Definizione di CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale re...
CONSIDERATO CHE la verifica circa le nuove norme sul contrasto alla illecita somministrazione di manodopera introdotte con l’art. 17-bis, D.lgs. 241/1997, non è necessaria, in quanto il costo della manodopera impiegato per l’esecuzione del contratto è inferiore al 50% del valore dello stesso contratto secondo il D.M. dell’11/12/1978; Nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs, 14marzo 2013, n. 33 e all’art. 29 D. Lgs 50/2016. attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento ha effettuato un’adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento; è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018; con Ordinanza Sindacale n°57 del 08/08/2019 prot. GB/66270/2019,è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma XIII all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Leccese;
CONSIDERATO CHE con la nota prot. n. 14160 del 23/06/2021 il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo e conferma che il D.M. del 15/7/2009 conferisce delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni ed Enti Locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegata in materia di Protezione Civile, Xxxxxx Xxxxxx il Ministero dell’Interno rappresentato dal Prefetto di Cagliari, Xxxxxxxxxx Xxxxx la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna (di seguito Direzione Regionale VV.F.), rappresentata dal Direttore Regionale VV.F., Xxxxx Xxxxxx la Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Direttore del Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Xxxxxxx Xxxxxxx, in capo al quale sussistono le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione della presente convenzione il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dal Comandante Regionale, Xxxxxxx Xxxxxx SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

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  • TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, CONTESTUALMENTE, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE FINO ALLA PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE INVESTITO.

  • CONSIDERATO CHE: - è stato già richiesto ad ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) per il procedimento di selezione del contraente lo smartCIG ZC52942B8D e che lo stesso è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art.

  • CONSIDERATO CHE: - l'articolo 3, punto 1, lettera b) dell'Accordo di Programma operativo stabilisce che "Il finanziamento provinciale è da utilizzarsi per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività descritte nel Progetto e sostenute nel periodo di vigenza dell'Accordo"; - per quanto concerne la durata, l'articolo 9 prevede che "Il presente Accordo di Programma operativo decorre 01 luglio 2016 e scade il 30 giugno 2019.

  • CONSIDERATO CHE CONSIDERANT QUE - L’obietivo generale del progeto A.P.P. VER.

  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE, QUALE FUTURO CONSIDERATO CHE SI PROSPETTANO ULTERIORI MODIFICHE OLTRE A QUELLE GIÀ ATTUATE, AD ESEMPIO IL CONTRIBUTO DATORIALE ANCHE PER I FONDI APERTI.


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CONSIDERATO CHE l’opera di sbarramento sul Fiume Chiese ubicata in Comune di Visano (Bs) denominata “Diga Bresciani”, che ha anche funzionalità idraulica, per il contributo che dà alla stabilizzazione del fondo e delle sponde dell’alveo fluviale determina l’origine della derivazione irrigua costituita dal Canale omonimo, oggetto di interventi di manutenzione strutturale di natura straordinaria e che necessita di ulteriori specifici interventi di manutenzione e protezione dell’opera; il Consorzio di Bonifica del Chiese, in anni recenti, ha potenziato la rete di monitoraggio dell’idraulica fluviale del F. Chiese; la competenza gestionale dell’intero tratto fluviale principale clivense, posta in capo ad “AIPO” a partire dal giugno 2011, determina la necessità della messa a disposizione dell’Agenzia dell’intera rete di stazioni di monitoraggio consorziali; in particolare, la stazione di rilevazione consorziale ubicata presso la diga di Visano (BS), grazie alla perfetta integrazione nel sistema di rilevazione, telecontrollo e regolazione di “AIPO” unitamente alle ulteriori stazioni consorziali di Caffaro, Idro, Clibbio, Gavardo, Calvisano consentono ad “AIPO” il completo monitoraggio dell’asta fluviale sublacuale; quota parte della manutenzione straordinaria della traversa di Visano e l’attività tecnico/amministrativa propedeutica alla messa a regime del sistema integrato di telerilevamento “AIPO”/”Consorzio”, nonché quota parte degli oneri manutentivi di carattere continuativo per l’intera durata del presente accordo sono computabili in quota parte per costi pari ad € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) per l’anno 2015 e € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) per l’anno 2016. Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra detto rappresentate
CONSIDERATO CHE loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. con nota ARES
CONSIDERATO CHE. La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali: - l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato; - l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.
CONSIDERATO CHE si attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. n. CQ 15461 del 21/02/2022 del R.U.P., Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa; visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; La Direttiva di Giunta Municipale n. 13 del 27/12/2017, prot. n. CQ 126446 di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti: di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Accordo quadro per lavori edili di manutenzione ordinaria incluso il Pronto Intervento, dei plessi comunali Scolastici e Pubblici insistenti sul territorio del Municipio Roma XII per un periodo di 48 mesi”, validato con verbale prot. n. CQ 36842 del 13/04/2022, per una spesa complessiva di € 1.226.113,84, suddivisa come segue: Importo lavori soggetti a ribasso (lavori a misura e lavori in economia) € 935.000,00 € 205.700,00 € 1.140.700,00 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 56.100,00 € 12.342,00 € 68.442,00 IMPORTO A BASE D’ASTA € 991.100,00 € 218.042,00 € 1.209.142,00 Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00 Funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016 € 16.971,84 Esente € 16.971,84 IMPORTO COMPLESSIVO € 1.008.071,84 € 218.042,00 € 1.226.113,84 Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00 di adottare, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, l’istituto dell’accordo quadro, con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 commi 1-3 del D.Lgs. 50/2016; di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico con cui sottoscrivere un “Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria incluso Pronto Intervento di plessi comunali Pubblici e Scolastici insistenti sul territorio del Municipio Roma XII per un periodo di 48 mesi”, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 37203 de 14/04/2022, ad una procedura negoziata senza...
CONSIDERATO CHE al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, sono state avviate le procedure per il rinnovo della Convenzione con la Regione Toscana con cui si definiscono gli accordi operativi relativi, tra l’altro, al servizio di hosting presso il data center “Tuscany Internet eXchange" (TIX) e all’installazione e messa in esercizio su piattaforma server del nuovo software ARES consegnato dal MIUR ai sensi dell'Accordo in CU del 6 settembre 2018; • con DD G09467 del 11/07/2019 è stato indetto un Avviso di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 66 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Xxxxxxxx n. 1097 del 26/10/2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per la fornitura del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica" • con DD G14751 del 10/10/2019 è stata adottata la Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di assistenza sul sistema software "Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica" • con DD G17901 del 17/12/2019 si è provveduto all’Acquisizione del servizio di manutenzione, adeguamento ed assistenza relativo all'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica - Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA. n. 2431717- CIG 80855284C8 - Aggiudicazione alla Ditta Soluxioni S.r.l • con DD G07072 del 16/06/2020 e DD G13777 del 19/11/2020 sono stati affidati ulteriori servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva sul sistema ARES e su altri sistemi sviluppati per la Direzione Infrastrutture e Mobilità (INFRAMOB e Imcrud) • al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di implementazione dei sistemi attualmente in uso presso la scrivente Direzione, si rende necessario affidare il servizio di assistenza sul sistema software “Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica” e sul sistema di gestione investimenti “Inframob”, con particolare riguardo alla gestione completa delle piattaforme, ivi comprese le manutenzioni evolutive, correttive e normative richieste; • il costo stimato dei servizi da affidare, a far data dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021, ammonta ad euro 210.000,00 oltre ad oneri di legge, per un totale di Euro 256.200,00, come risulta dallo schema progettuale degli interventi da effettuare come dall’allegato “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ; • gli impo...
CONSIDERATO CHE. ▪ entro la scadenza del 20 luglio sono pervenute 24 manifestazioni di interesse alla partecipazione al bando per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024; ▪ la Puglia contempla due Comuni – Conversano (BA) e Mesagne (BR) – che hanno presentato regolare manifestazione di interesse e, entro il 19 ottobre 2021, intendono presentare i dossier di candidatura; ▪ la Regione ritiene strategico che una città pugliese sia insignita di questo importante riconoscimento nazionale che concorrerebbe a qualificare l’offerta culturale a scala territoriale e ad incrementare la visibilità della Puglia intera quale destinazione turistica; ▪ la Regione intende supportare i Comuni pugliesi candidati al riconoscimento, garantendo pari opportunità sia in termini di sostegno istituzionale, che programmatico e finanziario; Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per stipulare un protocollo di intesa quadro tra la Regione Puglia, il Comune di Conversano e il Comune di Mesagne attraverso il quale definire e disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività per garantire la migliore riuscita del programma “Capitale italiana della cultura 2024”, nel caso in cui una delle città sottoscrittrici ottenga il prestigioso riconoscimento da parte del MiC. La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezio- ne dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. A tal fine, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 propone alla Giunta:
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse ha due funzioni primarie: (i) l'autenticazione dei dati e della validità dei marchi (come definiti di seguito) e (ii) l'inserimento di Trademark Records in un database al fine di fornire informazioni necessarie ai nuovi Registri gTLD per fornire i NORN (come definiti di seguito) Considerato che: - Deloitte è la società selezionata da ICANN come ente deputato alla autentificazione e alla validazione per il Servizio Trademark Clearinghouse; - Deloitte ha stipulato un contratto con CHIP che lo qualifica quale ente che stipulerà contratti con gli Agenti Trademark per l'elaborazione delle richieste di registrazione nel Trademark Clearinghouse. Prendendo parte a questo accordo, il Contraente conviene di avere esaminato e accettato i seguenti documenti, che collettivamente costituiscono il "Contratto" tra le Parti: - le presenti Condizioni di contratto - l'offerta economica relativa al Servizio Trademark Clearinghouse - la Privacy Policy di Register, consultabile al link seguente: xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx Il Contraente dichiara, inoltre, di accettare i vincoli derivanti dai seguenti documenti: - Linee guida del Servizio Trademark Clearinghouse consultabili al link seguente: www.trademark- xxxxxxxxxxxxx.xxx; - procedure relative alla Risoluzione delle Dispute, consultabili su xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx. - privacy policy del fornitore del TMCH, consultabile al presente link xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx.