Danno alle Cose pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.
Danno alle Cose un danno materiale a beni tangibili o la loro perdita o distruzione, compresa la perdita d’uso degli stessi. Tuttavia, esclusivamente in riferimento agli articoli 1.4 “Cyber-estorsione”, 1.5 “Perdita di Dati”, 1.6 “Interruzione d’attività” e alle Spese di incident response coperte ai sensi degli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza” e 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete”, il termine Danno alle cose non comprende danni materiali a Dati, o la loro perdita o distruzione, o la perdita d’uso degli stessi.