee guida per la selezione dei progetti.
3. I progetti sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità artistica del progetto;
b) potenziale di circolazione dell’opera in Italia e in Portogallo e preferibilmente nell’ottica di una circolazione internazionale;
c) coerenza del progetto con i piani e le strategie di sviluppo e produzione;
d) congruità con le attività di sviluppo presentate e fattibilità del progetto;
e) contributo del progetto nel favorire le relazioni tra i produttori italiani e portoghesi con altri produttori di paesi terzi.
4. La Commissione prende le decisioni all’unanimità.
5. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 7
Contributo assegnabile e spese ammissibili
1. Gli aiuti, accordati nell’ambito del fondo, sono soggetti al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime de minimis; in virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non potrà ricevere più di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi fiscali consecutivi.
2. Il contributo destinato a ciascun progetto beneficiario non può essere inferiore a euro 10.000,00 e non può superare rispettivamente:
a) euro 25.000,00 per i progetti di finzione e documentaristici;
b) euro 35.000,00 per i progetti di animazione.
3. I fondi ottenuti attraverso questa Convenzione possono essere cumulati con altri fondi di sviluppo, limitatamente a quanto stabilito poi in ciascuna legge nazionale vigente nei due Paesi, in accordo anche con la legislazione Europea.
4. Sono ammissibili le spese di sviluppo sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al giorno prima della richiesta di nazionalità italiana provvisoria.
5. Le uniche spese ammissibili retroattivamente per un periodo fino a 12 mesi prima della data di sottoscrizione della domanda sono quelle relative ai diritti d’autore.
Articolo 8
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. La DGCA eroga il contributo ai coproduttori maggioritari italiani.
2. Il contributo è erogato tramite la stipula di un contratto di sostegno finanziario tra la società di produzione italiana e l’Ente Erogante.
3. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 6, comma 5, secondo quanto ulteriormente specificato nel contratto di cui al comma 2, può richiedere un acconto pari al 40 per cento del contributo riconosciuto;
b) l’acconto è erogato entro trenta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato alla richiesta di contributo;
c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l’impresa presenta alla DGCA la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:
i. il consuntivo dei costi di sviluppo;
ii. il piano finanziario di sviluppo dell’intero progetto e la documentazione comprovante la copertura, riferita alla sola quota italiana;
iii. per ciascuna delle imprese di produzione italiane, l’attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 2 del presente bando, inclusa l’autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana come opera in coproduzione con il Portogallo;
d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
i. la sceneggiatura definitiva;
ii. se non già consegnata in sede di acconto, la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato alla richiesta di contributo;
iii. il piano di sviluppo del progetto che comprenda l’individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell’opera;
iv. il contratto di coproduzione dell’opera;
v. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta da più produttori italiani, delega al capofila;
vi. il numero di iscrizione al Pubblico Registro Cinematografico e Audiovisivo;
effettuate le verifiche, entro novanta giorni è erogato il saldo del contributo.
4. Il termine di cui al comma 3, lettera c) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.
Articolo 9 Obblighi del beneficiario
1. I beneficiari del fondo in oggetto saranno soggetti agli obblighi stabiliti dal contratto che sottoscrivono con l’Ente Erogante. In particolare i beneficiari:
a) qualora il film venga realizzato, si impegnano a inserire nei titoli di testa del film la dicitura “Film sviluppato con il sostegno del Fondo bilaterale per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche italo - portoghesi” seguita dai loghi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (MIC) e dell’Istituto do Cinema e Audiovisual, I.P. (ICA);
b) comunicare alla DGCA i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi al progetto e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 10 Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora la commissione ritenga che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti agli articoli 4 e 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 8;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 9;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Articolo 11 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati del progetto e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
Articolo 12 Controlli e sanzioni
1. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX XXXXXX
O = Ministero della cultura C = IT
ALLEGATO 1
Dossier artistico e amministrativo
I dossier ad integrazione della domanda di contributo devono contenere obbligatoriamente:
Dossier artistico in lingua italiana e in lingua portoghese:
1. Sinossi breve (1 pagina max);
2. Soggetto (max 20 pagine) o prima versione della sceneggiatura se disponibile. In caso di documentario trattamento. In caso di opera di animazione, storyboard;
3. Note di intenti del /dei regista/i;
4. Note del produttore/i sulle ragioni e gli obiettivi della coproduzione e sulle strategie del piano di sviluppo.
Solo in lingua italiana (se a fare domanda è un produttore maggioritario italiano) o solo in lingua portoghese (se a fare domanda è il produttore maggioritario portoghese)
5. CV dell’autore/i;
6. CV del regista/i;
7. Ulteriore documentazione visiva a supporto;
Dossier amministrativo e finanziario solo in lingua italiana:
1. Piano finanziario di sviluppo - In presenza di finanziamenti già confermati si prega di allegare la documentazione che ne certifichi l’esistenza;
2. Stima delle spese di sviluppo per territorio;
3. CV di società di produzione, compresa la loro filmografia;
4. Calendario dei lavori;
5. Xxxx memo o contratto di produzione tra i produttori coinvolti;
6. Contratti (opzione e cessione) riguardanti i diritti della sceneggiatura. In caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti dell’opera originaria;
7. Contratti con il regista/i (se diverso dall’autore);
8. In caso di richiesta presentata in forma congiunta da più produttori italiani, delega al capofila.
È possibile inoltre inviare il link vimeo di lavori precedenti del regista, ed eventuale password.
ALLEGATO 2
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in ,
con codice fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:
• ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
• è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• non è qualificabile come impresa non europea;
• è qualificabile come produttore indipendente;
• opera con il codice Ateco 59.11
• che il progetto di sviluppo si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana come opera in coproduzione con il Portogallo e rispetta le previsioni contenute nell’accordo di coproduzione
cinematografica tra Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 19 settembre 1997, o nella Convenzione Europea sulle Coproduzioni cinematografiche qualora ci sia un terzo coproduttore;
il sottoscritto altresì DICHIARA
di essere consapevole che il contributo di cui al presente bando è soggetto al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Europeo in materia di aiuti in regime de minimis. Pertanto, in virtù di tale regolamento, uno stesso beneficiario non può ricevere più di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi fiscali consecutivi.
IN SEDE DI RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto;
• che tutti i costi riportati trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.