Definizione di Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro ed allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi nonché qualsiasi altra patologia derivante da silicio e amianto.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Examples of Malattie Professionali in a sentence

  • Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

  • Esclusivamente per questa attività si precisa che nel Segmento degli Enti del Terzo Settore, e in presenza delle forme integrative da ricovero, queste garanzie sono tutte operanti anche relativamente a Malattie Professionali contratte a seguito delle attività istituzionali secondo quanto previsto dall' art.

  • In ogni caso per i Lavoratori stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

  • Da tale assicurazione sono comun- que escluse le malattie professio- nali, salvo che sia stata esplicita- mente richiamata la Condizione Fa- coltativa F Malattie Professionali.

  • In ogni caso per gli Addetti stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

  • A) Per l’Italia: - L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) – Sede Centrale – Roma; - L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) – Direzione Generale - Roma; - Il Ministero della Sanità - Sede Centale - Roma.

  • L’assicurazione comprende le Malattie Professionali, riconosciute dall’I.N.A.I.L. o riconosciute tali dalla Magistratura, che si manifestino per la prima volta in data successiva alla stipulazione della presente polizza od entro i 24 mesi successivi alla cessazione dell’assicurazione e/o del rapporto di lavoro.

  • La presente assicurazione si intende prestata anche per le Malattie Professionali , intendendosi per tali sia quelle previste dal DPR 30/06/1965 n.

  • Nel caso di Invalidità Permanente parziale, l’Indennizzo è determinato secondo le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nel T.U. per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali di cui all’Allegato n.

  • In ogni caso per i Prestatori di lavoro stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali.


More Definitions of Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione
Malattie Professionali è assicurato il rischio delle malattie professionali. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008: la condizione integrativa “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente. • Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: sono coperti i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte del Contraente/Assicurato, durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali il Contraente/Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. • Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): il limite per ogni infortunato viene elevato a 1.500.000,00 euro (se acquistato massimale RCT pari ad almeno 1.000.000,00 di euro).
Malattie Professionali si intendono le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle attività attinenti all'incarico e previste come tali dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni in vigore al momento del sinistro, intendendosi per tali le insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. La valutazione dell'invalidità permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi, saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nella legge anzidetta, fermo restando che gli indennizzi stessi saranno liquidati in capitale anziché in rendita. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 3) - art. 8 - Xxxxx Xxxxxxxx, le garanzie ivi previste sono estese agli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 4) - Esclusioni, l’assicurazione non è altresì operante per le malattie, le malformazioni e le situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
Malattie Professionali l’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. • Inquinamento accidentale: responsabilità civile dell’assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Danni da bagnamento: responsabilità civile dell’assicurato per danni causati a cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati e alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Responsabilità civile per smercio: la garanzia è estesa al rischio dello smercio.
Malattie Professionali la garanzia R.C.O. viene estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall’INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che siano regolarmente denunciate entro 6 Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società: • Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale; • Per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante: 1. Per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente accertata e/o indennizzata 2. Per le malattie professionali conseguenti: • Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda • Dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei legali rappresentanti dell’azienda L’esclusione di cui al precedente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. L’Assicurato dichiara esplicitamente di non essere a conoscenza e di non aver avuto richieste di Xxxxxxxxxxxx in ordine ai rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti posi in essere prima della decorrenza della presente Xxxxxxx. La Società ha il diritto di effettuare ispezioni del Rischio e l’Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire notizie e documentazioni necessarie. Ferme restando le norme in merito alla denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare alla Società l’insorgenza di una malattia professionale con la massima tempestività e fornire notizie e documenti relativi al caso denunciato.

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  • Prodotti i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.

  • FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

  • Attività s’intende quella principalmente svolta in un’unità aziendale autonoma (tecnica, produttiva, commerciale ecc.);

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Obiettivi Il Contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di ripartire il premio versato tra la Gestione separata CAPITALVITA (per un massimo di 7,5 milioni di euro), una gestione appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, e i Fondi collegati al Contratto. Il rendimento dell’investimento è correlato all’andamento dei titoli obbligazionari, di cui è principalmente composta la Gestione separata CAPITALVITA, e all’andamento delle varie componenti finanziarie a cui i Fondi sono collegati. Tipo di investitore al dettaglio: Clienti, con esperienza e conoscenza di base o superiore, che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche dei Supporti d'investimento da loro selezionati. La propensione al rischio richiesta può variare sensibilmente in funzione della quota di capitale destinata:

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Titolo titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

  • Richiamati ⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo; ⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP; ⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni; ⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno” ⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“; ⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”; ⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Prodotto CNP BEST FUNDS (TARIFFE U02B - U02C) ISIN: LU0725892383 Codice Interno: 16602 State per acquistare un'opzione d'investimento che non è semplice e può essere di difficile comprensione. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione d'investimento sia mantenuta per 7 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere necessario sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

  • Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte e il settore di attività) Residenza / Sede: via N. Da barrare qualora l’indirizzo di corrispondenza differisca dall’indirizzo di residenza. È necessario compilare l’apposito modulo; in mancanza, ogni comunicazione verrà inviata all’indirizzo di residenza.

  • Titolare CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

  • Tecnica di gestione Criteri di selezione degli strumenti finanziari: in coerenza con l’obiettivo di gestione associato al Fondo Interno, la Società seleziona gli OICR oggetto dell’attività di investimento tramite una accurata combinazione di analisi di tipo quantitativo e qualitativo. Lo screening quantitativo si avvale di strumenti proprietari sviluppati internamente che consentono di analizzare la performance di un OICR in relazione alle sue politiche di investimento, al suo processo di investimento e sulla base dello stile gestionale adottato. Viene verificata la consistenza della performance generata per determinare la ripetibilità della stessa. L’analisi qualitativa si focalizza sugli elementi che non sono ricompresi in una pura analisi numerica come l’esperienza del team di investimento e degli strumenti a supporto della gestione. Si procede quindi alla determinazione dell’Asset Allocation di portafoglio sulla base dei limiti di investimento e di considerazioni macroeconomiche, selezionando gli OICR più opportuni sulla base delle risultanze delle analisi quanti-qualitative di cui sopra.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Giorni ore di lezione:

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Malattia preesistente la malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio della copertura.

  • Fattura è il documento denominato bolletta sintetica, oggetto dalla disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Fatturato l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.

  • Copertura Assicurativa garanzia assicurativa generata dal versamento del Premio.

  • Assicuratore La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.