Definizione di CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale re...
CONSIDERATO CHE con Decreto n. 173/2010 del 31/03/2010 emesso da Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'immobile è un bene culturale ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". E' stato fatto preliminarmente uno studio storico (in collaborazione con gli Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx, vincitore del Bando di cui al Decreto n. 1644, protocollo n. 147590 del 12/10/2017) anche sulla consistenza originaria del patrimonio vegetale di Villa La Quiete per evidenziarne le necessità colturali ripetitive nel tempo ed eventuali criticità legate a situazioni di degrado da recuperare in altra fase e con altri strumenti amministrativi. Una prima fase concernente il restauro arboreo della cosiddetta "Ragnaia" è stata già definita e conclusa nel 2018 col relativo affidamento del servizio (Decreto n. 1040, protocollo n. 105989 del 27/06/2018). Considerata l'esigenza di garantire una manutenzione ordinaria, con interventi ripetitivi non solo per la cura e manutenzione del patrimonio vegetale, arboreo, arbustivo e floreale, nel rispetto dell'impianto storico simbolico del Giardino con particolare riferimento alle volumetrie delle siepi, della geometria delle chiome degli alberi (la Ragnaia) e delle fioriture nel periodo primaverile-estivo, si era provveduto ad affidare tale servizio per il periodo di due anni, con contratto stipulato in data 20/01/2020 (Registro scritture private n.160/2020, Prot. 10820 del 21/01/2020) Tale servizio è stato prorogato in data 26/01/2022 (D.D. n. 79/2022, Prot. 16507 del 26/01/2022) nelle more dell'espletamento di una nuova gara. è nominato con Decreto n 422/2022, prot. 69780 del 29/03/2022 il RUP, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e il DEC il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx e Assistente al DEC la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Si propone di attivare l'appalto per l'affidamento della manutenzione ordinaria del giardino storico monumentale e del parco di Villa La Quiete attraverso una gara telematica per servizi da espletarsi attraverso il Mercato elettronico MePA sul relativo bando di referenza per i servizi in oggetto. Sulla base del modello di manutenzione precedente si ritiene di appaltare il servizio di manutenzione suddetto per il periodo di due anni dalla sottoscrizione del contratto per un importo così definito: Servizi a base d'asta € 178.101,35 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.408,57 Totale appalto € 181.509,92 IVA 22% € 39.9...
CONSIDERATO CHE il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto di fattibilità tecnico ed economico PFTE da porre a base di gara per la procedura di selezione dell’operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva congiunta all’esecuzione dei lavori per interventi di rigenerazione e riqualificazione di aree degradate e potenziamento delle infrastrutture e servizi previsti dall’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004); - per la redazione del P.F.T.E. dell’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004) è necessario avvalersi di contributi specifici, che presuppongono conoscenze tecniche e scientifiche, non limitate alla sola attività professionale propria dell'ingegnere o dell'architetto mediante il ricorso a diversificate professionalità esterne all’Amministrazione regionale, atte a costituire un apposito gruppo di lavoro; - l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione degli elaborati progettuali per il P.F.T.E. dell’intervento denominato PINQua ID 535 ID intervento 2295 Progetto area 3 “Tra i fiumi d’Abruzzo” (CUP C98I21000060004); - il costo complessivo per il servizio di cui trattasi è stato determinato come da Quadro Economico riallineato di cui alla determinazione dirigenziale n. DPC032/39 del 07 aprile 2022 che prevede che l’importo per la redazione del progetto F.T.E. sia pari ad euro 121.016,94 (centoventunozerosedici/94) comprensivi del 7% delle spese, oltre oneri previdenziali e Iva, e nello specifico:

Examples of CONSIDERATO CHE in a sentence

  • TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, CONTESTUALMENTE, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE FINO ALLA PERDITA INTEGRALE DEL CAPITALE INVESTITO.

  • PRESO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO CONSIDERATO CHE 15109 del 09/08/2022, elaborato sulla base di quanto indicato nel P.R.S., nel citato Accordo e nell'atto di indirizzo assessoriale prot..1023/Gab del 05/05/2022.

  • IN QUESTO MODO, I COVERED WARRANTS OFFRONO POSSIBILITÀ DI PROFITTO MAGGIORI RISPETTO AD ALTRI STRUMENTI FINANZIARI: TUTTAVIA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE CONSIDERATO CHE ESISTE, DI CONTRO, IL RISCHIO DI PERDITE ELEVATE O, ADDIRITTURA, DELLA PERDITA INTEGRALE DELL'INVESTIMENTO EFFETTUATO.

  • CONSIDERATO CHE CONSIDERANT QUE - L’obietivo generale del progeto A.P.P. VER.

  • Spettabile Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., CONSIDERATO CHE - L’art.


More Definitions of CONSIDERATO CHE

CONSIDERATO CHE l’opera di sbarramento sul Fiume Chiese ubicata in Comune di Visano (Bs) denominata “Diga Bresciani”, che ha anche funzionalità idraulica, per il contributo che dà alla stabilizzazione del fondo e delle sponde dell’alveo fluviale determina l’origine della derivazione irrigua costituita dal Canale omonimo, oggetto di interventi di manutenzione strutturale di natura straordinaria e che necessita di ulteriori specifici interventi di manutenzione e protezione dell’opera; il Consorzio di Bonifica del Chiese, in anni recenti, ha potenziato la rete di monitoraggio dell’idraulica fluviale del F. Chiese; la competenza gestionale dell’intero tratto fluviale principale clivense, posta in capo ad “AIPO” a partire dal giugno 2011, determina la necessità della messa a disposizione dell’Agenzia dell’intera rete di stazioni di monitoraggio consorziali; in particolare, la stazione di rilevazione consorziale ubicata presso la diga di Visano (BS), grazie alla perfetta integrazione nel sistema di rilevazione, telecontrollo e regolazione di “AIPO” unitamente alle ulteriori stazioni consorziali di Caffaro, Idro, Clibbio, Gavardo, Calvisano consentono ad “AIPO” il completo monitoraggio dell’asta fluviale sublacuale; quota parte della manutenzione straordinaria della traversa di Visano e l’attività tecnico/amministrativa propedeutica alla messa a regime del sistema integrato di telerilevamento “AIPO”/”Consorzio”, nonché quota parte degli oneri manutentivi di carattere continuativo per l’intera durata del presente accordo sono computabili in quota parte per costi pari ad € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) per l’anno 2015 e € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro) per l’anno 2016. Tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra detto rappresentate
CONSIDERATO CHE loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. con nota ARES
CONSIDERATO CHE. La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali: - l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato; - l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca.
CONSIDERATO CHE l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.; • con DPCM 24 dicembre 2015 e s.m.i., pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; • il comma 550 della citata legge 208/2015 prevede che: “I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548 (D.L. 66/2014), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa” ; • con la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19/2/2016 sono state fornite le indicazioni agli enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’attuazione delle citate disposizioni normative, in particolare per la gestione del periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni da parte del soggetto aggregatore di riferimento, prevedendo, in sintesi, la possibilità della stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57 D.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dall’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) o la proroga del contratto nel caso in cui fosse stato previsto nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e, in ogni caso, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto ponte o in proroga; • i defibrillatori – al pari dei Pacemaker - rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e servizi elencate dal...
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse è parte del New gTLD Program ed è uno dei meccanismi di protezione dei diritti di proprietà intellettuale costituito da ICANN.
CONSIDERATO CHE il Trademark Clearinghouse ha due funzioni primarie: (i) l'autenticazione dei dati e della validità dei marchi (come definiti di seguito) e (ii) l'inserimento di Trademark Records in un database al fine di fornire informazioni necessarie ai nuovi Registri gTLD per fornire i NORN (come definiti di seguito) Considerato che: - Deloitte è la società selezionata da ICANN come ente deputato alla autentificazione e alla validazione per il Servizio Trademark Clearinghouse; - Deloitte ha stipulato un contratto con CHIP che lo qualifica quale ente che stipulerà contratti con gli Agenti Trademark per l'elaborazione delle richieste di registrazione nel Trademark Clearinghouse. Prendendo parte a questo accordo, il Contraente conviene di avere esaminato e accettato i seguenti documenti, che collettivamente costituiscono il "Contratto" tra le Parti: - le presenti Condizioni di contratto - l'offerta economica relativa al Servizio Trademark Clearinghouse - la Privacy Policy di Register, consultabile al link seguente: xxxx://xx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx Il Contraente dichiara, inoltre, di accettare i vincoli derivanti dai seguenti documenti: - Linee guida del Servizio Trademark Clearinghouse consultabili al link seguente: www.trademark- xxxxxxxxxxxxx.xxx; - procedure relative alla Risoluzione delle Dispute, consultabili su xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx. - privacy policy del fornitore del TMCH, consultabile al presente link xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx.
CONSIDERATO CHE per la realizzazione della Strategia per la rigenerazione urbana denominata_______________, a seguito della partecipazione al Bando RU, il Comune di_____________________(o Unione o associazione di Comuni) è stato ammesso a contributo per l’importo di euro________________(risorse FSC), come si evince dall’Allegato C “Elenco delle domande ammesse a contributo” alla deliberazione della Giunta regionale n. 2194/2018 (oppure: è stato ammesso a contributo per l’importo di euro ……. con deliberazione GR 1042/2019); il Comune, nell’ambito della Strategia ha presentato un quadro economico con il quale si è impegnato a cofinanziare l’/gli intervento/i oggetto del/i predetto/i contributo/i per euro ____ (cofinanziamento risorse FSC); in attuazione di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Bando Rigenerazione Urbana, così come modificati con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2194/2018, 1042/2019, 2203/2019 e 246/2020, il Comune di _____________, entro il termine previsto del ________________ ha presentato alla Regione Xxxxxx-Romagna la proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana ed entro il termine del/in data ___________ ha approvato il progetto definitivo ex art. 23 del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. degli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse FSC; in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 del Bando RU, il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Xxxxxx-Romagna ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione di cui al precedente alinea, verificando in particolare: i contenuti del presente accordo di programma, anche in relazione agli obiettivi della Strategia per la rigenerazione urbana e la coerenza delle finalità del progetto definitivo con quelle del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in sede di partecipazione al Bando RU, di ogni singolo intervento ammesso a finanziamento.