Definizione di Notice Period

Notice Period is as defined in Conditions 34.3 and 34.4
Notice Period. 15 Business Days prior to the Optional Redemption Date
Notice Period. Three months prior to the Call Date

More Definitions of Notice Period

Notice Period. The Certificate Holder shall exercise the Exercise Right no later than 10.00 a.m. (Milan time) on the 5th Banking Day before the Put Date, by submitting a written declaration (the "Put Notice") and transferring the Certificates to the Issuing and Paying Agent either by delivery of the Certificates to the Issuing and Paying Agent’s account with the Clearing System. The Put Notice is a written, binding and irrevocable declaration. The Put Notice is ineffective if it reaches the Issuing and Paying Agent after 10.00 a.m. (Milan time) on the Put Date or the Certificates to which the Put Notice relates are not delivered, or not delivered at the latest at 10.00 a.m. (Milan time) on the Put Date to the Issuing and Paying Agent. If the stated number of Certificates for which the Exercise Right is sought shown in the Put Notice deviates from the number of Certificates transferred to the Issuing and Paying Agent, the Put Notice shall be deemed to have been submitted for the number of Certificates corresponding to the smaller of the two numbers. Any surplus Certificates are transferred back to the Certificate Holder at the latter’s expense and risk. For detailed information on the exercise please see Xxxxx XX to the Final Terms.

Related to Notice Period

  • The Holders are entitled to the benefit of and are deemed to have notice of and are bound by all the provisions of the Agency Agreement (insofar as they relate to the W&C Securities) and the applicable Final Terms, which are binding on them.

  • Periodo di Carenza Sono i primi 3 (tre) giorni di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, in cui l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia/infortunio.

  • Regione Lombardia con DGR X/4676 del 23/12/2015 approva la “Disciplina dei profili formativi del Contratto di Apprendistato” e in particolare la Sezione 2) inerente la formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante. La Provincia di Brescia, al fine di rendere l’offerta formativa pubblica relativa alla formazione di base e trasversale dell’apprendistato professionalizzante (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 art. 44 e art. 47) coerente con le più recenti disposizioni nazionali e regionali (Decreto RL n. 4573 del 03/04/2019), predispone il presente Avviso inerente all’offerta formativa pubblica per l’apprendistato. È ammessa al finanziamento pubblico esclusivamente la formazione erogata dai soggetti accreditati per la formazione da Regione Lombardia ammessi al Catalogo della Provincia di Brescia per l’offerta dei servizi integrati per l’apprendistato Professionalizzante. Per “offerta formativa pubblica per l’apprendistato” s’intende la formazione erogata dagli operatori accreditati ed ammessi al Catalogo provinciale; è finanziabile attraverso risorse pubbliche esclusivamente tale offerta formativa, fruibile attraverso lo strumento della Dote Apprendistato. La Dote si configura come un insieme di risorse in capo all’apprendista/impresa per la fruizione dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato erogata da Operatori accreditati, finalizzate all’inserimento occupazionale, al miglioramento delle competenze, all’assolvimento delle attività previste dalle norme generali e dai relativi contratti di lavoro e dell’occupabilità nell’ambito di un percorso personalizzato. L’obiettivo degli Operatori è di erogare servizi alla formazione previsti dalla Dote e supportare le persone nella definizione e accompagnamento dei loro percorsi personalizzati. I servizi/moduli formativi che gli Operatori realizzano insieme alle persone sono formalizzati in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), nel quale è descritto il percorso formativo che la persona realizza, concordato con l’azienda e con l’Operatore. I soggetti coinvolti nella definizione del Piano di Intervento Personalizzato sono l’apprendista, l’azienda e il soggetto erogatore accreditato alla formazione e/o al lavoro (Operatore).