Piano Nazionale Infrastrutturale
M_INF.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE.U.0015693.28-09-2020
PNire
Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Provincia Autonoma di Bolzano
Piano Nazionale Infrastrutturale
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica
PNire
art. 17-septies, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, e DPCM 1° febbraio 2018 (pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 141 del 20.06.2018) di approvazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
CONVENZIONE
tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
e
Provincia Autonoma di Bolzano
CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Rappresentato dal xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente della Divisione 1 – Affari Generali, coordinamento legislativo e contenzioso, presso la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, Xxx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxx
(di seguito denominata Amministrazione)
E
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
la Provincia autonoma di Bolzano (C.F. 00390090215), in seguito denominata per brevità “Provincia”, in persona dell’assessore alla Mobilità Xxxxxx Xxxxxxxxx, giusti poteri di firma con deliberazione della Giunta provinciale n.1274 del 4 dicembre 2018, allegato alla presente;
(di seguito denominata Provincia)
PREMESSO
• che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n. 187 del 11 Agosto 2012 – Supplemento Ordinario n. 171) che ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
• che il Xxxx XX xxx xxx xxxxxxx-xxxxx 00 giugno 2012, n.83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
• che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
• che l’art. 17-septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
• che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU, Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2014, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
• che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (GU Serie Generale n. 151 del 30 giungo 2016) è stato approvato l’aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
• che il comma 8 del suddetto articolo prevede l’istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;
• che il comma 5 del suddetto articolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 3 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell’energia elettrica;
• che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva
n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
• che in attuazione della suddetta Direttiva è stato emanato il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;
• la Provincia Autonoma di Bolzano, con l’allegata deliberazione di Giunta n. 1274 del 4 dicembre 2018, nell’incaricare “la STA con l’attuazione del progetto ammesso a finanziamento da parte del Ministero per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici” ha altresì deliberato “di concedere alla STA, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 per l’attuazione del progetto di cui al punto 3 un contributo complessivo di 773.645,38 Euro” di cui 516.000,00 Euro a valere su risorse proprie;
CONSIDERATO
• che con Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 sono state impegnate ed assegnate alle Regioni le risorse per l’attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica;
• che il succitato Decreto Ministeriale è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24 febbraio 2016 foglio n. 1-437;
• che l’Accordo di Programma finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo 17-septies del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, è stato approvato con DPCM del 1° febbraio 2018 e pubblicato in (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018)
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 Oggetto
1. La presente convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione e la Provincia in relazione alla realizzazione di reti di ricarica di cui al Programma di interventi, proposto dalla Provincia nell’Accordo di Programma approvato con DPCM del 1° febbraio 2018 e pubblicato in GU (Serie Generale n.141 del 20-06-2018) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Gli interventi prevedono una fornitura e la connessione alla rete di stazioni di ricarica del tipo DC FAST CHARGE, per un costo complessivo pari a € 773.645,38, da inserire nella rete pubblica di ricarica dei veicoli elettrici. In particolare gli interventi prevedono la realizzazione dei seguenti elementi: redazione del piano delle installazioni, progettazione dei siti di ricarica, acquisto e installazione degli impianti di ricarica elettrica per veicoli alimentati ad energia elettrica nei Comuni della Provincia di Bolzano che saranno esattamente individuati in sede di procedura di appalto, comunicazione e pubblicità.
Articolo 3 Referente di progetto
1. La Provincia nomina un Referente per l’attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le verifiche ed ogni altra comunicazione riguardo l’attuazione della Convenzione.
Articolo 4 Importo del contributo
1. L’importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire, dal MIT alla Provincia, è pari ad Euro 257.645,38 e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo art.6, presso il conto di Tesoreria n. 306664, Conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Banca d’Italia di Bolzano, intestato alla Provincia autonoma di Bolzano, Xxx Xxxxxx 0/x, 00000 Xxxxxxx, IBAN: IT 30 H0100003245210300306664. La restante quota, per € 516.000,00, è a carico del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;
3. Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese.
4. Le presenti risorse sono destinate al co-finanziamento delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 di cui all’importo assentito con l’Accordo di Programma approvato con DPCM del 1° febbraio 2018 e pubblicato in GU (Serie Generale n.141 del 20-06-2018);
5. Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma proposto, la Provincia autonoma si impegna a reperire ed indicare la relativa provvista.
Articolo 5 Rimodulazione del Programma
1. Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi, su apposita richiesta della Provincia ed approvato dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa qualora:
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;
b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza
degli stessi.
2. In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate dal MIT, quelle relative agli interventi eliminati.
3. Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all’art. 7 della presente convenzione.
Articolo 6 Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio previa procedura di reiscrizione in bilancio dei residui perenti, secondo le seguenti modalità:
i. una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;
ii. un’ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto i) calcolata sull’importo complessivo del programma finanziato;
iii. un’ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto i) e ii) calcolata sull’importo complessivo del programma finanziato;
iv. il rimanente 5% viene trasferito alla Provincia alla certificazione da parte della stessa dell’avvenuto collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.
Articolo 7
Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni
1. Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l’affidamento dei lavori o per effetto di rinunce o a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Provincia, procedendo all’ammissione, da parte del MIT, a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.
2. Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero.
Articolo 8
Azione di monitoraggio e verifica del Ministero
1. Nell’attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
a. verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
b. censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalla Provincia e l’eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalla stessa Provincia;
c. valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.
2. In relazione all’azione di monitoraggio del Ministero indicata nel comma precedente, la Provincia autonoma:
a. rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
b. adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte degli Enti locali e, comunque, degli attuatori degli interventi.
Articolo 9
Azione di monitoraggio e verifica della Provincia
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo ai Soggetti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un’azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull’attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.
2. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio la Provincia elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:
i. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
ii. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie;
iii. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
iv. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini dello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, della mobilità elettrica.
3. La Provincia provvederà alla trasmissione al Ministero del rapporto ogni 6 mesi o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all’art. 6 qualora non coincidenti con tali scadenze.
Articolo 10
Termini per la risoluzione della convenzione
1. Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Provincia intima all’Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità entro il termine di 60 giorni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero.
2. Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell’atto di intimazione della Provincia, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del finanziamento.
3. Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla Provincia autonoma il recesso.
4. Qualora l’intervento venga realizzato direttamente dalla Provincia si fa riferimento alle attività dell’art. 8, comma 1, per l’attivazione del recesso.
5. Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio con la Provincia finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti dalle Amministrazioni. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell’esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.
Articolo 11 Controversie
1. Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.
Articolo 12 Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 13
Registrazione ed esecutività della convenzione
1. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l’avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
Roma,
Letto, confermato e sottoscritto
Per la Provincia Autonoma di Bolzano
L’assessore alla Mobilità Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI DIVISIONE 1
Il Dirigente
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX