Associazione in partecipazione. Qualche ulteriore informazione merita il rapporto di “associazione in partecipazione”. Come è a molti noto il contratto di “associazione in partecipazione” è previsto e regolamentato dal codice civile (articoli da 2549 a 2554). Con tale contratto un soggetto (l’associante) attribuisce ad un altro soggetto (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in una prestazione di lavoro (art. 2549 c.c.). Si ricorda che l’associato può partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e immobili. Tale rapporto è stato, nel tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi e ciò anche in virtù dei fenomeni elusivi spesso accompagnati all’istituto. L’obbligo previdenziale dall’1/1/2004 è regolamentato dall’art. 43 del D.L. 269/2003, mentre quello assicurativo Inail è regolamentato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/1992, dal DPR 1124/1965. la tassazione dei compensi è regolamentata dal DPR 917/1986 e dagli artt. 25 e 26 del DPR 600/1973. Da ultimo si veda quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del X.X.xx. 10 settembre 2003 n. 276; secondo tale normativa occorre, per la liceità del rapporto, che all’associato che apporta prestazioni di lavoro deve essere riconosciuta un’effettiva partecipazione (cioè un effettivo potere di controllo sulla gestione dell’impresa) ed un’adeguata erogazione (evidentemente di eventuali utili). In assenza di tali elementi il rapporto viene ricondotto dal giudice nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, salvo che l’utilizzatore della prestazione non comprovi con adeguate attestazioni e documentazioni che il rapporto ricada in una delle tipologie di lavoro subordinato o autonomo previste e regolamentate dal decreto c.d. “Biagi”, si ha cioè la “conversione del rapporto”. In ragione delle finalità antielusive l’associazione in partecipazione rientra tra i contratti certificabili. Salvo gli aspetti contributivi e fiscali, non è prevista una forma particolare per la validità del contratto. Gli elementi essenziali del contratto di associazione sono: - L’attività imprenditoriale dell’associante a scopo di lucro (non può quindi essere utilizzato per le attività non a scopo di lucro né dai professionisti); - La natura aleatoria del compenso dell’associato; - L’assenza di un rapporto societario tra associante e associato. Non è prevista una durata particolare (che può essere legata alla realizzazione dell’affare), que...
Associazione in partecipazione. (ART. 53) Il X.Xxx. n. 81/2015, all’art. 53, ha previsto il definitivo e completo superamento dell’associazione in partecipazione in cui un associato sia una persona fisica e il relativo apporto consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Con norma transitoria sono fatti salvi, ma solo fino alla loro cessazione, quei contratti di associazione in partecipazione, in atto al 25 giugno 2015, nei quali, appunto, l’apporto dell’associato persona fisica consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Viene invece abrogata subito (cfr. art. 55, comma 1, lett. h, del d. lgs. n. 81/2015) la norma, prevista dalla “legge Fornero” (cfr. art. 1, comma 30, della legge n.92/2012), che introduceva una presunzione relativa di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quei rapporti di associazione in partecipazione, con apporto di lavoro, che non fossero pienamente conformi alla disciplina della precedente redazione dell’art. 2549 Cod. Civ.
Associazione in partecipazione. Per effetto dell’art. 53 D. Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’Associato sia una persona fisica, l’apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Premesso quanto precede, i Contratti di Associazione in Partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 81/2015 (cioè il 25 giugno 2015), nei quali l’Associato sia persona fisica e l’apporto consista in tutto o in parte in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi solo fino alla loro prima scadenza.
Associazione in partecipazione. “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (art. 2549 c.c.). Premesso quanto precede, i Contratti di Associazione in Partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 81/2015 (cioè il 25 giugno 2015), nei quali l’Associato sia persona fisica e l’apporto consista in tutto o in parte in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi solo fino alla loro prima scadenza.
Associazione in partecipazione. FISCO E PREVIdENZA ► FISCO E PREVIDENZA
Associazione in partecipazione. Il contratto di associazione in partecipazione lega un imprenditore chiamato associante e uno o più lavoratori, gli associati, che prestano il proprio lavoro o conferiscono beni all’associante. In cambio gli associati non ricevono uno stipendio, ma il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa. Con il decreto legislativo n.81 del 2015, non è più possibile per l’associato fornire una vera e propria prestazione lavorativa, a meno che l’associato non sia una impresa per cui saranno i dipendenti di quest’ultima a fornirla. L’imprenditore-associante opera nel mercato come entità unica e senza bisogno del parere degli associati. A questi è permesso solo di ottenere un rendiconto delle attività svolte per poter poi effettuare i dovuti controlli. La libertà contrattuale comunque rende possibile stabilire dei veri e propri poteri di controllo in capo agli associati. Il rapporto con i terzi invece è riservato in via esclusiva all’imprenditore associante, in quanto non viene mai a crearsi un nuovo centro di imputazione di diritti e doveri. La partecipazione agli utili è un diritto dell’associato se ovviamente l’impresa è in attivo, e devono essere effettivamente utili: sotto questo contratto potrebbe infatti nascondersi un rapporto di lavoro subordinato. Con la riforma Fornero del 2012, vengono descritte alcune ipotesi in cui si presume un rapporto di lavoro subordinato nascosto sotto il velo di associazione in partecipazione: la mancanza del rendiconto dell’associante, o l’attività svolta dall’associato che non ha connotati di lavoro autonomo. In questi casi l’apporto di lavoro viene considerato come lavoro subordinato vero e proprio, e come tale viene trattato, quindi, retribuzione e contribuzione adeguate. Nel caso invece che dalla gestione si verificassero delle perdite, l’associato risponde delle perdite in misura pari all’apporto dato all’associante, salvo che nel contratto si sia stabilito diversamente.
Associazione in partecipazione. “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (art. 2549 c.c.). Per effetto dell’art. 53 D.Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’Associato sia una persona fisica, l’apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Associazione in partecipazione. Contratto mediante il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può consistere in una prestazione di natura patrimoniale (es. conferimento di un bene o di un capitale) e/o di natura personale (es. realizzazione di un’opera o servizio oppure svolgimento di un’attività lavorativa). L'associante ha la gestione dell'impresa o dell'affare ed è titolare della responsabilità verso i terzi. L'associato partecipa al rischio d'impresa (il suo diritto agli utili dipende dall'andamento dell'impresa ed è esposto alle eventuali perdite nei limiti del suo apporto). Istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento su un conto individuale (c.d. conto ore) di ore prestate in eccedenza rispetto all’orario normale. Nel corso dell’anno i lavoratori possono accedere alla banca ore per fruire di riposi compensativi, secondo le modalità stabilita dai CCNL.
Associazione in partecipazione. (art. 7, c. 5 – art. 7 bis)
Associazione in partecipazione. Per effetto dell’art. 53 D. Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’Associato sia una persona fisica, l’apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.