CONTRATTO D’APPALTO
CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI E FORNITURE COMPLEMENTARI – RINNOVO PRECEDENTE CONTRATTO STIPULATO TRA
TRA ASL E DUSSMANN SERVICE IN DATA 31/03/2011
i signori:
▪ Xxx.xx Xxxxxxx Di Xxxxxxx, nato a Milano il 05/04/1954, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (d’ora in avanti detta anche e più semplicemente: “Azienda”) vista la deliberazione n. 3013 del 18/12/2013;
▪
PREMESSO QUANTO SEGUE
- Con deliberazione n. 89 del 10/02/2016, esitata positivamente in sede di controllo regionale con determinazione del Direttore del Servizio Sistema Informativo, affari legali e istituzionali n. 121 del 25/02/2016, si è autorizzato l’esercizio dell’opzione di rinnovo, prevista in atti di gara di procedura aperta di rilevo europeo aggiudicata con deliberazione del Direttore Generale ASL n. 42/2011.
- Che in corso di vigenza del contratto d’appalto stipulato in data
31/03/2011 sono stati formalizzati i seguenti patti aggiuntivi:
• Atto prot. 24918 del 29/11/2015 “Nuovo contratto appalto pulizie”, a firma dei Direttori Amministrativo e Sanitario pro tempore.
• Patto aggiunto “Appalto servizi di pulizia – servizi e forniture complementari – patto aggiunto al contratto del31/03/2011” stipulato a seguito dell’adozione della deliberazione 3443 del 17/12/2012 “Servizi di pulizia e forniture - riduzione del contratto ex art. 15 comma 13 lettera a) D.L. 75/2012 convertito in Legge 135/12”
• Patto aggiunto “Appalto servizi di pulizia– servizi e forniture complementari – patto aggiunto al contratto stipulato in data 31/03/2011 tra la asl 2 di Olbia e la societa’ Dussmann service srl – espletamento del servizio presso il carcere Nuchis” stipulato a seguito dell’adozione della deliberazione 1399/2013.
- Che l’Impresa ha depositato la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 a mezzo polizza fideiussoria DE0620408 rilasciata da Atradius Credit Insurance di € 359.429,42, agli atti di questa Azienda.
- Per quanto concerne le certificazioni di cui all’art. 28 del D.P.R. 313/2002 si conviene di procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva nell’ipotesi in cui dovessero risultare motivi ostativi alla stipulazione stessa.
- Sono ancora in corso i controlli di legge sull’Impresa; pertanto si
procederà alla stipula sotto condizione risolutiva nell’ipotesi in cui in
esito ai controlli dovessero risultare cause ostative alla stipulazione
- Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI – DICHIARAZIONI-
Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti, i provvedimenti e i documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma ogni dichiarazione di scienza, conoscenza ed impegno resa in ogni fase della procedura di gara aggiudicata con deliberazione 59/2011, nel contratto d’appalto stipulato in data 31/03/2011 e in tutte le dichiarazioni inviate per la stipula del contratto di che trattasi, che, pertanto, devono intendersi come se qui trascritte, pur se non materialmente allegate.
ART. 2
OGGETTO - DURATA DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - CODICE CIG
Il presente contratto ha per oggetto l’appalto, nella forma dell’obbligazione di risultato, dei servizi di pulizia, servizi e forniture complementari secondo quanto previsto nell’accordo risultante dalla deliberazione n. 89 del 10/02/2016 che, anche se non materialmente allegata, si intende come se integralmente qui trascritta. Per quanto non espressamente disciplinato
nell’accordo si applicherà quanto previsto dal contratto stipulato in data
31/03/2011 con particolare riferimento, per quanto interessa l’oggetto dell’appalto, all’art. 1, che si intende come se integralmente qui trascritto, e agli atti in esso richiamati con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e all’offerta tecnica depositata dall’appaltatore in sede di gara, in atti di questa Azienda con il protocollo 49656 del 29.09.2010. La durata dell’appalto è di DUE anni con decorrenza 01/05/2016 – 30/04/2018).
L’Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, ovvero di modificare la durata contrattuale in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di una, di alcune o di tutte le prestazioni comprese nel contratto; in particolare l’Azienda potrà recedere in tutto o in parte dal contratto ovvero modificare la durata contrattuale qualora ciò risultasse necessario alla luce: a) della riforma del Servizio Sanitario Regionale in itinere; b) dell’istituzione di nuovi strumenti di razionalizzazione e aggregazione della spesa per gli acquisti di beni o servizi e dell’aggiudicazione, durante il periodo di durata contrattuale, di un appalto in unione d’acquisto regionale, a condizioni tecnico/economiche più favorevoli”.
Il codice CIG relativo all’appalto di che trattasi è il seguente: CIG 6666142267 .
ART. 3 DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza: dall’accordo
risultante dala deliberazione 89/2011, dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, dal Bando e dalla lettera invito prot. 41760 del 09.08.2010 e
relativi allegati, dalle norme in tali atti richiamate, dall’offerta accettata, comprese le condizioni migliorative che, per quanto concerne la parte tecnica sono specificate in offerta tecnica, mentre, con riferimento alle condizioni contrattuali sono specificate all’art. 6 “Corrispettivo d’appalto – Pagamenti” del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con essi compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.
ART. 4
VALORE DEL CONTRATTO – ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI IN FUNZIONE DELLE VARIAZIONI DEL SERVIZIO
Il canone applicabile all’appalto è pari ad € 4.385.038,88 annui netto I.V.A. nelle misure di legge.
E’ diritto potestativo dell’Amministrazione variare qualitativamente e quantitativamente, in aumento e in diminuzione, anche in modo significativo, e/o sospendere i servizi e le correlate forniture, per motivi di pubblico interesse, secondo le esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell’appalto. Più precisamente, i servizi e le correlate forniture, potranno essere sottoposti, nel corso dell’appalto, a cambiamenti a seguito del processo di riorganizzazione aziendale in atto. Nelle suddette ipotesi si procederà all’adeguamento del canone in aumento o in diminuzione in perfetto parallelismo con le modificazioni o sospensioni dei servizi senza che tale circostanza possa essere invocata dall’appaltatore per giustificare pretese diverse di qualsiasi genere e natura.
L’appaltatore si impegna all’applicazione di sconto percentuale uniforme su
tutte le tariffe precedentemente pari allo 0,5 per cento; pertanto le tariffe
MACROAAREE | PREZZO | ||
AREE ESTERNE | 0,359 | ||
AREE EXTRASANITARIE | 2,27 | ||
AREE SANITARIE EXTRA DEGENZA | 3,3145 | ||
AREE SANITARIE DI DEGENZA | 5,48 | ||
AREE SANITARIE AREE BCM | 7,98 | ||
AREE OPERATORIE | 13,18 | ||
BAGNI | 7,5125 | ||
applicabili applicabili al presente app | alto sono le seguenti: | ||
SERVIZIO | PREZZO | ||
PULIZIE POST TINTEGGIATURA E POST INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI | 5,48 | ||
ATTIVITA’ DI SPARGIMENTO SALE IN CASO DI GELATE NEI PUNTI DI TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE | 0,3315 | ||
PULIZIE NELLE SALE PARTO, NELLE SALE TRAVAGLIO E NELLE SALE OPERATORIE UTILIZZATE PER ATTIVITA’ DI URGENZA DURANTE LA FASCIA ORARIA DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 9.00 | 11,19 | ||
SERVIZIO | PREZZO | ||
PULIZIE POST CANTIERE (MANUTENZIONI STRAORDINARIE, NUOVE | 16,83 | ||
COSTRUZIONI) | |||
PULIZIE SU CHIAMATA A CAUSA DI ALLAGAMENTI | 16,86 | ||
INCENDI EVENTI IMPREVEDIBILI IN GENERE | |||
AR | T. 5 |
CONDIZIONI DI ESECUZIONE - PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO - DUVRI
L’Appaltatore eseguirà le prestazioni a suo carico alle condizioni e ai patti risultanti dagli atti di cui all’art. 3 del presente contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere pur se non materialmente allegati.
Per quanto concerne il personale impiegato nell’appalto si applicano, in particolare, gli articoli da 17 a 20 del capitolato speciale d’appalto.
La Ditta appaltatrice dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso della durata del presente contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
La Ditta si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie, compresi gli obblighi previsti all’art. 18 settimo comma della Legge n. 55/1990; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Il rappresentante della Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra
natura, nonché avente interesse nell’attività della Ditta medesima, è
dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.
La Ditta, inoltre, rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L’Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.
La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lei incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.
La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Ditta in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all’Azienda di risolvere il presente contratto.
La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
Al momento dell’estensione del presente contratto il DUVRI, già presente in relazione al servizio in corso di esecuzione, è in corso di aggiornamento.
ART. 6
CORRISPETTIVO DI APPALTO – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINAZIARI
Si applica l’art. 7 del precedente contratto con rinvio all’art. 29 del Capitolato speciale d’appalto e dell’offerta migliorativa formulata dall’offerente come modificati dall’accordo risultante dalla deliberazione 89/2011:
a) i pagamenti avranno luogo entro 120 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
b) in ipotesi di inosservanza del termine di pagamento, fino alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 del c.c., in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del d. lgs
n. 231/2002 e dall’art. 16, comma 3, 2° periodo, della L. R. n. 3/2003.
c) L’Impresa Dussmann rinuncia alla revisione prezzi d’appalto sul contratto originario e per tutto il periodo di durata del presente contratto di rinnovo
I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno domiciliati, a tutti gli effetti civilistici, presso la tesoreria dell’ASL N. 2 di Olbia; pertanto, i tempi ulteriori per le modalità di pagamento di legge (bonifico) non sono compresi nei termini per adempiere.
L’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L’appaltatore comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nelle stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’appaltatore dovrà
comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle
persone incaricate ad operare su questo.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Sassari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente compreso nella filiera delle imprese come individuata dalla legislazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 7
PENALITÀ – CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DANNI
Si applica l’art. 8 del contratto d’appalto stipulato in data 31/03/2011 con rinvio all’art. 31 del capitolato speciale d’appalto “Penali – Risoluzione del contratto – Diritto di recesso, Forza maggiore - Scioperi” che si intendono come se integralmente qui trascritti.
Le parti danno atto che alle procedure per l’irrogazione delle penali e per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).
Le parti contraenti, soggette IVA ai fini dell’art. 4 D.P.R. 633/1972, chiedono la registrazione del presente contratto a termine dell’art. 40 D.P.R. 131/1986 costituendo l’oggetto del contratto stesso un'operazione imponibile agli effetti dell’IVA.
ART. 9
L’Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (trascrizione, copia, registrazione, bollo).
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d’appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania ( Olbia – Tempio, già Sassari).
ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI-PATTO DI INTEGRITA’
Con patti aggiunti scritti, si procederà ad eventuali integrazioni del presente contratto che le parti ritenessero necessarie, ad esempio, in caso di modifiche organizzative o per eventuali modificazioni, in corso d’appalto, conseguenti a variazioni, in aumento e in diminuzione, del servizio (ad esempio, estensione o cessazione del servizio per nuovi edifici o parti di edifici) e del correlato corrispettivo.
Eventuali ulteriori prestazioni potranno essere richieste dal responsabile del procedimento.
Per quanto non espressamente qui previsto si applica il contratto stipulato in data 31/03/2011 e tutti gli atti in esso richiamati, in quanto compatibili con previsioni dell’accordo tra ASL e Dussmann risultante dalla deliberazione 89/2016. Per quanto non espressamente si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.
Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità di cui all’art. 1.3 del
Piano Nazionale Anticorruzione di cui l’appaltatore dichiara di aver preso visione
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
AVV. XXXXXXX DI XXXXXXX (x.xx digitalmente)
L’IMPRESA DUSSMANN SERVICE SRL
Clausole particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Ditta, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente del capitolato speciale e degli altri atti di gara i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:
Art. 1 - Premesse ed allegati - dichiarazioni; Art. 3 – Disciplina del contratto
Art. 5 – Condizioni di esecuzione – Personale impiegato nell’appalto.
Art. 6 – Corrispettivo d’appalto – Pagamenti – Tracciabilità dei flussi
finanziari (con rinvio all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto ed all’offerta migliorativa della ditta stessa e all’accordo risultante dalla deliberazione
89/2011).
In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.
Questo atto consta di 13 (TREDICI) pagine oltre gli allegati così composti: L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 – OLBIA
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
AVV. XXXXXXX DI XXXXXXX (x.xx digitalmente)
L’IMPRESA DUSSMANN SERVICE SRL