Definizione di Danno parziale

Danno parziale. Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale. Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).

Examples of Danno parziale in a sentence

  • In caso di Danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

  • Nel caso di Danno parziale l’assicurato non deve provvedere a far riparare l’autoveicolo prima che il danno sia stato accertato dalla società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

  • Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori dell’autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

  • Esempio applicazione Primo rischio assoluto Valore immobile: 100.000 € Valore assicurato in Polizza: 50.000 € (massimo danno che l’Assicurato ritiene di poter subire in caso di Sinistro) In caso di Danno totale: Indennizzo pari a 50.000 € (massima esposizione) In caso di Danno parziale ad es.

  • Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Vei- colo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.


More Definitions of Danno parziale

Danno parziale. Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal relitto non superino l’80% del valore del veicolo al momento del sinistro, comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional stabilmente installati. Le parti del veicolo, compresi gli accessori di serie, gli accessori non di serie e gli optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del degrado d’uso. A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional.
Danno parziale. In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
Danno parziale l'ammontare del danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza e fermo restando che l'indennizzo non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale. In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro. In caso di furto, il valore commerciale dell’auto al momento del sinistro è diminuito del valore dell’auto stessa nel caso in cui si ritrovi. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti dell’auto danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento (degrado) delle parti dovuto alla loro usura o anzianità. Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il degrado nei primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione; dopo tale termine si applica il degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire e non sulla manodopera. Il degrado si calcola secondo questa tabella, basata sull’età dell’auto assicurata. 60% Oltre 6 anni 50% Oltre 5 anni fino a 6 anni 40% Oltre 4 anni fino a 5 anni 30% Oltre 3 anni fino a 4 anni 20% Oltre 2 anni fino a 3 anni
Danno parziale. Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo.
Danno parziale. La Società riconosce l’importo relativo al “danno parziale” determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l’applicazione, per i pezzi di ricambio (ad eccezione degli pneumatici, della batteria, della selleria, della capote, della linea di scarico e del motore), della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d’uso). Il valore dei pezzi di ricambio, relativi a pneumatici, batteria, selleria, capote, linea di scarico e motore, viene ridotto del 10% (diecipercento) per ogni anno intero di vita del Veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquantapercento). Per gli accessori fono-audiovisivi (apparecchi radio, telefono, lettore compact disc e dvd, navigatore satellitare, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati sul Veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico), trascorsi 2 (due) anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all’estero, è prevista l’applicazione del Degrado d’uso nella misura fissa del 30% (trentapercento).
Danno parziale. In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro. L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);