DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, [DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA] E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)(2).
Regio decreto 16 Marzo 1942 N° 267
DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, [DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA] E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)(2).
(1) Testo comprensivo delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006 n.5, in G.U. n. 12 del 16.01.2006, dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007 n. 169, in G.U. n. 241 del 16.10.2007, dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, in G.U. n. 140 del 19.06.2009, dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012 n. 221 e dall’art. 1, comma 19, n. 3 della legge di stabilità 2013 approvata il 24 dicembre 2012 n. 228, in G.U. n. 302 del 29.12.2012, dal Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 9 entrata in vigore il 22 febbraio 2014 , dal Decreto Legge 27 Giugno 2015, n.83, convertito nella legge 6 Agosto 2015, n.132, in G.U. n.192 del 20.8.2015 e dal Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59.
(2) A norma dell’art 147, comma 2, del D.L.vo 9 gennaio 2006 n. 4, a decorrere dal 16 luglio 2006 sono soppressi tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti in questo provvedimento.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 - Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo art. 2 - Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
art. 3 - Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e amministrazione controllata]
[art. 4 - Rinvio a leggi speciali]
TITOLO II - DEL FALLIMENTO
CAPO I - DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
art. 6 - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento art. 7 - Iniziativa del pubblico ministero
[art. 8 - Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile] art. 9 - Competenza
art. 9-bis - Disposizioni in materia di incompetenza art. 9-ter - Conflitto positivo di competenza
art. 10 - Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
art. 11 - Fallimento dell'imprenditore defunto art. 12 - Morte del fallito
[art. 13 - Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti]
art. 14 - Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento art. 15 - Procedimento per la dichiarazione di fallimento
art. 16 - Sentenza dichiarativa di fallimento
art. 17 - Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
art. 19 - Sospensione della liquidazione dell'attivo
[art. 20 - Morte del fallito durante il giudizio di opposizione] [art. 21 - Revoca della dichiarazione di fallimento]
art. 22 - Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento
CAPO II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO
SEZIONE I - Del tribunale fallimentare
art. 23 - Poteri del tribunale fallimentare
art. 24 - Competenza del tribunale fallimentare
SEZIONE II - Del giudice delegato
art. 25 - Poteri del giudice delegato
art. 26 - Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
SEZIONE III - Del curatore
art. 28 - Requisiti per la nomina a curatore art. 29 - Accettazione del curatore
art. 30 - Qualità di pubblico ufficiale
art. 31 - Gestione della procedura
art. 31-bis - Comunicazioni del curatore
art. 32 - Esercizio delle attribuzioni del curatore
art. 33 - Relazione al giudice e rapporti riepilogativi art. 34 - Deposito delle somme riscosse
art. 35 - Integrazione dei poteri del curatore
art. 36 - Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
art. 36-bis Termini processuali art. 37 - Revoca del curatore
art. 37-bis - Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori
art. 38 - Responsabilità del curatore art. 39 - Compenso del curatore
SEZIONE IV - Del comitato dei creditori
art. 40 - Nomina del comitato art. 41 - Funzioni del comitato
CAPO III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO
SEZIONE I - Degli effetti del fallimento per il fallito
art. 43 - Rapporti processuali
art. 44 - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
art. 45 - Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento art. 46 - Beni non compresi nel fallimento
art. 47 - Alimenti al fallito e alla famiglia art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito art. 49 - Obblighi del fallito
[art. 50 - Pubblico registro dei falliti]
SEZIONE II - Degli effetti del fallimento per i creditori art. 51 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali art. 52 - Concorso dei creditori
art. 53 - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
art. 54 - Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo art. 55 - Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
art. 56 - Compensazione in sede di fallimento art. 57 - Crediti infruttiferi
art. 58 - Obbligazioni e titoli di debito art. 59 - Crediti non pecuniari
art. 60 - Xxxxxxx xxxxxxxx e rendita vitalizia art. 61 - Creditore di più coobbligati solidali
art. 62 - Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
art. 63 - Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
SEZIONE III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
art. 64 - Atti a titolo gratuito art. 65 - Pagamenti
art. 66 - Azione revocatoria ordinaria
art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare art. 68 - Pagamento di cambiale scaduta
art. 69 - Atti compiuti tra i coniugi
art. 69-bis - Decadenza dall'azione e computo dei periodi art. 70 - Effetti della revocazione
[art. 71 - Effetti della revocazione]
SEZIONE IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
art. 72-bis - Contratti relativi ad immobili da costruire
art. 72-ter - Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
art. 72-quater - Locazione finanziaria art. 73 - Vendita con riserva di proprietà
art. 74 - Contratti ad esecuzione continuata o periodica art. 75 - Restituzione di cose non pagate
art. 76 - Contratto di borsa a termine art. 77 - Associazione in partecipazione
art. 78 - Conto corrente, mandato, commissione art. 79 - Contratto di affitto d'azienda
art. 80 - Contratto di locazione di immobili [art. 80-bis - Contratto di affitto d'azienda] art. 81 - Contratto di appalto
art. 82 - Contratto di assicurazione art. 83 - Contratto di edizione
art. 83-bis - Clausola arbitrale
CAPO IV - DELLA CUSTODIA E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ FALLIMENTARI
[art. 85 - Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace]
art. 86 - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione.
art. 87-bis - Inventario su altri beni
art. 88 - Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
art. 89 - Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
art. 90 - Fascicolo della procedura
[art. 91 - Anticipazioni delle spese dall'erario]
CAPO V - DELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI REALI MOBILIARI DEI TERZI
art. 92 - Avviso ai creditori ed agli altri interessati art. 93 - Domanda di ammissione al passivo
art. 94 - Effetti della domanda
art. 95 - Progetto di stato passivo e udienza di discussione art. 96 - Formazione ed esecutività dello stato passivo
art. 97 - Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
art. 98 - Impugnazioni art. 99 - Procedimento
[art. 100 - Impugnazione dei crediti ammessi] art. 101 - Domande tardive di crediti
art. 102 - Previsione di insufficiente realizzo
art. 103 - Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
CAPO VI - DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO
SEZIONE I - Disposizioni generali
art. 104 - Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito art. 104-bis - Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda art. 104-ter - Programma di liquidazione
SEZIONE II - Della vendita dei beni
art. 105 - Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.
SEZIONE II - Della vendita dei beni mobili
art. 106 - Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere
SEZIONE. II - Della vendita dei beni immobili
art. 107 - Modalità delle vendite
art. 108 - Poteri del giudice delegato
[art. 108-bis - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili]
art. 108-ter - Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi
art. 109 - Procedimento di distribuzione della somma ricavata
CAPO VII - DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
art. 110 - Procedimento di ripartizione
art. 111 - Ordine di distribuzione delle somme art. 111-bis - Disciplina dei crediti prededucibili art. 111-ter - Conti speciali
art. 111-quater - Crediti assistiti da prelazione
art. 112 - Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente art. 113 - Ripartizioni parziali
art. 113-bis - Scioglimento delle ammissioni con riserva art. 114 - Restituzione di somme riscosse
art. 115 - Pagamento ai creditori art. 116 - Rendiconto del curatore art. 117 - Ripartizione finale
CAPO VIII - DELLA CESSAZIONE DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE
SEZIONE I - Della chiusura del fallimento
art. 118 - Casi di chiusura art. 119 - Decreto di chiusura
art. 120 - Effetti della chiusura
art. 121 - Casi di riapertura del fallimento
art. 122 - Concorso dei vecchi e nuovi creditori
art. 123 - Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
SEZIONE II - Del concordato
art. 124 - Proposta di concordato
art. 125 - Esame della proposta e comunicazione ai creditori art. 126 - Concordato nel caso di numerosi creditori
art. 127 - Voto nel concordato
art. 128 - Approvazione del concordato art. 129 - Giudizio di omologazione art. 130 - Efficacia del decreto
[art. 132 - Intervento del pubblico ministero] [art. 133 - Spese per omologazione]
[art. 134 - Rendiconto del curatore] art. 135 - Effetti del concordato
art. 136 - Esecuzione del concordato art. 137 - Risoluzione del concordato art. 138 - Annullamento del concordato
art. 139 - Provvedimenti conseguenti alla riapertura art. 140 - Gli effetti della riapertura
art. 141 - Nuova proposta di concordato
CAPO IX - DELLA ESDEBITAZIONE
art. 143 - Procedimento di esdebitazione
art. 144 - Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti [art. 145 - Condanne penali che ostano alla riabilitazione]
CAPO X - DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
art. 146 - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata
art. 147 - Società con soci a responsabilità illimitata art. 148 - Fallimento della società e dei soci
art. 149 - Fallimento dei soci
art. 150 - Versamenti dei soci a responsabilità limitata
art. 151 - Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
art. 152 - Proposta di concordato
art. 153 - Effetti del concordato della società art. 154 - Concordato particolare del socio
CAPO XI - DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
art. 155 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare
art. 156 - Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza
[art. 157 - Accertamento del passivo]
[art. 158 - Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili]
TITOLO III - DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CAPO I - DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
art. 160 - Presupposti per l'ammissione alla procedura art. 161 - Domanda di concordato
art. 162 - Inammissibilità della proposta
art. 163 - Ammissione alla procedura e proposte concorrenti
art. 163-bis - Offerte concorrenti
art. 164 - Decreti del giudice delegato art. 165 - Commissario giudiziale
art. 166 - Pubblicità del decreto
CAPO II - DEGLI EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO
art. 167 - Amministrazione dei beni durante la procedura art. 168 - Effetti della presentazione del ricorso
art. 169 - Norme applicabili art. 169-bis - Contratti pendenti
CAPO III - DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI
art. 170 - Scritture contabili
art. 171 - Convocazione dei creditori
art. 172 - Operazioni e relazione del commissario
art. 173 - Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura
CAPO IV - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
art. 174 - Adunanza dei creditori
art. 175 - Discussione della proposta di concordato
art. 176 - Ammissione provvisoria dei crediti contestati art. 177 - Maggioranza per l'approvazione del concordato art. 178 - Adesioni alla proposta di concordato
CAPO V - DELL'OMOLOGAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO. DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
art. 179 - Mancata approvazione del concordato art. 180 - Giudizio di Omologazione
art. 181 - Chiusura della procedura
art. 182-bis - Accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182-ter - Transazione fiscale
art. 182-quater - Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti
art. 182-quinquies - Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti
art. 182-sexies - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
art. 182-septies - Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
art. 184 - Effetti del concordato per i creditori
CAPO VI - DELL'ESECUZIONE, DELLA RISOLUZIONE E DELL'ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO PREVENTIVO
art. 185 - Esecuzione del concordato
art. 186 - Risoluzione e annullamento del concordato art. 186-bis - Concordato con continuità aziendale
[TITOLO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA]
[art. 187 - Domanda di ammissione alla procedura] [art. 188 - Ammissione alla procedura]
[art. 189 - Adunanza dei creditori]
[art. 190 - Provvedimenti del giudice delegato]
[art. 191 - Poteri di gestione del commissario xxxxxxxxxx]
[art. 192 - Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata]
[art. 193 - Fine dell'amministrazione controllata]
TITOLO V - DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
art. 195 - Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
art. 196 - Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa
art. 197 - Provvedimento di liquidazione
art. 198 - Organi della liquidazione amministrativa art. 199 - Responsabilità del commissario liquidatore
art. 200 - Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa
art. 201 - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
art. 202 - Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
art. 203 - Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza
art. 204 - Commissario liquidatore art. 205 - Relazione del commissario art. 206 - Poteri del commissario
art. 207 - Comunicazione ai creditori e ai terzi art. 208 - Domande dei creditori e dei terzi art. 209 - Formazione dello stato passivo
art. 210 - Liquidazione dell'attivo
[art. 211 - Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci]
art. 212 - Ripartizione dell'attivo
art. 213 - Chiusura della liquidazione art. 214 - Concordato
art. 215 - Risoluzione e annullamento del concordato
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I - REATI COMMESSI DAL FALLITO
art. 216 - Bancarotta fraudolenta art. 217 - Bancarotta semplice
art. 217-bis - Esenzioni di reati di bancarotta art. 218 - Ricorso abusivo al credito
art. 219 - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
art. 220 - Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
art. 221 - Fallimento con procedimento sommario
art. 222 - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
CAPO II - REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DAL FALLITO
art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta art. 224 - Fatti di bancarotta semplice art. 225 - Ricorso abusivo al credito
art. 226 - Denuncia di crediti inesistenti art. 227 - Reati dell'institore
art. 228 - Interesse privato del curatore negli atti del fallimento art. 229 - Accettazione di retribuzione non dovuta
art. 230 - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento art. 231 - Coadiutori del curatore
art. 232 - Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
art. 234 - Esercizio abusivo di attività commerciale
art. 235 - Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari
CAPO III - DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
art. 236 - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria
art. 236-bis - Falso in attestazioni e relazioni
art. 237 - Liquidazione coatta amministrativa
CAPO IV - DISPOSIZIONI DI PROCEDURA
art. 238 - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento
[art. 239 - Mandato di cattura]
art. 240 - Costituzione di parte civile art. 241 - Riabilitazione
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1)
I. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
1) Articolo sostituito dall’art.1 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
I. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.
II. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
III. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata (1)
I. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e amministrazione controllata (2), osservate per e imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
(abrogato il secondo comma) (3).
(1) (2) L’art. 147 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ha soppresso tutti i riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 4 Rinvio a leggi speciali (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
TITOLO II
DEL FALLIMENTO CAPO I
Della dichiarazione di fallimento
Art. 5 Stato di insolvenza
I. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
II. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1)
I. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
II. Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 7 Iniziativa del pubblico ministero (1)
I. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
(1)Articolo sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 8 Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile
(articolo abrogato) (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 6 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 9 Competenza (1)
I. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
II. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. (1)
III. L’imprenditore, che ha all’estero la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all’estero. (1)
IV. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea. (2)
V. Il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo 7. (2)
(1) Comma sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 9-bis Disposizioni in materia di incompetenza (1)
I. Il provvedimento che dichiara l’incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l’immediata trasmissione
degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (2)
II. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore
III. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
IV. Qualora l’incompetenza sia dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
X. Xxx giudizi promossi ai sensi dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
(1) Articolo inserito dall’art. 8 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza (1)
I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile.
(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa (1)
I. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
II. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del primo comma. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 11 Fallimento dell'imprenditore defunto
I. L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell’articolo precedente.
II. L’erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo xxxxx, n. 3). (1)
III. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
(1) Comma sostituito dall’art. 10 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 . La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 12 Morte del fallito
I. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
II. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.
III. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13 Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 11 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 14 Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento (1)
I. L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo
delle sue attività, l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (2), l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1)
I. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
II. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
III. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.(2)
IV. Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.
V. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
VI. Il tribunale può delegare al giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
VII. Le parti possono nominare consulenti tecnici.
VIII. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l’istanza.
IX. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 1.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La modifica si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013 (art. 17, comma 3, D.L. cit.).
Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento (1)
I. Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
II. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17, secondo comma.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1)
I. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero (2), al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.
II. La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
III. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.
(1) Articolo sostituito dall’art. 15 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale ha aggiunto le parole
«al pubblico ministero». La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 18 Reclamo (1)
I. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni.
II. Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d’appello competente;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
III. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
IV. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
V. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
VI. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
VII. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
VIII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
IX. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
X. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
XI. La corte provvede sul ricorso con sentenza.
XII. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
XIII. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.
XIV. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
XV. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
XVI. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 26.
(1) Articolo sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 19 Sospensione della liquidazione dell'attivo (1)
I. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (2)
(abrogato il secondo comma) (3)
III. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
(3) Comma abrogato dall’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
Le modifiche (2) e (3) hanno effetto dal 1 gennaio 2008 e si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 20 Morte del fallito durante il giudizio di opposizione (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Art. 21 Revoca della dichiarazione di fallimento (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato, con effetto dal 16 luglio 2006, dall’art. 18 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
Art. 22 Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento (1)
I. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.
II. Entro trenta giorni (2) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d’appello (3) che, sentite le parti, provvede incamera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile.
III. Il decreto della corte d’appello (4) è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all’articolo 15.
IV. Se la corte d’appello (5) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
V. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d’appello (6).
(1) Articolo sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, dall’art. 19 del X.Xxx. 9 gennaio 2006 n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 12 del 16 gennaio 2006.
(2-6) Commi modificati dall’art. 2 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 e che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
CAPO II
Degli organi preposti al fallimento SEZIONE I
Del tribunale fallimentare Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare (1)
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura
fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
II. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.
(1) Articolo sostituito dall’art. 20 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare (1)
I. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
(abrogato il secondo comma) (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 21 del del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
SEZIONE II
Del giudice delegato Art. 25 Poteri del giudice delegato (1)
I. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità
della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca dell’incarico conferito ai difensori
(2) nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
II. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
III. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 22 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Numero modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale (1)
I. Salvo che [...] sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
II. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
III. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest’ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
IV. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
V. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.
VI. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
VII. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
VIII. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
IX. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
X. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
XI. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
XII. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d’ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
XIII. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
SEZIONE III
Del curatore
Art. 27 Nomina del curatore (1)
I. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che «Il curatore, il commissario xxxxxxxxxx nominato a norma dell'articolo 163 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il commissario liquidatore e il commissario xxxxxxxxxx nominato a norma dell'articolo 8 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».
Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore (1)
I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti
professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. (abrogato il secondo comma) (2)
III. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa [...] (3), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
IV. Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. (4)
V. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. (5)
(1) Articolo sostituito dall’art. 25 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) L'art. 5, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha soppresso, in sede di conversione, le parole "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento".
(4) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 .
(*) Le modifiche di cui alle nota 3 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge; quelle di cui alla nota 4 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione; quelle di cui alla nota 5 acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 27 giugno 2015, n. 83.
Art. 29 Accettazione del curatore
I. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. (1) (2)
II. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.
(1) Comma così modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comunicazione telematica al Registro Imprese dei dati necessari per la domanda di insinuazione al passivo. Il D.L. 21 maggio 2010, n. 78, all'art. 29, comma 6, dispone che: "In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili." La modifica ha effetto dal 31 maggio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n. 114.
Art. 30 Qualità di pubblico ufficiale
I. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Art. 31 Gestione della procedura (1)
I. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
II. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 31-bis Comunicazioni del curatore (1)
I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
II. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
(1) Articolo introdotto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 32 Esercizio delle attribuzioni del curatore (1)
I. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. (2)
II. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.
(1) Articolo sostituito dall’art. 28 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 33 Relazione al giudice e rapporti riepilogativi (1)(*)
I. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)
II. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori,
nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
III. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. (3)
IV. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. (3)
V. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. (4) Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.(5)
(1) Rubrica modificata dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Comma modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (la modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006) e poi modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma aggiunto dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(*) L'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. 9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore. 9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore: l'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Art. 34 Deposito delle somme riscosse (1)
I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale. (2)
II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
(abrogato il terzo comma) (3)
IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 30 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma abrogato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 35 Integrazione dei poteri del curatore (1)
I. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni,
lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
II. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (2)
III. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo. (3)
IV. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
(1) Articolo sostituito dall’art. 31 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 36 Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (1)
I. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
II. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.
III. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo.
(1) Articolo sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 36-bis Termini processuali (1)
I. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
(1) Articolo introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 37 Revoca del curatore
I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore.
II. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1)
III. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (2)
(1) Comma sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma aggiunto dall’art. 34 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 37-bis Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori (1)
I. Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (2)
II. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
III. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [...] ammessi, indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (3)
(1) Articolo introdotto dall’art. 35 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Art. 38 Responsabilità del curatore
I. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. (1)
II. Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. (2)
III. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell’art. 116.
(1) Comma sostituito dall’art. 36 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 36 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 con l'aggiunta delle parole «, ovvero del comitato dei creditori». La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 39 Compenso del curatore
I. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. (1)
II. La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
III. Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. (2) Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. (3)
IV. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. (1)
(1) Comma modificato dall’art. 37 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 37 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 7 lett. 0a) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica a decorrere dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Sezione IV
Del comitato dei creditori Art. 40 Nomina del comitato (1)
I. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
II. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
III. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
IV. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
V. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente. (2)
VI. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
VII. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell’articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 38 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Periodo inserito dall’art. 6, co. 1, lett. a) del d.l. 59/16. Non è previsto un esplicito regime transitorio.
Art. 41 Funzioni del comitato (1)
I. Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
II. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
III. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al
presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
IV. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. (2)
V. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
VI. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 37- bis, terzo comma.
VII. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. (3)
VIII. L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione. (4)
(1) Articolo sostituito dall’art. 39 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(4) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (2), (3) e (4) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
CAPO III
Degli effetti del fallimento Sezione I
Degli effetti del fallimento per il fallito
Art. 42 Beni del fallito
I. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
II. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
III. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora
i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 40 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 43 Rapporti processuali
I. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
II. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.
III. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. (1)
IV. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. (2)
(1) Comma aggiunto dall’art. 41 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7 lett. 0b) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015. La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione
Art. 44 Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
I. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
II. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
III. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo xxxxx, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma. (1)
(1) Comma aggiunto, con effetto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 45 Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento
I. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Art. 46 Beni non compresi nel fallimento
I. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, xxxxxx e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile; (1)
4) (soppresso) (2)
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
II. I limiti previsti nel primo comma, n. 2, sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. (3)
(1) Numero 3 sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Numero 4 soppresso dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma sostituito dall’art. 43 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 47 Alimenti al fallito e alla famiglia
I. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. (1)
II. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.
(1) Comma modificato dall’art. 44 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 48 Corrispondenza diretta al fallito (1)
I. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (2)
II. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (3)
(1) Articolo sostituito dall’art. 45 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 49 Obblighi del fallito (1)
I. L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
II. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
III. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
(1) Articolo sostituito dall’art. 46 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006.
Art. 50 Pubblico registro dei falliti (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006
Sezione II
Degli effetti del fallimento per i creditori
Art. 51 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (1)
I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 52 Concorso di creditori
I. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
II. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. (1)
III. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 51. (2)
(1) Comma sostituito dall’art. 49 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 53 Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
I. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
II. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell’articolo 107. (1)
III. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.
(1) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 54 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo
I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)
(1) Comma sostituito dall’art. 50 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 55 Effetti del fallimento sui debiti pecuniari
I. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente.
II. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.
III. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale. (1)
(1) Comma modificato dall’art. 51 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 56 Compensazione in sede di fallimento
I. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
II. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Art. 57 Crediti infruttiferi
I. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Art. 58 Obbligazioni e titoli di debito (1)
I. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
(1) Articolo sostituito dall’art. 52 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 59 Crediti non pecuniari
II. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.(1)
(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. del combinato disposto dal articolo richiamato dall'art. 169 del decreto, ove esclude le rivendicazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. C. cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del articolo, anche in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c., ove non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. C. cost. 22 dicembre 1989, n. 567, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del articolo, in relazione all'art. 1 D.L. n. 26 del 1979, ove non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva.
Art. 60 Rendita perpetua e rendita vitalizia
I. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
II. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
Art. 61 Creditore di più coobbligati solidali
I. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
II. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Art. 62 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
I. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.
II. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.
III. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
Art. 63 Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia
I. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
II. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 64 Atti a titolo gratuito
I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
II. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. (1)
(1) Comma aggiunto dal D.L. 27 giugno 2015 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
Art. 65 Pagamenti
I. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Art. 66 Azione revocatoria ordinaria
I. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
II. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1)
I. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
II. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
III. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (2) ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (3);
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; (4)
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; (5)
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
IV. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
(1) Articolo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella Gazz. Uff. n.111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
(2) Lettera sostituita dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008.
(3) La L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, dopo le parole «entro il terzo grado» ha aggiunto le parole «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio». La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(4) Lettera sostituita dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(5) L'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha aggiunto alla fine del periodo le parole «, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;». La modifica si applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Art. 67-bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare (1)
I. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.
(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 68 Pagamento di cambiale scaduta
I. In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo xxxxx, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
Art. 69 Atti compiuti tra i coniugi (1)
I. Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.
(1) Articolo sostituito dall’art. 54 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 69-bis Decadenza dall'azione e computo dei termini (1) (2)
I. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.
II. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. (3)
(1) Articolo introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Rubrica modificata dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
(3) Comma aggiunto dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Art. 70 Effetti della revocazione (1)
I. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall’ articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
II. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
III. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito. (2)
(1) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n.80, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 111 del 14 maggio 2005 – S.O. n. 91.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 71 Effetti della revocazione (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 56 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
Art. 72 Rapporti pendenti (1)
I. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. (2)
II. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
III. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72-bis.
IV. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento , senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. (3)
V. L’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
VI. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
VII. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. (4)
VIII. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un
immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente. (5) (6)
(1) Articolo sostituito dall’art. 57 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(4) Comma sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(5) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2), (3), (4) e (5) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(6) Le parole «ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente» sono state inserite dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha convertito il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione citata.
Art. 72-bis Contratti relativi ad immobili da costruire (1)
I. I contratti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Art. 72-ter Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare (1)
I. Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.
II. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.
III. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
IV. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447- decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
X. Xxxxxxx, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 72-quater Locazione finanziaria (1)
I. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
II. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a). (2)
III. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
IV. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 73 Vendita con riserva di proprietà (1)
I. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa.
II. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 74 Contratti ad esecuzione continuata o periodica (1)
I. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 75 Restituzione di cose non pagate
I. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo.
Art. 76 Contratto di borsa a termine
I. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (1)
(1) Articolo così modificato dall’art. 62 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 77 Associazione in partecipazione
I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)
(1) Comma modificato dall’art. 63 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 78 Conto corrente, mandato, commissione (1)
I. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
II. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
III. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell’articolo 111, primo comma, n. 1), per l’attività compiuta dopo il fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 64 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 79 Contratto di affitto d’azienda (1)
I. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 80 Contratto di locazione di immobili (1)
I. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
II. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
III. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
IV. Il credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Art. 80-bis Contratto di affitto di azienda (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 81 Contratto di appalto (1)
I. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
II. Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
(1) Articolo sostituito dall’art. 68 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 82 Contratto di assicurazione
I. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
II. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Art. 83 Contratto di edizione
I. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
Art. 83-bis Clausola arbitrale (1)
I. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.
(1) Articolo introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
CAPO IV
Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari
Art. 84 Dei sigilli (1)
I. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.
II. Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
III. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
IV. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile.
(1) Articolo sostituito dall’art. 70 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 85 Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 71 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 86 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione (1)
I. Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
II. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
III. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.
(1) Articolo sostituito dall’art. 72 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 87 Inventario (1)
I. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
II. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
III. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
IV. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale
(1) Articolo sostituito dall’art. 73 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 87-bis Inventario su altri beni (1)
I. In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
II. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell’inventario.
III. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.
(1) Articolo introdotto dall’art. 74 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 88 Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore
I. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
II. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. (1)
(1) Comma modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 89 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio
I. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. (1) (2)
II. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell’art. 14.
(1) Comma modificato dall’art. 75 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 12 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 90 Fascicolo della procedura (1)
I. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
II. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
III. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
(1) Articolo sostituito dall’art. 76 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 91 Anticipazioni delle spese dell'erario (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.
CAPO V
Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi
Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati(1)
I. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. (2)
II. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
(1) Articolo sostituito dall’art. 77 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 93 Domanda di ammissione al passivo(*)
I. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. (1)
II. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo
comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.(2)
III. Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [...] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore. (3)
IV. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.
V. Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo xxxxx. (4)
VI. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
VII. (comma abrogato) (5)
VIII. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda
IX. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
X. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.
(1) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Comma sostituito prima dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e quindi modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha aggiunto il periodo "L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale."
(3) Numero sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(4) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Le nuove disposizioni indicate nelle note di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le
procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(5) Comma abrogato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (*) Articolo sostituito dall’art. 78 del X.Xxx. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006).
Art. 94 Effetti della domanda (1)
I. La domanda di cui all’articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 79 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 95 Progetto di stato passivo e udienza di discussione (1)
I. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
II. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. (2)
III. All’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. (3)
IV. Il fallito può chiedere di essere sentito.
X. Xxxxx operazioni si redige processo verbale.
(1) Articolo sostituito dall’art. 80 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(3) Periodo inserito dall’art.6, co. 1, lett. b) del d.l. 59/16. Non è previsto un esplicito regime transitorio.
Art. 96 Formazione ed esecutività dello stato passivo (1)
I. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. [...] (2)
(abrogato il secondo comma) (3)
III. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
IV. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
V. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
VI. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
(1) Articolo sostituito dall’art. 81 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) Comma abrogato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 97 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)
I. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
(1) Articolo sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 98 Impugnazioni (1)
I. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
II. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore.
III. Con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
IV. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
V. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
(1)Articolo sostituito dall’art. 83 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 99 Procedimento (1)
I. Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
II. Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
III. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
IV. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
V. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
VI. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
VII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
VIII. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
IX. Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
X. Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.
XI. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
XII. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
(1)Articolo sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 con effetto dal 1 gennaio 2008. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 100 Impugnazione dei crediti ammessi (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 85 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 101 Domande tardive di crediti (1)
I. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore (2) oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
II. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza (3). Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
III. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.
IV. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.
(1) Articolo sostituito dall’art. 86 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole "depositate in cancelleria" con le parole "trasmesse al curatore". La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(3) Periodo inserito dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo (1)
I. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. (2)
II. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. (3)
III. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia (4) ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
(1) Articolo sostituito dall’art. 87 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(4) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "primo comma" ha aggiunto le parole "trasmettendone copia". La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942
n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria
Art. 103 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione (1)
I. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
II. Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 88 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
CAPO VI
Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo (1) SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 104 Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (2)
I. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
II. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.
III. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.
IV. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
V. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.
VI. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
VII. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli.
VIII. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
IX. Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione
IV del capo III del titolo II.
(1) Rubrica così modificata dall’art. 89 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Articolo sostituito dall’art. 90 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 104-bis Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (1)
I. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa.
II. La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere conto, oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
III. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
IV. La durata dell’affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
V. Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
VI. La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II. (2)
(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L'art. 11, comma 2, della L. 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, stabilisce che "Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura." Il successivo comma 3 della medesima legge stabilisce che "L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della L. 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa."
Art. 104-ter Programma di liquidazione (1)
I. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, (2) il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. (3)
II. Il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti;
f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. (4)
III. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. (5)
IV. Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,(6) può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate (7) alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.
V. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.
VI. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai
xxxxx xxxxx, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.
VII. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all’interesse dei creditori.
VIII. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell’articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.
IX. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi.
X. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma. (8) (9)
(1) Articolo introdotto dall’art. 91 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,"
(3) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(4) La lettera f) è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(5) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(6) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha aggiunto le parole ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,".
(7) L'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha aggiunto le parole "o società specializzate".
(8) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(9) Periodo inserito dall’art. 6, co. 1, lett. c) del d.l. 59/16. Non è previsto un esplicito regime transitorio.
(*) Le modifiche di cui alle note 2,3,4,5,6,7, e 8 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.
Sezione II
Della vendita dei beni (1)
Art. 105 Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco (2) (3)
I. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
II. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo 107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
III. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
IV. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
V. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
VI. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
VII. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
VIII. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
IX. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
(1) Titolo della sezione inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Articolo sostituito dall’art. 92 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) L'art. 11, comma 2, della L. 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, stabilisce che "Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura." Il successivo comma 3 della medesima legge stabilisce che "L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della L. 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della L. 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa.
Sezione II
Della vendita dei beni mobili (1)
Art. 106 Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere (2) (3)
I. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
II. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile.
III. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
(1) Titolo della sezione soppresso dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Articolo sostituito dall’art. 93 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Rubrica modificata dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Sezione II
Della vendita dei beni immobili (1) Art. 107 Modalità delle vendite (2)
I. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del
programma di liquidazione (3) sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. (4)
II. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. (5)
III. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri (6) prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da
parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
IV. Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
X. Xxxxx esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
VI. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all’articolo 51.
VII. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.
(1) Titolo della sezione soppresso dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Articolo sostituito dall’art. 94 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(4) Gli ultimi tre periodi sono stai aggiunti dall'art. 11 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifiche si applica anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge., fatta eccezione per quella che riguarda l'introduzione dell'ultimo periodo, la quale si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
(5) Comma inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(6) Comma modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(*) A differenza delle altre modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quelle di cui alle note (3), (5) e (6) del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.
Art. 108 Poteri del giudice delegato (1)
I. Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.
II. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 95 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 108-bis Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aereo mobili (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 108-ter Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi (1)
I. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
(1) Articolo introdotto dall’art. 96 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 109 Procedimento di distribuzione della somma ricavata
I. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
II. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell’art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
(1) Comma così modificato dall’art. 97 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
CAPO VII
Della ripartizione dell'attivo Art. 110 Procedimento di ripartizione (1)
I. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all’articolo 51 (2).
II. Il giudice […] (3) ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata. (4)
III. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell’articolo 36 (5).
IV. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
(1) Articolo sostituito dall’art. 98 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(4) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 e quindi sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(5) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(*)Le modifiche (2), (3) e (5) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme
I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili (1);
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
II. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1). (2) (3)
(1) Numero modificato dall’art. 99 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 99 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(*) Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha abrogato la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 L.F. contenuta nel D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. La norma abrogata così recitava: "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo Regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma."
Art. 111-bis Disciplina dei crediti prededucibili (1)
I. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all’articolo 26. (abrogato il secondo comma) (2)
III. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. (3)
IV. I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. (4)
V. Se l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge.
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma abrogato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(4) Comma modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2), (3) e (4) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art.111-ter Conti speciali (1)
I. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
II. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
III. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 111-quater Crediti assistiti da prelazione (1)
I. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
II. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
(1) Articolo introdotto dall’art. 100 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 112 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente (1)
I. I creditori ammessi a norma dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.
(1) Articolo sostituito dall’art. 101 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 113 Ripartizioni parziali (1)
I. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
II. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.
III. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 102 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 113-bis Scioglimento delle ammissioni con riserva (1)
I. Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
(1) Articolo introdotto dall’art. 103 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 114 Restituzione di somme riscosse (1)
I. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di domande di revocazione.
II. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
(1) Articolo sostituito dall’art. 104 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 115 Pagamento ai creditori (1)
I. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
II. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 105 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 116 Rendiconto del curatore (1)
I. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.
II. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza [...] che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. (2)
III. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (3)
IV. Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.
(1) Articolo sostituito dall’art. 106 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Le modifiche di cui alle note 2 e 3 si applicano dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 117 Ripartizione finale (1)
I. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
II. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
III. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
IV. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
V. Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la
distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra i soli richiedenti.
(1) Articolo sostituito dall’art. 107 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
CAPO VIII
Della cessazione della procedura fallimentare Sezione I
Della chiusura del fallimento
Art. 118 Casi di chiusura
I. Xxxxx quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo (1);
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (2);
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33 (3).
II. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. (4) (5). La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato. (6)
(1) (2) (3) Numeri 1, 2, 4 modificati dall’art. 108 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma aggiunto dall’art. 108 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 con effetto dal 16 luglio 2006.
(5) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(6) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica a decorrere dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Art. 119 Decreto di chiusura
I. La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore (*) o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell’art. 17.
II. Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell’approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito. (1)
III. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. (2) Contro il decreto della corte d’appello il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all’articolo 17 per ogni altro interessato. (3)
IV. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato. (4)
V. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare. (5)
(1) Comma sostituito dall’art. 109 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma introdotto dall’art. 109 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(4) Comma aggiunto dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(5) Comma introdotto dall’art. 109 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(*) L'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi: 9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore: l'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Art. 120 Effetti della chiusura
I. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento. (1)
II. Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. (2)
III. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. (3)
IV. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile. (4)
V. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo xxxxx, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi. (5)
(1) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Comma sostituito dall’art. 110 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) (4) Comma introdotto dall’art. 110 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(5) Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 (entrata in vigore il 21 agosto 2015). La modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
Art. 121 Casi di riapertura del fallimento
I. Nei casi preveduti dai nn. 3 e 4 dell’articolo 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il Fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
II. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l’istanza: (1)
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi. (2)
III. La sentenza può essere reclamata a norma dell’art. 18. (3) (4)
IV. La sentenza è pubblicata a norma dell’art. 17.
V. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
VI. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
(1) Comma modificato dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Numero sostituito dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(3) Comma introdotto dall’art. 111 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. D.Lgs. 12 settembre 2007. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 122 Concorso dei vecchi e nuovi creditori
I. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
II. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)
(1) Comma sostituito dall’art. 112 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 123 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
I. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura. (1)
II. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento. (2)
(1) Comma modificato dall’art. 113 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 113 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Sezione II Del concordato
Art. 124 Proposta di concordato (1)
I. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. (2)
II. La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
III. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (3)
IV. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. (4)
(1) Articolo sostituito dall’art. 114 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(4) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2), (3) e (4) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori (1)
I. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma. (2) (3)
II. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. (4)
(5) Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma. (6)
III. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo xxxxx, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all’articolo 124, secondo xxxxx, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell’articolo 124, terzo comma. (7)
IV. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l’espletamento delle predette assemblee.
(1) Articolo sostituito dall’art. 115 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(3) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto gli ultimi due periodi del comma.
(4) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(5) Periodo sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(6) Gli ultimi due periodi di questo comma sono stati aggiunti dall'art. 61 della L. 18 giugno 2009, n.
69. La modifica si applica dal 4 luglio 2009.
(7) Comma sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008. (*)Le modifiche di cui alle note 2, 4 e 7 si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(*)Le modifiche di cui alle note 3 e 5 si applicano dal 19 dicembre 2012 anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e
dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori (1)
I. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
(1) Articolo sostituito dall’art. 116 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 127 Voto nel concordato (1)
I. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
II. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed accessori.
III. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
IV. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
X. Xxxx esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
VI. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.
VII. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
(1) Articolo sostituito dall’art. 117 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 128 Approvazione del concordato (1)
I. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Xxx siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (2)
II. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
III. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. (3)
IV. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo xxxxx, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima. (4)
(1) Articolo sostituito dall’art. 118 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 ha sostituito con il comma attuale i commi primo e secondo.
(3) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(4) Comma aggiunto dall'art. 61 della L. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica dal 4 luglio 2009
Art. 129 Giudizio di omologazione (1)
I. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
II. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. (2)
III. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
IV. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
V. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
VI. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 130 Efficacia del decreto (1)
I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129.
II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 131 Reclamo (1)
I. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
II. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
III. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall’articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
IV. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
V. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
VI. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
VII. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d’appello.
VIII. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
IX. L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
X. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
XI. La corte provvede con decreto motivato.
XII. Il decreto è pubblicato a norma dell’articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 132 intervento del pubblico ministero (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 133 Spese per omologazione (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 134 Rendiconto del curatore (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 135 Effetti del concordato
I. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
II. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.
Art. 136 Esecuzione del concordato
I. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. (1)
II. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
III. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. (2)
IV. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
(1) Comma modificato dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 123 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 137 Risoluzione del concordato (1)
I. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
II. Si applicano le disposizioni dell’articolo 15 in quanto compatibili.
III. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
IV. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.
V. La sentenza è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
VI. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
VII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
VIII. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 138 Annullamento del concordato (1)
I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
III. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 139 Provvedimenti conseguenti alla riapertura (1)
I. La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo 121.
(1) Articolo sostituito dall’art. 126 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 140 Gli effetti della riapertura
I. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
Art. 141 Nuova proposta di concordato (1)
I. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
(1) Articolo sostituito dall’art. 127 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
CAPO IX
Della esdebitazione (1)(2)
Art. 142 Esdebitazione (3)
I. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
II. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
III. Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa; (4)
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonchè le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
IV. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
(1) Capo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha sostituito, con effetto dal
16 luglio 2006, l’intero titolo II, capo IX del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. A differenza delle altre disposizioni del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che entrano in vigore il 1 gennaio 2008, le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169).
(2) Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
(3) Articolo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, l’intero titolo II, capo IX del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
(4) Lettera modificata dall’art. 10 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Art. 143 Procedimento di esdebitazione (1) (2)
I. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. (3)
II. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, l’intero titolo II, capo IX del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive
modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
(2) Con la sentenza 30 maggio 2008, n. 181, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Art. 144 Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti (1)
I. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l’esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. (2)
(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione:
«Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
Art. 145 Condanne penali che ostano alla riabilitazione (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 129 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione:
«Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
CAPO X
Del fallimento della società
Art. 146 Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata (1)
I. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
II. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
(1) Articolo sostituito dall’art. 130 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 147 Società con soci a responsabilità illimitata (1)
I. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
II. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
III. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell’articolo 15.
IV. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
X. Xxxx stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
VI. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 18. (2)
VII. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l’istante può proporre reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.
(1) Articolo sostituito dall’art. 131 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
Art. 148 Fallimento della società e dei soci (1)
I. Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
II. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
III. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
IV. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
X. Xxxxxxx creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
(1) Articolo sostituito dall’art. 132 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 149 Fallimento dei soci
I. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.
Art. 150 Versamenti dei soci a responsabilità limitata
I. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
II. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta
opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 133 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 151 Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria (1)
I. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
(1) Articolo sostituito dall’art. 134 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 152 Proposta di concordato
I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
II. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1)
III. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. (2)
(1) comma sostituito dall’art. 135 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. la modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) comma aggiunto dall’art. 135 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. la modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 153 Effetti del concordato della società
I. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. [...] (1)
II. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. (2)
(1) Comma modificato dall’art. 136 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 136 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 154 Concordato particolare del socio
I. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
CAPO XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (1)
Art. 155 Patrimoni destinati ad uno specifico affare (2)
I. Se è dichiarato il fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
II. Il curatore provvede a norma dell’articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
III. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.
(1) Rubrica sostituita dall’art. 137 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Articolo sostituito dall’art. 138 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006
Art. 156 Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza (1)
I. Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
II. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447- quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
III. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell’articolo 146.
(1) Articolo sostituito dall’art. 139 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 157 Accertamento del passivo (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (1)
(articolo abrogato)
(1) articolo abrogato dall’art. 140 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. la modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Art. 159 Concordato (1)
(articolo abrogato)
(1) Articolo abrogato dall’art. 140 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
CAPO I
Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 160 Presupposti per l'ammissione alla procedura (1) (2)
I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. (3)
III. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis. (4)
(1) Rubrica modificata dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(2) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(3) Comma aggiunto dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (1) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015.
La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
Art. 161 Domanda di concordato (1)
I. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.
II. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. (2) (3)