Contract
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | I |
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Protocollo N.0005394/2018 del 20/03/2018 Firmatario: XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXX XXXX'XXXX |
Convenzione tra i Comuni di Collecchio, Felino, Sala Baganza, Traversetolo e l’Unione Pedemontana Parmense per il conferimento delle funzioni relative ai servizi turistici - di cui alla legge Regionale 25 Marzo 2016, n. 4 -
TRA
Il Comune di Collecchio, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Xxxxx Xxxxxxx nato a Parma il 22.07.1962 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Collecchio, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2018;
Il Comune di Felino, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig.ra Xxxxx Xxxxx nata a Parma il 03.05.1972 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Felino, autorizzata in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2018;
Il Comune di Sala Baganza, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Xxxx Xxxxx nato a Parma il 09.08.1965 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Baganza, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07.02.2018;
Il Comune di Traversetolo, rappresentato dal Sindaco pro – tempore – Sig. Xxxxxx Xxxx’Xxxx nato a Parma il 28.08.1970 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Traversetolo, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2018;
E
L’Unione Pedemontana Parmense, rappresentata dal Presidente pro-tempore - Sig.ra Xxxxx nata a Parma il 03.05.1972 (codice fiscale XXXXXX00X00X000X) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense con sede a Xxxxxxxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxx x. 0, autorizzato in forza della deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 13.03.2018;
Premesso:
- Che la legge regionale 25/03/2016 n.4 all’art. 12, comma 2, istituisce le destinazioni turistiche di interesse regionale, ai fini della promo commercializzazione del turismo dell’Xxxxxx-Romagna;
- Che la legge regionale n. 4/2016 all’art. 12, comma 3, prevede che le destinazioni turistiche siano Enti Pubblici strumentali degli Enti Locali ai sensi dell’art.11-ter del d.lgs 23 Giugno 2011, n. 118, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di Commercio e qualsiasi altra
amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall’Istat come pubbliche ;
- Che la Provincia di Parma ha istituito - con delibera di Consiglio Provinciale del 7 Febbraio 2017,
n.3 - congiuntamente alle Provincie di Reggio Emilia e di Piacenza, la destinazione Turistica di cui all’art. 12 comma 2 Legge Regionale n. 4/2016, dal nome “Emilia”, composta dalle suddette tre province e dai soggetti di cui all’art. 12 comma 3, appartenenti al territorio delle province interessate , che intenderanno successivamente aderirvi;
- Che le Unioni dei Comuni possono aderire alla destinazione Turistica solo in presenza di conferimento da parte dei comuni aderenti all’Unione di specifica delega dei servizi turistici;
- Che il comune di Montechiarugolo ha chiesto un ulteriore periodo di riflessione e di approfondimento prima di trasferire la funzione all’Unione;
- Che ai sensi dell’art.8, comma 7, dello statuto all’unione può essere conferita la gestione di parte di servizi o funzioni, da parte di almeno tre comuni;
Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione disciplina la gestione associata tramite l’Unione Pedemontana Parmense dei servizi attribuiti ai Comuni dalla Legge Regionale 25 Marzo, 2016, n. 4. I comuni di Collecchio, Felino,Sala Baganza e Traversetolo perseguono l’obiettivo dell’ottimale svolgimento dei medesimi servizi sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Art. 2 - Attività trasferite
Con riferimento all’art. 4 della Legge Regionale n. 4/16 , all’Unione Pedemontana Parmense compete la valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio. Nell’ambito di tali servizi l’Unione :
a) Coordina i servizi turistici di base, presenti nei comuni, relativi all’accoglienza, che comprende in particolare l’assistenza ai turisti e l’informazione di carattere locale ;
b) Coordina le manifestazioni di intrattenimento o le altre iniziative di animazione o di promozione turistica di interesse locale. A tal fine può avvalersi anche delle Pro-Loco e di altri organismi operativi sul territorio;
c) Può far parte della rete integrata di servizi di informazione turistica di interesse regionale;
d) Collabora per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di sistema informativo sulla ricettività , attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture ricettive, nonché per la vigilanza e controllo nelle materie delegate alle Provincie e alla Città metropolitana di Bologna previste nella legge regionale n.13 del 2015;
e) Svolge le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di propria competenza ed applica le relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale n. 21 del 1984;
f) Svolge funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali di cui alla legge regionale 1 Febbraio 2000 n. 4 (Norme per la disciplina dlle attività di animazione e di accompagnamento turistico) ;
g) Svolge inoltre l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle strutture ricettive di cui alla legge 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità), alle agenzie di viaggio e turismo, alla comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
L’Unione Pedemontana Parmense svolgerà ogni altra funzione prevista dalla legge che sia a carico dei Comuni.
Art. 3 – Xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
0) Xx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx dell’Unione Pedemontana Parmense è collocata presso il Comune di Sala Baganza.
Art. 4 – Decorrenza e durata della convenzione
1) L’entrata in vigore della presente convenzione decorre dalla stipula ed ha durata pari a quella dell’Unione Pedemontana Parmense.
Art. 5 – Contenuti e periodicità delle informazioni tra Comuni ed Unione Pedemontana
1) L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento delle gestioni.
2) Entro il 31-12 di ogni anno la Giunta dell’Unione approva il piano delle attività di cui all’art. 2 lettera b), dell’ anno successivo, che vengono programmate e promosse dall’Unione Pedemontana Parmense .
Art. 6 – Organizzazione e Dotazione Organica
1) L’Unione nell’ambito della propria potestà organizzativa costituisce una DMO con deliberazione della Giunta dell’Unione.
2) La Destination Management Organization (DMO) è un’organizzazione che viene costituita al fine di promuovere una destinazione turistica. Ha principalmente la funzione di favorire l’integrazione dei servizi offerti dagli operatori che agiscono all’interno della filiera turistica locale, al fine di contribuire alla definizione di un prodotto turistico il più possibile unitario. Promuove, a tal fine, iniziative volte a stimolare la collaborazione fra gli operatori turistici locali e le imprese di intermediazione turistica.
3) La dotazione organica della DMO viene annualmente determinata con il piano delle risorse umane dell’Unione e, in accordo con i Comuni interessati, si procederà al reclutamento di eventuale personale attraverso l’istituto del comando e/o del trasferimento, e/o dell’incarico esterno.
4) Il responsabile della DMO verrà nominato dal Presidente dell’Unione nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di personale.
Art.7 – Azioni
1) Le aree di contenuto dell’ attività di Destination Management possono essere raggruppate attorno ad alcuni obiettivi di medio/lungo termine, quali:
• La definizione di un piano strategico di sviluppo dell’offerta, che consenta di individuare opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati di clientela;
• L’aumento della scala dimensionale dell’offerta promuovendo la collaborazione fra gli attori locali e trasferendo ad essi competenze significative in relazione all’innovazione dell’offerta e dell’attività di marketing come elementi indispensabili per competere sul mercato turistico;
• La promozione di politiche della qualità dell’offerta;
• La considerazione del vincolo di sostenibilità dell’offerta turistica;
• La coerenza e l’integrazione con la politica turistica del territorio.
Art. 8 – Rapporti finanziari
1) Le entrate afferenti al Servizio Turistico sono costituite da :
a) Trasferimenti della Regione, dalla provincia, dalla Destinazione Turistica “Emilia” o da altri Enti Pubblici o Privati;
b) entrate derivanti dalla istituzione da parte dell’Unione Pedemontana Parmense della Tassa di Soggiorno, che andranno a copertura delle spese di carattere generale del servizio;
c) Contributi dei Comuni della Pedemontana per eventi di carattere sovracomunale, che coinvolgono direttamente o indirettamente tutti i comuni che sottoscrivono il presente accordo; in caso di eventi locali che non coinvolgano direttamente o indirettamente i suddetti Comuni, ogni ente avrà discrezionalità nel partecipare alla contribuzione dell’evento;
2) Le uscite del Servizio Turistico sono costituite da :
a) Spese generali relative al personale, alle attrezzatura o a qualsiasi attività che non sia imputabile a specifiche manifestazioni di carattere comunale locale, le spese relative saranno imputate in base alla popolazione residente;
b) Spese relative ad eventi che hanno carattere sovracomunale.
3) Insieme al documento di programmazione annuale di cui all’articolo 5, comma 2, la Giunta approverà un piano- economico relativo al piano delle attività annuali e le fonti di finanziamento, in base alla classificazione di cui ai precedenti commi 1) e 2) .
Art. 9 - Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell’Unione
1) Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal consiglio comunale di un comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto il Comune prevede, d’intesa con L’Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.
2) L’Unione, con la delibera consiliare di presa d’atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei Comuni aderenti ai fini della prosecuzione della gestione associata del servizio.
3) Ogni Comune, con le modalità indicate nello statuto, può recedere unilateralmente dall’Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.
Art. 10 - Controversie
1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione di questa convenzione, deve essere cercata prioritariamente in via bonaria.
2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al foro competente di Parma.
ART.11 - Trattamento dati personali
1) In relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni il Servizio Associato viene espressamente delegato con il presente atto ad effettuare ogni trattamento dei dati personali che sia necessario ai fini della realizzazione dell’attività che forma oggetto della presente convenzione, in relazione ai quali titolari del trattamento rimane l’Ente aderente.
ART.12 - Rinvio
1) Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.