Schema di atto costitutivo e Statuto
Allegato sub A)
Schema di atto costitutivo e Statuto
Atto costitutivo “Fondazione Forte Marghera”
Il giorno ….
Avanti a me dott…, notaio in Venezia, con studio …..iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di
è presente
Il dott..… il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario e rappresentante legale del Comune di Venezia (ovvero di soggetto delegato dallo stesso) domiciliato per la carica presso la sede Xxxxxxxxxx xx Xx Xxxxxxxx 0000.
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo stipula quanto segue:
1) L’Ente di cui sopra costituisce, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del c.c. una Fondazione denominata “Fondazione Forte Marghera".
2) La Fondazione ha sede in Venezia. Ai fini della iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato si indica l’indirizzo di Venezia……
3) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari;
3) La durata della Fondazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2046 (duemilaquarantasei).
4) la vita sociale è altresì regolata dai patti contenuti nello statuto composto da 19 articoli (diciannove) che si allega al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.
5) Il fondo di dotazione è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) di cui il 30% pari a Euro 15.000,00, costituiscono il "fondo patrimoniale di garanzia".
In sede di costituzione e, in deroga alle previsioni di cui all'art. 13 dello statuto, l'organo amministrativo è composto da un amministratore unico, e a tale scopo viene nominato il sig ,
che decadrà 30 giorni dopo l'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica alla Fondazione rimanendo in carica, comunque, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
L'amministratore unico nominato in sede di Atto costituivo non riceve alcun compenso.
Il signor è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione
nel registro delle persone giuridiche (proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la documentazione ad esse connessa ecc.).
Il revisore unico sarà nominato dal Fondatore Promotore entro 30 giorni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.
STATUTO
Articolo 1
Costituzione
È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Forte Marghera”, con sede in
…………..
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio del Comune di Venezia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione proprie della Fondazione stessa, di cui all’art. 3.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione di cui all’articolo 2 vengono perseguite nell’ambito del territorio della Regione del Veneto.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione ha lo scopo di studio e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle fortificazioni locali in genere del patrimonio militare dismesso ed in particolare del compendio immobiliare di Forte Marghera, relativamente al quale potrà svolgere in via accessoria anche attività di gestione.
Articolo 3
Attività istituzionali
La Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all’art. 2, può svolgere attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sui temi storici, sociali, urbanistici, infrastrutturali, territoriali, statistici, turistici e culturali inerenti le fortificazioni locali con riferimento in particolare al compendio immobiliare di Forte Marghera ed altri forti del Sistema della Piazza di Difesa di Venezia, nonché in generale beni del patrimonio militare dismesso.
In particolare:
a) promuove l’elaborazione e contribuisce all’implementazione di iniziative di sviluppo e valorizzazione del compendio immobiliare di Forte Marghera e di altri beni del patrimonio militare dismesso, mediante attività quali ad esempio:
o progettazione, consulenza ed analisi, in materia di manutenzione recupero e restauro;
o promozione di interventi co-finanziati anche con fondi europei finalizzati alla valorizzazione delle fortificazioni locali ed in generale al patrimonio militare dismesso;
o organizzazione di iniziative culturali, seminari, convegni, esposizioni;
b) fornisce progettualità e competenze per la formazione permanente e l’aggiornamento;
c) diffonde attraverso convegni, congressi ed attività editoriali i risultati delle ricerche, degli studi e dell’attività formativa;
d) gestisce attività in via diretta e per conto e nell’interesse dell’Amministrazione comunale all’interno di Forte Marghera quali;
– programmazione e gestione di eventi;
– progettazione ed esecuzione di piccoli interventi manutentori e di messa in sicurezza degli edifici e delle aree scoperte;
– ricerca di possibili conduttori di attività economiche e culturali;
– attivazione di accordi di collaborazione per servizi e attività culturali e di promozione;
– regolamentazione degli accessi e del controllo territoriale nell’area del Forte, del servizio informazioni e di accoglienza;
– manutenzione del verde e nella pulizia generale;
La Fondazione contribuisce allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dell’innovazione e della sperimentazione nei citati campi di attività, collaborando sistematicamente ad enti e organismi locali, regionali, nazionali e internazionali.
La Fondazione svolge le proprie attività nell’ambito del territorio della Regione Veneto, salvo le sole attività di promozione di cui al punto a) del presente articolo 3 che, in via eccezionale ed occasionale, possono essere svolte anche in ambito extraregionale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro, nei limiti delle spese autorizzate nel bilancio annuale:
1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
5. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
6. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
7. svolgere attività di formazione sui temi inerenti il suo scopo;
8. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione (con obbligo in tal caso di adozione di una contabilità separata), anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il Patrimonio del Fondo di dotazione indisponibile è composto:
a) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione effettuati dal Fondatore Promotore o da altri Partecipanti, nonché da ogni altro bene immobile che venisse acquistato senza diversa espressa destinazione.
Il fondo di dotazione originario è costituito da conferimenti in denaro per complessivi € 50.000,00, dei quali indisponibili Euro 15.000,00, effettuati alla sottoscrizione dell’atto costitutivo dal socio Fondatore Promotore Comune di Venezia e che all'atto del riconoscimento della personalità giuridica sarà integrato dalla concessione per la durata di trent'anni degli edifici storici situati presso Forte Marghera come meglio identificati nella scheda allegata.
b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del proprio Statuto;
c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il Patrimonio;
d) dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
e) da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di Enti territoriali o da altri Enti Pubblici attribuiti al fondo di dotazione.
Articolo 6
Fondo di gestione
Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’Art. 5 del presente Statuto;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da contributi del Fondatore Promotore dei Partecipanti e dei soggetti terzi;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio d’Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo di quello decorso.
Nella redazione dei Bilanci, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Il Bilancio previsivo e consuntivo dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla Relazione programmatica sull’attività da svolgere nell’anno e dalla Relazione sull’andamento della gestione nonché dalla Nota integrativa.
Il Bilancio previsivo e il Bilancio consuntivo sono altresì accompagnati dalle rispettive Relazioni del revisore unico dei conti.
Il Bilancio consuntivo di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposto entro 30 giorni all’Assemblea dei Partecipanti per una sua valutazione.
I Bilanci e le predette Relazioni accompagnatorie dovranno essere pubblicati sul sito internet della Fondazione e sul sito internet istituzionale del Fondatore Promotore.
I documenti di bilancio saranno depositati nei modi di legge.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della fondazione sono: il Fondatore Promotore e i Partecipanti.
Articolo 9
Fondatore Promotore
È Fondatore Promotore il Comune di Venezia.
Articolo 10
Partecipanti
Sono Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede fuori dal territorio nazionale, che, perseguendo istituzionalmente le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal regolamento della Fondazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
La qualifica di Partecipante, che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione su istanza dell'aspirante, dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
Articolo 11
Esclusione
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto tra cui in via esemplificativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previsti dal regolamento della Fondazione;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione. L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- - apertura di procedure di liquidazione;
- - fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Il Fondatore Promotore non può essere in alcun caso escluso dalla Fondazione.
Articolo 12
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Assemblea dei Partecipanti;
- il Revisore Unico dei Conti;
La nomina dei componenti degli organi collegiali sarà ispirata a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei nominati.
Ai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione spettano i rimborsi spese di volta in volta autorizzati e debitamente documentati.
Fatto salvo il divieto di cui all'art. 6 comma 2 del D.l. n. 78/2010, il Fondatore Promotore potrà stabilire un eventuale compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da tre membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono nominati dal Fondatore Promotore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Venezia.
I membri del Consiglio d’Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
In ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di Consigliere, il Fondatore Promotore deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino all’approvazione del bilancio. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri decade l’intero Consiglio.
Il Consiglio d’Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, ove necessario, un Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione; il Direttore rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato;
- deliberare eventuali modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione del Fondatore Promotore, sentita l’Assemblea dei partecipanti, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza sulle Fondazioni di ambito regionale;
- deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio della Fondazione, ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Codice Civile;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.
Per una migliore efficacia dell’operare il Consiglio d’Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, esclusivamente a tempo e solo in ordine agli aspetti organizzativi, al Presidente e/o al Direttore.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da persona dal medesimo designata.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.
Articolo 14
Presidente della Fondazione
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.
Articolo 15
Assemblea dei partecipanti
L’Assemblea dei partecipanti è costituita dal Fondatore Promotore e da tutti i Partecipanti della Fondazione.
Si riunisce, per lo meno una volta l’anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Le sedute dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione.
L’Assemblea può formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione sull’attività, obiettivi e programmi della Fondazione.
L’Assemblea non ha poteri deliberativi.
Articolo 16
Il revisore unico dei conti
Il revisore unico dei conti e il suo supplente sono nominati, tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, dal Fondatore promotore, che ne fissa anche il compenso.
Il revisore unico dei conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa.
Il revisore unico dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.
Articolo 17
Impegni del Fondatore Promotore
Il Fondatore Promotore Comune di Venezia si impegna a garantire un contributo annuo minimo a sostegno delle spese della Fondazione.
A tale scopo, il bilancio di previsione di cui all’art. 7, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore per un suo parere vincolante.
Articolo 18
Estinzione
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all’Autorità di vigilanza di dichiarare l’estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
Dichiarata l’estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.).
Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Comune di Venezia, in quanto Ente pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita; il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.
I beni affidati o concessi in uso alla Fondazione, all’atto dell’estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 19
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.