REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Risorse Finanziarie e Strumentali.
Affari generali e rapporti con i livelli di governo Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
Sezione Gare
CIG 72524753B3 - CUP I63G17000080006
Affidamento del servizio di gestione di strumenti finanziari previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria.
DISCIPLINARE DI GARA
relativo a prescrizioni e modalità per la partecipazione alla gara, per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della procedura aperta
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Umbria – Giunta regionale (di seguito denominata Regione o Amministrazione regionale), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto per l’affidamento del servizio di gestione di strumenti finanziari previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato.
I servizi oggetto del presente appalto sono servizi di natura prettamente intellettuale, conseguentemente, non trova applicazione l’art. 50 e l’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 11977 del 16.11.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 35, 60 e 95, comma 2, del Codice.
Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17.11.2017, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 22.11.2017, sul profilo di committente: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il costo della pubblicazione del bando di gara è pari ad € 3.475,53 IVA e marche da bollo incluse. Il costo della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione di appalto, al momento non può essere quantificato, solitamente è analogo a quello del bando di gara. La Regione renderà noto all’aggiudicatario l’esatto importo.
Per quanto non specificamente contenuto nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. È facoltà della Regione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. L’offerta vincolerà il concorrente per 6 mesi dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Regione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Regione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, la Regione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei servizi, alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
L'aggiudicazione del servizio, la non aggiudicazione o l'annullamento della gara si intendono deferiti alle decisioni della Stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di verificare nei confronti dei concorrenti, così come dell’affidatario, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l’acquisizione della relativa documentazione. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consiste nell’esclusione dalla gara, nell’escussione della cauzione provvisoria oltre alle conseguenze previste per le dichiarazioni false. Il concorrente che risulti aggiudicatario qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni. L’affidatario deve garantire, in corso d’opera, il permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonchè gli oneri fiscali. Tutti i calcoli sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque.
Pubblicazione della documentazione di gara
L’Amministrazione regionale mette a disposizione sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx l’accesso gratuito, illimitato e diretto a tutti i documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
c) Modulistica per la partecipazione
d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati
e) Schema di contratto
Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx, entro il 18.12.2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 20.12.2017.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Lingua della documentazione da produrre
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.
Codice identificativo della gara
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 72524753B3.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Responsabile del procedimento
Per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento, il Xxxx. Xxxxxx Xxxx.
Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’amministrazione regionale e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo xxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx; diversamente l’Amministrazione regionale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
ll presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione di strumenti finanziari previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria, come meglio specificato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
L’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel Capitolato. Al presente contratto si applica l’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’importo complessivo massimo presunto per l’espletamento del servizio, rapportato alla durata del contratto, è stato stimato in € 3.754.753,51 IVA esclusa. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
L’appalto è finanziato con fondi comunitari a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
3. REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Per la partecipazione alla gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere:
a) requisiti di idoneità professionale;
b) requisiti di capacità tecniche e professionali.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale il concorrente, se operatore economico italiano o di altro stato membro residente in Italia, deve:
1. essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 oppure essere iscritto all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
• il requisito di cui alla lettera a.1) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
• il requisito di cui alla lettera a.2) deve essere posseduto dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016:
• il requisito a.1) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
• il requisito di cui alla lettera a.2) deve essere posseduto dal consorzio.
Ai fini della sussistenza del requisito di capacità tecniche e professionali il concorrente deve dimostrare:
1. di avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per interventi a favore del capitale di rischio di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
2. di avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per il rilascio di garanzie a favore di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative disposizioni di settore.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, nelle ipotesi di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del decreto sopra citato, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In ragione di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che gli importi sopra indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti. I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e proporzionalità. Proprio per assicurare un livello adeguato di concorrenza è stato presa in considerazione la prova relativa ad attività di gestione effettuata in un periodo di cinque anni.
In caso di partecipazione di imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea ai sensi dell’art. 5, comma 1, e 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesta la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella Deliberazione ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali richiesti agli Operatori attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC salvo che nei casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione elencata dal comma 1 del predetto art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 dovrà essere allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’
Le condizioni di partecipazione e i requisiti minimi di ammissibilità richiesti ai concorrenti sono:
• proprie generalità, data e luogo di nascita, dati fiscali, recapito;
• dati identificativi dell’operatore economico, denominazione, partita IVA, codice fiscale, indirizzo postale, domicilio fiscale, domicilio eletto, persone di contatto, telefono, indirizzo e- mail, indirizzo PEC, eventuale indirizzo internet, numero di fax il cui utilizzo è autorizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura;
• indicare se l’operatore economico è una microimpresa, oppure una impresa piccola o media;
• iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con espressa indicazione della camera di commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza. Per i concorrenti non residenti in Italia, iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;
• iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 oppure iscrizione all’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010;
• avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per interventi a favore del capitale di rischio di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
• avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per il rilascio di garanzie a favore di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
• dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
• assicurare, per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro coerente con i profili professionali e le risorse umane impiegate indicati nell’offerta tecnica;
• assumere gli impegni indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in particolare quelli previsti agli artt. 4 e 5;
• dichiarazione in ordine alla remuneratività dell’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
• dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dall’Amministrazione regionale, accessibile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00/000000/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+regione+umbria/8ca7779d-9ef2-4388-981b-2064f289cd7d
• accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare;
• avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonchè delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
• aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
• dichiarazione che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle x.x.xxxxx list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;
• dichiarazione che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 - ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
• dichiarazione che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui l’art. 35 del d.l.
n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
• non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• indicazione che nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 del Codice;
• indicazione dei nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e dichiarazione che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
• indicazione dell’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto. In caso affermativo, occorre obbligatoriamente:
o dichiarare che l’affidatario del subappalto non partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
o dichiarare che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
o indicare i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare, con la relativa quota, espressa in percentuale, sull’importo contrattuale;
o indicare la terna dei subappaltatori;
o dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
• versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 140,00;
• documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 10, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva;
• nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice;
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice
►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati);
►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
(oppure)
Nel caso di cui all’art.110, comma 5, del Codice
►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
►dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto;
►dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
►dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
Nel caso di partecipazione in forma associata
• per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
►dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48 , comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
• nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo
►dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art.48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
►dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 -quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
►dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
►dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandata ria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
• impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 6 mesi dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta;
• osservare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
• attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e) del medesimo decreto, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni dell’art. 48 del Codice trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati per le prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
5. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) il concorrente indichi all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare;
d) il concorrenti indichi la terna dei subappaltatori;
e) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
La Stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Con riferimento a quanto previsto alla lett. e) del presente articolo, ognuno dei subappaltatori interessati dovrà:
• compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI;
oppure
• rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 Del Codice.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
• devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
• potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
• devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione di punteggi:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A. Offerta tecnica | 70 |
B. Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
Nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del Codice, i punteggi saranno attribuiti dalla Commissione di aggiudicazione, nominata dalla Stazione appaltante secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 790 dell’11/07/2016 pubblicata al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00/0000000/XXXxx.x000xxxxx%0000.00.0000/0x00x0x0- b2a7-4f89-9e3b-26452fde9300
sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione di seguito indicati:
N° | Criteri generali | Punti max | Sub criteri | Punti Max | |
1 | Qualità della proposta di piano di attività presentato | 30 | 1.1 | Mercato delle imprese potenzialmente raggiungibili | 5 |
1.2 | Criteri, modalità, termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa | 10 | |||
1.3 | Soggetti cofinanziatori | 5 | |||
1.4 | Giustificazione ed utilizzo previsto del contributo dei Fondi strutturali | 5 | |||
1.5 | Politica dello strumento di ingegneria finanziaria relativa all’uscita dagli investimenti a favore di imprese | 5 |
2 | Modalità di effettuazione del servizio richiesto | 35 | 2.1 | forme di pubblicità previste e bacino di utenza raggiungibile | 3 |
2.2 | Qualità dei profili professionali e delle risorse umane impiegate intesa come requisiti di istruzione ed esperienza del personale offerto per lo svolgimento del servizio (valutazione curriculum) | 5 | |||
2.3 | giornate-uomo impiegate mensilmente ed in via esclusiva per l’effettuazione del servizio | 2 | |||
2.4 | tempi necessari per lo svolgimento dell’attività istruttoria | 3 | |||
2.5 | attività di accompagnamento ed assistenza previste a favore delle imprese beneficiarie anche come attività aggiuntiva rispetto a quella prevista dai presente servizio (modalità, giornate uomo impiegate) | 5 | |||
2.6 | capacità di costituire una rete di rapporti col sistema finanziario locale volti a massimizzare l'efficacia e l'efficienza degli interventi | 7 |
realizzati dal Fondo ed a svolgere l’operatività sulla base di livelli di “gearing” che siano almeno in linea con quelli storici | |||||
2.7 | validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi | 7 | |||
2.8 | nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse | 3 | |||
3 | Ammontare di risorse finanziarie private aggiuntive rispetto alle soglie minime previste | 3.1 | ammontare di risorse finanziarie private aggiuntive per interventi a favore del capitale di rischio rispetto alla soglia minima del 50% punti attribuiti sulla base della seguente formula: Punteggio = (percentuale risorse aggiuntive da valutare/percentuale massima risorse aggiuntive)*5; | 5 | |
Totale | 70 | 70 |
In relazione ai criteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 indicati nella tabella sopra riportata, si rappresenta che gli elementi di valutazione delle offerte di carattere qualitativo richiedono una valutazione discrezionale da parte della Commissione di aggiudicazione.
Per l’attribuzione dei punteggi di tali elementi qualitativi, si utilizzerà la seguente formula:
C(a) = ∑n [ Wi * V(a)i ] Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio massimo attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) , variabile tra 0 e 1;
∑n = sommatoria
Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.
In particolare, l’attribuzione del coefficiente avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:
Eccellente | 1 |
Ottima | 0,8 |
Buona | 0,6 |
Discreta | 0,4 |
Sufficiente | 0,2 |
Insufficiente | 0 |
Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Per l’elemento di natura quantitativa, i punteggi saranno attribuiti in relazione a quanto indicato nella tabella per il sub-criterio 3.1.
La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta economica in base alla seguente formula:
punteggio attribuito al concorrente i-esimo = (remunerazione minima / remunerazione da valutare)
* 30.
La remunerazione è calcolata come media ponderata delle percentuali offerte con l’ammontare dei diversi fondi.
Il punteggio totale sarà determinato dalla somma dei punteggi per gli elementi qualitativi e dei punteggi per gli elementi quantitativi.
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA STESSA
Le offerte e la relativa documentazione , redatte in lingua italiana, devono pervenire al seguente indirizzo: Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate – Via Xxxxx Xxxxxxxx, 61, 06124 – Perugia – Italia – entro il termine perentorio fissato nel punto IV.2.2) del bando di gara.
Non saranno in alcun caso, prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. Le offerte devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, in quest’ultimo caso la consegna potrà avvenire tutti i giorni
xxxxxxx, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Il martedì e mercoledì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Xxx X. Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, parziali, in aumento rispetto all’importo a base di gara o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle prescrizioni della documentazione di gara.
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo, il numero di fax, il codice fiscale, l’indirizzo PEC del concorrente e la dicitura " NON APRIRE – CIG 72524753B3 – Offerta di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di strumenti finanziari previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria”, oltre al giorno e all'ora fissato per il ricevimento delle offerte.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.
Non sarà valida alcuna offerta, pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il plico di cui sopra, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta Tecnica” e “C – Offerta economica”.
8.1 - Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta, la seguente documentazione e/o dichiarazione/i:
1) istanza di partecipazione alla gara e la/le dichiarazione/i sostitutiva/e relativa alle condizioni di partecipazione e requisiti minimi di ammissibilità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. - come da modelli appositamente predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 - Concorrente singolo e Allegato 2 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario/Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete/Geie), legalizzata con contrassegno telematico da € 16,00.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Al modello, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal d.p.r. n. 445/2000. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
le attestazioni contenute nell’istanza di partecipazione, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx0000
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, commi 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
L’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, commi 1 e 2, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all’art. 80, co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.
2) Prova documentale di avvenuto versamento della contribuzione di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità, per il seguente importo: € 140,00.
3) In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente allega quanto contenuto nel medesimo articolo, come specificato all’art. 12 del presente disciplinare;
4) Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del presente disciplinare, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016;
5) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.7.2016 n. 3, ha adottato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27-7-2016.
Le suddette Xxxxx guida recano, in allegato, il modello di DGUE adattato alla legislazione nazionale, che viene pertanto allegato anche al presente disciplinare.
Il concorrente potrà pertanto utilizzare il modello di DGUE, anche in sostituzione degli allegati 1 e 2 del presente disciplinare ma, in tal caso, si sottolinea che il concorrente dovrà avere massima cura nell’integrare il predetto modello DGUE con le dichiarazioni di requisiti e informazioni richieste dal presente disciplinare e riportati nei citati modelli.
8.2 - Nella busta “B – Offerta Tecnica” deve essere contenuta, la seguente documentazione:
L’offerta tecnica deve contenere la seguente documentazione:
• una Relazione tecnica che sia coerente con quanto previsto nel Capitolato e con le attività richieste nello stesso documento al soggetto gestore e che sviluppi in modo chiaro gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica. La Relazione tecnica dovrà essere strutturata sulla base del seguente schema:
a) Esperienza nell'attuazione di Strumenti Finanziari;
b) Struttura organizzativa e Governance dedicata allo svolgimento del servizio (articolazione della struttura complessiva, assetto organizzativo per singola fase del servizio e singolo SF/Intervento, modello di presidio territoriale al fine di supportare i destinatari finali). Per ciascuna figura professionale componente il gruppo di lavoro deve essere presentato un curriculum vitae, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, debitamente sottoscritto dal quale si evinca oltre i dati anagrafici, la qualifica, i titoli di studio e le esperienze professionali maturate, così da poterne considerare l’effettiva qualificazione coerente con le esigenze del servizio richiesto;
c) Sistema di Gestione e Controllo (struttura del sistema e modalità di scambio elettronico dei dati; modalità di verifica dei dati, di produzione e rilascio della reportistica e presidi di sicurezza dei dati e processi di archiviazione documentale; modalità di prevenzione e governo dei conflitti di interesse);
d) Metodo di individuazione dei destinatari finali (modalità tecniche di valutazione del merito dei Destinatari Finali per l’accesso per singolo SF/Intervento ed efficacia strumentazione di supporto; strumentazione di supporto all’applicazione delle modalità tecniche; modalità di aggiornamento e verifica dell'efficacia del sistema di individuazione; risultati raggiunti nella gestione di interventi precedenti);
e) Condizioni di sostegno ai Destinatari Finali (tempestività del perfezionamento delle procedure di concessione del sostegno e livello di standardizzazione; misure di accompagnamento che precedono e seguono la decisione di investimento, incluso il sistema di interfaccia con i Destinatari Finali e gli strumenti di supporto dedicati);
f) Complementarietà della gestione degli SF/Intervento e servizi aggiuntivi (integrazione del Servizio con l'attività ordinaria svolta dall'offerente; servizi aggiuntivi proposti rispetto al Servizio richiesto);
g) descrizione dei rapporti con il sistema finanziario locale;
h) l’ammontare di risorse finanziarie private aggiuntive rispetto alle soglie minime previste.
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura notarile, generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
8.3 - Nella busta “C – Offerta Economica” deve essere contenuta:
Una apposita busta sigillata, contenente l’offerta economica redatta sul modello appositamente predisposto dalla Stazione appaltante “Modello di offerta economica”, allegato al presente disciplinare quale sua parte integrante (Allegato 3), legalizzato con contrassegno telematico da € 16,00.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico deve indicare i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, l’operatore economico non è tenuto ad indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera.
Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino le percentuali indicate all’art. 7 dei capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale quanto indicato in lettere.
Il modello non può presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante. Non sono ammesse offerte economiche condizionate o espresse in modo indeterminato. Si specifica che tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura notarile, generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE.
Nel caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE già costituiti, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il modello deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il
modello deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
La busta C – Offerta Economica non deve contenere al suo interno altri documenti.
9. SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara, in seduta pubblica, ha inizio nel giorno e nel luogo indicati al punto IV.2.7) del bando, alla presenza del Presidente di gara e dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione appaltante fino al giorno antecedente la data fissata. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Presidente di gara nella prima seduta, procederà:
• alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, e una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, apponendo in calce alla documentazione presentata, assieme all’Ufficiale Rogante, la propria sigla;
• a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
• a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
• ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
• in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, con le modalità indicate nel successivo art. 13.
• in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, a richiedere, nei limiti e ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
• ai sensi dell’art.85, co.5, del Codice, il Presidente di gara può chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
• In seduta pubblica si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
• In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 7 del presente disciplinare.
• Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno comunicati i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; si procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
• Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, si procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all’attribuzione dei punteggi complessivi.
• Qualora venga accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà alla loro esclusione.
• All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
• Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando siano presenti le condizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo, si chiude la seduta pubblica e ne viene data comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
• All’esito delle operazioni di cui sopra, viene redatta la graduatoria definitiva che verrà trasmessa al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.
• nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio con estrazione in seduta pubblica.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
10. CAUZIONI E GARANZIE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a € 75.095,07.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell’art. 93 del Codice.
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari (Tesoreria Regionale, gestita dalla Unicredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge - IBAN IT 48 L 02008 03033 000029502707);
c. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia :
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del medesimo decreto in favore della Stazione appaltante;
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
• essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• riportare l’autentica della sottoscrizione;
• avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
• qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
• prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) l’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 in favore della Stazione appaltante. Il comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dll’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del D.Lgs. 50/2016, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Il concorrente deve presentare all’atto di presentazione dell’offerta, il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante evidenza del codice identificativo gara (CIG) e della data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell’offerta. Il contributo è dovuto per un importo pari a € 140,00. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il versamento è unico e deve essere effettuato dal mandatario.
12. AVVALIMENTO
L’operatore economico, singolo, consorziato o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lett. f) del codice, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara;
b. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d. contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto sopra citato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
14. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI SELEZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e del requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto all’art. 3 del presente disciplinare, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016, la documentazione dimostrativa del requisito indicata all’art. 3 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.
Tutti gli altri requisiti speciali di partecipazione di cui all’art. 3 del presente disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso le seguenti referenze:
− quanto al requisito relativo all’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) e altri soggetti che possono esercitare in Italia attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 oppure nell’Albo unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/93, come modificato dal D.Lgs. 141/2010, mediante idonea documentazione inserita nel sistema AVCpass dagli operatori economici;
− quanto all’avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per interventi a favore del capitale di rischio di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, mediante la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici a favore dei quali è stata svolta l’attività di gestione inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori economici;
− quanto all’avere svolto attività di gestione di fondi pubblici per il rilascio di garanzie a favore di PMI per un importo non inferiore ad € 5.000.000,00, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, mediante la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti pubblici a favore dei quali è stata svolta l’attività di gestione inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori economici.
15. ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, XXX xxxxxxx, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1, del Codice. L’importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall’art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall’art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Autorità;
- comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali.
In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad un condotta connotata da dolo o colpa grave, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
16. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare periodicamente il sito xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara.
Il concorrente quindi, con l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della Stazione Appaltante.
17. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato X.Xxx..
18. CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l’operatore economico, relative agli obblighi contrattuali ed all'interpretazione ed esecuzione degli stessi, saranno devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria competente, escluso l’arbitrato. In tal caso il Foro competente sarà quello di Perugia.