Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;
Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
Capitolato Speciale Pag. 10 a 12
Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.
Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.
Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.
Codice Etico significa il codice etico adottato da Cerved e consultabile nell’apposita sezione del sito web xxxxxxx.xxxxxx.xxx;
Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.
Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.
Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.
Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;
Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX
ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.
Ditta aggiudicataria Sede legale: Importo aggiudicazione: accordo quadro/convenzione Ribasso d'asta: Richiesta subappalto: Offerta in aumento: 0 CENTRO AMBIENTE SPA OGGETTO DELL' APPALTO: Cig: 174413166D-1 Importo totale per l'attuazione della sicurezza: Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta: Importo complessivo dell'appalto: € 176.458,90 € 176.458,90 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 215.058,90 Modalità finanziamento opera: Modalità aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione:
Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Indirizzi internet (se del caso)
Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
Giornata operativa il giorno in cui il prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento
Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
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