VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA Clausole campione

VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA. Ai sensi dell’art. 33 par.2, in caso di violazione dei dati personali, “il RESPONSABILE del trattamento informa il TITOLARE del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione”, inviando una comunicazione con il seguente contenuto: ✓ la data e l’ora in cui si è verificata la violazione; ✓ una descrizione del tipo di violazione e di come è stata identificata; ✓ se possibile categorie dei dati personali, numero e tipo di interessati; ✓ misure di mitigazione adottate; ✓ probabili conseguenze della violazione; ✓ appena possibile, ogni altra informazione disponibile che venga richiesta dal TITOLARE in merito alla violazione dei dati personali. Il RESPONSABILE può richiedere al TITOLARE un compenso ragionevole per servizi di assistenza che non sono compresi nella descrizione dei servizi e che non sono dovuti a errori, violazioni o condotte imputabili al RESPONSABILE.