Osservazioni Clausole campione

Osservazioni. La legge provinciale ha compiuto una scelta funzionale alla massima semplificazione, affermando la compatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, aprendo pertanto a tale possibilità. L’art. 6 assume un rilievo primario per la questione del rapporto tra fonte legislativa tradizionale e i nuovi strumenti normativi, noti sotto il nome di soft law. Ci si riferisce in particolare al rapporto con le linee guida ANAC numero 3 in tema di Responsabile Unico del Procedimento. Se, infatti, i nuovi strumenti normativi di soft law possono operare – stabilendo la disciplina di dettaglio – negli spazi contrassegnati dalla fonte primaria di rango legislativo (si estendono, quindi, entro i medesimi confini di competenza valevoli per la legge), l’esistenza di una norma, quale l’art. 6 lp. 16/2015, manifestazione dell’esercizio della potestà legislativa provinciale, vale a circoscrivere, a monte, l’estensione della potestà legislativa statale in materia di RUP, e, di conseguenza, a delimitare la sfera di applicazione anche delle linee guida ANAC in argomento. Pertanto, se alla luce di quanto esposto sopra sicuramente non troverà applicazione la linea guida RUP in tema di incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione giudicatrice, allo stesso modo non troveranno applicazione tutte quelle disposizioni della linea guida finalizzate a specificare aspetti la cui definizione spetta alla competenza del legislatore provinciale. Si tratta degli aspetti attinenti ai requisiti minimi richiesti per ricoprire il ruolo di RUP e alla relativa qualificazione, che verranno disciplinati a livello provinciale nel contesto del nuovo art. 6-bis lp. 16/2015, il quale autorizza la Giunta provinciale ad emanare una norma di attuazione preordinata a definire i requisiti necessari ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente. Di conseguenza, la linea guida ANAC n. 3 risulta applicabile solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.
Osservazioni. Il numero di potenziali membri è fissato in 5 unità; tale soglia dovrà essere rispettata solamente qualora sussistano iscritti all’elenco telematico in numero sufficiente, risultando altrimenti legittima anche la nomina di numero inferiore. Quanto al regime transitorio di operatività dell’elenco telematico, con la circolare del 21 luglio 2017, l’ACP ha stabilito un periodo di tempo utile, a disposizione dei soggetti interessati, per perfezionare la relativa registrazione e iscrizione, prima che l’elenco diventi il mezzo unico e obbligatorio per la composizione della commissione. A tal fine, si è stabilito che la selezione e la nomina dei commissari di valutazione dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente tramite l’Elenco Commissari per tutte le gare pubblicate a partire dal 1.10.2017. Per le procedure di gara pubblicate prima di tale data, il RUP potrà decidere discrezionalmente se avvalersi dell’Elenco Commissari ovvero se nominare i componenti della commissione secondo le modalità di scelta di cui all’art. 6 comma 7 della lp. 17/1993. Quanto all’ambito di applicazione della disposizione, si precisa che l’utilizzo dell’Elenco Commissari ai fini della composizione della commissione di valutazione è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti che rientrino nell’ambito di applicazione della lp. 16/2015, compresi i comuni e le comunità comprensoriali, giacché l’art. 6 comma 7 - che riconosce autonomia organizzativa a tale tipologia di stazioni appaltanti - non può esimerle dall’applicazione dell’art. 34.
Osservazioni. Nel comma 1, secondo periodo, è prevista la possibilità di limitare il concorso di progettazione alla sola prestazione principale (ad esempio, nel campo dell’edilizia, alla sola progettazione architettonica), con la conseguenza secondo cui, per l’affidamento delle prestazioni secondarie, (progettazione statica, impianti sanitari, impianti elettrici, coordinamento sicurezza, ecc.) sarà possibile indire una gara separata. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul criterio del prezzo più basso vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. A questo riguardo occorre segnalare come, a seguito della novella legislativa che ha interessato il comma 8, circoscrivendo la possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso unicamente per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, tale disposizione ha perduto di rilevanza pratica. Nel caso di affidamenti mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le relative fasi procedurali possono riguardare, nell’ordine, la valutazione dell’offerta tecnica anonima, l’invito al colloquio di valutazione, la redazione della graduatoria tecnica finale e la successiva apertura dell’offerta economica e determinazione del punteggio totale. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico- organizzativi, si possono considerare anche i servizi espletati oltre i tre anni precedenti.
Osservazioni. Con Legge regionale 26 del 20/12/2013 la Regione ha definito le norme per l’adeguamento della normativa regionale ai principi del D.Lgs. n. 150/2009. Si fa riferimento alla Delibera n. 6 CIVIT del 3 febbraio 2011 che prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il 31/12/2010 degli ordinamenti degli Enti territoriali ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 16 e dal comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009, debbano trovare applicazione diretta soltanto gli articoli e i commi ivi richiamati, salva la facoltà degli enti di operare più ampia applicazione. Tra le voci analiticamente indicate nei suddetti commi non sono incluse l’adozione formale dei documenti denominati Piano della performance, Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, Relazione della Performance. Si precisa comunque che, come sopra indicato, la maggior parte delle informazioni richiamate dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal D.Lgs. n. 33/2013 sono già pubblicate nelle pagine Amministrazione trasparente del sito istituzionale, secondo lo schema riportato nell’Allegato al D.Lgs. n. 33/2013. Il sistema di definizione degli obiettivi delle Direzioni generali, correlato con gli obiettivi definiti dal Documento triennale di Politica economica e finanziaria, è stato attivato a partire dal 2008, ed è pubblicato su Internet, così come la sua consuntivazione. I sistemi di valutazioni del comparto e della dirigenza sono stati definiti, nella forma attuale, a partire dal 2007, e sono a regime dal 2008, sulla base di principi compatibili con quelli normati dal D.Lgs. n. 150/2009, e in stretta correlazione col sistema di definizione e consuntivazione degli obiettivi. La relazione per il 2014 è stata presentata all’OIV – il cui incarico è stato rinnovato con delibera 145-2015 - nella seduta del 10 giugno 2015, e sarà ulteriormente esaminata in due sedute già calendarizzate, di cui l’ultima il 6 luglio 2015. Da febbraio 2015 è disponibile, e pubblicato sul sito regionale, l’attestazione sul raggiungimento degli obiettivi definiti nei Programmi di Attività delle strutture organizzative, così come risultante dalle consuntivazioni effettuate dalle Direzioni generali. Nella premessa si delineano i contorni dello scenario all’interno del quale si colloca la contrattazione decentrata 2016, ovvero il processo di riordino delle Province e di altri Enti territoriali iniziato con la Legge 56/2014, proseguito a livello regionale con la L.R. 13/2015 oltre alla riorganizzazione ...
Osservazioni. Ai fini della valutazione della rispondenza alla norma il campione in esame non deve cedere più di 0,2 mg/dm2, ovvero 1 ppm riferita alla capacità dell'oggetto e tenuto conto del reale rapporto superficie/volume. La determinazione dei requisiti di purezza viene effettuata nel caso di costituenti per i quali sono prescritti requisiti di purezza specifici. Determinazione dei requisiti di purezza delle paraffine e delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti.
Osservazioni. Con riguardo alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 21/ter si specifica quanto segue: - i soggetti di cui al art. 2 comma 2 lp. 16/2015 sono obbligati ad aderire alle convenzioni-quadro ACP per fabbisogni superiori alla soglia UE per servizi e forniture. Qualora si tratti di affidamenti sotto soglia, l´obbligo relativo al rispetto dei parametri prezzo-qualità (c.d. benchmarking) riguarda unicamente quello previsto dalla convenzioni-quadro ACP; - nel rispetto di quanto evidenziato al precedente punto e fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 38 comma 2 lp. 16/2015, gli affidamenti devono essere svolti mediante il MEPAB nel caso in cui sia attivo il relativo bando di abilitazione. Unicamente in caso di assenza del relativo bando di abilitazione, la procedura potrà essere svolta mediante il sistema telematico provinciale. Il regime sanzionatorio di cui al comma 3 dell’art. 21-ter trova applicazione solo con riferimento al mancato rispetto di quanto sopra evidenziato e, quindi, con riguardo alle sole convenzioni-quadro ACP e relativo benchmarking ovvero al mancato utilizzo del MEPAB/sistema telematico provinciale. Qualora si versi in un’ipotesi di convenzione-quadro riservata solamente ad uno o determinati soggetti utilizzatori, il/i relativo/i prezzo/i di aggiudicazione non funge da parametro prezzo-qualità generalizzato per tutte le altre stazioni appaltanti.
Osservazioni. I soggetti che, ai sensi dell’art.2, soggiacciono alle prescrizioni della legge provinciale sugli appalti possono scegliere quale delle forme alternativamente previste dall’art. 37 utilizzare per stipulare il contratto.
Osservazioni. Il 6 dicembre 2016 e quindi successivamente all’entrata in vigore della lp. 16/2015 è stata pubblicata la sentenza C-553/15 (Undis servizi) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per la prima volta la Corte di Giustizia chiarisce (punto n. 34 della sentenza) che le regole in house valgono anche quando la società è attiva per altri enti pubblici. Finora la giurisprudenza europea includeva solo le attività rivolte ad operatori economici privati e non anche affidamenti per altri enti pubblici. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54 della lp. 16/2015 significa che se un ente pubblico vuole affidare direttamente alla società incaricata della gestione del servizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO), deve avere tutti i requisiti in house richiesti dalla normativa vigente.
Osservazioni. Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione da un punto di vista oggettivo, stabilendo che una procedura ad evidenza pubblica soggiace alle prescrizioni della lp. 16/2015 qualora sussista un “interesse provinciale”. Il secondo comma specifica il profilo soggettivo del campo di applicazione, elencando i soggetti sottoposti alla legge provinciale, in armonia con le indicazioni presenti nel codice nazionale. Nell’elenco non sono contemplati espressamente i consorzi di miglioramento fondiario (disciplinati dalla lp. 5/2009). I commi 3 e 4 indicano ulteriori soggetti ai quali si applica la normativa provinciale (enti aggiudicanti ed enti aggiudicatori), anch’essi corrispondenti a quelli indicati nel codice.
Osservazioni. Il comma 1 riguarda i compiti dell’ACP quale centrale di committenza: questi corrispondono a quelli indicati dalla direttiva, tranne che per il riferimento al MEPAB. L’obbligo di utilizzo della procedura telematica è stato generalizzato (prima era facoltativo per alcuni dei soggetti enumerati all’art. 2 della lp. 16/2015, e precisamente per quelli dell’art. 6/bis comma 4 della lp. 17/1993).