Definizione di FONTI LEGISLATIVE

FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

Related to FONTI LEGISLATIVE

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Disciplinare di gara il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

  • Territorio si intende il paese indicato sotto la dicitura “Dati di Spedizione” indicata in ciascun ordine.

  • Polizza Il documento che prova l’assicurazione.

  • Terrorismo Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

  • Prescrizioni Organizzative Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;

  • Ministero Ministero dell’Economia e delle Finanze;

  • Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha stabilito di rendere disponibile un’offerta formativa pubblica inerente la formazione delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 81/2015, aggiornando anche la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato con Deliberazione regionale n. X/4676 del 23 dicembre 2015. Il Settore Politiche del Lavoro e Welfare di Città Metropolitana – su delega regionale - esplica le proprie competenze in materia di apprendistato promuovendo e finanziando, nei limiti delle risorse disponibili, un’offerta pubblica di servizi formativi a sostegno degli apprendisti, in particolare delle persone assunte con il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.lgs. 81/2015. Il presente Avviso, pertanto, si rivolge alle aziende e ai loro apprendisti al fine di illustrare le modalità di accesso all’offerta formativa pubblica finalizzata alla formazione obbligatoria degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 81/2015 a valere per l’anno formativo 2022- 2023. La formazione è obbligatoria per le aziende, in quanto approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione, e favorisce l’iscrizione nonché la frequenza ai corsi entro 6 mesi dalla data di assunzione. Regione Lombardia, Direzione generale Formazione e Lavoro - Unità Organizzativa Mercato del lavoro, con decreto n. 5030 del 13/04/2022 ha provveduto, per l’annualità 2022, al riparto delle risorse per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere ex art. 44 del D.lgs. 81/2015, stabilendo che le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana, nell'utilizzo delle risorse assegnate, dovranno far riferimento alle modalità approvate con il decreto regionale n. 4573 del 03/04/2019. Tali risorse si sommano a quelle previste e liquidate con il Decreto regionale n. 14132 del 21/10/2021. Città Metropolitana, in continuità con la revisione del modello di programmazione territoriale, ha attuato quanto previsto da Regione nel sopra menzionato decreto, aggiornando il Catalogo degli Operatori e l’offerta formativa al fine di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio e l’aggiornamento dei moduli formativi in coerenza con le richieste del settore produttivo e la creazione di nuovi profili professionali.

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono

  • Europ Assistance la compagnia di assicurazione e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

  • Offerta Economica il documento di cui all’Allegato “C”;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Responsabile al trattamento il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

  • Trasporto le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

  • Massimale per sinistro La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

  • Autorità Autorità di Pubblica sicurezza;

  • Importo 116.744,18 (Rib.% 33,32)

  • Imposta sostitutiva imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.