Valutazioni Clausole campione

Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora. 22. In particolare: A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni. B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio. C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori. D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio a...
Valutazioni. Le persone in formazione hanno diritto a valutazioni professionali periodiche, almeno semestrali.
Valutazioni. La standardizzazione contrattuale 54. In astratto, un’attività associativa che produca l’uniformità degli schemi contrattuali adottati dalle imprese associate può incentivare la concorrenza. Essa favorisce la domanda in quanto, aumentando la comparabilità dei prodotti, ne riduce i costi di selezione; anche l’offerta ne trae beneficio, poiché viene meno la necessità di una diffusa e continua negoziazione di clausole e viene data alle banche di dimensioni ridotte l’opportunità di operare nell’ambito di un quadro negoziale non dissimile da quello fornito dalle maggiori banche, in grado di elaborare autonomamente i propri schemi contrattuali. 55. La concorrenza tra gli operatori si articola sia sulle condizioni economiche sia sui contenuti del contratto: tra i diversi fattori che incidono sulla possibilità di scelta del cliente vi sono, oltre il prezzo, le modalità negoziali con cui il servizio o il prodotto vengono resi. 56. Secondo orientamenti ormai consolidati sono da ritenersi in contrasto con le regole della concorrenza gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull’insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza. 57. Allo scopo di verificare l’effettivo grado di uniformità degli schemi contrattuali utilizzati per le garanzie personali, nel mese di settembre 2004 la Banca d’Italia ha inviato una richiesta di informazioni a un campione di 7 banche di diversa dimensione. 58. Dall’analisi dei moduli contrattuali relativi alla fideiussione omnibus, è stato possibile rilevare che le clausole oggetto di approfondimento istruttorio, dal punto di vista sostanziale, sono riconducibili a un medesimo modello. 59. I testi contrattuali utilizzati dalle banche per la fideiussione omnibus, in ogni caso, contengono anche altre clausole che implicano oneri addizionali nei confronti del garante rispetto a quelli previsti dallo schema ABI. Si è altresì riscontrato che nei moduli utilizzati dalle banche sono assenti, nella maggior p...
Valutazioni. 13.1 Per i propri servizi, la casa editrice mette a disposizione un sistema di valutazione. Esso comprende Recommendations (suggerimenti, come pollice in alto/verso ecc.), Ratings (come assegnazione di stelle ecc.) e Reviews (possibilità di commento, come la redazione di commenti valutativi) degli utenti dei servizi offerti da Swisscom Directories SA. Sottoscrivendo il presente contratto, l’inserzionista acconsente alla partecipazione al sistema di valutazione della casa editrice. Se un inserzionista non desidera essere valutato, può comunicarlo in qualsiasi momento scrivendo all’ indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Nel giro di 10 giorni lavorativi, la casa editrice confermerà al inserzionista che in futuro non potrà più essere valutato. 13.2 La casa editrice detiene il diritto esclusivo, gratuito, permanente, trasferibile, irrevocabile e illimitatamente sublicenziabile all’utilizzo, alla riproduzione, alla modifica, all’adattamento, alla traduzione, alla distribuzione, alla pubblicazione e alla presentazione delle valutazioni (suggerimenti, assegnazione di stelle e commenti). La casa editrice può inoltre utilizzare le valutazioni in tutti i media conosciuti e per qualsiasi scopo, con o senza collegamento al nome associato all’invio oppure al nome del inserzionista. 13.3 La casa editrice non è tenuta a controllare le valutazioni inserite o diffuse dagli utenti nei propri servizi. La casa editrice non è in alcun modo responsabile delle valutazioni degli utenti. La casa editrice ha il diritto di bloccare, cancellare o non abilitare le valutazioni a propria discrezione, senza preavviso e per qualsiasi motivo. 13.4 La casa editrice mette a disposizione una procedura di notifica per la cancellazione di contenuti. Se l’inserzionista riscontra contenuti che, a proprio giudizio, sono lesivi della personalità, della concorrenza, del diritto d’autore o dell’ onore, a sfondo razzista, inneggianti alla violenza, minacciosi, pornografici oppure osceni, può comunicarlo scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. La casa editrice adotterà le misure necessarie a cancellare in tempo utile tali contenuti.
Valutazioni. VI.i Brevi cenni al quadro normativo 24. Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate: 25. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni35. 26. Scopo dell’art. 62, comma 1, è quello di garantire, mediante la negoziazione di un contratto in forma scritta, la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura, a tutela delle Parti negoziali e ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare36. 27. Il secondo comma della norma vieta, nelle relazioni commerciali tra operatori economici, di porre in essere una serie di pratiche commerciali sleali, che vengono elencate in via esemplificativa e tra cui rientra, in particolare, “e) ogni
Valutazioni. Nella comunicazione di risultanze istruttorie è stato osservato come in base alla visura camerale di Manitalidea S.p.A., la stessa, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Torino, non risultasse in stato di fallimento, ma attiva ed in amministrazione straordinaria. L’amministrazione straordinaria non è contemplata fra le tipologie di procedure concorsuali fallimentari previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 80 del d.lgs. 50/2016) che causano l’esclusione di un concorrente ad una gara di appalto o la perdita dei requisiti di moralità, qualora avvenga in corso di esecuzione del contratto. A conferma di quanto sopra, sia l’Autorità che la giurisprudenza hanno chiarito che l'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 non costituisce una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara, perché l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, rilasciata in tale procedura, è volta alla conservazione dell'impresa, quindi, alla sua cd. remissione in bonis, per cui all’impresa viene consentito di continuare ad operare nel mercato in funzione del risanamento dell'azienda (Determinazione Anac n. 1 del 12.1.2010 “Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi”; TAR Basilicata, I, 23.3.2012, n. 132). Pertanto, nulla impedirebbe in astratto che a seguito di rimodulazione dei rapporti interni tra le imprese del RTI, a cui è estranea la stazione appaltante, anche Manitalidea potrebbe essere chiamata ad eseguire alcune prestazioni dell’appalto prorogato e rinegoziato. Dagli atti non risulta, tra l’altro, alcuna manifestazione di volontà di Manitalidea in un senso o nell’altro. Ciò premesso, per quanto riguarda le controdeduzioni di Engie Servizi, non si contesta quanto affermato da Consip sulla possibilità da parte dei componenti di un RTI affidatario del lotto di una convenzione, di suddividere le commesse in base ad accordi interni. Si tratta tuttavia appunto di accordi interni, su cui la stazione appaltante non può intervenire nel merito, per cui si ritiene che a prescindere dal fatto che l’ordinativo principale di fornitura, effettuato con il RTI, fosse stato eseguito unicamente da Engie Servizi, la stazione appaltante avrebbe dovuto menzionare l’intero RTI sia nelle proroghe contrattuali in...
Valutazioni. L’istituzione di procedure semplificate per gli aeroporti minori rappresenta un tema rilevante, anche in esito all’esperienza applicativa finora espletata, dalla quale si è rilevata la maggiore difficoltà, da parte dei gestori meno strutturati, di applicare puntualmente le complesse disposizioni contenute nei Modelli vigenti. Costituisce ulteriore prova a questo riguardo la constatazione che, fra gli aeroporti che non hanno ancora provveduto a revisioni tariffarie con l’applicazione del Modelli dell’Autorità, la larghissima parte appartenga proprio alla categoria degli aeroporti al di sotto del 3 Mpax annui. In questo senso, nella formulazione sottoposta a consultazione, il Modello 3 si differenzia da quelli di categoria superiore per una serie di aspetti di semplificazione per tale categoria di aeroporti, con riferimento a: (i) durata del periodo tariffario, con possibilità di adozione di tariffe anche su base annuale; (ii) documento di consultazione con set informativo ridotto; (iii) metodologia semplificata per la determinazione del WACC;
Valutazioni. Con riguardo alle posizioni espresse in merito alla partecipazione alla consultazione, occorre considerare che il futuro procedimento, come precedentemente delineato, prevede specifiche analisi, finalizzate all’evoluzione del modello negoziale gestore/utenti, orientato al raggiungimento di un più efficace equilibrio di mercato. In tale ambito si ritiene possano efficacemente collocarsi anche le richieste sopra evidenziate. Riguardo invece alle modalità di trasmissione al sistema delle biglietterie IATA dei livelli tariffari, appare necessario un ulteriore approfondimento del tema, che preveda un adeguato coinvolgimento dei soggetti incaricati delle varie fasi del processo, al fine di definire modalità che perseguano l’obiettivo di fornire certezza agli operatori di mercato garantendo, al contempo, l’efficacia del procedimento. Tale approfondimento potrà essere utilmente svolto nell’ambito del futuro procedimento.
Valutazioni. Nel condividere la necessità di adeguare le tempistiche relative alla fornitura delle informazioni, oltre a disporre gli emendamenti ai Modelli descritti al successivo capitolo della presente relazione, immediatamente esecutivi, si intende verificare la possibilità, nell’ambito del futuro procedimento, previa fase di necessaria consultazione degli stakeholders, di istituire un flusso informativo periodico, che potrebbe essere utilmente allineato alle stagioni IATA.
Valutazioni. Il futuro procedimento di revisione dei Modelli prevede espressamente l’approfondimento della tematica dell’efficienza. Per tale aspetto è prevista infatti una serie di analisi, anche comparate, la cui base teorica è stata esplicitata nella relazione illustrativa allegata alla delibera n. 62/2017. Si ritiene pertanto di associare la richiesta degli utenti a tali approfondimenti, demandandone pertanto la valutazione nell’ambito del futuro procedimento, come indicato.