CONTRATTO DI FORNITURA CALORE
CONTRATTO DI FORNITURA CALORE
tra
ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
con sede legale presso:
xxx Xxxx xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx (XX) Partita IVA n° 02026520243
Codice Fiscale n° 92000020245
E
………………………………….
con sede legale presso:
xxx 00000 Xxxxx (XX)
Partita IVA e Codice Fiscale n° ………………….
Articolo 1 Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• “Fornitore”: il soggetto titolare del contratto di fornitura del calore;
• “Cliente”: il soggetto, persona fisica o giuridica, così come identificato nelle Condizioni Tecniche Economiche di Fornitura;
• “Calore” si intende l’energia termica (caldo);
• “Richiesta di attivazione”: è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l’attivazione del Servizio da parte di Fornitore;
• “Parti”: il Fornitore ed il Cliente definiti congiuntamente;
• “Contatore”: gruppo di misura del calore, normalmente incorporato nella SST, che quantifica il calore fornito al Cliente;
• “Sottostazione di Scambio Termico – (SST)”: comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di fornitura. La sottostazione, rimane di proprietà del Fornitore;
• “Circuito primario”: rete di teleriscaldamento che permette la veicolazione del calore alla SST;
• “Circuito secondario”: impianto che permette la distribuzione del calore all’interno dell’edificio del cliente;
• “Punto di fornitura (PdF)”: limite che definisce le parti di impianto di competenza del Fornitore (circuito primario e SST) e del Cliente (circuito secondario);
• ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
• GDPR: Regolamento UE del Parlamento del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 (GDPR 2016/679);
• TUAR: Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020. Si applicano le altre definizioni del TUAR (Allegato A alla Del. ARERA 24/2018/R/tlr).
• MODULO DI RIPENSAMENTO: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento;
• FATTURA DI CHIUSURA: fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra il FORNITORE e il CLIENTE e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal CLIENTE;
• CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DI FORNITURA: condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono la tariffa di fornitura dell’energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all’utenza per l’erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento.
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di energia termica per il riscaldamento e/o per usi igienico sanitari per l’immobile sito all’indirizzo di cui all’allegato sub 1 - Condizioni Tecniche ed Economiche di Fornitura. L’immobile denominato “………….” è censito al catasto fabbricati al foglio …… particella ……… mentre i locali in cui sarà utilizzato il calore sono evidenziati nella planimetria catastale allegata.
Le caratteristiche e le modalità di erogazione del calore, la potenza massima prelevabile, nonché le modalità di calcolo e di aggiornamento delle tariffe e l’entità del deposito cauzionale sono definite nell’allegato sub 1.
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- Condizioni Tecniche ed Economiche di Fornitura (di seguito “CTEF” – allegato sub1);
- Planimetrie di allacciamento alla rete di teleriscaldamento e planimetria catastale (allegato sub2);
- Standard tecnici di qualità del servizio di TLR (allegato sub3).
Articolo 3 Contratto di fornitura. Soggetto a cui viene effettuata la fornitura
La fornitura di calore è disciplinata dal presente Contratto e dalle disposizioni imposte dagli Enti od organi pubblici competenti in materia.
Il Fornitore può modificare unilateralmente il presente contratto esclusivamente per ottemperare a norme imperative o a statuizioni delle competenti Autorità.
Il Fornitore si riserva di modificare le condizioni del presente contratto per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati, previa informativa al Cliente. Le modifiche si intendono accettate, qualora decorso il periodo indicato nell’informativa, il Cliente non manifesti la volontà di recedere.
La richiesta di attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile.
Nel caso di forniture effettuate a soggetti diversi dalle persone fisiche o condomini, il contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
Il Cliente che richiede un nuovo allacciamento è tenuto a richiedere contratti separati per forniture che sono destinate ad abitazioni, negozi, officine ed esercizi pubblici, anche se i locali sono inseriti in fabbricati misti.
Articolo 4 Usi del calore
Il Cliente non può cedere il calore a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel contratto.
L’utilizzo del calore per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.
Articolo 5 Decorrenza, durata, recesso dal contratto
Il presente contratto è a tempo indeterminato.
Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso di gg 90. Il recesso dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A/R o PEC.
L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di tutte le prestazioni e i servizi ricevuti fino alla presa d'atto da parte del Fornitore. In particolare il Cliente è tenuto al pagamento delle forniture delle quali comunque abbia goduto dopo la comunicazione del recesso e fino alla disattivazione della fornitura.
La comunicazione di messa in mora inviata dal Fornitore al Cliente per l'omesso pagamento di forniture, vale come dichiarazione di recesso se il pagamento non avviene nel termine indicato.
Il Fornitore sospenderà immediatamente la fornitura, senza obbligo di preavviso, quando l'impianto interno ai locali del cliente non rispetta le norme tecniche di sicurezza degli impianti, il cliente faccia un uso improprio della fornitura o la ceda a terzi senza autorizzazione del fornitore.
Il Cliente ha diritto alla restituzione delle cauzioni versate al momento dell'attivazione della fornitura a garanzia del puntuale pagamento della fornitura una volta esaurita l'erogazione e verificata la regolarità dei pagamenti effettuati.
Il recesso esercitato dal Cliente prima della scadenza di un triennio dall'attivazione della Fornitura comporta l'applicazione di una penale, corrispondente alla perdita economica subita dal Fornitore per il costo delle installazioni e degli impianti specificamente destinati all'utilità del Cliente e non ancora ammortizzati, come di seguito stabilita:
| € | ……………… in caso di recesso nel corso del primo anno di fornitura |
| € | ……………… in caso di recesso nel corso del secondo anno di fornitura |
| € | ……………… in caso di recesso nel corso del terzo anno di fornitura |
Le penali non sono cumulabili tra loro.
Articolo 6 Cessazione dal contratto per trasferimento del cliente cessione dell’immobile, morte del cliente, altri casi.
Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (per es.: locazione, subaffitto, ecc.) o modifica nella destinazione d'uso dell'immobile nel quale è effettuata l’erogazione del calore, il Cliente dovrà darne comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore dei corrispettivi dovuti da chi subentra e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli apparecchi e impianti.
Il subentrante ha l'obbligo di richiedere un nuovo contratto di fornitura e la mancata richiesta del contratto da parte del subentrante comporterà che il suo consumo di calore sarà considerato abusivo.
Per continuare la fornitura, gli eredi sono tenuti a subentrare al cliente deceduto.
Il contratto è considerato cessato, senza che vi sia stata disdetta formale, nei casi in cui:
1. altri soggetti chiedano di sottoscrivere un contratto per la stessa fornitura e dimostrino di essere gli effettivi utilizzatori del calore e di avere l’assenso del proprietario dell’immobile;
2. non sia rintracciabile l’intestatario iniziale e la richiesta venga fatta dai nuovi acquirenti dell’immobile.
Articolo 7 Deposito Cauzionale
Il Cliente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalle CTEF. In alternativa al deposito cauzionale il Fornitore potrà accettare una fideiussione del medesimo importo o garanzia equivalente.
Il deposito sarà restituito a compensazione dell’ultima fattura emessa in seguito alla cessazione del contratto o con assegno di traenza se nell’ultima fattura non vi è sufficiente capienza.
Il deposito non è dovuto nel qual caso il cliente scelga come modalità di pagamento delle fatture per la fornitura del calore l’addebito diretto SEPA (SDD).
Articolo 8 Diritto di sospensione o di revoca della fornitura
Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione del calore per cause di forza maggiore (fra queste sono comprese: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e verranno preannunciate al Cliente secondo le modalità di preavviso previste dagli standard tecnici di qualità del servizio.
Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura tranne i casi di mancato rispetto agli standard tecnici di qualità del servizio.
E' prevista la sospensione e la risoluzione del contratto di fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o terzi.
Il Fornitore può inoltre sospendere la fornitura senza preavviso nei seguenti casi:
- per cause oggettive di pericolo;
- per appropriazione fraudolenta di energia, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura delle serrature di chiusura del gruppo contatori o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell’art. 4 o comunque in modo non conforme al contratto, anche senza preavviso e fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il calore illecitamente prelevato.
La fornitura non verrà in ogni caso sospesa quando la fattura sia stata regolarmente pagata ma l’importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore, purché il Cliente ne dia tempestivamente notizia al Fornitore secondo le modalità di cui all’art. 13.
In caso di regolarizzazione successiva alla sospensione della fornitura, la stessa verrà riattivata entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla produzione di idonea documentazione comprovante il pagamento.
Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture sono a carico del Cliente.
Articolo 9 Tariffe e Fatturazione
Il calore viene fatturato al Cliente in ragione del consumo rilevato mediante il contatore.
Il prezzo di vendita del calore e l'ammontare dei contributi e delle anticipazioni sono stabiliti dal Fornitore e sono accettati dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.
La fatturazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di calore è posticipata e ha periodicità mensile, eventualmente modificabile dal Fornitore, previo congruo preavviso al Cliente.
Il Cliente accetta gli aggiornamenti tariffari stabiliti periodicamente dal Fornitore, secondo quanto previsto dall’allegato CTEF – allegato sub 1);
La fattura si basa sulla lettura dei consumi del Cliente secondo le modalità di cui all’art. 11. La fattura viene inviata in formato cartaceo secondo le modalità specificate all’art. 13.
Il Fornitore si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di fatturazione on-line.
Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei criteri di cui all’art. 12, salvo conguaglio nella fattura successiva.
Articolo 10 Pagamenti e morosità
Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità indicate nelle CTEF entro trenta giorni dalla data di emissione.
Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.
Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere, oltre al corrispettivo dovuto e alle eventuali ulteriori spese sostenute, gli interessi di mora nella misura del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) maggiorato del tre e mezzo per cento.
In caso di mancato pagamento, viene inviato al Cliente un primo sollecito e, persistendo ulteriormente l'inadempimento, un secondo sollecito contenente il termine perentorio di 15 giorni per provvedervi.
Decorso invano tale ulteriore termine, il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza altri avvisi, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. impregiudicato ogni altro diritto a promuovere azioni risarcitorie nei confronti del Cliente.
In ogni caso il Fornitore si riserva di compiere ogni azione finalizzata al recupero coattivo del proprio credito.
Il mancato pagamento entro il termine ultimo comunicato dal Fornitore, da’ diritto al Fornitore stesso di sospendere l'erogazione del calore con preavviso di tre giorni lavorativi, addebitando le spese sostenute al Cliente.
Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione.
Articolo 11 Lettura dei contatori
Il Cliente, personalmente, se in diretto possesso dell’immobile, oppure per interposta persona, se sussiste altro soggetto a diverso titolo detentore dell’immobile stesso, garantisce al personale del Fornitore, o dallo stesso incaricato, comunque munito di tesserina di riconoscimento, in qualsiasi momento della giornata, l’accesso ai luoghi in cui verranno installati gli impianti e le apparecchiature del Fornitore, per la manutenzione, il controllo degli impianti e la lettura dei consumi.
La lettura dei contatori, eseguita in loco o mediante sistema di tele-lettura, viene effettuata secondo la periodicità stabilita nelle CTEF, eventualmente modificabile dal Fornitore.
Se non è possibile eseguire la lettura o il Cliente è irreperibile, l'incaricato lascerà nella cassetta per le lettere o nei locali comuni dell'edificio, un modulo sul quale il Cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura. Il modulo compilato dovrà essere ritornato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi.
Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del misuratore si verifichi per tre volte di seguito, la fornitura sarà sospesa, dopo la comunicazione che verrà data con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà ripresa la fornitura dopo il pagamento dei consumi accertati e delle spese.
Il Fornitore ha comunque la facoltà di emettere bollette di consumo presunto sulla base delle analisi dei consumi storici di gas prima dell’inizio della fornitura e relative conseguenti stime di consumo e/o sulla base delle medie dei consumi precedenti dopo l’inizio della fornitura, con conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura.
Articolo 12 Ricostruzione dei consumi
Qualora non si disponga dei dati di consumo o qualora, a seguito delle verifiche di cui all’ art. 17, il contatore installato presso il Cliente risulti registrare i consumi con un errore eccedente i valori di tolleranza previsti dalla normativa vigente, il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente.
I consumi verranno ricostruiti in base all’errore di misurazione accertato dal Fornitore in sede di verifica del gruppo di misura determinando il relativo conguaglio.
Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione prenderà come riferimento i consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni, di norma ove possibile nei tre anni anteriori alla scoperta del malfunzionamento, tenendo altresì conto di ogni altro utile ed idoneo elemento.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi, il Cliente può presentare le proprie osservazioni scritte, in relazione alle quali il Fornitore potrà rivedere la ricostruzione effettuata.
Articolo 13 Comunicazioni e reclami
Le comunicazioni tra il Cliente e il Fornitore saranno effettuate a mezzo posta (ordinaria o raccomandata a/r), mediante fax o posta elettronica (anche certificata). A tale proposito, il Cliente autorizza il Fornitore all’invio delle comunicazioni secondo le modalità sopra specificate, compilando in modo completo ed esaustivo i campi delle CTEF all’uopo riservati.
Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo, utilizzando la modalità preferita di invio delle comunicazioni. Il Fornitore darà riscontro al Cliente, fornendo le relative motivazioni e, in caso di accoglimento del reclamo, le modalità di adeguamento.
Articolo 14 Modalità tecniche per la fornitura, allacciamenti e misuratori Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
L’allacciamento, di proprietà del Fornitore, è costituito dalla coppia di tubazioni (andata e ritorno) fra lo stacco dalla tubazione stradale e le valvole di intercettazione generali posate immediatamente a valle della SST, oltre al cavidotto per l’alloggiamento dei cavi di trasmissione dei segnali.
Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento medesimo e per l'adduzione delle somministrazioni.
Sottocentrale di utenza
Il Cliente dovrà mettere a disposizione un vano adeguato da adibirsi a sotto centrale di fabbricato, (nel caso di conversione da altro combustibile il vecchio vano caldaie).
Il Cliente consentirà al Fornitore l’accesso al Locale in qualsiasi momento previo semplice preavviso, nel locale verranno installate le apparecchiature di regolazione, misura e scambio di calore, lo spazio interno necessario alle apparecchiature sarà concesso in comodato d’uso gratuito al Fornitore. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi spesa condominiale o similare.
La SST comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La SST, realizzata nel rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume anche gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di componenti non più funzionali.
L'impianto a valle del punto di fornitura rimane di proprietà del Cliente che ne assume ogni responsabilità e l'obbligo di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per consentire e salvaguardare il funzionamento degli impianti.
E’ fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o riterrà opportuno impartire al fine di garantire il funzionamento ottimale sia dell'impianto interno che dell'impianto di teleriscaldamento.
Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla SST, che pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento dello stesso, consentano un miglioramento funzionale e gestionale complessivo.
Modifica della potenza termica impegnata
Nei casi di richieste oggettivamente motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del Cliente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata all' atto della sottoscrizione del contratto.
Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dall’ultima lettura effettiva del misuratore di calore.
In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, le Parti pattuiscono fin d’ora di incontrarsi per definire l’eventuale contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.
In caso di richiesta di riduzione o aumento della potenza, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche, le Parti pattuiscono fin d’ora di incontrarsi per definire l’eventuale rimborso dei costi sostenuti.
Articolo 15 Competenze e responsabilità del Fornitore
Il Fornitore, tramite personale proprio o di società incaricate, è responsabile della gestione, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti necessari a distribuire il calore fino al PdF del Cliente. Inoltre il Fornitore curerà: le verifiche di funzionalità dei contatori e delle SST, il trasporto e la consegna del calore fino al PdF del Cliente, la verifica e il mantenimento delle caratteristiche tecniche del calore al PdF, la misurazione dei consumi di calore mediante il contatore, l’emissione e la riscossione delle fatture, le relazioni con il pubblico.
Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da attività non di sua competenza, né per guasti o irregolare funzionamento degli impianti interni, salvo che le predette disfunzioni siano dovute a cause imputabili al Fornitore stesso.
Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per danni o spese derivanti da caso fortuito o forza maggiore, manomissioni da parte del Cliente e/o di terzi non autorizzati.
Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità in ordine alla conformità di apparecchi ed impianti di proprietà del Cliente tali da violare la normativa vigente o da compromettere l’erogazione della fornitura, può sospendere il servizio per il tempo occorrente al Cliente per compiere le azioni correttive.
Il Fornitore si riserva altresì di interrompere la fornitura di calore per il tempo necessario a svolgere gli interventi di manutenzione programmata degli impianti, dandone di regola preavviso al Cliente almeno settantadue ore prima, fatti salvi interventi urgenti a seguito di guasti che potranno essere eseguiti senza preavviso.
Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.
Articolo 16 Competenze e responsabilità del Cliente
Il circuito di riscaldamento secondario a valle del PdF, gli impianti idraulici interni all’edificio, il locale in cui è ospitata la SST e la rete elettrica di alimentazione della SST sono di proprietà e di pertinenza del Cliente, che ne cura l’uso, la manutenzione e il corretto funzionamento a proprie spese.
Il Cliente, anche tramite diverso possessore (ad. es. locatario, detentore ad altro titolo, ecc.) dell’immobile e delle sue pertinenze, deve mantenere agibili e in condizioni di salubrità i locali in cui è ospitata la SST, in modo da consentire l’accesso in completa sicurezza al personale del Fornitore o da esso incaricato, per la manutenzione, il controllo degli impianti e la lettura dei consumi.
Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione agli impianti del Fornitore.
Il Cliente non può manomettere in alcun modo gli impianti del Fornitore.
La fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle SST e dei contatori resta a cura e spese del Cliente. In nessun caso il Cliente potrà rivalersi sul Fornitore per consumi di elettricità anomali, né chiedere abbuono al consumo di calore per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del PdF, da qualunque causa prodotte.
Rimane a carico del cliente l’espletamento degli obblighi tecnico amministrativi relativi alla figura del Terzo Responsabile dell’impianto e al libretto di impianto ai sensi del DPR 74/2013 e del DGRV 1363/2014. AVA al fine della corretta
implementazione e compilazione del libretto d’impianto, trasmetterà al Cliente le caratteristiche delle apparecchiature installate e periodicamente l’elenco delle attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che effettuerà sugli impianti di propria competenza.
Articolo 17 Diritti del Cliente
Il Cliente può richiedere l’intervento per guasti o malfunzionamenti a impianti del Fornitore, ferma la responsabilità di quest’ultimo come da precedente art. 15. In tal caso, il Fornitore garantisce l’intervento del personale incaricato entro le 24 ore successive alla segnalazione.
Qualora, nonostante la contraria segnalazione del Cliente, il guasto o il malfunzionamento non riguardi impianti di competenza del Fornitore, quest’ultimo chiederà al Cliente il rimborso delle spese sostenute per il controllo e l’eventuale riparazione.
Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore di calore. Il Fornitore darà avvio alla verifica entro trenta giorni dalla richiesta. L’esito della verifica effettuata da laboratori certificati verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente secondo le modalità di cui all’art. 13. Se le verifiche confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente, con scarti di misura superiori a quanto previsto dalla direttiva 2004/22/CE (direttiva MID) le spese per gli interventi necessari saranno a carico del Fornitore. Qualora ad esito della verifica si riscontra l’esattezza della misura, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese sostenute per la verifica stessa.
L’eventuale importo erroneamente fatturato verrà compensato mediante emissione di note di accredito o di addebito o sarà conguagliato nella prima fattura utile.
Articolo 18 Condizioni particolari
Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente le utilizzazioni del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
Con la richiesta di attivazione il Cliente accetta e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano la fornitura, i prezzi di vendita, le condizioni generali di contratto e relative clausole e condizioni. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano gli articoli 1559 e seguenti del c.c.
Articolo 19 Risoluzione del contratto
Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, a norma dell’art. 1456 c.c., nei casi previsti all’art. 8 e nelle seguenti situazioni:
1. violazione delle norme relative all’uso del calore e alla subfornitura;
2. alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore non misurato o fraudolento;
3. il Cliente risultati sottoposto a procedure concorsuali o risulti in stato di insolvenza;
4. mancata o invalida costituzione della garanzia richiesta;
5. morosità protratta per almeno 90 giorni di calendario dalla sospensione della fornitura.
In caso di risoluzione del contratto il Fornitore può disporre la rimozione delle apparecchiature di proprietà.
Articolo 20 Standard tecnici di qualità del servizio di TLR e variazioni contrattuali
Gli standard tecnici di qualità del servizio di TLR garantiti dal Fornitore sono da ritenersi parte integrante del presente contratto.
Qualora nel periodo di validità del contratto si renda necessaria la modifica di una o più clausole contrattuali il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente con congruo preavviso. Le modificazioni delle condizioni contrattuali saranno automaticamente applicate se vantaggiose per il Cliente.
Articolo 21 Domicilio
Agli effetti contrattuali le parti eleggono il proprio domicilio: il Fornitore presso la propria Sede Legale, il Cliente presso l’indirizzo indicato nella richiesta di fornitura o presso l’indirizzo che sarà comunicato per iscritto successivamente, o presso il proprio legale rappresentante (nel caso di condominio presso l’amministratore del condominio).
Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
Articolo 22 Foro competente – Registrazione
Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.
Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
Articolo 23 Informativa di cui al D. Lgs. 231/2001
Il Cliente dichiara di conoscere i contenuti del D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e del Codice Etico adottato da AVA e scaricabile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D. Lgs. medesimo.
Data …………………….. li………………………………
Il Cliente
………………………………….……………………………. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
………………………….……………………………
Ai sensi dell’artt. 1341 c.c. il Cliente dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: Articolo 3 (Contratto di fornitura. Soggetto a cui viene effettuata fornitura), Articolo 4 (Usi del Calore), Articolo 5 (Decorrenza, durata, recesso dal contratto), Articolo 6 (Cessazione del contratto per trasferimento del cliente, cessione dell’immobile, morte del cliente, altri casi), Articolo 8 (Diritto di sospensione o di revoca della fornitura), Articolo 9 (Tariffe e fatturazione), Articolo 10 (Pagamenti e morosità), Articolo 12 (Ricostruzione dei consumi), Articolo 14 (Modalità tecniche per la fornitura, allacciamenti, e misuratori), Articolo 15 (Competenze e responsabilità del Fornitore), Articolo 16 (Competenze e responsabilità del Cliente), Articolo 17 (Diritti del Cliente), Articolo 18 (Condizioni particolari), Articolo 19 (Risoluzione del Contratto), Articolo 22 ( Foro competente – Registrazione).
Data …………………….. li………………………………
Il Cliente
………………………………….……………………………. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
………………………….……………………………
Norme di riferimento del Codice Civile
Per quanto non espressamente specificato dal presente contratto, si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché alla normativa nazionale e comunitaria applicabile, in particolare:
Art. 1453 c.c. - (Risolubilità del contratto per inadempimento)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
Art. 1454 c.c. - (Diffida ad adempiere)
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.
Art. 1456 c.c. - (Clausola risolutiva espressa)
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Art. 1341 c.c. - (Condizioni generali di contratto)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Policy - GDPR
Ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento Europeo UE 2016//679 (GDPR), ciascuna delle Parti fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del presente Accordo. I dati di ciascuna Parte sono acquisiti ai fini della stipula dell’Accordo, per l’adempimento degli obblighi di legge a esso connessi e per la gestione operativa, amministrativa ed economica dello stesso.
Titolari del trattamento sono rispettivamente:
– ……………, via …………, n. …., …………….. ( )
– Alto Vicentino Ambiente s.r.l., xxx xxxx xx Xxxxxxx x. 0, Xxxxx (XX).
Il trattamento dei dati sarà effettuato, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli obiettivi per cui sono stati raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza stabilite dalla Legge.
I dati potranno essere comunicati al personale di ciascuna Parte addetto all’esecuzione dell’Accordo e a terze parti cui compete l’esecuzione dei servizi o parte degli stessi. Le terze parti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati potranno essere altresì comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, unicamente in forza di una disposizione di Xxxxx.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenerne la conferma dell’esistenza o meno, conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi legittimi; hanno altresì diritto di chiederne la cancellazione, o il blocco dei dati trattati in violazione di Xxxxx.
Consenso al trattamento dei dati personali
Firmando la presente Xxx dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati personali.
Data …………………….. li………………………………
Il Cliente
………………………………….……………………………. Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
………………………….……………………………