Osservazioni. Le diverse disposizioni che compongono l’art. 33 devono essere lette e interpretate in raffronto con quelle racchiuse nell`art. 95 del Codice. Rispetto alla disciplina dettata a livello nazionale, il legislatore provinciale lascia alle Stazioni Appaltanti una discrezionalità relativamente ampia sulla scelta del metodo di aggiudicazione (1. secondo solo prezzo, a patto che venga rispettato l'obbligo di motivazione, 2. secondo prezzo e qualità e 3. secondo solo qualità) e non prevede alcuna limitazione riguardo alla ponderazione tra qualità e prezzo. Ciò non esime dal dover stabilire un corretto rapporto qualità/prezzo. Inoltre, il tetto massimo stabilito nel 30% non troverà applicazione per gli appalti soggetti alla legge provinciale. I requisiti di partecipazione (artt. 83, 84 e 87 del Codice), funzionali a valutare l’idoneità degli offerenti ai fini della partecipazione, devono essere tenuti distinti dai criteri di valutazione (art. 77, 95 Codice), che invece servono esclusivamente a valutare le offerte (e pertanto devono fare riferimento ad elementi specifici dell’offerta - e non degli offerenti - in relazione al progetto da realizzare). Negli appalti di forniture e servizi, profili quali l’esperienza, le referenze, le forniture/servizi già eseguiti possono essere utilizzati unicamente per la selezione dei concorrenti partecipanti alla gara. Tale regola conosce un’eccezione relativamente all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, 6 comma, lettera e del Codice). Ai sensi dell`art. 33 della lp. 16/2015 possono essere valutati profili quali: la qualità dei prodotti e dei materiali richiesti in gara, l’organizzazione del cantiere o lo schema organizzativo di fornitura del servizio o fornitura, il cronoprogramma dei lavori o il programma temporale per forniture e servizi, la composizione del team che eseguirà i lavori/forniture/servizi, le modalità esecutive offerte, attrezzature, sicurezza e tipo di macchine. Si ritiene che l’elencazione di cui all’art. 33 non sia esaustiva, ragione per cui trovano applicazione altresì i criteri dal comma 13 dell’art. 95 del Codice. Occorre ribadire come sia vietato valutare due volte il medesimo requisito, anche se verificato su documentazione o supporti differenti (ad esempio la scheda tecnica e il campione), così come non sia p...
Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.
Osservazioni. Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
Osservazioni. Il comma 1 riprende numerose indicazioni e finalità precisate nei consideranda della direttiva, particolarmente utili al fine di comprendere la ratio delle disposizioni e superare eventuali difficoltà interpretative. Il comma 2 enuncia i principi ispiratori delle procedure ad evidenza pubblica. Il comma 3 dispone l’adeguamento automatico degli importi relativi alle soglie di rilevanza comunitaria alle revisioni effettuate dalla Commissione europea. Con riferimento al regime di diritto transitorio, occorre distinguere a seconda dell`oggetto delle disposizioni normative: le disposizioni che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni committenti sono di immediata applicazione, anche con riferimento alle attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della legge (6 gennaio 2016); le disposizioni sul contenuto e sulle modalità di stipulazione si applicano ai contratti i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore delle disposizioni stesse; le disposizioni sulle modalità di svolgimento delle procedure di gara si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore; infine, le disposizioni diverse da quelle sopra menzionate non si applicano alle procedure e ai contratti conclusi nella vigenza della normativa previgente.
Osservazioni. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della lp. 16/2015 qualora sussista un “interesse provinciale”. Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell’elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla lp. 5/2009). I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch’essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.
Osservazioni. Le definizioni non coincidono con quelle presenti nel codice; vi è però coincidenza dal punto di vista sostanziale (lotto quantitativo/lotto funzionale e lotto qualitativo/lotto prestazionale). Si segnala come le lavorazioni omogenee, appartenenti ad una singola categoria SOA, possano formare oggetto di un lotto qualitativo.
Osservazioni. La norma presuppone la definizione di appalto di forniture, che, ai sensi del codice, è un contratto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici avente per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti (art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice).
Osservazioni. L’articolo è stato inserito dall'art. 33, comma 1, della lp. 6 luglio 2017, n. 8.
Osservazioni. Il comma 1 riguarda i compiti dell’ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB. L’obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all’art. 2 della lp. 16/2015, e precisamente per quelli dell’art. 6/bis comma 4 della lp. 17/1993).
Osservazioni. L’approvazione del programma di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità degli stessi.