Osservazioni Clausole campione

Osservazioni. Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore. Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. A tal fine, si è stabilito che la selezione e la nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. Per le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo le modalità di scelta di cui all’art. 6 comma 7 della lp. 17/1993. Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti che rientrino nell’ambito di applicazione della lp. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 34.
Osservazioni. Ai sensi del 3 comma, il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori possano richiedere di essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore. Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006. Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione: - per l’affidamento di lavori, applicazione genera...
Osservazioni. Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
Osservazioni. Relativamente al secondo, terzo e quarto affidamento, si osserva in primo luogo che il protrarsi della procedura della gara centralizzata sembra sia imputabile a fatti estranei al Comune di Bologna. Relativamente alla procedura negoziata senza bando per estrema urgenza adottata dal Comune, in un caso analogo il Tar Lazio ha affermato che «è legittima l’indizione di una procedura negoziata ex art. 63 co. 2 lett. c) stante l’impossibilità di aderire ad una nuova convenzione Consip e in considerazione del fatto che quella precedente – scaduta da due anni – sia stata prorogata due volte dalla stazione appaltante. Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale aveva, dopo la scadenza originaria, confidato nella prossima adesione a detta Convenzione» (Tar Lazio, sez. I, sentenza del 16 ottobre 2018 n. n. 10016). Va però rilevato che l’affidamento diretto al precedente aggiudicatario è ammesso solo nel caso di ripetizione di servizi analoghi in presenza dei presupposti di cui all’art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 o in caso di proroga tecnica in presenza dei presupposti di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016. Come già evidenziato, l’adozione di una procedura negoziata per estrema urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) comporta sempre un’indagine conoscitiva del mercato e l’invito di almeno 5 operatori economici, in base al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016. Infine, poiché gli affidamenti diretti si sono susseguiti per un anno e 9 mesi, per un importo di 14,5 milioni, non si può escludere che vi fossero i tempi per l’espletamento medio tempore di una procedura autonoma da parte del Comune. - gli affidamenti dei servizi relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al Codice della Strada, effettuati dal Comune di Bologna reiteratamente nel tempo mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, presentano profili di anomalia e criticità e si pongono in violazione dell’art. 63 comma 6 del suddetto d.lgs. 50/2016, in quanto sono stati effettuati in forma diretta, senza essere preceduti dall’indagine conoscitiva del mercato e dalla consultazione di almeno cinque operatori economici prevista dalla norma; - dà mandato all’Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Comune di Bolog...
Osservazioni. Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei consideranda della direttiva, particolarmente utili al fine di comprendere la ratio delle disposizioni e superare eventuali difficoltà interpretative. Il comma 2 enuncia i principi ispiratori delle procedure ad evidenza pubblica. Il comma 3 dispone l’adeguamento automatico degli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria alle revisioni effettuate dalla Commissione europea. Con riferimento al regime di diritto transitorio, occorre distinguere a seconda dell`oggetto delle disposizioni normative: le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione, anche con riferimento alle attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della legge (6 gennaio 2016); le disposizioni sul contenuto e sulle modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse; le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; infine, le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e ai contratti conclusi nella vigenza della normativa previgente.
Osservazioni. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della lp. 16/2015 qualora sussista un “interesse provinciale”. Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell’elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla lp. 5/2009). I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch’essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.
Osservazioni. Le definizioni non coincidono con quelle presenti nel codice; vi è però coincidenza dal punto di vista sostanziale (lotto quantitativo/lotto funzionale e lotto qualitativo/lotto prestazionale). Si segnala come le lavorazioni omogenee, appartenenti ad una singola categoria SOA, possano formare oggetto di un lotto qualitativo.
Osservazioni. La norma presuppone la definizione di appalto di forniture, che, ai sensi del codice, è un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice).
Osservazioni. L’articolo è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della lp. 6 luglio 2017, n. 8.
Osservazioni. Il comma 1 riguarda i compiti dell’ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB. L’obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all’art. 2 della lp. 16/2015, e precisamente per quelli dell’art. 6/bis comma 4 della lp. 17/1993).