Associazione in partecipazione Clausole campione

Associazione in partecipazione. Qualche ulteriore informazione merita il rapporto di “associazione in partecipazione”. Come è a molti noto il contratto di “associazione in partecipazione” è previsto e regolamentato dal codice civile (articoli da 2549 a 2554). Con tale contratto un soggetto (l’associante) attribuisce ad un altro soggetto (l’associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in una prestazione di lavoro (art. 2549 c.c.). Si ricorda che l’associato può partecipare all’impresa anche mediante capitale, beni e immobili. Tale rapporto è stato, nel tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi e ciò anche in virtù dei fenomeni elusivi spesso accompagnati all’istituto. L’obbligo previdenziale dall’1/1/2004 è regolamentato dall’art. 43 del D.L. 269/2003, mentre quello assicurativo Inail è regolamentato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 332/1992, dal DPR 1124/1965. la tassazione dei compensi è regolamentata dal DPR 917/1986 e dagli artt. 25 e 26 del DPR 600/1973. Da ultimo si veda quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del X.X.xx. 10 settembre 2003 n. 276; secondo tale normativa occorre, per la liceità del rapporto, che all’associato che apporta prestazioni di lavoro deve essere riconosciuta un’effettiva partecipazione (cioè un effettivo potere di controllo sulla gestione dell’impresa) ed un’adeguata erogazione (evidentemente di eventuali utili). In assenza di tali elementi il rapporto viene ricondotto dal giudice nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato, salvo che l’utilizzatore della prestazione non comprovi con adeguate attestazioni e documentazioni che il rapporto ricada in una delle tipologie di lavoro subordinato o autonomo previste e regolamentate dal decreto c.d. “Biagi”, si ha cioè la “conversione del rapporto”. In ragione delle finalità antielusive l’associazione in partecipazione rientra tra i contratti certificabili. Salvo gli aspetti contributivi e fiscali, non è prevista una forma particolare per la validità del contratto. Gli elementi essenziali del contratto di associazione sono: - L’attività imprenditoriale dell’associante a scopo di lucro (non può quindi essere utilizzato per le attività non a scopo di lucro né dai professionisti); - La natura aleatoria del compenso dell’associato; - L’assenza di un rapporto societario tra associante e associato. Non è prevista una durata particolare (che può essere legata alla realizzazione dell’affare), que...
Associazione in partecipazione. (ART. 53) Il X.Xxx. n. 81/2015, all’art. 53, ha previsto il definitivo e completo superamento dell’associazione in partecipazione in cui un associato sia una persona fisica e il relativo apporto consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Con norma transitoria sono fatti salvi, ma solo fino alla loro cessazione, quei contratti di associazione in partecipazione, in atto al 25 giugno 2015, nei quali, appunto, l’apporto dell’associato persona fisica consista, anche solo in parte, in una prestazione di lavoro. Viene invece abrogata subito (cfr. art. 55, comma 1, lett. h, del d. lgs. n. 81/2015) la norma, prevista dalla “legge Fornero” (cfr. art. 1, comma 30, della legge n.92/2012), che introduceva una presunzione relativa di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quei rapporti di associazione in partecipazione, con apporto di lavoro, che non fossero pienamente conformi alla disciplina della precedente redazione dell’art. 2549 Cod. Civ.
Associazione in partecipazione. “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (art. 2549 c.c.). Premesso quanto precede, i Contratti di Associazione in Partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 81/2015 (cioè il 25 giugno 2015), nei quali l’Associato sia persona fisica e l’apporto consista in tutto o in parte in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi solo fino alla loro prima scadenza.
Associazione in partecipazione. Per effetto dell’art. 53 D. Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’Associato sia una persona fisica, l’apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Premesso quanto precede, i Contratti di Associazione in Partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. 81/2015 (cioè il 25 giugno 2015), nei quali l’Associato sia persona fisica e l’apporto consista in tutto o in parte in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi solo fino alla loro prima scadenza.
Associazione in partecipazione. PROCEduRE E AdEmPImENTI
Associazione in partecipazione. CCIAA e FONDAZIONE consegnano all’associante il sistema, come sopra descritto e come già conosciuto dall’associante stesso in forza della partecipazione al bando sopra citato, per l’attività limitata ed esclusiva di presa in carico, utilizzazione e sviluppo del sistema stesso. A fronte di tale apporto, l’associante si impegna: a) gestire e promuovere personalmente (sono vietati la cessione o il subaffidamento in qualsiasi forma) il sistema a fini imprenditoriali e commerciali, in particolare mediante la prestazione a pagamento di servizi di informazione alle imprese e ai consumatori; b) pagare agli associati gli importi di cui al successivo art. 5) (royalties annuali fisse e parti variabili collegate ai ricavi futuri); c) effettuare il costante aggiornamento, sviluppo e manutenzione del sistema secondo le modalità proposte in sede di partecipazione al bando e quindi come da procedura allegata al presente contratto di cui forma parte integrante e con l’ausilio di soggetti adeguatamente titolati; d) svolgere tutte le attività necessarie per completare il percorso di accreditamento dell’Agenzia da parte di EBA (European Banking Authority); e) restituire i beni oggetto del contratto di Associazione in Partecipazione al termine dei 5 anni e/o comunque dopo la sua cessazione. Ai sensi dell’art. 2552 c.c. la gestione del sistema, la determinazione dei servizi ed i relativi corrispettivi da praticare, sono di competenza esclusiva dell’Associante, così come ogni responsabilità al riguardo.
Associazione in partecipazioneContratto con cui una parte (associante) attribuisce a un'altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, come corrispettivo di una determinata attività.
Associazione in partecipazione. Contratto mediante il quale un soggetto (associante) attribuisce ad un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari in cambio di un determinato apporto, che può consistere in una prestazione di natura patrimoniale (es. conferimento di un bene o di un capitale) e/o di natura personale (es. realizzazione di un’opera o servizio oppure svolgimento di un’attività lavorativa). L'associante ha la gestione dell'impresa o dell'affare ed è titolare della responsabilità verso i terzi. L'associato partecipa al rischio d'impresa (il suo diritto agli utili dipende dall'andamento dell'impresa ed è esposto alle eventuali perdite nei limiti del suo apporto).
Associazione in partecipazione. “Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” (art. 2549 c.c.). Per effetto dell’art. 53 D.Lgs. 81/2015, nel caso in cui l’Associato sia una persona fisica, l’apporto non potrà consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
Associazione in partecipazione. Contratto compartecipativo regolamentato da art. 2549 cc e segg: ➞ Solo all’associante spetta la gestione dell’impresa o dell’affare (art. 2552 c.c.) e solo verso questo i terzi assumono diritti e obbligazioni (art. 2551 c.c.) ➞ All’associato viene corrisposto una quota degli utili dell’impresa in cambio di un determinato apporto di lavoro (art. 2554 c.c.) ➞ All’associato viene riconosciuto un potere di controllo sulla gestione dell’associante, potere che si formalizza con l’obbligo dell’associante di consegnare periodicamente un rendiconto di gestione sull’attività o sull’affare compiuto. (art. 2552 c.c.) ➞ Salvo patto contrario, l’associato si assume parte del rischio di impresa, partecipando alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, nel limite del proprio apporto (art. 2553 c.c.) @PaoloStern xxx.xxxxxxxxxx.xx