Decorrenza e durata della convenzione. La presente Convenzione ha la stessa durata del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FNSI-ANSO-FISC, con decorrenza dal 01/07/2021 e fino al 30/06/2024
1. In tutti i casi di cessazione, anche parziale, dell’attività, riorganizzazione o ristrutturazione aziendale e stato di crisi aziendale l’azienda presenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art. 26, nonché tramite ANSO o FISC alla FNSI, un piano di interventi finalizzato alla gestione dei processi e degli organici giornalistici.
2. Nei casi di crisi aziendale per i quali l'azienda intenda anche richiedere l'applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi delle norme di legge, l’azienda, salvo i casi di cessazione di attività, presenterà alla rappresentanza sindacale, di cui all’art. 26, nonché tramite ANSO o FISC alla FNSI, il piano di ristrutturazione/riorganizzazione che sarà finalizzato al risanamento economico, all'avvio di una gestione equilibrata ed a prospettive di consolidamento e sviluppo dell'iniziativa editoriale e preciserà le cause che determinano la contrazione lavorativa, l'entità e la durata prevedibili di tale contrazione ed il numero dei giornalisti interessati. Il piano di ristrutturazione dovrà contenere indicazioni sul tipo di crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento economico dell'azienda in base ai dati di bilancio approvati. La presentazione del piano costituisce adempimento all'onere di comunicazione previsto dall’art. 24 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
3. Su richiesta di una delle parti, l'azienda e la rappresentanza sindacale procederanno ad un esame congiunto della situazione per definire la nuova organizzazione del lavoro redazionale, in relazione alle sue esigenze qualitative e quantitative, e le necessità di organico ad essa conseguenti. Le parti potranno convenire sul coinvolgimento del Direttore in merito all'oggetto del presente punto o in relazione ai punti 5 e 8 del presente accordo.
4. In rapporto alle eccedenze occupazionali risultanti le parti verificheranno, le possibilità di di attivazione degli ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà o Cassa Integrazione). Saranno altresì verificate le occasioni di mobilità nell’ambito di altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, l’azienda procederà all’utilizzazione degli ammortizzatori sociali tenuto conto delle proprie esigenze e sentite le osservazioni della rappresentanza sindacal...
Decorrenza e durata della convenzione. 1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.
2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA e per conoscenza alla Prefettura di Roma. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Xxxxx risulti già pubblicato, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
Decorrenza e durata della convenzione. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a ……………………. (massimo di 24 mesi); La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti; Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.
Decorrenza e durata della convenzione. 1. Il presente accordo decorre dalla data del [definita congiuntamente dagli enti convenzionati] e avrà termine il 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo mediante adozione di atti formali da parte delle amministrazioni interessate.
Decorrenza e durata della convenzione. La presente convenzione ha decorrenza dalla stipula, ed ha durata di 6 anni. Essa sostituisce in toto la precedente convenzione stipulata con la ex Comunità Montana Valle Susa e Xxx Xxxxxxx, che per successione giuridica ha regolato i rapporti sino ad ora. Alla scadenza potrà essere rinnovata per analogo periodo in base a espresso consenso degli organi assembleari dei tre Enti. La convenzione può cessare anticipatamente per mutuo consenso degli enti .
Decorrenza e durata della convenzione. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”. L’esercizio unificato del servizio decorre dal 01.03.2010.
Decorrenza e durata della convenzione. La presente Convenzione ha decorrenza dal 18/04/2008 e scadenza il 17/04/2028. La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra in una de le ipotesi di decadenza previste da l'art. 10 de la legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè si verifichi la fattispecie individuata da l'art. 10, comma 3 de la delibera n. 90/07 .
Decorrenza e durata della convenzione. 1) La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e decade dopo il collaudo dell’opera e alla data della riconsegna dei lavori.
Decorrenza e durata della convenzione. La presente Convenzione ha durata dal …..…………………………… al , nel rispetto del limite di tempo di cui all’art. 7, comma 1 dell’allegato A della DGR n. 593/2018. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei TIS già attivati entro la data di scadenza della stessa e delle loro eventuali successive proroghe.
Decorrenza e durata della convenzione. Il contratto ha la durata indicata in frontespizio della polizza e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti. Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2016 e successivamente verrà corrisposto in rata annuale. Si conviene inoltre che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto anche ad ogni scadenza annua con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 3 mesi di anticipo. Al 31/12 di ogni anno viene fissata la data di ricorrenza annuale di riferimento per il nuovo calcolo dei premi. Gli iniziali aventi diritto entreranno in assicurazione con effetto dalle ore 00.00 del 01/01 , dietro pagamento del relativo premio, come specificato al successivo punto. Per gli Assicurati che entreranno in garanzia successivamente, il premio iniziale sarà invece commisurato al periodo intercorrente tra la data di inizio delle rispettive coperture e la data di ricorrenza annuale immediatamente successiva.