Estinzione Clausole campione

Estinzione. 1. Il presente Accordo e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
Estinzione. Con il pagamento della prestazione assicurata per Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto. La copertura non sarà più operativa mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari. Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari. Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito dalla Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale: - al verificarsi della morte o dell’IFGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale; - al riconoscimento dell’Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato (INVEP).
Estinzione. Il presente DPA si estingue automaticamente al più tardi (a) alla disdetta o alla scadenza dell’Accordo o (b) alla cancellazione o alla restituzione dei Dati personali da parte del Responsabile. Il Titolare è inoltre autorizzato a disdire il presente DPA per giusta causa qualora il Responsabile, a insindacabile giudizio del Titolare, abbia commesso una violazione sostanziale o persistente del presente DPA la quale, in caso di violazione passibile di rimedio, non sia stata rimediata dal Responsabile entro dieci (10) giorni dalla data di ricevuta di una notifica del Titolare che lo informava della violazione e gli richiedeva di porvi rimedio.
Estinzione. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data in cui detta Parte ha ricevuto la notifica. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’attuazione degli obblighi contrattuali tra operatori economici conclusi durante la durata di validità del presente Accordo.
Estinzione. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’ atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ ultimo caso, quanto disposto nell’ art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ ossario comune o nel cinerario comune.
Estinzione. 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 del presente Accordo d’attuazione, l’Accordo d’attuazione e tutte le autorizzazioni in virtù del presente Accordo d’attua- zione si estinguono nel momento in cui una delle Parti si ritira dall’Accordo di Parigi.
Estinzione. 1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
Estinzione. Con il pagamento della prestazione assicurata per Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue e nulla è più dovuto. La copertura non sarà più operativa mentre rimarrà in vigore l’Assicurazione Principale e le altre eventuali Assicurazioni Complementari. Il Contraente è quindi tenuto a continuare a pagare i premi previsti dell’Assicurazione Principale e delle eventuali Assicurazioni Complementari. Se alla data di scadenza della presente Assicurazione Complementare l’Assicurato non è stato colpito dalla Non Autosufficienza, la presente Assicurazione Complementare si estingue ed i premi versati restano acquisiti dalla Compagnia. La presente Assicurazione Complementare si estingue, oltre che nei casi sopra indicati e in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, al verificarsi della morte o dell’IGP dell’Assicurato nonché qualora venga riconosciuto il LNB totale.
Estinzione. 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente articolo 69, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, la prosecuzione della stessa nel nuovo cimitero secondo quanto disposto nel Capo XIX del D.P.R. 285/90.
Estinzione. 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente articolo 39, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.