Rapporti finanziari. 1. I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati sono ispirati ai principi della solidarietà e dell’equa ripartizione dei costi.
2. Per il funzionamento della presente Convenzione ogni Comune si impegna a mettere a disposizione in via prioritaria le risorse patrimoniali, umane e strumentali a sua disposizione, sentita la Conferenza dei Sindaci. Solo ove tale apporto non sia sufficiente a garantire la corretta ripartizione delle spese, ciascun Comune sarà chiamato a contribuire, secondo le determinazioni che saranno assunte in Conferenza dei Sindaci, sulla base dei criteri riportati di seguito. Essi valgono come parametri di massima, dovendosi sempre tener conto di eventuali situazioni specifiche e particolari che rendano opportune valutazioni diverse.
3. Al cofinanziamento delle spese ordinarie, intendendosi tali tutti quelle necessarie a garantire il funzionamento dei plessi scolastici, la continuità nell’erogazione dei servizi e la manutenzione ordinaria degli edifici, si farà fronte secondo le modalità che saranno definite in Conferenza dei Sindaci, che dovranno ispirarsi al seguente criterio: - una percentuali in parti uguali tra tutti i Comuni Convenzionati; - una percentuale in base agli alunni frequentanti e residenti, in ragione del rispettivo numero di iscritti effettivi alla data del 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento.
4. Per il cofinanziamento delle spese di carattere straordinario, che attengono: - alla manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed in generale all’assunzione di altre spese di investimento, ivi compresa l’attivazione di mutui; - all’acquisto di arredi, attrezzature, dotazioni informatiche ed altri beni durevoli; - alle attività e a progetti specifici riguardanti singoli plessi scolastici (ad esempio insegnamento della lingua ladina e tedesca); - all’eventuale attivazione ed erogazione di servizi aggiuntivi (ad es. attività extrascolastiche, centri estivi, etc.).; si applicano i criteri di cui al precedente comma 3, che valgono esclusivamente come principi ispiratori, e si rinvia alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci per la definizione della compartecipazione al caso concreto.
5. Gli eventuali oneri sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all’interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti. La Conferenza stabilirà annualmente, entro un termine utile per la relativa allocazion...
Rapporti finanziari. Il finanziamento della SdS avviene tramite conferimento delle risorse, da parte degli Enti consorziati, necessarie all’espletamento delle funzioni di programmazione, di governo del sistema sociosanitario integrato della zona-distretto, di gestione degli interventi socio assistenziali nei confronti di soggetti affetti da disturbi psichici e da dipendenze, nonché degli interventi relativi alla non autosufficienza e disabilità, di cui alla legge regionale n. 66/2008, per i quali il Comune di Firenze concorre, con risorse proprie, in misura non inferiore a quanto risulta dalla spesa storica, sostenuta a titolo di assistenza ai non autosufficienti, risultante dal proprio bilancio approvato al 31.12.2007. In via transitoria, il consorzio usufruisce, altresì, del contributo regionale relativo al triennio 2008 – 2010, secondo la ripartizione di cui all’art. 143 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell’adozione del PSSIR il finanziamento sarà costituito: - dalle quote del fondo sanitario e sociale regionale individuate e finalizzate dal piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lettera c), della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni; - da conferimenti degli enti consorziati; - dalle risorse destinate dal Comune di Firenze all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati ai sensi dell’art. 71 bis, comma 3, lettera d) della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni; - da eventuali contributi degli Enti consorziati, dello Stato, della Regione e di altri Enti; - da altri proventi, erogazioni, risorse, trasferimenti, lasciti e donazioni ad essa specificamente e a qualsiasi titolo disposti. L’Azienda Sanitaria, contestualmente all’adozione del proprio bilancio, presenta alla Società della Salute il documento che evidenzia le risorse determinate per la zona-distretto di Firenze che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22 della LRT n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare al consorzio qualsiasi variazione agli stanziamenti deliberati, ai sensi del precedente comma 1, al fine della conseguente adozione degli atti di competenza. Viene assicurata, da ciascuno degli Enti aderenti, l’esecuzione tecnica, amministrativa e finanziaria d...
Rapporti finanziari. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano di Zona è determinata di norma con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Le risorse sono di norma così individuate:
1. contributo regionale di cui alla L.R. 23/2005: La Regione, al fine di promuovere la costituzione e il funzionamento degli Uffici per la programmazione e la gestione associata dei servizi, assegna agli ambiti territoriali un contributo annuo ripartito per il 40% in parti uguali e per il 60% in relazione alla dimensione demografica. Il contributo viene trasferito all’ente gestore dei servizi associati individuato nell’accordo di programma che ha approvato il Plus. Tale contributo è finalizzato a sostenere l’attivazione e il funzionamento dell’Ufficio ed in particolare è destinato alla copertura di una parte dei costi inerenti la gestione dell’Ufficio, quali il distacco del personale dipendente dagli enti coinvolti, la retribuzione del personale appositamente assunto, il rimborso delle spese di trasferta. L’Ufficio deve essere cofinanziato da ulteriori risorse proprie dei Comuni, delle Province e delle Aziende sanitarie locali;
2. co-finanziamento dei singoli Comuni aderenti all’ambito Plus Cagliari 21;
3. altri finanziamenti statali, regionali e comunitari attribuiti all’Ambito Plus;
4. compartecipazione ai costi dei servizi da parte dell’utenza. Per l’anno 2021, il finanziamento riconosciuto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della legge regionale 23/2005, riservato al finanziamento delle spese dell’Ufficio del Piano, viene destinato prioritariamente alla copertura delle spese relative al potenziamento dell’Ufficio di Piano attraverso il ricorso ai contratti di somministrazione e/o ad altre forme consentite dalla legislazione vigente.
Rapporti finanziari. I rapporti finanziari tra gli Enti aderenti sono regolati dal presente accordo. La partecipazione finanziaria di ciascun Ente alla gestione del Piano Sociale di Zona e al P.A.T. è determinata, in ogni caso, dal piano finanziario e dai relativi atti. Eventuali modifiche sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella realizzazione del Piano di Zona, e non comportanti aumenti della spesa prevista. Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche assegnate dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni e della ASL, nonché dalle risorse dei Fondi Europei. Tali risorse, ad eccezione delle quote di competenza della ASL Napoli 2 Nord, che restano nel bilancio della stessa, confluiranno nel Fondo Unico di Ambito, gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell’Ambito per i servizi previsti dal Piano di Zona. Le risorse della ASL Napoli 2 Nord, come definite nella scheda 3.7 allegata al presente Accordo, saranno riportate nel PdZ come risorse extra FUA. Il Comune di Ischia e gli atri Comuni dell’Ambito e l’ASL NA 2 NORD, in merito all’erogazione delle risorse finanziarie necessarie per la compartecipazione della spesa relativa alle prestazioni sociosanitarie compartecipate di cui al DPCM 29.11.2001 e s.m.i. e DGRC 50/2012 e s.m.i., definiscono la programmazione attraverso la scheda 3.7 allegata al Piano di Zona, redatta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N13 e dal Distretto Sanitario 36, congiuntamente alla UOC Integrazione SocioSanitaria. I rapporti finanziari tra i Comuni dell’Ambito N13 e della ASL Napoli 2 Nord in merito alle prestazioni sociosanitarie compartecipate sono regolati come riportato all’Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari – del presente Accordo di Programma. Parte Sesta
Rapporti finanziari. TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. L’Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi, ripartiti come indicato al successivo art. 6, secondo comma.
2. L’Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 37 del proprio Statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L’Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all’atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall’Unione, rimane in capo all’Unione stessa. L’Unione può ricevere l’incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l’istruzione, l’espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in cap...
Rapporti finanziari. 1. Il Comune si impegna a corrispondere all’Unione la quota di propria spettanza che sarà determinata suddividendo l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio per il numero di abitanti.
2. I Contributi della Regione ai Comuni per spese di censimento e registrazione delle colonie feline e per gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline verranno richiesti direttamente dall’Unione e andranno a decurtare l’importo complessivo delle spese sostenute per la gestione dell’intero servizio.
3. Il Comune si impegna inoltre a rimborsare i costi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti, a fronte di specifiche, impreviste esigenze di servizio.
4. Il Comune si impegna infine a rimborsare, sulla base del criterio di cui al comma 1, all’Unione i costi sostenuti per l’acquisto delle attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio.
5. L'importo di competenza verrà liquidato dal Comune a seguito del rilascio da parte dell’Unione di regolari fatture.
6. Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti delle quote stabilite per il servizio, l’Unione provvederà ad una diffida formale, prefissando il nuovo termine di scadenza. In caso di ulteriore ritardo nella liquidazione del corrispettivo, l’Unione provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.
Rapporti finanziari. 1. Il presente Accordo di Servizio non comporta oneri finanziari per i contraenti.
Rapporti finanziari. 3.1 Dalla stipula del presente accordo attuativo non deriva alle parti alcun onere economico. Le atti- vità oggetto del presente accordo sono svolte da ciascuna di esse nei limiti delle risorse umane, fi- nanziarie e strumentali disponibili e non è previsto alcun corrispettivo.
3.2 In particolare le attività svolta da AMAT saranno ricomprese nella Programmazione annuale delle attività secondo il contratto di servizio vigente con il Comune di Milano senza alcun onere economico aggiuntivo.
Rapporti finanziari. 3.1 Dalla stipula del presente accordo non deriva alle parti alcun onere economico. Le attività oggetto del presente accordo sono svolte da ciascuna di esse nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e non è previsto alcun corrispettivo.
3.2 Nell’eventualità di costituzione di uffici comuni, gli stessi avranno sede presso la Città metropolitana ovvero presso il Comune capoluogo come definito nei relativi accordi attuativi.
3.3 Agli uffici comuni - ove istituiti - vengono forniti dagli enti sottoscrittori le dotazioni strumentali e di personale e tutto quanto necessario all’espletamento dei compiti attribuiti.
3.4 Le convezioni e/o accordi attuativi, previ i provvedimenti di approvazione da parte dei competenti organi in relazione alle diverse forme organizzative ivi previste, possono prevedere ed in tal caso disciplinare la ripartizione delle spese e degli oneri economici connessi e conseguenti agli interventi/progetti/iniziative ed alle forme concrete di collaborazione negli stessi individuate per la relativa implementazione ed attuazione.
Rapporti finanziari. La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente accordo. Al netto delle spese poste a carico delle risorse del PNRR, le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici Comuni e le spese relative all'avvalimento degli uffici metropolitani, e quelle derivanti dalle altre forme di collaborazione, ivi compreso l’avvalimento delle società in house, sono ripartite fra le parti nella misura determinata negli accordi attuativi, in modo da garantirne la funzionalità.