Osservazioni Clausole campione

Osservazioni. Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore. Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. A tal fine, si è stabilito che la selezione e la nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. Per le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo le modalità di scelta di cui all’art. 6 comma 7 della lp. 17/1993. Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti che rientrino nell’ambito di applicazione della lp. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 34.
Osservazioni. Ai sensi del 3 comma, il pagamento diretto degli operatori economici subappaltatori avviene senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto; a questo proposito ci si è chiesti se, nel corso dell’esecuzione dei lavori, i subappaltatori possano richiedere di essere pagati dall'appaltatore e non direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri termini, ci si chiede se l’appaltatore possa procedere al pagamento delle spettanze dei propri subappaltatori, nonostante la previsione di pagamento diretto a favore dei subappaltatori da parte dell’amministrazione, che, secondo l’impostazione consolidata di ANAC, integra un’ipotesi di delegazione di pagamento ex lege (cfr. AVCP Parere sulla Normativa del 17/05/2012 - rif. AG 4/12). La questione va risolta in senso affermativo, dunque anche in regime normativo di pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Amministrazione, si ritiene possibile che il pagamento degli stessi avvenga da parte dell'appaltatore. Al fine di evitare un doppio pagamento al subappaltatore, si ritiene necessario che l'Amministrazione venga portata a conoscenza di tale circostanza. Il subappaltatore è, pertanto, tenuto ad inoltrare all'Amministrazione - e, per conoscenza, all'appaltatore - idonea comunicazione corredata dalla quietanza di avvenuto pagamento a carico dell'appaltatore. Nella medesima comunicazione il subappaltatore dichiara la lavorazione/prestazione eseguita e l'importo dell'avvenuto pagamento per lo stato di avanzamento lavori (SAL) di riferimento, esplicitando altresì che l'Amministrazione è liberata da qualunque obbligo di corresponsione del corrispettivo imputabile al medesimo SAL. In fase di contabilizzazione del SAL di riferimento l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo di spettanza dell'appaltatore, comprensivo di quanto già pagato dall'appaltatore al subappaltatore e dell'importo dovuto direttamente all'appaltatore. In questa fase di SAL il subappaltatore non potrà pretendere alcun pagamento da parte dell'Amministrazione essendo il suo credito già stato soddisfatto da parte dell'appaltatore. Tale modalità operativa si reputa esperibile sia nella vigenza dell'attuale art. 49, comma 3, lp n. 16/2015, sia sotto l'abrogato d.lgs. n. 163/2006. Quanto infine al regime applicativo, il combinato disposto degli articoli 105 comma 13 del Codice e art. 49 comma 3 ultimo periodo della lp. 16/2015 impone la seguente distinzione: - per l’affidamento di lavori, applicazione genera...
Osservazioni. Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
Osservazioni. La norma è stata modificata per opera dall’articolo 3 comma 7 della lp. 8/2017; nella sua attuale formulazione permette alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare al solo aggiudicatario la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di richiedere solamente a costui l’indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale. Ne discende che, in sede di offerta, gli operatori economici saranno tenuti ad indicare unicamente le prestazioni che intendono subappaltare; solo in un momento successivo e solo nei confronti dell’aggiudicatario verrà richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori (se necessaria ai sensi dell’art. 105, 6 comma del Codice). Resta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere al controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale anche in capo ad altri concorrenti.
Osservazioni. Il 6 dicembre 2016 e quindi successivamente all’entrata in vigore della lp. 16/2015 è stata pubblicata la sentenza C-553/15 (Undis servizi) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per la prima volta la Corte di Giustizia chiarisce (punto n. 34 della sentenza) che le regole in house valgono anche quando la società è attiva per altri enti pubblici. Finora la giurisprudenza europea includeva solo le attività rivolte ad operatori economici privati e non anche affidamenti per altri enti pubblici. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 della lp. 16/2015 significa che se un ente pubblico vuole affidare direttamente alla società incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO), deve avere tutti i requisiti in house richiesti dalla normativa vigente.
Osservazioni. Per il coordinamento tra quanto disposto dal comma 4 e la disciplina codicistica nazionale in tema di indicazione dei costi della manodopera di cui agli articoli 95, comma 10 ed articolo 23, comma 16 si rinvia infra al commento dell’art. 33.
Osservazioni. Relativamente alle istanze di sostenibilità sociale, si segnalano importanti interventi della Giunta provinciale in tema di personale apprendista e cooperative sociali di tipo b. Invece, con riferimento al profilo della sostenibilità ambientale, trova completa applicazione la disciplina predisposta a livello nazionale in tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM). A questo proposito si precisa come ai sensi dell’art. 34 del Codice, anche a seguito del decreto correttivo n. 56/2017, sono di obbligatoria applicazione le sole specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei relativi decreti ministeriali attuativi dei CAM, mentre tutti i restanti elementi eventualmente previsti, come per esempio, i criteri di selezione e i criteri premianti, sono elementi meramente facoltativi. In tal senso l’art. 34, comma 1 del codice, definendo il contenuto minimo obbligatorio dei CAM, dispone che le stazioni appaltanti debbano inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le condizioni clausole contrattuali contenute nei CAM adottati con decreto ministeriale. I criteri premianti non sono compresi nel contenuto minimo di cui al comma 1, ma sono menzionati solo al comma successivo, che li prevede come meri elementi facoltativi, il cui inserimento potrà formare oggetto di valutazione discrezionale, da evidenziare nella relazione unica.
Osservazioni. Si rinvia alla tabella di confronto pubblicata sul sito dell’ACP ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇/▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇▇.▇▇▇.
Osservazioni. Ai fini della valutazione della rispondenza alla norma il campione in esame non deve cedere più di 0,2 mg/dm2, ovvero 1 ppm riferita alla capacità dell'oggetto e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume. La determinazione dei requisiti di purezza viene effettuata nel caso di costituenti per i quali sono prescritti requisiti di purezza specifici. 1 - paraffine e cere microcristalline
Osservazioni. Qualora il RUP decida di non suddividere l’appalto in lotti, deve indicare i motivi principali alla base della decisione. Questi motivi sono riportati e/o contenuti nei documenti di gara ovvero, in caso di appalto o accordo quadro di importo superiore alla soglia UE, nella relazione unica, che deve essere redatta ai sensi dell’art. 99 del Codice.