Definizione di Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle in vigore al momento del sinistro ed allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silicio e amianto.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
Malattie Professionali quelle indicate nell’elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Examples of Malattie Professionali in a sentence

  • Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

  • In ogni caso per gli Addetti stagionali non vale la garanzia Malattie Professionali di cui al precedente punto.

  • Nel caso di Invalidità Permanente parziale, l’Indennizzo è determinato secondo le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nel T.U. per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali di cui all’Allegato n.

  • Nel caso in cui il presente contratto sostituisca senza soluzione di continuità un precedente contratto stipulato con la Società, che prevedesse la garanzia Malattie Professionali, la garanzia stessa è da ritenersi valida anche per le malattie professionali insorte dopo la data di effetto del presente contratto, purché conseguenti a fatti colposi che si siano verificati per la prima volta durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.

  • La presente assicurazione si intende prestata anche per le Malattie Professionali , intendendosi per tali sia quelle previste dal DPR 30/06/1965 n.

  • Evento formativo “Le Malattie Professionali: tra sottostima e attualità in ambito diagnostico, preventivo e indennitario” che si è tenuto il 3 marzo 2011 a Bergamo (Ente organizzatore INAIL Direzione Regionale Lombardia, ASL Bergamo, Ospedali Riuniti di Bergamo) CREDITI ECM 3 D122.

  • Per effettuare le analisi suddette, è necessario effettuare delle operazioni preliminari di “data linkage” sulle Malattie Professionali, come nello schema seguente.

  • Integrazione per dirigenti Per le garanzie Invalidità permanente e Morte, questa opzione prevede l’estensione della copertura anche alle Malattie Professionali che siano insorte e si siano manifestate durante la validità della polizza, intendendosi come tali quelle attualmente riconosciute dal T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - D.P.R. 1124/1965 e successive modificazioni.


More Definitions of Malattie Professionali

Malattie Professionali per malattie professionali si intendono, oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione
Malattie Professionali è assicurato il rischio delle malattie professionali. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello viluppo economico n. 37 del 22/01/2008: la condizione integrativa “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente. • Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: sono coperti i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato, durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. • Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): il limite per ogni infortunato viene elevato a 1.000.000 euro.
Malattie Professionali l’assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali. • Inquinamento accidentale: responsabilità civile dell’assicurato per danni involontariamente causati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività assicurata. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: danni alle condutture e agli impianti sotterranei. • Danni da cedimento o franamento del terreno: danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Danni da bagnamento: responsabilità civile dell’assicurato per danni causati a cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati e alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Responsabilità civile per smercio: la garanzia è estesa al rischio dello smercio.
Malattie Professionali la garanzia R.C.O. viene estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall’INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che siano regolarmente denunciate entro 6 Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società: • Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale; • Per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non è operante:
Malattie Professionali si intendono le malattie contratte nell'esercizio ed a causa delle attività attinenti all'incarico e previste come tali dal D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni in vigore al momento del sinistro, intendendosi per tali le insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise. La valutazione dell'invalidità permanente da malattia professionale e la liquidazione dei relativi indennizzi, saranno effettuati in conformità alle disposizioni contenute nella legge anzidetta, fermo restando che gli indennizzi stessi saranno liquidati in capitale anziché in rendita. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 3) - art. 8 - Xxxxx Xxxxxxxx, le garanzie ivi previste sono estese agli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia. Ad integrazione di quanto previsto alla Sezione 4) - Esclusioni, l’assicurazione non è altresì operante per le malattie, le malformazioni e le situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

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  • Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Fatturato l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza.