Valutazioni Clausole campione

Valutazioni. Con riferimento ai costi per manutenzione, si evidenzia che il punto 10.1 del Documento non riconosce l’ammissibilità degli accantonamenti previsti dalle voci 12 e 13 dell’articolo 2425 del codice civile, tra i quali anche quelli riferibili alla manutenzione ciclica, attesa la loro natura previsionale. In generale, l’utilizzo di tali accantonamenti può realizzarsi in forma diretta, senza transito a conto economico. In tal caso, la previsione di cui al punto 10.2 consente al concessionario di tener conto, ai fini tariffari, dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio, incrementando le voci di costo imputate a conto economico sulla base della media quinquennale degli utilizzi stessi. Nell’ipotesi in cui, invece, i costi siano iscritti al lordo di detti utilizzi (ivi inclusi quelli di cui alla voce 7 dell’art. 2425 c.c.) e questi ultimi vengano gestiti, alla voce 13 dell’art. 2425 x.x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx utilizzo), appare evidente che il concessionario, al fine evitare i segnalati fenomeni di double counting, debba preventivamente stornare dalle relative voci di costo gli utilizzi relativi al pertinente esercizio, per sostituirli con la predetta media quinquennale. Circa i canoni di concessione, stante la ragionevolezza dell’osservazione, si è ritenuto invece di precisare nel testo che il riferimento generale agli oneri diversi di gestione di cui alla voce 14 dell’articolo 2425 del codice civile deve prevedere l’esclusione degli oneri di cui al punto 8.1 del Documento, essendo gli stessi esclusi dalla costruzione tariffaria. Con riferimento al punto 10.3 del Documento, si precisa che dall’anno dichiarativo 2016 è possibile dedurre integralmente il costo di lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono esclusi dal beneficio i contratti a termine. Pertanto, si è ritenuto di mantenere l’esclusione dai costi non ammissibili dell’IRAP eventualmente ancora gravante sulla base imponibile scaturente dalla residua indeducibilità del costo del lavoro.
Valutazioni. Si prende atto di quanto chiarito dall’Inail, fermo restando quanto in precedenza evidenziato sulla necessità di una puntuale motivazione contenuta nella determina a contrarre sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 57, comma 2 lett b) del d.lgs. 163/2006. ⮚ CIG 51415751EA, CIG 5214439330, CIG 5423172F18, CIG 5735965C0C, CIG 5857880B7D, CIG 5904744CE2, CIG 6009648669, CIG 6009678F28 e CIG 6050201FCB Si tratta di CIG relativi a progetti di ricerca/formazione, che, a dire dell’Inail, sono esenti dall’applicazione del d.lgs. 163/2006. Con riferimento a dette convenzioni/accordi/protocolli (ex artt. 10 e 11 d.lgs. 81/2008) si riconosce la particolarità della materia, sulla cui esclusione dall’ambito di applicazione del d.lgs. 163/2006 non sembrano sussistere particolari dubbi, posto che trattasi di finanziamenti di progetti di formazione in partenariato sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e servizi sanitari/sociali. In alcuni casi, tuttavia, è emerso che l’Inail, nonostante fosse il principale cofinanziatore e diretto esecutore di alcune attività, ha erogato la propria quota agli altri soggetti che si facevano carico dei pagamenti di tutte le spese. In alcuni casi nella convenzione non veniva neanche indicato che le spese dovessero essere attestate con documentazione contabile. Quest’ultima considerazione assume rilievo alla luce del fatto che nel triennio considerato l’Inail, per dette attività, ha investito la considerevole somma di circa 10 milioni di euro, di cui 7,5 milioni per un progetto di ricerca condotto con l’Istituto Italiano di Tecnologia (caso rilevato nella Banca dati ma non oggetto di indagine). Relativamente a quanto sopra, l’Inail ha chiarito, nelle controdeduzioni alla CRI, che a partire dal 2010, annualmente, la Direzione Centrale Prevenzione diffonde il documento Linee d’Indirizzo Operative per la Prevenzione (UOP), quale strumento finalizzato a indirizzare le Strutture territoriali nella programmazione delle relative attività annuali, attraverso l’indicazione delle priorità di intervento per l'anno successivo, fornendo specifiche modalità operative e approfondimenti per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione di prevenzione, che vengono identificati a seguito di novità intervenute sul versante della normativa specifica o su profili giuridico/amministrativi funzionali alle stesse. In queste, una parte sostanziale riguarda la selezione dei partner per la pred...
Valutazioni. Le persone in formazione hanno diritto a valutazioni professionali periodiche, almeno semestrali.
Valutazioni. 15. Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussi stenti prima f acie l a pratica commerciale descritta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Co dice del Consum o, i n q uan to l a co ndo tta adottata dal professionista appare idonea ad opporre ostacol i onero si e s pro porzi onati a ll ’ eserci zi o d ei di ri tti contrattuali dei consumatori e delle microimprese, in relazione al manca to ri sp etto d el p reavvis o stab il i to d all a regolazione in caso di variazioni unilaterali delle condizioni economiche di fornitura, nonché con riguardo alla man cata osservanza della disposizione, di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge n . 1 42 del 21 settembre 2022 (cd. Dl “Aiuti bis”), che sospende l’efficacia delle clausole che consentono alle imprese fornitrici la m odifica unilaterale contrattuale e dei preavvisi inoltrati a tal fine, considerato, inoltre, che pure la ri s ol uz ion e del contratto per eccessiva onerosità ai sensi dell’ articolo 1467 c.c. costituisce una azione arbitraria del p rof essi oni sta, posto che la eventuale eccessiva onerosità p otrebbe in astratto giustificare l’interruzione dell’adempimento contrattuale solo a seguito di decisione costitutiva dell’Autorità giudiziaria. 16. Sul punto, l’articolo 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 1152 convertito in Legge n . 1 4 2 d el 21 settem b re 2022 (cd. aiuti bis) prevede espressam ente che: “1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”. 17. La proposizione di nuove condizioni economiche peggiorative, pena la risoluzione del co ntratto d a p arte d el professionista, seppure non qualificata come modifica unilaterale del contratto, risulta porsi in sostanz ial e co ntrasto con i diritti dei consumatori, in base alla disposizione di cui al citato articolo 3, in quanto costringe il consum atore a d 18. Inoltre, la m inacciata, e in alcuni casi attuata, interruzione del rapport...
Valutazioni. 13.1 Per i propri servizi, la casa editrice mette a disposizione un sistema di valutazione. Esso comprende Recommendations (suggerimenti, come pollice in alto/verso ecc.), Ratings (come assegnazione di stelle ecc.) e Reviews (possibilità di commento, come la redazione di commenti valutativi) degli utenti dei servizi offerti da Swisscom Directories SA. Sottoscrivendo il presente contratto, l’inserzionista acconsente alla partecipazione al sistema di valutazione della casa editrice. Se un inserzionista non desidera essere valutato, può comunicarlo in qualsiasi momento scrivendo all’ indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Nel giro di 10 giorni lavorativi, la casa editrice confermerà al inserzionista che in futuro non potrà più essere valutato. 13.2 La casa editrice detiene il diritto esclusivo, gratuito, permanente, trasferibile, irrevocabile e illimitatamente sublicenziabile all’utilizzo, alla riproduzione, alla modifica, all’adattamento, alla traduzione, alla distribuzione, alla pubblicazione e alla presentazione delle valutazioni (suggerimenti, assegnazione di stelle e commenti). La casa editrice può inoltre utilizzare le valutazioni in tutti i media conosciuti e per qualsiasi scopo, con o senza collegamento al nome associato all’invio oppure al nome del inserzionista. 13.3 La casa editrice non è tenuta a controllare le valutazioni inserite o diffuse dagli utenti nei propri servizi. La casa editrice non è in alcun modo responsabile delle valutazioni degli utenti. La casa editrice ha il diritto di bloccare, cancellare o non abilitare le valutazioni a propria discrezione, senza preavviso e per qualsiasi motivo. 13.4 La casa editrice mette a disposizione una procedura di notifica per la cancellazione di contenuti. Se l’inserzionista riscontra contenuti che, a proprio giudizio, sono lesivi della personalità, della concorrenza, del diritto d’autore o dell’ onore, a sfondo razzista, inneggianti alla violenza, minacciosi, pornografici oppure osceni, può comunicarlo scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. La casa editrice adotterà le misure necessarie a cancellare in tempo utile tali contenuti.
Valutazioni. 14.1 Si applica la normativa vigente indicata nelle Condizioni per le iscrizioni. 14.2 Alcuni prodotti permettono al cliente di interagire con terzi mediante le piattaforme degli editori. Il cliente, in questi casi, è inoltre responsabile, in caso di necessità, della cancellazione da parte sua, o dell’editore, di valutazioni e commentari sulle piattaforme degli editori.
Valutazioni. Con riferimento alle complesse ed interrelate problematiche oggetto di osservazioni da parte degli stakeholders sul tema del costing, come sopra evidenziato, nella maggior parte dei casi esse afferiscono a temi per i quali sono previsti ed annunciati specifici approfondimenti, da attuarsi nell’ambito del futuro procedimento – ci si riferisce in particolare ai temi del till, dell’efficienza, dell’elasticità e del WACC –. Per quanto attiene ai restanti temi – premi di qualità, dinamica tariffaria, rischio traffico – si ritiene necessario procedere a variazioni soltanto dopo un processo di adeguata consultazione di tutti gli stakeholders, che potrà essere utilmente svolto nel suddetto ambito.
Valutazioni. Con riguardo alle posizioni espresse in merito alla partecipazione alla consultazione, occorre considerare che il futuro procedimento, come precedentemente delineato, prevede specifiche analisi, finalizzate all’evoluzione del modello negoziale gestore/utenti, orientato al raggiungimento di un più efficace equilibrio di mercato. In tale ambito si ritiene possano efficacemente collocarsi anche le richieste sopra evidenziate. Riguardo invece alle modalità di trasmissione al sistema delle biglietterie IATA dei livelli tariffari, appare necessario un ulteriore approfondimento del tema, che preveda un adeguato coinvolgimento dei soggetti incaricati delle varie fasi del processo, al fine di definire modalità che perseguano l’obiettivo di fornire certezza agli operatori di mercato garantendo, al contempo, l’efficacia del procedimento. Tale approfondimento potrà essere utilmente svolto nell’ambito del futuro procedimento.
Valutazioni. Il futuro procedimento di revisione dei Modelli prevede espressamente l’approfondimento della tematica dell’efficienza. Per tale aspetto è prevista infatti una serie di analisi, anche comparate, la cui base teorica è stata esplicitata nella relazione illustrativa allegata alla delibera n. 62/2017. Si ritiene pertanto di associare la richiesta degli utenti a tali approfondimenti, demandandone pertanto la valutazione nell’ambito del futuro procedimento, come indicato.
Valutazioni. L’istituzione di procedure semplificate per gli aeroporti minori rappresenta un tema rilevante, anche in esito all’esperienza applicativa finora espletata, dalla quale si è rilevata la maggiore difficoltà, da parte dei gestori meno strutturati, di applicare puntualmente le complesse disposizioni contenute nei Modelli vigenti. Costituisce ulteriore prova a questo riguardo la constatazione che, fra gli aeroporti che non hanno ancora provveduto a revisioni tariffarie con l’applicazione del Modelli dell’Autorità, la larghissima parte appartenga proprio alla categoria degli aeroporti al di sotto del 3 Mpax annui. In questo senso, nella formulazione sottoposta a consultazione, il Modello 3 si differenzia da quelli di categoria superiore per una serie di aspetti di semplificazione per tale categoria di aeroporti, con riferimento a: (i) durata del periodo tariffario, con possibilità di adozione di tariffe anche su base annuale; (ii) documento di consultazione con set informativo ridotto; (iii) metodologia semplificata per la determinazione del WACC;