Disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio Recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD)
Disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio Recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD)
Osservazioni di carattere generale | Valutazioni | Testo ad esito della consultazione |
Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP sottolinea l’incertezza in merito al regime applicabile nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA non UE, destinata a persistere fino alla data prevista nell’atto delegato che dovrà essere adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 67, par. 6, della AIFMD. Alla luce di ciò, il partecipante alla consultazione chiede che sia chiarito il regime applicabile alla commercializzazione di tali fondi in Italia. | Circa il regime applicabile alla commercializzazione in Italia di FIA non UE, pare opportuno precisare che in base a quanto disposto dall’art. 15, comma 13, del d.lgs. 44 del 4 marzo 2014, l’efficacia degli artt. 43 e 44, del TUF (concernenti rispettivamente la commercializzazione di FIA riservati e di Fia non riservati), limitatamente alle disposizioni circa la commercializzazione di FIA non UE da parte di un gestore o la commercializzazione di FIA italiani o UE da parte di un GEFIA non UE in Italia, è sospesa sino alla data prevista nell’atto delegato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 67, paragrafo 6, della AIFMD. | |
Assogestioni chiede che sia riconosciuto alle Sgr un “percorso di adeguamento” nell’adozione di tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento dell’AIFMD. Inoltre, il partecipante alla consultazione, al fine di non limitare ulteriormente l’operatività transfrontaliera dei gestori italiani – che, in assenza delle disposizioni nazionali di | Con riguardo all’osservazione formulata da Assogestioni, si rappresenta che il regime transitorio è stato già declinato a livello di norma primaria dal menzionato art. 15, del d.lgs. n. 44/2014 e le procedure di commercializzazione previste nel Regolamento in esame non richiedono un regime transitorio ulteriore rispetto a quello già definito a livello primario. Con l’entrata in vigore del presente |
recepimento dell’AIFMD, non possono usare il passaporto per commercializzare e gestire FIA in via transfrontaliera – chiede di riconoscere ad essi, fin da subito, la facoltà, pur mancando la disciplina secondaria di attuazione, di utilizzare il passaporto sulla base del rispetto delle disposizioni in tema di operatività transfrontaliera delle Sgr previste nella disciplina comunitaria e nel TUF. | regolamento viene meno l’esigenza rappresentata da Assogestioni di riconoscere un regime transitorio dell’operatività del passaporto del gestore. | |
Borsa Italiana S.p.A. evidenzia che nel documento di consultazione Consob – Banca d’Italia non si ritrovano indicazioni in merito alla possibile riconducibilità alla categoria dei fondi alternativi di prodotti negoziati al mercato ETFplus quali, tra l’altro, ETC ed ETN; tali prodotti, finora, sono stati ricondotti alla categoria degli strumenti di debito e come tali sono stati normalmente qualificati nell’ambito della documentazione d’offerta. Alcune Autorità dei Paesi di principale provenienza di tali veicoli hanno escluso tali strumenti dall’applicazione dell’AIFMD. | Circa l’osservazione formulata da Borsa Italiana, si rappresenta che i veicoli che emettono ETC ed ETN rientrano in generale nella riserva di attività. Tali veicoli infatti emettono strumenti il cui valore dipende dai beni rientranti nel patrimonio sottostante. |
Proposta di modifica in consultazione | Osservazioni e valutazioni | Testo ad esito della consultazione |
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO | ||
… omissis … | ||
Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR | ||
Sezione I Disposizioni generali | ||
Art. 14 (Definizioni) | ||
Osservazioni | ||
1. Nel presente Capo si intendono per: a) “regolamento della Banca d'Italia”: il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico; c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall’articolo 39 del Testo unico; d) “KIID”: il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi | CP-DL suggerisce di prevedere nell’art. 14 la definizione di “FIA” e di “OICVM”. Valutazioni Le definizioni di “FIA” e di “OICVM” sono già contenute nel TUF a cui il comma 1-bis dell’art. 14 espressamente rinvia al fine di evitare di aggiungere all’impianto definitorio del legislatore ulteriori definizioni suscettibili di creare margini di incertezza. L’osservazione, pertanto, non può accogliersi. |
possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea; d-bis) “FIA aperto”: il FIA i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d’offerta del FIA; d-ter) “FIA chiuso”: il FIA diverso da quello aperto; d-quater) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’articolo 6, commi 2- quinquies e 2-sexies del Testo unico e le categorie di investitori individuate dal regolamento ministeriale; d-quinquies) “modifiche rilevanti”: le modifiche significative disciplinate dall’articolo 106 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013. 1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico. |
Sezione III OICVM UE Art. 19-bis (Procedura di notifica e documentazione da produrre) … omissis … 3. Alla lettera di notifica sono allegati: a) la versione più recente del regolamento o dello statuto dell’OICVM, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale; b) la versione più recente del KIID tradotto in lingua italiana. … omissis … | Osservazioni Lo Studio Legale Crocenzi e Associati, poiché spesso ci sono dubbi sulla possibilità di considerare come “lingue di uso comune negli ambienti finanziari internazionali”, lingue diverse dall’inglese, e, in particolare, il francese, ritiene opportuno considerare solo l’inglese come “lingua di uso comune”. Valutazioni Al riguardo si osserva che la lingua comunemente utilizzata negli ambienti finanziari è l’inglese ed è a tale lingua pertanto che la norma fa implicitamente riferimento. | |
Sezione IV FIA italiani e UE chiusi … omissis … Art. 24 (Prospetto d’offerta) 2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. | Osservazioni Assogestioni chiede di continuare a prevedere per gli OICR di natura contrattuale l’applicabilità degli schemi di prospetto previsti nell’Allegato 1B al RE, richiamando gli schemi del Regolamento n. 809/2004/CE solo per gli OICR chiusi costituiti in forma statutaria (Sicaf). |
2-bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un’agevole lettura: a) l’indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato; f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. … omissis … | Valutazioni La previsione di schemi ad hoc per gli OICR chiusi era giustificata dal fatto che, mentre gli schemi allegati al Regolamento (UE) n. 809/2004 risultavano elaborati per OICR di tipo prettamente societario, in Italia gli OICR chiusi potevano assumere esclusivamente forma contrattuale. Con il Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 è stato introdotto a livello europeo uno specifico schema di nota di sintesi di tipo modulare che fa esplicito riferimento agli schemi di prospetto previsti dal regolamento 809/2004/CE. Conseguentemente, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 12054742 del 29-6-2012 concernente l “Entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 486/2012” in cui si precisava che: “La nuova disciplina in tema di nota di sintesi introdotta dal Regolamento Delegato si applica anche all’offerta al pubblico di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso”. Si osserva, in aggiunta, che in ambito nazionale, nel contesto del recepimento della Direttiva 2011/61/UE, si è provveduto ad introdurre il modello societario per gli OICR chiusi (c.d. Xxxxx). | |
Ciò posto, è risultato opportuno abrogare ufficialmente gli schemi aventi una valenza esclusivamente nazionale. |
Art. 25 (Aggiornamento del prospetto) 1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato. 2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, alle offerte successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti. 3. Per le emissioni di quote o azioni effettuate entro dodici mesi dalla | Si è ritenuto opportuno, avuto riguardo ad alcune richieste di semplificazione della normativa in tema di trasparenza degli OICR chiusi commercializzati al retail, assicurare l’allineamento al regime previsto dalla direttiva 2003/71/CE, in modo da rafforzare il “level playing field” tra gli operatori europei. | Art. 25 (Aggiornamento del prospetto) 1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato. 2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato 3. Per le emissioni di quote o azioni effettuate entro dodici mesi dalla |
pubblicazione dell'ultimo prospetto, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento, approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato. 4. Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, a parti del prospetto previamente pubblicato. 4-bis. Gli offerenti danno tempestivamente notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti del prospetto effettuati ai sensi del presente articolo. 4-ter. Ai fini dell’aggiornamento dei dati periodici del prospetto si applica l’articolo 19, comma 1, in quanto compatibile. 5. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto. | pubblicazione dell'ultimo prospetto, gli offerenti provvedono all’aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento, approvato ai sensi dell’articolo 8, comma 6, che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato. 4. Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l’approvazione ai sensi dell’articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, a parti del prospetto previamente pubblicato. 4-bis. Gli offerenti danno tempestivamente notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti del prospetto effettuati ai sensi del presente articolo. 4-ter. Ai fini dell’aggiornamento dei dati periodici del prospetto si applica l’articolo 19, comma 1, in quanto compatibile.
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Art. 26 (Obblighi informativi) … omissis … 2-bis. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito. | Osservazioni Assogestioni, relativamente al comma 2-bis, chiede di prevedere, in conformità all’AIFMD, che le modalità tramite cui dare agli investitori l’informazione contemplata in tale comma, non debbano essere individuate nel regolamento di gestione o nello statuto, bensì nel prospetto. Difatti, ad avviso del rispondente, ai sensi della direttiva AIFM “il documento” tramite cui rendere nota una simile informazione agli investitori è proprio il prospetto. Analoga richiesta è formulata dal partecipante alla consultazione con riferimento al comma 2 dell’art. 27-bis e al comma 1-quinquies dell’art. 28. Valutazioni Si condivide nella sostanza l’osservazione formulata da Assogestioni e si ritiene quindi di modificare – limitatamente ai FIA aperti - nel senso suggerito gli artt. 27-bis, comma 2 e 28, comma 1-quinquies. Con riguardo ai FIA chiusi, di contro, si evidenzia che le disposizioni precettive del Regolamento comunitario n. 809/2004 sul contenuto del prospetto non contemplano tale informazione e pertanto essa deve essere inserita nel regolamento/statuto del FIA. |
Sezione V FIA italiani e UE aperti Art. 27 (Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d’offerta) 1. Ai fini dell’offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene una sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dei presupposti necessari per l’avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell’Allegato 1A. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell’Unione europea richiamate dall’articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile. 1-bis. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18. | Osservazioni Assogestioni, con riferimento al richiamo operato dal comma 1 all’Allegato 1A, sottolinea l’opportunità che tale Allegato sia modificato per allinearlo al nuovo impianto definitorio derivante dal recepimento dell’AIFMD. Inoltre, il rispondente ritiene necessario coordinare la documentazione prevista in tale Allegato con quella da fornire insieme alla lettera di notifica, ai sensi dell’art. 44 del TUF. Valutazioni La prima osservazione formulata da Assogestioni è da accogliere e, conseguentemente, verrà modificato il testo dell’Allegato 1A. Relativamente alla seconda osservazione formulata dall’Associazione, si evidenzia che la disciplina della comunicazione alla Consob di cui alla presente norma risulta essere già coordinata con quella dettata dall’art. 44 del TUF. Infatti, al riguardo, l’art. 28-sexies, comma 5, del presente regolamento prevede un’unica notifica e dunque un unico obbligo in capo al gestore che contestualmente alla richiesta di commercializzazione effettua un’offerta al pubblico retail. Pertanto, l’osservazione non va accolta. |
Osservazioni | ||
1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, 20 e 21. | Lo Studio Legale Crocenzi e Associati ritiene eccessivo l’obbligo (previsto negli artt. 27, comma 1-ter e 28-octies, comma 7, attraverso il rinvio all’art. 19-quater) di nominare per la commercializzazione in Italia di FIA UE aperti un soggetto incaricato dei pagamenti e incaricato dei rapporti con gli investitori. Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di estendere gli obblighi di cui all’art. 19-quater alla commercializzazione di FIA non riservati “salvo che l’emittente o l’offerente dimostrino con adeguata documentazione di aver predisposto idonee procedure (che non debbono necessariamente prevedere la nomina di uno specifico agente per i pagamenti ed i rapporti con gli investitori) per consentire i pagamenti delle sottoscrizioni, dei rimborsi e degli eventuali dividendi, l’esercizio dei diritti patrimoniali e sociali degli investitori italiani e l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali applicabili.”. | |
Valutazioni | ||
L’osservazione non è condivisibile in quanto la disposizione in esame è tesa ad assicurare un livello di omogeneità con quanto già previsto dalla direttiva UCITS in merito alle modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori retail, prescindendo dalla nazionalità del FIA. Inoltre, si ricorda che la AIFMD, con riguardo alla commercializzazione alla clientela retail, lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere ulteriori presidi di tutela. |
Art. 27-bis (Obblighi informativi) | Art. 27-bis (Obblighi informativi) | |
… omissis … | … omissis … | |
2. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente Sezione, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. | Osservazioni Assogestioni, relativamente al comma 2, chiede di prevedere che le modalità tramite cui dare agli investitori l’informazione contemplata in tale comma, non debbano essere individuate nel regolamento di gestione o nello statuto, bensì nel prospetto. Valutazioni | 2. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti dei FIA disciplinati dalla presente Sezione, secondo le modalità indicate dal relativo prospetto |
3. Ai FIA aperti italiani si applicano, altresì, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 19, commi 1 e 2. | L’osservazione è condivisibile stante le motivazioni rappresentate supra all’art. 26, comma 2-bis e, pertanto, il comma 2 è coerentemente modificato. | … omissis … |
Osservazioni | ||
4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresì, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4. … omissis … | Assogestioni suggerisce di prevedere nel comma 4 l’applicabilità degli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4, “ove compatibili”, in modo da rendere la disposizione in commento più coerente con la AIFMD che prevede la messa a disposizione della sola relazione annuale e non l’obbligatorietà della relazione semestrale. | 4. Ai FIA aperti UE si applicano, altresì, ove compatibili, gli obblighi informativi previsti dall’articolo 22, commi 2 e 4. … omissis … |
Valutazioni L’osservazione è accolta e pertanto il comma 4 è coerentemente modificato. | ||
Sezione V-bis FIA italiani riservati | Osservazioni | Sezione V-bis FIA italiani riservati |
Art. 28 (Obblighi informativi) | 1. CP-DL suggerisce nel comma 1 di far riferimento direttamente alle informazioni previste dall’art. 23, par. 1, dell’AIFMD, anziché alle informazioni di cui all’allegato 2. | Art. 28 (Obblighi informativi) |
1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell’UE le Sgr, prima della conclusione dell’investimento, mettono a disposizione nel proprio sito internet, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l’acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all’allegato 2. | 2. Aifi, nell’ottica di semplificare gli obblighi informativi cui sono tenute le Sgr e le Sicaf nel caso di commercializzazione di FIA riservati, chiede di eliminare l’obbligo previsto nel comma 1 di messa a disposizione del documento di offerta nel sito internet di tali società, permettendo il ricorso ai tradizionali canali di consegna in via riservata utilizzati nei confronti degli investitori. Tale obbligo, rileva il partecipante alla consultazione, non essendo richiesto dall’AIFMD e non rispondendo a ragioni di tutela degli investitori di FIA riservati, considerata la natura degli stessi, si concretizzerebbe soltanto in un aggravio dei costi per gli operatori costretti a istituire e gestire aree riservate dei propri siti internet. Analoga richiesta è formulata anche da Assogestioni. | 1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell’UE le Sgr, prima della conclusione dell’investimento, mettono a disposizione |
3. Assogestioni chiede di sostituire nel comma 1 l’espressione “prima della conclusione dell’investimento” con l’espressione “prima della sottoscrizione”. |
1-bis. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica significativa delle informazioni contenute nel documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto. Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito internet di tali aggiornamenti. | Valutazioni 1. La previsione di un allegato ad hoc (allegato 1- Bis che nel testo in consultazione è stato erroneamente indicato come allegato 2) ha la funzione di trasporre nell’ordinamento nazionale le informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento previste dall’art. 23, par. 1, dell’AIFMD. 2. Si accolgono le osservazioni delle due Associazioni di categoria in merito alla richiesta di non prevedere l’obbligo di pubblicazione della documentazione d’offerta nel sito internet e, pertanto, il comma 1 è coerentemente modificato. 3. Si evidenzia che è stata utilizzata la medesima terminologia della AIFMD la quale dispone, all’art. 23, par. 1, che la disclosure sia fornita “before they invest” cioè prima dell’investimento. Pertanto, al fine di garantire coerenza con la direttiva, si ritiene di non accogliere l’osservazione di Assogestioni. Osservazioni Assogestioni chiede di sostituire nel comma 1-bis la locuzione “significativa” con la locuzione “rilevante”, in linea con la definizione di “modifiche rilevanti” di cui all’art. 14, comma 1, lett. d-quinquies). | 1-bis. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica |
1-ter. La versione aggiornata del documento di offerta è depositata presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, entro il mese di febbraio di ciascun anno. | Valutazioni L’osservazione viene accolta al fine di rendere la disposizione coerente con quanto previsto dal precedente art. 14 e il testo è conseguentemente modificato. Osservazioni Xxxx chiede di eliminare l’obbligo di aggiornamento annuale del documento di offerta previsto nel comma 1-ter, limitando l’obbligo di depositare presso la Consob la versione aggiornata del documento d’offerta ai soli casi di “modifiche significative” delle informazioni ivi contenute, coerentemente a quanto previsto dall’art. 23, par. 1, dell’AIFMD e dal combinato disposto degli artt. 43, comma 7, del TUF e 28-bis, comma 6, del Regolamento Emittenti, che richiedono un vaglio della Consob solo nel caso di modifiche rilevanti della documentazione trasmessa con la lettera di notifica per l’avvio della commercializzazione. Inoltre, il partecipante alla consultazione sottolinea che, trattandosi di un documento d’offerta, l’obbligo di aggiornamento dovrebbe essere circoscritto al periodo di sottoscrizione del FIA ed eventualmente in caso di emissioni successive di quote o azioni. | 1-ter. Ogni modifica rilevante del documento d’offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui esso è messo a disposizione dell’investitore e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta deve essere menzionata in un nuovo documento di offerta. |
1-quater. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è pubblicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione. | Valutazioni L’osservazione è accolta. Si rileva, infatti, che, avendo ricondotto l’obbligo del tempestivo aggiornamento del documento d’offerta alle ipotesi di modifiche rilevanti, di cui al comma 1- bis, “secondo le modalità previste dal regolamento di gestione o dallo statuto”, non appare necessario aggiungere altro. Si procede, quindi, alla cancellazione del contenuto del comma 1-ter. Al fine di garantire, tuttavia, un corretto recepimento dell’art. 23 dell’AIFMD, si ritiene di disciplinare anche l’ipotesi in cui la modifica significativa intervenga in pendenza dell’offerta. Osservazioni 1. Aifi suggerisce di modificare il comma 1- quater come segue: “Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è messo a disposizione degli investitori secondo le modalità previste dal regolamento o dallo statuto.”. 2. Assogestioni suggerisce di modificare il comma 1-quater come segue: “Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è comunicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate definite nel regolamento di | 1-quater. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è |
gestione o nello statuto del FIA e idonee a garantire un’agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell’informazione.”. | ||
Valutazioni | ||
Le osservazioni delle due Associazioni sono sostanzialmente uguali e vengono accolte nella versione proposta da Assogestioni. | ||
1-quinquies. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, le Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito. | Osservazioni Assogestioni, relativamente al comma 1- quinquies, chiede di prevedere che le modalità tramite cui dare agli investitori l’informazione contemplata in tale comma, non debbano essere individuate nel regolamento di gestione o nello statuto, bensì nel documento d’offerta. Valutazioni L’osservazione è condivisibile stante le motivazioni rappresentate supra all’art. 26, comma 2-bis. | 1-quinquies. La modifica dell’accordo stipulato con il depositario attraverso l’inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l’esecuzione dell’accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo documento d’offerta |
… omissis … | … omissis … | |
Sezione V-ter (Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell’Unione europea) | Osservazioni 1. Assogestioni in linea generale sottolinea che l’utilizzo eccessivo dei rinvii presente in tale Sezione non rende agevole per gli operatori l’individuazione esatta della disciplina applicabile. | Sezione V-ter (Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell’Unione europea) |
Art. 28-bis (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf) 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare. … omissis … | 2. Secondo Xxxx l’obbligo di avviare la procedura di notifica preventiva alla Consob in caso di commercializzazione domestica non dovrebbe trovare applicazione nei confronti dei gestori sotto- soglia che non beneficiano del passaporto europeo. 3. Assogestioni chiede di chiarire che nei confronti di alcune tipologie di FIA riservati non trova applicazione la disciplina sulla commercializzazione di cui all’art. 43, comma 1, del TUF e alla Sezione in esame. A titolo esemplificativo, il partecipante alla consultazione fa riferimento ai FIA immobiliari istituiti per la partecipazione delle Sgr alle procedure di selezione per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ovvero ai FIA club deal , per i quali non si riscontra un’attività di commercializzazione in senso stretto, essendo gli investitori già noti al momento dell’istituzione del FIA medesimo. Valutazioni 1. Con riferimento all’osservazione formulata da Assogestioni, si rileva che nello scandire l’iter delle procedure di commercializzazione, i rinvii operati alle fonti superiori rispondono all’esigenza di non appesantire il testo regolamentare con disposizioni eccessivamente lunghe e, soprattutto, ripetitive dei contenuti precettivi già presenti nel TUF. | Art. 28-bis (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Xxxxx e Sicaf) … omissis … |
4. La Consob d’intesa con la Banca d’Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l’avvio della commercializzazione. … omissis … | 2. Si ritiene di accogliere l’osservazione formulata da Xxxx, nell’ottica di una maggiore semplificazione degli oneri previsti in capo ai gestori sotto-soglia. 3. Con riferimento all’osservazione formulata da Assogestioni, si rileva che le deleghe regolamentari concesse alla Consob dal legislatore primario non contemplano la codificazione di esenzioni specifiche dalla disciplina AIFM che sono, invece, ricomprese nella direttiva di riferimento, nel regolamento delegato e nel TUF. Commento al comma 4 Le modifiche apportate al comma 4 hanno lo scopo di chiarire la dinamica relativa all’istruttoria sul fascicolo di notifica; stante il breve termine previsto sia dal legislatore sovranazionale che dal legislatore nazionale (20 giorni) per l’esame del fascicolo da parte delle competenti autorità, appare utile rimarcare che l’istruttoria potrà essere avviata e conclusa nel termine assegnato nel presupposto che il fascicolo di notifica sia completo di tutti gli elementi richiesti, sia formali che sostanziali. Analoga modifica è coerentemente apportata all’art. 28-ter, comma 4, nonché all’art. 28-octies, commi 5 e 7 ai quali rinvia anche l’art. 28-novies. Osservazioni | Nuovo comma: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori di cui all’articolo 35- undecies del Testo unico. 4. La Consob d’intesa con la Banca d’Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l’avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica alla Sgr l’incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo. … omissis … |
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione. ... omissis … 10. Nel caso di FIA feeder, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA master sia un FIA italiano riservato o un FIA UE e che sia gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf. | Xxxx chiede di chiarire che la disposizione di cui al comma 6 si riferisce esclusivamente alla fase di commercializzazione del fondo e alle modifiche che incidono sulla stessa, e non si applica alle eventuali modifiche dei termini del regolamento concordate con gli investitori nella fase di sottoscrizione/commercializzazione del fondo ed afferenti alla gestione del FIA. Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata da Aifi, si rileva che l’art. 43, comma 7, del TUF individua quali “modifiche rilevanti” quelle apportate alle informazioni e ai documenti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, tra cui è ricompreso, ex lett. b), il regolamento o lo statuto del FIA. Osservazioni Xxxx chiede di modificare il comma 10 al fine di permettere la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA feeder riservati, da parte della Sgr che li gestisce, anche nell’ipotesi in cui il FIA master sia un FIA UE il cui gestore UE abbia espletato il processo per la commercializzazione in Italia del FIA master in base alla disciplina sulla passaportazione. |
Valutazioni Con riferimento all’osservazione formulata da Aifi, si rileva che l’art. 28-quater, comma 6, già disciplina, attraverso un rinvio all’art. 28-bis, comma 10, l’ipotesi in cui il FIA master sia un FIA UE il cui gestore UE abbia espletato il processo per la commercializzazione in Italia del FIA master in base alla disciplina sulla passaportazione. Ciò in coerenza con la rubrica del medesimo art. 28-quater intitolata “Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE” e a differenza della rubrica dell’art. 28-bis intitolata “Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Xxxxx e Sicaf”. | ||
Art. 28-ter (Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Xxxxx e Sicaf) 1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione, in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, delle quote di FIA italiani e FIA UE dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare. 2. La lettera di notifica è redatta in conformità allo schema tecnico adottato dalla Commissione UE ai sensi dell’articolo | Osservazioni 1. Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP ritiene opportuno chiarire che la mera commercializzazione in uno Stato UE di FIA italiani da parte di una Sgr non costituisce una ipotesi di operatività in regime di libera prestazione di servizi in Stati UE, essendo pertanto soggetta soltanto all’applicazione dell’art. 28-ter. 2. Secondo Xxxx la procedura relativa alla commercializzazione in uno Stato UE diverso dall’Italia di quote o azioni di FIA da parte di gestori italiani dovrebbe prevedere regole distinte e semplificate per i gestori sotto-soglia, in modo da non imporre a questi ultimi oneri e limiti - quali | Art. 28-ter (Commercializzazione in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Xxxxx e Sicaf) … omissis …. 2. La lettera di notifica |
15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 e | l’obbligo di provvedere alla preventiva notifica | 15 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 e |
contiene la documentazione e le | alla Consob e la necessità di attendere, per l’avvio | contiene la documentazione e le |
informazioni indicate dall’articolo 43, | della commercializzazione, la comunicazione della | informazioni indicate dall’articolo 43, |
comma 3, del Testo unico, compreso il | Consob di avvenuta trasmissione del fascicolo di | comma 3, del Testo unico, compreso il |
documento di offerta indicato nell’articolo | notifica completo all’autorità competente dello | documento di offerta indicato nell’articolo |
28, comma 1. | Stato UE interessato - concepiti in funzione delle | 28, comma 1. |
esigenze operative del passaporto. | ||
… omissis …. | … omissis …. | |
3. Lo Studio Legale Crocenzi e Associati | ||
evidenzia l’opportunità di una norma di chiusura | ||
4. La Sgr avvia la commercializzazione | che chiarisca che i gestori sotto-soglia non | 4. La Sgr avvia la commercializzazione |
dopo la ricezione della comunicazione della | beneficiano del passaporto europeo. | dopo la ricezione della comunicazione della |
Consob di avvenuta trasmissione, | Consob di avvenuta trasmissione, | |
all’autorità competente dello Stato dell’UE | Valutazioni | all’autorità competente dello Stato dell’UE |
in cui essa intende avviare la | in cui essa intende avviare la | |
commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. … omissis … | 1. Con riferimento all’osservazione formulata dallo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP, si rinvia al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, nel cui ambito è disciplinata l’operatività in regime di libera prestazione di servizi negli Stati UE. | commercializzazione del FIA, del fascicolo di notifica completo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, lettera b), del Testo unico. Si applica l’articolo 28-bis, comma 4, ultimo periodo. |
2. Relativamente all’osservazione formulata da Aifi, si ricorda che, ai sensi della AIFMD, i gestori sotto-soglia possono beneficiare del passaporto del gestore soltanto a seguito dell’esercizio della facoltà di opt-in. Pertanto, non sono ammissibili regole distinte o semplificate nella fattispecie in esame. | … omissis … | |
3. Si ritiene di non accogliere l’osservazione formulata dallo Studio Legale Crocenzi e Associati, essendo la materia oggetto di compiuta trattazione in sede di AIFMD. |
Art. 28-quater (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE) 1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende: a) la lettera di notifica, redatta in conformità allo schema tecnico adottato dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; … omissis … | Osservazioni Lo Studio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxxxxx LLP ritiene opportuno chiarire che la mera commercializzazione in Italia, da parte di un GEFIA UE, di FIA UE non costituisce una ipotesi di operatività in regime di libera prestazione di servizi, essendo pertanto soggetta soltanto all’applicazione dell’art. 28-quater. Secondo il partecipante alla consultazione, la procedura relativa all’operatività in Italia dei GEFIA UE, tramite stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, è necessaria solo nel caso in cui il GEFIA UE intenda gestire un FIA italiano. Valutazioni Relativamente all’osservazione formulata, si rinvia alle considerazioni svolte sub art. 28-ter in risposta ad una analoga richiesta presentata dal partecipante alla consultazione. | Art. 28-quater (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA del GEFIA UE) 1. La commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani riservati e FIA UE gestiti da un GEFIA UE, è preceduta dall’invio alla Consob, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA, del fascicolo di notifica completo relativo a ciascun FIA oggetto di commercializzazione che comprende: a) la lettera di notifica … omissis … |
Sezione V-quater (Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia) Art. 28-quinquies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi) … omissis … 2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica | Art. 28-quinquies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani chiusi) … omissis … 2. La Sgr unitamente alla suddetta notifica attesta la conclusione dei procedimenti |
attesta la conclusione dei procedimenti previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38, del Testo unico. 3. In caso di commercializzazione da avviarsi contestualmente nei confronti degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali, la procedura prevista dall’articolo 28-bis si intende assorbita da quella disciplinata dal presente articolo. 4. Nel caso in cui la Sgr intenda avviare la commercializzazione nei confronti degli investitori al dettaglio successivamente alla commercializzazione rivolta agli investitori professionali, essa attesta alla Consob la validità della documentazione e delle informazioni presentate ai sensi dell’articolo 28-bis e, se del caso, procede ad un loro aggiornamento. … omissis … | previsti dagli articoli 35-bis, 37 e 38, del Testo unico. 3. In caso di commercializzazione da avviarsi contestualmente nei confronti degli investitori al dettaglio e degli investitori professionali, la procedura prevista dall’articolo 28-bis si intende assorbita da quella disciplinata dal presente articolo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, … omissis … | |
Art. 28-sexies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti) … omissis … 3. La Sgr redige il prospetto di offerta e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli alla lettera di notifica. | Osservazioni Assogestioni nel comma 3 suggerisce di sostituire l’espressione “prospetto di offerta” con l’espressione “prospetto”. | Art. 28-sexies (Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti) … omissis … 3. La Sgr redige il prospetto |
… omissis … | Valutazioni L’osservazione è accolta e pertanto il comma 3 è coerentemente modificato. Nello stesso senso verrà, altresì, modificato il comma 6 dell’art. 28-octies. | … omissis … |
Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE) … omissis … | Art. 28-octies (Commercializzazione in Italia di FIA UE) … omissis … 4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l’articolo 23, comma 2. 5. Nel caso previsto dal comma 4, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo. |
6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto di offerta e il KIID ai sensi dell’articolo 27, allegandoli all’istanza di autorizzazione. | Osservazioni | 6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto |
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l’articolo 19- quater. La Consob, nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. … omissis … | Lo Studio Legale Crocenzi e Associati ritiene eccessivo l’obbligo (previsto negli artt. 27, comma 1-ter e 28-octies, comma 7, attraverso il rinvio all’art. 19-quater) di nominare per la commercializzazione in Italia di FIA UE aperti un soggetto incaricato dei pagamenti e incaricato dei rapporti con gli investitori. Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di estendere gli obblighi di cui all’art. 19-quater alla commercializzazione di FIA non riservati “salvo che l’emittente o l’offerente dimostrino con adeguata documentazione di aver predisposto idonee procedure (che non debbono necessariamente prevedere la nomina di uno specifico agente per i pagamenti ed i rapporti con gli investitori) per consentire i pagamenti delle sottoscrizioni, dei rimborsi e degli eventuali dividendi, l’esercizio dei diritti patrimoniali e sociali degli investitori italiani e l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali applicabili.”. | 7. Nel caso previsto dal comma 6, si applica, ove compatibile, l’articolo 19- quater. La Consob, nei sessanta giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza di autorizzazione completa della relativa documentazione, autorizza, d’intesa con la Banca d’Italia per i profili di competenza, la Sgr ad avviare la commercializzazione. La Consob, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione, comunica alla Sgr l’incompletezza della stessa o della documentazione ad essa allegata, e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal secondo periodo. … omissis … |
Valutazioni | ||
Si rinvia, al riguardo, alle valutazioni espresse sub art. 27, comma 1-ter. |
Sezione V-quinquies (Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti) Art. 28-decies (Ambito di applicazione) … omissis … 3. Ai fini della presente Sezione per emittenti si intendono i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani. … omissis …. | Osservazioni Al fine di allineare la definizione di “emittenti” contenuta nel comma 3 con quella ex art. 46, comma 5, del TUF, Assogestioni chiede di riformulare il comma 3 come segue: “Ai fini della presente sezione per emittenti si intendono le società aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.”. | Sezione V-quinquies (Obblighi delle Sgr in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo in società non quotate o in emittenti) Art. 28-decies (Ambito di applicazione) … omissis … 3. Ai fini della presente Sezione per emittenti si intendono i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani, diversi da quelli individuati dagli articoli 45, comma 4, lettere a) e b), e 46, comma 5, lettere a) e b), del Testo unico. |
Valutazioni | ||
Il suggerimento non può essere accolto stante la previsione di identico tenore già contenuta nel TUF, ex artt. 45, comma 4 e 46, comma 5. Si ritiene, tuttavia, di meglio precisare l’ambito di applicazione soggettivo degli obblighi contenuti nella presente Sezione, in modo da chiarire inequivocabilmente che i soggetti destinatari di tali obblighi sono soltanto “i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani”. | … omissis …. |
Art. 28-undecies (Acquisizione di partecipazioni rilevanti e del controllo di società non quotate) 1. La Sgr che comunica l’acquisizione del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, fornisce, altresì, le seguenti informazioni: a) la situazione risultante successivamente all’acquisizione del controllo in termini di azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto; b) le condizioni in base alle quali è stato acquisito il controllo, ivi comprese le informazioni sull’identità dei soci controllanti, l’eventuale soggetto delegato a esercitare il diritto di voto per loro conto e, se del caso, le società attraverso cui sono detenute indirettamente le azioni o quote che attribuiscono il diritto di voto; c) la data di acquisizione del controllo; d) le altre Sgr che cooperano con essa in virtù di un accordo in base al quale i FIA gestiti hanno acquisito congiuntamente il controllo; e) la politica di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse tra la Sgr, il FIA e la società controllata, ivi incluse le informazioni sui presidi adottati per garantire che eventuali accordi tra la Sgr e il FIA ovvero tra i FIA e la società medesima siano conclusi alle normali condizioni di mercato; | Osservazioni Aifi chiede di prevedere uno specifico obbligo di riservatezza a carico dei rappresentanti dei lavoratori (ed eventualmente dei lavoratori stessi) che ricevono informazioni ai sensi dell’art. 28- undecies, in linea con quanto previsto dall’art. 26, par. 6, dell’AIFMD che sul punto rinvia alla Direttiva 2002/14/CE relativa all’informazione e consultazione dei lavoratori. Tale ultima Direttiva all’art. 6 sancisce un chiaro obbligo di riservatezza a carico dei rappresentanti dei lavoratori e delle persone che eventualmente li assistano, qualora ricevano dal datore di lavoro informazioni in via riservata. Valutazioni In parziale accoglimento dell’osservazione formulata dall’associazione di categoria, si ritiene di aggiungere un nuovo comma nell’art. 28-decies che precisi che la Sezione in esame si applica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 25/2007, con il quale è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. Osservazioni CP-DL, al fine di chiarire l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 26, par. 2, | Art. 28-decies ( Nuovo comma: Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25. |
f) le modalità di comunicazione delle informazioni relative alle relazioni tra la società e i lavoratori. 2. La Sgr che gestisce il FIA garantisce che lo stesso, nella comunicazione alla società e ai soci di cui all’articolo 45, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico, renda note le sue intenzioni in relazione all’attività futura della società di cui ha acquisito il controllo e alle ripercussioni probabili sull’occupazione nonché qualsiasi modifica significativa delle condizioni di lavoro. Tali informazioni sono fornite dalla Sgr nel caso in cui essa agisca per conto del FIA. 3. La Sgr, nella comunicazione alla società di cui all’articolo 45, comma 2, lettera a), del Testo unico, richiede all’organo di amministrazione della società medesima di informare senza ritardo, i rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, i lavoratori stessi, dell’acquisizione del controllo da parte del FIA gestito nonché di comunicare le altre informazioni previste dai commi 1, lettere a), b) e c), e 2. 4. La Sgr che gestisce il FIA fornisce le informazioni relative alle modalità di finanziamento dell’acquisizione alla Consob con la comunicazione di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Testo unico nonché agli investitori del FIA medesimo. | dell’AIFMD, in relazione all’acquisizione di PMI, suggerisce di introdurre un nuovo comma 7 dal seguente tenore letterale: “Le comunicazioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di acquisto del controllo di società non quotate aventi le caratteristiche indicate all’articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.”. Valutazioni Il chiarimento auspicato dal partecipante alla consultazione è già contenuto negli artt. 45, comma 4 e 46, comma 5, del TUF, richiamati nell’art. 28-decies del RE. |
5. Le comunicazioni alla Consob previste dall’articolo 45, commi 1 e 2, del Testo unico, sono effettuate secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob. 6. Le comunicazioni previste dal presente articolo nei confronti della società e dei suoi soci sono effettuate mediante mezzo idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari. | ||
Art. 28-duodecies (Disposizioni specifiche sul rendiconto annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate) 1. In caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, la Sgr che gestisce il FIA medesimo include nel rendiconto annuale del FIA, redatto in conformità all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, le seguenti informazioni: a) un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenta la situazione aggiornata alla fine del relativo periodo di esercizio; b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario; c) l’evoluzione prevedibile della società; d) le informazioni concernenti | Osservazioni Assogestioni chiede di fare riferimento nella rubrica dell’articolo e nel comma 1 alla “relazione annuale” e non al “rendiconto annuale”. Valutazioni L’osservazione è accolta e, pertanto, l’articolo in esame è coerentemente modificato. | Art. 28-duodecies (Disposizioni specifiche sulla relazione annuale dei FIA che esercitano il controllo di società non quotate) 1. In caso di acquisizione da parte di un FIA del controllo di una società non quotata ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del Testo unico, la Sgr che gestisce il FIA medesimo include a) un fedele resoconto dell’andamento dell’attività della società che rappresenta la situazione aggiornata alla fine del relativo periodo di esercizio; b) gli eventuali fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario; c) l’evoluzione prevedibile della società; d) le informazioni concernenti |
l’acquisizione o cessione di azioni proprie quali: (i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio; (ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l’esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano; (iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; e (iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute dalla società e la quota di capitale che esse rappresentano. … omissis … | l’acquisizione o cessione di azioni proprie quali: (i) i motivi delle acquisizioni o delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio; (ii) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l’esercizio e la quota del capitale che esse rappresentano; (iii) in caso di acquisizione o cessione a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni; e (iv) il numero e il valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute dalla società e la quota di capitale che esse rappresentano. … omissis … | |
Art. 28-quaterdecies (Divieto di disaggregazione di attività) … omissis … 2. La Sgr che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della società partecipata: | Osservazioni Aifi, con riferimento agli obblighi di astensione previsti nel comma 2, chiede di chiarire che il pagamento degli interessi riguarda esclusivamente gli interessi su “finanziamenti soci”, dovendo, invece, essere consentito il pagamento degli interessi relativi a finanziamenti bancari che si legano agli impegni assunti con l’acquisizione. Valutazioni Il chiarimento richiesto da Xxxx è opportuno e pertanto il comma 2 è modificato. | Art. 28-quaterdecies (Divieto di disaggregazione di attività) … omissis … 2. La Sgr che gestisce un FIA che acquisisce, individualmente o congiuntamente, il controllo di una società non quotata ovvero di un emittente, nei ventiquattro mesi successivi, in merito alle operazioni di distribuzione, ivi compreso il pagamento dei dividendi e degli interessi a favore dei soci, o di riduzione del capitale, di rimborso di azioni o quote o di acquisizione di azioni proprie da parte della |
a) si astiene dall’agevolarle, sostenerle o istruirle; b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata; c) si adopera al fine di impedire le stesse. … omissis … 4. Agli acquisti di azioni proprie effettuate ai sensi del presente articolo si applica l’articolo 2357 del codice civile, commi 1, numeri 2), 3) e 4), e 2. | Osservazioni Assogestioni e CP-DL segnalano un refuso nel comma 4, dove l’articolo da richiamare è l’art. 2357-bis del codice civile e non l’art. 2357. Valutazioni L’osservazione viene accolta e pertanto il comma 4 è coerentemente modificato. | società partecipata: a) si astiene dall’agevolarle, sostenerle o istruirle; b) non esprime voto favorevole sulle stesse per conto del FIA nella società partecipata; c) si adopera al fine di impedire le stesse. … omissis … 4. Agli acquisti di azioni proprie effettuat |
ALLEGATO 1B – SCHEMA 1 Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di investimento mobiliare/ Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto | ALLEGATO 1B – SCHEMA 1 Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e i fondi comuni di investimento mobiliare/ Sicav di diritto UE rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE di tipo aperto |
COPERTINA | ||
Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell’eventuale gruppo di appartenenza. | ||
Inserire la seguente intestazione: | ||
Osservazioni | ||
«Offerta al pubblico(4) di … omissis … | ||
4. Qualora l’offerta di OICR ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”. | Assogestioni chiede di sostituire nella nota 4 il termine “OICR” con il termine “OICVM”, considerato che lo schema in esame non si applica ai FIA riservati. Valutazioni | Qualora l’offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall’articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”. |
… omissis … | L’osservazione è accolta e il testo modificato di conseguenza. | |
PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE | ||
… omissis … | ||
A) Informazioni Generali | ||
… omissis … |
3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE | Osservazioni | |
Indicare denominazione e indirizzo, nonché le funzioni e responsabilità dello stesso e i diritti degli investitori. | Assogestioni chiede di sostituire nel par. 3 la locuzione “le funzioni e responsabilità dello stesso” con la locuzione “una descrizione dei loro doveri”, in modo da allineare il testo con quanto previsto dall’art. 23, par. 1, lett. d), dell’AIFMD. | |
… omissis … | ||
Valutazioni | ||
L’osservazione non può essere accolta. Si ritiene, infatti, che la dicitura “le funzioni e responsabilità” fornisca maggiore concretezza al dettato normativo e, per tale via, sia più idonea ad orientare gli operatori nell’implementazione dello stesso. | ||
6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO | Osservazioni | |
Indicare le procedure in base alle quali il fondo/Sicav può cambiare la sua strategia o la politica di investimento o rinviare alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo/Statuto della Sicav. | Assogestioni chiede di modificare il par. 6, eliminando il riferimento alla “strategia” di investimento, al fine di fornire agli investitori informazioni sulle modifiche sostanziali del prodotto, riconducibili alla variazione della politica di investimento e non della strategia di gestione, la cui definizione e attuazione può variare nel tempo fermi restando gli obiettivi individuati nella politica di investimento. | |
Valutazioni | ||
L’osservazione non può essere accolta. Si evidenzia, infatti, che in questa sede il dettato |
normativo richiede semplicemente l’illustrazione delle modalità procedurali che presiedono alla modifica della politica e della strategia di investimento a prescindere dalla frequenza con cui tali modifiche sono realizzate. | Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale-Nota Integrativa del fondo/ della Sicav. | |
Osservazioni | ||
7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE … omissis … | Assogestioni propone di limitare nel par. 7 l’informativa sulla normativa applicabile solo ai FIA, ridenominando il paragrafo come segue: “Informazioni sulla normativa applicabile (per i fondi comuni/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE)”. | |
Valutazioni | ||
10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE) | Si ritiene che le informazioni in parola siano rilevanti anche per gli OICVM e pertanto l’osservazione non può essere accolta. Osservazioni | |
Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare al Rendiconto di Gestione-Nota Integrativa del fondo/ della Sicav. | Assogestioni chiede di sostituire nel par. 10 il riferimento al “Rendiconto di gestione” con il riferimento alla “Relazione annuale”. Valutazioni L’osservazione è accolta per rendere il testo dello schema coerente con la modifica apportata all’art. 28-duodecies, del regolamento. |
… omissis … | ||
… omissis … | ||
B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO | ||
… omissis … | ||
15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO | ||
a) Tipologia di gestione del fondo/comparto (5) | Osservazioni | |
5. Per i fondi/Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, la tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: market fund, absolute return fund, total return fund, life cycle fund, structured fund. Per i fondi/Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo classificazione adeguata tra quelle previste dall’Allegato IV del Regolamento n.231/2013/UE in merito alle strategie di investimento degli hedge funds. … omissis … | Assogestioni propone di riformulare la nota n. 5 del par. 15 in modo da non differenziare la tipologia di gestione del fondo/comparto in funzione del fatto che si tratti di un OICVM o di un FIA retail. Il partecipante alla consultazione, ritenendo non applicabili comunque le tipologie e le strategie di gestione degli hedge funds, considera come uniche categorie utilizzabili quelle “Fund of hedge funds, Equity funds, Fixed Income funds e other funds”. Valutazioni Si condivide l’osservazione formulata da Assogestioni e pertanto si ripristina l’originaria classificazione dei fondi contenuta nella nota n. 5. | 5. La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: market fund, absolute return fund, total return fund, life cycle fund, structured fund. … omissis … |
Sebbene tale classificazione trovi origine nelle misure di implementazione della Direttiva UCITS IV, si ritiene, infatti, che la medesima sia idonea a consentire una adeguata rappresentazione anche della politica di investimento dei fondi alternativi |
16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) | commercializzati alla clientela retail. | |
Per i fondi/comparti per i quali la politica d’investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un benchmark indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli index-ticker, del data-type e dell’Info-Provider). | Osservazioni Assogestioni chiede di eliminare l’ultimo periodo del par. 16, relativo all’informativa richiesta agli OICR non a benchmark, ritenendo l’SSRI atto a fornire un’indicazione sulla volatilità in grado di permettere all’investitore di prendere una decisione di investimento consapevole. Valutazioni | |
Per i fondi/comparti indicizzati indicare l’indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati. Qualora non sia stato indicato un benchmark, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa. | Si rappresenta che questa parte dello schema deriva dal recepimento della Direttiva UCITS IV e non ha subito modifiche. In particolare si precisa che - come già evidenziato in precedenti documenti di consultazione - la previsione in esame chiede alle SGR la mera esplicitazione nel prospetto di una misura già dalle stesse elaborata per definire la classe di rischio che deve essere rappresentata nel KIID. | |
… omissis … |
18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO … omissis … Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo». Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio- rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che l’appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi; | Osservazioni Assogestioni chiede di sostituire nel par. 18 la frase: “Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che l’appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi.” con la seguente: “Indicare che l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.”. In tal modo si rende obbligatoria tale dichiarazione anche nel caso in cui l’indicatore sintetico del rischio dell’OICR non rientri nella categoria “l” [cfr. art. 8, par. 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 583/2010]. Valutazioni L’osservazione è da condividere in quanto rende più chiaro il testo. Tuttavia pare opportuno mantenere il riferimento alla classe di rischio, posto che l’utilizzo del termine “categoria” in luogo di “classe” potrebbe generare fraintendimenti, in quanto in ambito finanziario la categoria si associa alle tipologie di rischio (rischio di mercato, rischio di liquidità, ecc.) per identificarne la diversa natura. | 18. PROFILO DI RISCHIO- RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO Inserire le seguenti avvertenze: «i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR» e «la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. ». Indicare che l’appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi; |
D) per i fondi/comparti feeder indicare se il profilo di rischio del fondo diffeerisce da quello del fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza … omissis … | La lettera D) viene modificata in relazione all’osservazione formulata alla successiva lett. 19D da Assogestioni. | D) per i fondi/comparti feeder indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello del fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza. Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti |
19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO A) Categoria del fondo/comparto; B) Per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti feeder riportare i seguenti elementi informativi: | Osservazioni Assogestioni chiede di limitare la maggiore informativa prevista nell’ultimo periodo del par. 19, lett. B), punto i.1), solo alla tipologia fondi di fondi in coerenza con l’art. 23, par. 1, lett. a) dell’AIFMD. | dell’investimento del fondo feeder sono correlati a quelli dell’investimento del fondo master. In alternativa motivare con riferimento alla politica di investimento perché tale correlazione non sussiste. |
i.1) principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio. Per i fondi/ Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE indicare, altresì, dove sono stabiliti gli OICR sottostanti. | Valutazioni L’osservazione non può essere accolta in quanto l’indicazione del domicilio dei fondi sottostanti è un’informazione rilevante ai fini di una migliore comprensione del profilo di rischio del fondo. Osservazioni | … omissis … |
… omissis … | Assogestioni chiede di unificare nel par. 19, lett. B), i punti i.5) e i.6) come segue: | |
i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul | “i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di | i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti |
profilo di rischio del fondo/comparto; i.6). Per i fondi / Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare l’utilizzo della leva finanziaria, i relativi rischi e il livello di leva utilizzabile. Indicare, altresì, il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva. Per i fondi / Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) tramite le quali il fondo/SICAV si espone tramite leva finanziaria ed i relativi rischi, nonché il livello di leva utilizzabile. Indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva. | rischio del fondo/comparto; per i fondi/sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva. Per i fondi/Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) tramite le quali il fondo/SICAV si espone tramite leva finanziaria, nonché il livello massimo di leva utilizzabile.”. In tal modo, il partecipante alla consultazione chiede di circoscrivere l’informazione relativa al “livello di leva utilizzabile” ai soli FIA aperti retail e non anche agli OICVM per i quali si chiede di mantenere l’informativa attualmente prevista e cioè “l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti finanziari derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo di calcolo dell’esposizione complessiva”. | derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; per i fondi/sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, indicare, altresì, il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva. Per i fondi/Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, indicare le modalità (utilizzo di derivati/indebitamento) tramite le quali il fondo/SICAV si espone tramite leva finanziaria, nonché il livello massimo di leva utilizzabile. … omissis … |
… omissis … | ||
Tale richiesta nasce dalla considerazione che la direttiva UCITS, a differenza dell’AIFMD, non prevede una informativa specifica sulla leva. | ||
Con la formulazione proposta, infine, il partecipante alla consultazione, con riferimento ai FIA, propone di eliminare: - l’indicazione del metodo di calcolo dell’esposizione complessiva, posta l’impossibilità di utilizzare il VaR; - l’informativa sui rischi, che verrebbe assolta nell’ambito del par. 9. “Rischi |
generali commessi alla partecipazione al fondo/comparto”. | ||
Valutazioni | ||
L’osservazione è accolta e il testo è conseguentemente modificato. | ||
Osservazioni | ||
D) Per i fondi/comparti di tipo feeder, indicare il fondo master, e con riferimento a quest’ultimo: dove è stabilito e la relativa politica di investimento, nonchè l’investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo master. | Assogestioni chiede di eliminare nel par. 19, lett. D), l’ultimo periodo al fine di coordinare l’informativa in tema di profilo di rischio/rendimento tra fondo feeder e master anche con quella richiesta al par. 18, lett. d) ossia “per i fondi/comparti feeder indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello del fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza”. | D) Per i fondi/comparti di tipo feeder, indicare il fondo master, e con riferimento a quest’ultimo: dove è stabilito e la relativa politica di investimento, nonchè l’investimento minimo percentuale (e, ove rilevante, quello massimo) previsto in detto fondo master. |
Inserire una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento del fondo feeder sono correlati a quelli dell’investimento del fondo master. In alternativa, motivare, con riferimento alla politica di investimento, perché tale correlazione non sussiste. | Valutazioni L’osservazione è accolta e l’informazione viene riallocata, come sopra detto, nel paragrafo 18, lett. D) Osservazioni | … omissis … |
… omissis … H) Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all’articolo 53 della | Assogestioni chiede di sostituire nel par. 19, lett. H), la locuzione “il fondo/comparto” con la locuzione “un OICVM”, al fine di precisare l’ambito di riferimento oggettivo di applicazione. | H) Nel caso in cui un OICVM utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all’articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, |
direttiva 2009/65/CE, fornire tale | Valutazioni | fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento. I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral) illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi (per i fondi /Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE l’informazione circa la politica di riutilizzo delle garanzie rileva solo nel caso di garanzie in contanti). Il fondo/Xxxxx che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato membro deve darne indicazione. Deve inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che sono in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV. … omissis … |
precisazione e descrivere altresì le | ||
condizioni di mercato eccezionali che | L’osservazione è da condividere e il testo è | |
giustificano tale investimento. | conseguentemente modificato. | |
Osservazioni | ||
Assogestioni chiede di aggiungere un ultimo | ||
periodo nel par. 19, lett. I), dal seguente tenore | ||
I) Con riferimento alla gestione delle | letterale: | |
garanzie per le operazioni con strumenti | “Il fondo/Sicav che intende essere pienamente | |
finanziari derivati OTC e per le tecniche | garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato | |
di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral) illustrare la politica in materia di | membro deve darne indicazione. Deve inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli | |
garanzie, specificando le tipologie di | organismi pubblici internazionali che emettono o | |
garanzie consentite; il livello di garanzie | garantiscono valori che sono in grado di accettare | |
necessario e la politica sugli scarti di | come garanzie per più del 20% de loro NAV;". La | |
xxxxxxxx; la politica di riutilizzo delle | modifica proposta esplicita la previsione del nuovo | |
garanzie e i i rischi ad essa connessi (per i | par. 43, lett. e) degli Orientamenti | |
fondi /Xxxxx rientranti nell’ambito di | ESMA/2014/937 che aggiornano gli Orientamenti | |
applicazione della direttiva 2009/65/CE | ESMA 2012/832 in tema garanzie (cd collateral). | |
l’informazione circa la politica di riutilizzo | ||
delle garanzie rileva solo nel caso di | Valutazioni | |
garanzie in contanti). | ||
L’osservazione è da accogliere in quanto consente | ||
… omissis … | il pieno allineamento alle modifiche apportate | |
dagli Orientamenti dell’ESMA/2014/937 e il testo | ||
è conseguentemente modificato. |
PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I | ||
Inserire le seguenti frasi: | ||
«Data di deposito in Consob della Parte II … . » | ||
«Data di validità della Parte II: dal … .». | ||
Osservazioni | ||
DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe. | Assogestioni nel paragrafo “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” chiede di eliminare la locuzione “nel corso degli ultimi dieci anni solari”, al fine di allineare il periodo temporale di presentazione dei rendimenti storici all’art. 15, par. 2, del Regolamento (UE) n. 583/2010. | |
Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del benchmark (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti (8). | Valutazioni L’osservazione non può essere accolta perché i rendimenti passati, come previsto dall’art. 15, par. 1, del regolamento 583/2010, devono essere forniti con riferimento agli ultimi 10 anni solari. Ciò non pregiudica la validità di quanto previsto dal par. 2 del menzionato art. 15, secondo cui gli OICVM con risultati inferiori a 5 anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi 5 anni. |
8 Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che il rendimento di tale parametro è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011. … omissis … Inserire la seguente avvertenza: | Osservazioni Assogestioni propone di modificare la dicitura della nota 8 nel modo seguente: “ Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo/comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo”. | 8. Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo/comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo. |
Valutazioni | ||
«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.» | L’osservazione è accolta e il testo è conseguentemente modificato. | … omissis … |
Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. | ||
Osservazioni | ||
Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità ex-ante del fondo/comparto e una coerente misura ex-post dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare. … omissis … | Assogestioni propone di eliminare il seguente periodo: “Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità ex- ante del fondo/comparto e una coerente misura ex- post dell’ammontare di rischio sopportato nel corso dell’ultimo anno solare.”, coerentemente con quanto richiesto con riferimento alla Parte I, Sez. B, par. 16. |
Valutazioni | ||
COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti . Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR. Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto (11). | L’osservazione non può essere accolta per le motivazioni già illustrate con riferimento alla corrispondente osservazione relativa alla Parte I, Sez. B, par. 16. Osservazioni Assogestioni propone di riformulare il primo periodo del par. “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” come segue: “Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti”, e di eliminare il secondo periodo. | COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR. … omissis … |
… omissis … 11 Per la presentazione delle spese relative all’anno 2011, integrare l’indicazione con “né degli oneri fiscali sostenuti”. | In tal modo la presentazione delle spese è in linea con quanto previsto nel KIID, che contiene anche una rappresentazione delle spese derivanti dalle commissioni di incentivo. Con l’eliminazione del secondo periodo il metodo di calcolo delle spese correnti è coordinato con quanto previsto al punto 8 delle Linee Guida CESR/10-674, che prevede, come regola generale, l’uso delle spese correnti del fondo sottostante in luogo del TER. Assogestioni, infine, propone di eliminare la nota 11 in quanto la presentazione dei costi fa riferimento solo all’anno corrente. | 11 Per la presentazione delle spese relative all’anno 2011, integrare l’indicazione con “né degli oneri fiscali sostenuti”. |
Valutazioni | ||
L’osservazione è accolta con riferimento alla modifica suggerita per il primo periodo del paragrafo; ciò infatti consente un completo allineamento tra la presentazione dei costi nel prospetto parte II e nel KIID. Non si ritiene opportuno, invece, eliminare il riferimento al TER degli OICR sottostanti perché la formulazione adottata non pregiudica che il metodo di calcolo debba essere allineato alle corrispondenti previsioni comunitarie, come del resto esplicitamente affermato alla fine del capoverso precedente. | ||
Si accoglie, infine, l’osservazione formulata in riferimento alla nota 11 e il testo è modificato di conseguenza. | ||
Per i fondi/Xxxxx rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, | Osservazioni | Per i fondi/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, |
Indicare o rinviare alla specifica parte del rendiconto di gestione: | Assogestioni propone di riformulare l’ultima parte del par. “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” come segue: | Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale: |
▪ la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida; ▪ il profilo di rischio assunto nell’anno e i sistemi utilizzati per | “Indicare o rinviare alla specifica parte della relazione annuale: ▪ la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida; | ▪ la percentuale di attività del fondo/Sicav oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida; ▪ il profilo di rischio e i sistemi di gestione del rischio utilizzati; |
gestire i rischi; ▪ l’importo totale della leva finanziaria utilizzata. | ▪ il profilo di rischio e i sistemi di gestione del rischio utilizzati; ▪ l’importo totale della leva finanziaria utilizzata. | ▪ l’importo totale della leva finanziaria utilizzata. Le informazioni di natura quantitativa illustrano la situazione alla fine del periodo di riferimento. |
Le informazioni di natura quantitativa si riferiscono alla fine del periodo di riferimento.”. | ||
In tal modo il testo è uniformato alla terminologia utilizzata dall’AIFMD. Viene, inoltre, precisato che le informazioni quantitative devono illustrare la situazione alla fine del periodo di riferimento, di prassi fine dicembre, in coerenza con quanto previsto nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza nei confronti delle autorità competenti. | ||
Valutazioni | ||
GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO | L’osservazione è accolta ed il testo è conseguentemente modificato. | GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO |
… omissis … | Osservazioni | … omissis … |
Depositario: Xxxxxxxx preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa … omissis … | Assogestioni, al fine di allineare la definizione di “Depositario” con le disposizioni di cui all’art. 48 del TUF, propone di modificarla come segue: “Xxxxxxxx preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni | Depositario: Xxxxxxxx preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle |
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Per i fondi comuni/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE, si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio- rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life | di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.”. | quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi dell’OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell’OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all’OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell’OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. |
Valutazioni | … omissis … | |
L’osservazione è da accogliere e il testo è conseguentemente modificato. | ||
Osservazioni Assogestioni, in linea con le modifiche proposte nella nota 11 della Parte I, in relazione alla “tipologia”, propone di modificare la definizione di “Tipologia di gestione di fondo/comparto” come segue: “La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di | Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Essa si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "market fund" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio- rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di |
cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione “structured fund” ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento. Per i fondi comuni/Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, la tipologia è classificata in base alle categorie stabilite nell’allegato IV del Regolamento n. 231/2013/CE (c.d. Regolamento Alternative) che prevede categorie ad hoc per i fondi c.d. hedge fund. … omissis … | rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "absolute return", "total return" e "life cycle" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione “structured fund” ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.”. Valutazioni L’osservazione è da accogliere in coerenza con le valutazioni sopra riportate alla nota n. 5 concernenti la tipologia di gestione del fondo/comparto. Il testo è conseguentemente modificato. | investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("absolute return") o di rendimento ("total return" e "life cycle"); la tipologia di gestione “structured fund” ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento. … omissis |
ALLEGATO 1-bis | Osservazioni | ALLEGATO 1-bis |
Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Emittenti. | Assogestioni propone di sostituire nel titolo l’espressione “prima dell’investimento” con l’espressione “prima della sottoscrizione”. | Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell’investimento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Emittenti. |
Valutazioni | ||
Il documento contenente le informazioni di seguito indicate, nonché il relativo indice, sono allegati alla lettera di notifica di cui all’articolo 43, comma 3, del TUF. | L’osservazione non è da condividere, per le motivazioni già sopra riportate all’art. 28, comma 1. | … omissis … |
… omissis … | ||
Osservazioni | ||
b) modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe; | Assogestioni propone di eliminare nella lett. b) il riferimento alla strategia di investimento, analogamente a quanto già osservato con riferimento all’Allegato 1B, Schema 1, par. 6. | |
… omissis … | Valutazioni | |
L’osservazione non può essere accolta in base a quanto già evidenziato circa lo Schema 1, Parte I, par. 6. | ||
Osservazioni | ||
Assogestioni propone di apportare le seguenti modifiche: | ||
d) identità del gestore, del depositario del | 1) riformulare la lett. d) come segue: “identità del |
FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento; | gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì i doveri di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori;”; | |
… omissis … | ||
h) modalità di gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali; | 2) sostituire nella lett. h) l’espressione “modalità di gestione” con l’espressione “descrizione della gestione”; | h) descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali; |
… omissis … | omissis … | |
j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore; | 3) riformulare la lett. j) come segue: “in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore;”; | j) in ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore; |
k) indicazione sulle modalità di accesso al più recente rendiconto di gestione; | 4) sostituire nella lett. k) il riferimento al “rendiconto di gestione” con il riferimento alla “relazione annuale”; | k) indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale; |
… omissis … | … omissis … | |
m) NAV del FIA più recente disponibile e eventuale ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata; | 5) nella lett. m) prevedere l’indicazione dell’ultimo prezzo formatosi come alternativa all’indicazione del NAV; | m) NAV del FIA più recente disponibile o eventuale ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata; |
n) rendimento storico del FIA; | 6) nella lett. n) prevedere l’indicazione del rendimento storico del FIA, “ove disponibile”. | n) rendimento storico del FIA, ove disponibile; |
… omissis … | Tali modifiche sono volte ad allineare il contenuto dell’Allegato all’art. 23 dell’AIFMD. Valutazioni Si ritiene di accogliere le osservazioni ad eccezione di quella concernente la lettera d), in ragione di quanto già espresso in riferimento alla parte I, A) dello schema di prospetto dei fondi aperti. Si ritiene, cioè, che la dicitura “le funzioni e responsabilità” fornisca maggiore concretezza al dettato normativo e, per tale via, sia più idonea ad orientare gli operatori nell’implementazione dello stesso. |