Assemblea dei Partecipanti Clausole campione

Assemblea dei Partecipanti. I Partecipanti si riuniscono in un’assemblea (di seguito, l’“Assemblea dei Partecipanti” o “Assemblea”) per deliberare sulle materie alla stessa riservate ai sensi del presente Regolamento, secondo le regole di funzionamento di seguito indicate.
Assemblea dei Partecipanti. 18.1. I partecipanti si riuniscono in un’apposita Assemblea (di seguito, l’“Assemblea dei Partecipanti”) esclusivamente al fine di deliberare in merito alla sostituzione del Gestore ELTIF e sulle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal presente Regolamento di Gestione.
Assemblea dei Partecipanti. Articolo 22.
Assemblea dei Partecipanti. 1) I Partecipanti titolari delle Quote di Classe A si riuniscono in un’assemblea (di seguito, “Assemblea dei Partecipanti”) per deliberare sulle materie indicate nel successivo comma 6, nel rispetto del Regolamento e della normativa applicabile. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal consiglio di amministrazione della SGR in Italia, anche al di fuori della sede legale della stessa SGR. In caso di mancata convocazione da parte del consiglio di amministrazione della SGR, l’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Rappresentante Comune di cui al successivo articolo 22, o, in sua assenza, dal presidente dell’Advisory Committee. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata senza indugio quando si debba deliberare sulle materie di sua competenza. Essa è convocata, altresì, quando ne facciano richiesta tanti Partecipanti che siano titolari di un numero di Quote di Classe A pari ad almeno 15% del valore nominale complessivo delle Quote di Classe A, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del successivo comma 6.
Assemblea dei Partecipanti. Gli investitori si riuniscono in un'apposita assemblea (l'"Assemblea dei Partecipanti"). L’Assemblea dei Partecipanti dovrà essere validamente costituita ove siano rappresentate un numero di Quote A pari ad almeno il 60% delle Quote A in circolazione. L’Assemblea dei Partecipanti dovrà essere altresì validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando sia rappresentato il 100% delle Quote A. Ogni Quota dovrà attribuire un voto. L’Assemblea dei Partecipanti dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% delle Quote A in circolazione, salvi i diversi quorum stabiliti nel Regolamento per specifiche materie. L’Assemblea dei Partecipanti, con le maggioranze di cui sopra (e salvi i maggiori quorum eventualmente stabiliti nel Regolamento per specifiche materie), dovrà deliberare, tra l’altro, in merito:
Assemblea dei Partecipanti. L’Assemblea dei Partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti e ed è competente a deliberare su: a) l’ammissione di nuovi partecipanti al Patto; b) la presentazione da parte dei Partecipanti di liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio sindacale di Banco BPM; c) le nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al Presidente del Patto; d) a ogni altra materia non espressamente definita nel Patto. L’Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Patto oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Partecipanti. L’Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti delle azioni oggetto del Patto. L’Assemblea dei Partecipanti si riunirà altresì, unicamente a fini consultivi, indicativamente almeno 30 giorni prima di ogni Assemblea della Banca, in sede ordinaria e/o straordinaria, ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della relazione semestrale della Banca. L’obiettivo delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti è quello di discutere e approfondire, anche alla presenza di rappresentanti della Banca, l’andamento generale e, per quelle previste prima delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci di Banco BPM, gli altri punti posti all’ordine del giorno, in ogni caso sulla base di quanto reso pubblico dalla Banca prima dell’adunanza dell’assemblea di volta in volta rilevante. Gli incontri che si dovessero svolgere alla presenza di esponenti della Banca, si terranno in un contesto di parità informativa rispetto al mercato, in quanto rientranti nell’ambito della politica di investor relations adottata dal Gruppo volta a confrontarsi regolarmente con investitori e stakeholders. Con riferimento alle deliberazioni relative alla presentazione di liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio sindacale della Banca, le eventuali liste dovranno rispettare lo Statuto della Banca, la normativa di Banca d’Italia, il Codice di Autodisciplina e, più in generale, tutta la normativa applicabile.
Assemblea dei Partecipanti. L’Assemblea dei partecipanti è costituita dal Fondatore Promotore e da tutti i Partecipanti della Fondazione. Si riunisce, per lo meno una volta l’anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione. Le sedute dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea rappresenta momento di sintesi, analisi e confronto di tutte le componenti della Fondazione. L’Assemblea può formulare proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione sull’attività, obiettivi e programmi della Fondazione. L’Assemblea non ha poteri deliberativi.
Assemblea dei Partecipanti. 1. È istituita l’Assemblea dei Partecipanti che si riunisce e delibera nel rispetto delle disposizioni che seguono (l’“Assemblea dei Partecipanti” o “Assemblea”). Tutti gli Investitori hanno diritto di intervenire all’Assemblea.
Assemblea dei Partecipanti 

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  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.