Estinzione. 1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Estinzione. 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
Estinzione. 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 del presente Accordo d’attuazione, l’Accordo d’attuazione e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo d’attuazione si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
2. L’estinzione ha effetto il giorno stesso in cui ha effetto il ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
Estinzione. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
Estinzione. Con il pagamento della prestazione assicurata per Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto. La copertura non sarà più operativa mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari. Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari. Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito dalla Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, al verificarsi della morte o dell’IGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Estinzione. Con il pagamento del capitale assicurato per Malattia Grave, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto qualora l’Assicurato venga in seguito colpito da altra Malattia Grave; la garanzia non sarà più operativa, mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari. Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle altre eventuali Assicurazioni Complementari. Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito da una Malattia Grave, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale: - al verificarsi della morte o dell’IGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Estinzione. Il presente DPA si estingue automaticamente al più tardi (a) alla disdetta o alla scadenza dell’Accordo o (b) alla cancellazione o alla restituzione dei Dati personali da parte del Responsabile. Il Titolare è inoltre autorizzato a disdire il presente DPA per giusta causa qualora il Responsabile, a insindacabile giudizio del Titolare, abbia commesso una violazione sostanziale o persistente del presente DPA la quale, in caso di violazione passibile di rimedio, non sia stata rimediata dal Responsabile entro dieci (10) giorni dalla data di ricevuta di una notifica del Titolare che lo informava della violazione e gli richiedeva di porvi rimedio.
Estinzione. 1. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l’avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c. Il trasferimento a terzi dell’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall’avvenuto trasferimento.
Estinzione. 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 60 e mancata richiesta di rinnovo ai sensi del precedente art. 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'articolo 98 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
Estinzione. 1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi. L’estinzione entra in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del ritiro della Parte dall’Accordo di Parigi.
2. Ogni Parte può estinguere il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Tale estinzione entra in vigore dopo quattro anni civili a decorrere dal termine del periodo di attuazione dell’NDC durante il quale la denuncia è stata notificata, ovvero al più presto nel 2034.
3. La Parte trasferente informa senza indugio gli Enti autorizzati a effettuare i trasferimenti in merito all’estinzione dell’Accordo.